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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1164/2019
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dagli avv.ti Andrea Paolo PE e GA RA, nell'interesse del – i quali, Parte_1
richiamando l'autorizzazione concessa dal Tribunale di Palermo, resa nell'ambito della procedura concorsuale (n. 59/2020 R.G.F.) apertasi in corso di causa, hanno concluso: “accertare e dichiarare che la
[...]
ha tenuto un comportamento contrario a buona fede Controparte_1
nella conduzione delle trattative con la controparte Parte_1
rompendole ex abrupto ed immotivatamente, e
[...]
conseguentemente dichiarare la responsabile Controparte_1
per i danni cagionati a seguito di dette condotte e per effetto condannarla al risarcimento della somma di euro 8.482.635,13, con gli accessori di legge, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in giudizio anche all'esito di eventuale espletanda c.t.u.”; – nonché dagli avv.ti Leonardo Patroni Griffi e Fabrizio Guerrera – i quali hanno concluso ribadendo “l'assoluta infondatezza e comunque mancanza di prova delle domande giudiziali proposte dalla Parte_1
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...] SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1164/2019 R.G. avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità nelle trattative (responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c.) promosso da
oggi Parte_1 Parte_2
in persona del Curatore, avv. Saro Roberti - (P. iva ) P.IVA_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Paolo PE e GA RA, giusta procura in atti.
attrice
CONTRO
(p. iva elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv.
Leonardo Patroni Griffi unitamente all'avv. Fabrizio Guerrera, giusta procura in atti.
- convenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Il procedimento al vaglio del Tribunale origina dalla citazione notificata il
5.7.2019, con cui la società ha chiesto Parte_1
pag. 2/19 l'accertamento della responsabilità della società Controparte_1
per il comportamento contrario a buona fede nella conduzione delle trattative, “rompendole ex abprupto ed immotivatamente” e la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di euro 8.482.635,13 – tramite relazione di perito di parte basata sul valore differenziale tra i ricavi complessivamente maturati, derivanti dalle vendite nei punti vendita e perdite maturate mensilmente dalla società in tutti i mesi in cui si sono protratte le trattative - oltre accessori di legge o, comunque, da liquidarsi nella diversa somma di giustizia a mezzo CTU.
Tra le ragioni a sostegno della pretesa, in particolare, l'attrice – premettendo di aver avviato procedura giudiziale ex art. 182 bis L.F. - ha dedotto: a) l'avvio di trattative con il gruppo nei Controparte_1
primi giorni di ottobre 2018, seguito da “un fitto e documentato scambio di
e-mail” per la definizione dei punti del contratto da stipulare;
b) la manifestazione di interesse – di cui alla missiva inviata da a mezzo CP_1
pec in data 10.10.2018 – diretta a “avviare uno studio di fattibilità per un'operazione di fitto di specifici rami d'azienda e di subentro nei contratti di franchising/somministrazione sottoscritti dalla stessa
ON seguita da ulteriori comunicazioni (segnatamente: Pt_1
5 novembre 2018, 12 novembre 2018) fino alla proposta finale d'acquisto presentata in data 4 dicembre 2018; c) la dichiarazione, resa con pec del
3.1.2019, di impossibilità di accettazione, da parte di essa ON
della “apposizione della condizione relativa alla rinegoziazione Pt_1
dei contratti di locazione degli immobili interessati dalla cessione”, in quanto nella esclusiva disponibilità dei terzi affittanti;
d) il ritiro dalla trattativa, formalizzato da con pec inviata in pari data (3.1.2019) per CP_1
pag. 3/19 la natura essenziale, tra le condizioni presentate nella proposta di acquisto,
“ivi compresa quella relativa alla rinegoziazione dei contratti in essere”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della società la quale ha CP_1
concluso per il rigetto della pretesa, rilevando l'insussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, comunque, mancanza di prova del danno lamentato.
Con comparsa di costituzione/intervento depositata in data 20.7.2020 si è costituito il Commissario giudiziale della in Parte_1
virtù di sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 25.05.2020, dal Tribunale di Palermo – richiamandosi alle domande, difese ed eccezioni già cristallizzate in atti dalla società attrice in persona del suo legale rappresentante p.t. - e, successivamente, in virtù di decreto di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il Curatore del in sostituzione del Parte_1
Commissario Giudiziale già costituito.
La causa – nel corso della quale sono state depositate le memorie istruttorie ed effettuata una istruttoria prettamente documentale - viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va premessa, in rito, l'irrilevanza – ai fini del decidere - delle questioni relative al deposito, da parte della curatela, di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2024 – “il cui contenuto va ben oltre la consueta
“sintetica ricognizione di istanze e conclusioni” e di “ulteriore e più corposa memoria denominata “Note conclusive” (cfr. atto rubricato “note conclusive” depositato il 20.1.2025 dalla difesa di – giacché – al di CP_1
pag. 4/19 là dello speculare deposito di note conclusive da parte della difesa di nonostante, per ambo le parti, il tenore del provvedimento del CP_1
14.06.2023, comunque in grado di ripristinare la pienezza del contraddittorio – trattasi di contegno apprezzabile, al più, ai fini della valutazione complessiva ex artt. 88, 116, 92 c.p.c. (privo, tuttavia, nella specie, di concreta portata lesiva e, dunque, valutabile come mera espressione di strategia processuale neutra rispetto ai contenuti degli atti in cui si è già cristallizzato definitivamente il thema decidendum e
probandum, inidoneo, come tale, a vulnerare la difesa di parte contrapposta).
Sicché – premesso, altresì, che le questioni relative a “plurime violazioni deontologiche commesse dalla Curatela fallimentare” esulano dal thema
disputandum essendo deducibili in altre sedi – fermo il rilievo per cui dal contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della curatela attrice per l'udienza dell'8.5.2024 non è dato riscontrare deduzione di contenuti ultronei (o, comunque, restando le argomentazioni difensive ivi esposte, meramente ricognitive di quanto già esposto in atti) – per esigenze di tutela della parità delle armi, non si tiene conto delle note conclusive depositate il 22.4.2024 dalla curatela attrice né delle “note conclusive” depositate dalla in data 20.1.2025. CP_1
Entrambi gli atti difensivi, dunque, pur costituendo mera esternazione di difese già dedotte in atti – ove ultronee, comunque, destinate ad infrangersi,
in linea generale, contro la falce della tardività/inammissibilità – non pag. 5/19 vengono considerati, in quanto privi di specifica richiesta e di speculare autorizzazione.
Per l'inquadramento della pretesa, come delimitata dalle eccezioni della convenuta, in definitiva, si tiene conto del già esauriente tenore degli scritti introduttivi e della correlata attività – in questo caso ricognitiva – snodatasi tramite appendice di trattazione scritta.
Al riguardo, la pretesa risarcitoria azionata dalla società attrice – proseguita dal Commissario Giudiziale e coltivata dalla curatela del suo fallimento,
dichiarato con decreto di conversione pubblicato il 10.9.2020 del Tribunale
di Palermo, a seguito di sentenza n. 34/2020 del 25.5.2020 dichiarativa dello stato di insolvenza – è qualificabile come responsabilità soggetta al regime di cui all'art. 1337 c.c.
L'attrice, infatti, lamenta l'abbandono delle trattative da parte della in violazione del generale obbligo di buona fede che grava sulle CP_1
parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex
art. 1337 c.c., assumendo che la condotta assunta - sub specie di introduzione della condizione di rinegoziazione dei fitti “mai concordata e
surrettiziamente introdotta dalla solo a uno stadio terminale delle CP_1
trattative” sia da “ritenersi condizione impossibile, finalizzata all'esclusivo scopo di interrompere ex abrupto le trattative stesse” in quanto rientrante nella esclusiva disponibilità dei terzi affittanti - sia foriera di responsabilità
c.d. precontrattuale, anche in ragione della situazione di difficoltà
pag. 6/19 economica, all'origine della presentazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
L'inquadramento e la qualificazione della domanda, peraltro, trovano conferma anche alla luce delle difese della convenuta.
Sin dallo scritto responsivo, infatti, contestando l'addebito mossole sub
specie di natura improvvisa e ingiustificata del recesso dalle trattative, deduce “la causa poetendi della domanda giudiziale della Parte_1
società operante nel settore della grande distribuzione, è
[...]
una presunta responsabilità precontrattuale di , che a dire della CP_1
stessa avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza di cui all'art.
1337 c.c. nella conduzione di una trattativa relativa alla dismissione di
rami di azienda di cui essa aveva la disponibilità, svoltasi tra la fine del
2018 e l'inizio del 2019. Il petitum è costituito dal risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tale violazione”. Pt_1
Così inquadrato il thema disputandum, va, anzitutto, ricordata la natura giuridica della responsabilità in questione, al fine di meglio focalizzare il relativo regime giuridico.
«La responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola
di condotta posta dall' art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter
formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità
extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di
distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi
del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di
pag. 7/19 una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento
corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa,
sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della
buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua» (cfr. arg.
Cassazione civile, sez. III, 25/09/2023, n. 27262).
Quando si invoca la responsabilità precontrattuale, in definitiva,
l'onere della prova incombe a carico del presunto danneggiato:
presupposto, infatti, di tale responsabilità di una delle parti – species del
genus responsabilità aquiliana – è che abbia indotto, dolosamente o colposamente, l'altra a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, raggiungendo una intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e restando da definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto.
L'onere probatorio, dunque, affascia tanto la prova del nesso di causalità,
quanto la prova del danno, non bastando, ai fini perfezionativi della fattispecie, la mera esistenza di una condotta astrattamente illecita (nel senso del recesso ingiustificato da trattative avanzate perché definiti gli aspetti di massima ovvero perché, pur definiti, manchi la sola traduzione in forma scritta alla quale la parte recedente si sottrae).
Nella specie, alla luce del composito contributo assertivo e documentale acquisito, non trova riscontro la tesi dell'imputabilità alla della CP_1
chiusura delle trattative relative all'affitto dei rami di azienda.
pag. 8/19 Assume, al riguardo, parte attrice, che la condizione della rinegoziazione dei fitti – essenziale, per la per la conclusione dell'affare – non CP_1
“era mai stata concordata ed è stata introdotta surrettiziamente dalla
solo a uno stadio terminale delle trattative”. CP_1
Dalla consultazione delle missive scambiate tra le parti, in stretta sequenza, si evince, invece, che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto – o meglio, “a riprendere le trattative e a negoziare” – è stata manifestata dalla
sin dalla missiva spedita con pec del 4.12.2018, con indicazione CP_1
specifica, tra le altre, della condizione che “i contratti di locazione in
essere siano stati rinegoziati secondo quanto indicato nello stesso allegato
A, prevedendo tutti nuova durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo, decorrente dalla data d'acquisto dei rami di azienda, con facoltà
del conduttore di recedere con preavviso di 12 mesi ”(rami d'azienda di cui all'allegato A della missiva) e – in termini sostanzialmente analoghi - “che
i terzi titolari dei rami d'azienda da voi condotti in affitto abbiano dato il consenso espresso al subentro dell'acquirente nei relativi contratti,
accettandone una rinegoziazione secondo quanto previsto nello stesso
allegato B e una nuova durata di 12 mesi, decorrente dalla data di acquisto dei rami d'azienda, con facoltà del conduttore di recedere con preavviso di 12 mesi” (i rami d'azienda di cui all'allegato B della missiva)
(cfr. doc. n. 11 fascicolo convenuta e doc. n. 5 fascicolo attrice).
La natura - essenziale agli interessi della - della condizione legata CP_1
alla rinegoziazione dei contratti di locazione trova, altresì, ulteriore pag. 9/19 specifica esplicitazione nella successiva missiva spedita da con pec CP_1
del 17.12.2018 (cfr. doc. n. 12 fascicolo convenuta).
All'ultima di tali missive – entrambe pervenute nella sfera di conoscenza della ON – risulta formalizzata risposta tramite pec del Pt_1
18.12.2018 (cfr. doc. n. 13 fascicolo convenuta).
Sicché, pure a fronte della attivazione della ON – Pt_1
tramite richiesta inviata ai proprietari degli immobili destinatari delle pec del 9 e 10.12.2018 (cfr. doc. n. 7 fascicolo attrice) – diretta a verificare la disponibilità, in qualità di terzi titolari dei contratti di affitto, alla rinegoziazione, la presenza di specifica connotazione dell'interesse della alla conclusione dell'accordo subordinatamente, tra le altre, alla CP_1
rinegoziazione dei contratti “in punto di durata, ridimensionamento delle aree e canoni d'affitto” non costituisce elemento qualificabile come improvviso e taciuto risultando, piuttosto, reso noto alla società interessata alla dismissione nell'ambito del programma diretto alla attuazione di un accordo di ristrutturazione del debito (cfr. doc. n. 12 fascicolo convenuta).
Tale evidenza, quindi, non consente già di ritenere imputabile alla sfera della società convenuta la dichiarazione di chiusura delle trattative –
manifestata dalla peraltro, tempestivamente con pec del 3.1.2019 CP_1
(cfr. doc. n. 8 fascicolo attrice) una volta appresa, in pari data, la non accettazione della “apposizione della condizione relativa alla rinegoziazione dei contratti in essere” (cfr. doc. n. 14 fascicolo attrice) -
sotto il profilo della inconfigurabilità del nesso di causalità.
pag. 10/19 In termini piani, contrariamente all'assunto attoreo – secondo cui
“l'interruzione delle trattative da parte di è contrastante con CP_1
l'obbligo di buona fede disposto dall'art. 1337 c.c. ed è quindi foriera, per la stessa, di responsabilità per i danni subiti” - le circostanze esposte non consentono di apprezzare l'esistenza di una condotta illecita – contraria a buona fede e correttezza – alla base della manifestazione della volontà di recesso dalle trattative formalizzata dalla con la pec del 3.1.2019 CP_1
mancando, alla stregua dei dati documentali testé riferiti, “l'estemporaneità
e la perentorietà della condizione”.
Dal tenore della stessa missiva spedita da con pec Parte_1
del 3.1.2019 – prodotta, peraltro, dalla difesa di - si evince, del CP_1
resto, che la risposta viene fornita in riscontro alla “proposta di acquisto dello scorso 4 dicembre 2018” così significando la maturazione e la valutazione, da parte degli organi societari della , del Parte_1
suo contenuto al tempo della formulazione (ovvero già al 4.12.2018).
L'attrice, pertanto, bene avrebbe potuto assumere l'iniziativa diretta a negoziare, provando - già in sede di prima risposta alla missiva del
4.12.2018 – a sondare il terreno circa la essenzialità o meno della condizione.
Al riguardo – al di là del rilievo per cui la condizione sospensiva impossibile che rende nullo il contratto richiede una impossibilità,
materiale o giuridica, nella specie non ricorrente giacché la rinegoziazione dei canoni si pone più come elemento che innerva e colora l'assetto di pag. 11/19 interessi perseguito dalla rientrante nella contrattazione con un CP_1
terzo estraneo alle trattative, per il quale possono operare le logiche contrattuali della composizione del conflitto di interessi ove si prospetti un nuovo punto di equilibrio del sinallagma (quale, in tesi, con precipuo riferimento alla fattispecie, una rimodulazione dei pagamenti e dei tempi di quei canoni arretrati insoluti da parte di , come nel Parte_1
caso della locazione relativa all'immobile sito in Termini Imerese, contrada
Tonnarella o, ancora, della locazione relativa all'immobile sito in Acireale,
Via Pidazzo, per entrambi i quali risulta una situazione di ritardo/omesso pagamento di canoni di locazione imputabile già alla ON
- l'avvio delle interlocuzioni con le ditte proprietarie degli Pt_1
immobili interessati dalle locazioni, costituisce comportamento concludente incompatibile con la volontà di eccepire, solo ex post, la natura
(impossibile)della condizione al fine di farne conseguire una forma di responsabilità derivante dal recesso (ipoteticamente fonte di perdite patrimoniali).
Né, d'altra parte, la condizione – ove la si inquadri, seguendo l'assunto attoreo, nel regime di cui all'art. 1353 c.c. – può dirsi impossibile “perché,
a monte, il potere negoziale della ON nei confronti di Pt_1
detti soggetti era (e rimane) pressoché inesistente, a causa della sua
difficile condizione economica, e della procedura giudiziale ex art. 182 bis
c.c. da essa attivata” (cfr. pag. 2 memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.
parte attrice).
pag. 12/19 La condizione di difficoltà economica, preesistente alle trattative e tale da determinare l'attrice alla conclusione di un accordo di ristrutturazione richiedente l'omologa del Tribunale, non può avere, per ciò solo, ricadute sulla sfera della parte che entra in trattativa.
La difficoltà economica di una parte, dunque, anche ove abbia proporzioni tali da determinare la proposizione di ricorso ex art. 161 L.F., non colora
tout court la condotta di chi recede dalle trattative in termini di violazione del dovere di correttezza, inteso come tutela del legittimo affidamento nel buon esito delle trattative medesime.
Già dal tenore delle missive di risposta fornite da taluni dei terzi proprietari interpellati, del resto, come detto, si evince la preesistenza della situazione di difficoltà economica, avendo, al riguardo, alcuni dei proprietari interpellati, proprio in occasione della richiesta di rinegoziazione dei rapporti di locazione in essere con informato la Parte_1
società stessa delle iniziative giudiziarie intraprese (sfratto per morosità) pur dichiarando la disponibilità “ad assumere l'impegno alla stipula di un nuovo contratto a favore di ” a condizione che Parte_1
“venga sanata prontamente la morosità” (così la posizione assunta dalla società : cfr. doc. n. 7 fascicolo attrice). Parte_3
Peraltro, a fronte della tesi per cui “l'interruzione dei rapporti negoziali,
improvvisa e a ridosso della scadenza per la presentazione della domanda
di omologazione (fissata per il 31 gennaio 2019), costituisce già un
rilevante profilo della condotta scorretta ai danni di Parte_1
pag. 13/19 dalle missive spedite dalla non emerge contegno diretto a Pt_1 CP_1
ignorare il dato relativo alla pendenza dei termini per la presentazione della istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, avendo, la convenuta, manifestato l'interesse ad acquistare, pur “nell'ambito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. che la stessa
vorrebbe raggiungere con i propri creditori”(cfr. Parte_1
doc. n. 12 fascicolo convenuta).
In ogni caso, dalla documentazione prodotta si ricava ulteriore elemento che si interpone nella catena causale - esitata nella cessazione delle trattative – tale da escludere la responsabilità della sotto il profilo CP_1
della riconducibilità del danno reclamato al recesso esercitato, legato alla impossibilità di procedere alla rinegoziazione dei rapporti di locazione
(quanto a durata, canoni e area di interesse).
In particolare, dall'esame delle prime missive, testimoni della pendenza di trattative tra le parti, si riceva che all'originaria dichiarazione di
interesse formalizzata dalla per una specifica area contrattuale, CP_1
ovvero “per un'operazione di fitto di specifici rami d'azienda gestiti da
e di subentro nei contratti di Parte_1
franchising/somministrazione dalla stessa sottoscritti” e con pec del
10.10.2018, ha fatto seguito – pure in pendenza di trattative durate per circa un mese, come testimoniano le due missive del 13.10.2018
proveniente da e del 17.10.2013 proveniente Parte_1
da (cfr. docc. n. 2, n. 3 fascicolo convenuta;
docc. n. 1, n. 2 CP_1
pag. 14/19 fascicolo attrice) – la prospettazione di un diverso interesse della società
ovvero di “intraprendere un percorso di Parte_1
dismissione dei punti vendita già oggetto della trattativa con voi” (cfr. doc.
n. 9 fascicolo convenuta).
Che si tratti di un inversione di rotta a trattative pendenti ad iniziativa della stessa attrice, del resto, si ricava dallo stesso tenore della missiva, laddove afferma che trattasi di “decisione dolorosa” che intende “venire incontro
Contr alle richieste del creditore principale di velocizzare il rientro del
debito residuo da rimborsare e presidiare la fattibilità complessiva del piano” (cfr. doc. n. 9 cit.).
Sicché, al di là del rilievo per cui la comunicazione della volontà di procedere ad operazione diversa (la dismissione) risulta palesata “in corsa” dalla medesima attrice eccipiente l'esistenza di contegno improvviso della la stessa comunicazione, inoltre, fa seguito al contenuto di CP_1
precedente missiva (datata 5.11.2018) con cui già aveva CP_1
individuato, “dai primi risultati della Due diligence” le ragioni della non condivisibilità (i.e. non sostenibilità) dei canoni di affitto relativi agli specifici rami d'azienda ivi indicati, ovvero la presenza di “un rapporto
troppo alto rispetto agli indici di riferimento, al punto da rendere la potenziale iniziativa commerciale poco sostenibile” (cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuta).
Sicché, il frapporsi, prima della dichiarazione di recesso dalle trattive, dei fattori causali sopra evidenziati, incide, recidendola, sulla configurazione pag. 15/19 del nesso causale tra la condotta della e danno che si assume CP_1
derivato.
Non emerge, in definitiva, che la condizione della rinegoziazione dei fitti,
“è stata introdotta surrettiziamente dalla solo a uno stadio CP_1
terminale delle trattative” (cfr. pag. 5 prima memoria istruttoria parte attrice) tenuto conto della specifica manifestazione di interesse alla conclusione di accordo subordinatamente a tale rinegoziazione già con la pec del 4.12.2018 e, ancor prima, della comunicazione (5.11.2018) relativa alla non sostenibilità dei canoni d'affitto, cui sono seguite dichiarazioni della attrice tese a proseguire le trattative, sulla base della prospettazione di interlocuzioni con i terzi titolari dei contratti – così ponendo essa stessa le basi per l'ulteriore confronto – nonché, in chiusura, la modifica, introdotta da alla natura dell'operazione avuta di mira: la Parte_1
dismissione dei rami d'azienda più che la mera concessione in affitto.
La mancanza di tale specifico elemento (il nesso di causalità) della fattispecie, quindi, non permette il riscontro della tesi per cui la gestione
“emorragica” dei punti vendita, proseguita per il periodo in cui sono durate le trattative, “confidando, a mano a mano che le trattative venivano approfondite, nella buona riuscita dell'affare, e trascurando altri potenziali acquirenti” costituisca evento imputabile causalmente alla condotta della CP_1
Priva di riscontro probatorio, dunque, è rimasta la tesi relativa alla riconducibilità eziologica delle perdite che la attrice assume aver subito (“è,
pag. 16/19 infatti, evidente che se la Controparte avesse mantenuto maggiore
trasparenza e correttezza al tavolo negoziale, tali perdite non si sarebbero
avute, o non si sarebbero avute in tale misura: ON MB
avrebbe infatti volto la sua attenzione verso offerte alternative, evitando così un inutile pregiudizio”).
Per tale ordine di ragioni – oltreché, comunque, per l'assenza di prova che il danno-conseguenza reclamato nella misura individuata tramite CTP (euro
8.482.635,13) come “valore delle perdite derivanti dalla gestione
caratteristica della società nel periodo intercorrente tra il 10 ottobre 2018
e il 28 febbraio 2019” sia dovuto esclusivamente (o in via prevalente) alla condotta della convenuta, mancando già gli estremi per definire, nella specie, il recesso da trattative avviate, come illecito o, comunque, per ricondurre a tale recesso le perdite derivanti dal concorso di fattori causali plurimi aventi origine, in maniera preponderante, da una gestione economica relativa a momento anteriore alla instaurazione di trattative con come dimostra il tenore delle risposte fornite da taluni dei terzi CP_1
titolari dei contratti di locazione – la domanda va respinta.
In un contesto di tal fatta, peraltro, a diverso esito non avrebbe potuto condurre la chiesta CTU.
In mancanza di riscontro del nesso causale, infatti, irrilevanti si rivelano pure i dati relativi ai bilanci della società attrice prodotti in allegato alla seconda memoria istruttoria.
La domanda attorea, in termini piani, risulta infondata.
pag. 17/19 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari minimi, data la giustapposizione alla non esiguità delle questioni affrontate del valore della lite, come dichiarato in citazione (tale da attingere allo scaglione fino ad euro 16.000.000,00) – tenuto conto della natura articolata dell'attività defensionale svolta, basata sull'esame comparativo della copiosa documentazione di corrispondenza intercorsa tra le parti - in al netto della fase “istruttoria trattazione” stante la natura documentale della istruttoria svolta e il tenore ricognitivo delle memorie istruttorie.
Dagli atti di causa, infine, non risulta provvedimento ex art. 144 T.U.S.G.
(cfr. attestazione di cancelleria “schema di controllo” datato 19.2.2025 da cui risulta il pagamento del modello F23 per il contributo unificato dovuto in virtù del valore dichiarato)
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1164/2019, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da coltivata, a Parte_1
seguito di fallimento, dal Curatore, per le ragioni e nei limiti spiegati in motivazione;
CONDANNA parte soccombente alla refusione delle SPESE sostenute dalla che si liquidano in complessivi 22.364,00 per compensi CP_1
professionali oltre rimborso generale, IVA, CPA come per legge.
pag. 18/19 Barcellona P.G. 19.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 19/19
N. R.G. 1164/2019
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dagli avv.ti Andrea Paolo PE e GA RA, nell'interesse del – i quali, Parte_1
richiamando l'autorizzazione concessa dal Tribunale di Palermo, resa nell'ambito della procedura concorsuale (n. 59/2020 R.G.F.) apertasi in corso di causa, hanno concluso: “accertare e dichiarare che la
[...]
ha tenuto un comportamento contrario a buona fede Controparte_1
nella conduzione delle trattative con la controparte Parte_1
rompendole ex abrupto ed immotivatamente, e
[...]
conseguentemente dichiarare la responsabile Controparte_1
per i danni cagionati a seguito di dette condotte e per effetto condannarla al risarcimento della somma di euro 8.482.635,13, con gli accessori di legge, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà determinata in giudizio anche all'esito di eventuale espletanda c.t.u.”; – nonché dagli avv.ti Leonardo Patroni Griffi e Fabrizio Guerrera – i quali hanno concluso ribadendo “l'assoluta infondatezza e comunque mancanza di prova delle domande giudiziali proposte dalla Parte_1
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...] SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1164/2019 R.G. avente per oggetto: risarcimento danni da responsabilità nelle trattative (responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c.) promosso da
oggi Parte_1 Parte_2
in persona del Curatore, avv. Saro Roberti - (P. iva ) P.IVA_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Paolo PE e GA RA, giusta procura in atti.
attrice
CONTRO
(p. iva elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv.
Leonardo Patroni Griffi unitamente all'avv. Fabrizio Guerrera, giusta procura in atti.
- convenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Il procedimento al vaglio del Tribunale origina dalla citazione notificata il
5.7.2019, con cui la società ha chiesto Parte_1
pag. 2/19 l'accertamento della responsabilità della società Controparte_1
per il comportamento contrario a buona fede nella conduzione delle trattative, “rompendole ex abprupto ed immotivatamente” e la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di euro 8.482.635,13 – tramite relazione di perito di parte basata sul valore differenziale tra i ricavi complessivamente maturati, derivanti dalle vendite nei punti vendita e perdite maturate mensilmente dalla società in tutti i mesi in cui si sono protratte le trattative - oltre accessori di legge o, comunque, da liquidarsi nella diversa somma di giustizia a mezzo CTU.
Tra le ragioni a sostegno della pretesa, in particolare, l'attrice – premettendo di aver avviato procedura giudiziale ex art. 182 bis L.F. - ha dedotto: a) l'avvio di trattative con il gruppo nei Controparte_1
primi giorni di ottobre 2018, seguito da “un fitto e documentato scambio di
e-mail” per la definizione dei punti del contratto da stipulare;
b) la manifestazione di interesse – di cui alla missiva inviata da a mezzo CP_1
pec in data 10.10.2018 – diretta a “avviare uno studio di fattibilità per un'operazione di fitto di specifici rami d'azienda e di subentro nei contratti di franchising/somministrazione sottoscritti dalla stessa
ON seguita da ulteriori comunicazioni (segnatamente: Pt_1
5 novembre 2018, 12 novembre 2018) fino alla proposta finale d'acquisto presentata in data 4 dicembre 2018; c) la dichiarazione, resa con pec del
3.1.2019, di impossibilità di accettazione, da parte di essa ON
della “apposizione della condizione relativa alla rinegoziazione Pt_1
dei contratti di locazione degli immobili interessati dalla cessione”, in quanto nella esclusiva disponibilità dei terzi affittanti;
d) il ritiro dalla trattativa, formalizzato da con pec inviata in pari data (3.1.2019) per CP_1
pag. 3/19 la natura essenziale, tra le condizioni presentate nella proposta di acquisto,
“ivi compresa quella relativa alla rinegoziazione dei contratti in essere”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della società la quale ha CP_1
concluso per il rigetto della pretesa, rilevando l'insussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, comunque, mancanza di prova del danno lamentato.
Con comparsa di costituzione/intervento depositata in data 20.7.2020 si è costituito il Commissario giudiziale della in Parte_1
virtù di sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 25.05.2020, dal Tribunale di Palermo – richiamandosi alle domande, difese ed eccezioni già cristallizzate in atti dalla società attrice in persona del suo legale rappresentante p.t. - e, successivamente, in virtù di decreto di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il Curatore del in sostituzione del Parte_1
Commissario Giudiziale già costituito.
La causa – nel corso della quale sono state depositate le memorie istruttorie ed effettuata una istruttoria prettamente documentale - viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va premessa, in rito, l'irrilevanza – ai fini del decidere - delle questioni relative al deposito, da parte della curatela, di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2024 – “il cui contenuto va ben oltre la consueta
“sintetica ricognizione di istanze e conclusioni” e di “ulteriore e più corposa memoria denominata “Note conclusive” (cfr. atto rubricato “note conclusive” depositato il 20.1.2025 dalla difesa di – giacché – al di CP_1
pag. 4/19 là dello speculare deposito di note conclusive da parte della difesa di nonostante, per ambo le parti, il tenore del provvedimento del CP_1
14.06.2023, comunque in grado di ripristinare la pienezza del contraddittorio – trattasi di contegno apprezzabile, al più, ai fini della valutazione complessiva ex artt. 88, 116, 92 c.p.c. (privo, tuttavia, nella specie, di concreta portata lesiva e, dunque, valutabile come mera espressione di strategia processuale neutra rispetto ai contenuti degli atti in cui si è già cristallizzato definitivamente il thema decidendum e
probandum, inidoneo, come tale, a vulnerare la difesa di parte contrapposta).
Sicché – premesso, altresì, che le questioni relative a “plurime violazioni deontologiche commesse dalla Curatela fallimentare” esulano dal thema
disputandum essendo deducibili in altre sedi – fermo il rilievo per cui dal contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della curatela attrice per l'udienza dell'8.5.2024 non è dato riscontrare deduzione di contenuti ultronei (o, comunque, restando le argomentazioni difensive ivi esposte, meramente ricognitive di quanto già esposto in atti) – per esigenze di tutela della parità delle armi, non si tiene conto delle note conclusive depositate il 22.4.2024 dalla curatela attrice né delle “note conclusive” depositate dalla in data 20.1.2025. CP_1
Entrambi gli atti difensivi, dunque, pur costituendo mera esternazione di difese già dedotte in atti – ove ultronee, comunque, destinate ad infrangersi,
in linea generale, contro la falce della tardività/inammissibilità – non pag. 5/19 vengono considerati, in quanto privi di specifica richiesta e di speculare autorizzazione.
Per l'inquadramento della pretesa, come delimitata dalle eccezioni della convenuta, in definitiva, si tiene conto del già esauriente tenore degli scritti introduttivi e della correlata attività – in questo caso ricognitiva – snodatasi tramite appendice di trattazione scritta.
Al riguardo, la pretesa risarcitoria azionata dalla società attrice – proseguita dal Commissario Giudiziale e coltivata dalla curatela del suo fallimento,
dichiarato con decreto di conversione pubblicato il 10.9.2020 del Tribunale
di Palermo, a seguito di sentenza n. 34/2020 del 25.5.2020 dichiarativa dello stato di insolvenza – è qualificabile come responsabilità soggetta al regime di cui all'art. 1337 c.c.
L'attrice, infatti, lamenta l'abbandono delle trattative da parte della in violazione del generale obbligo di buona fede che grava sulle CP_1
parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex
art. 1337 c.c., assumendo che la condotta assunta - sub specie di introduzione della condizione di rinegoziazione dei fitti “mai concordata e
surrettiziamente introdotta dalla solo a uno stadio terminale delle CP_1
trattative” sia da “ritenersi condizione impossibile, finalizzata all'esclusivo scopo di interrompere ex abrupto le trattative stesse” in quanto rientrante nella esclusiva disponibilità dei terzi affittanti - sia foriera di responsabilità
c.d. precontrattuale, anche in ragione della situazione di difficoltà
pag. 6/19 economica, all'origine della presentazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
L'inquadramento e la qualificazione della domanda, peraltro, trovano conferma anche alla luce delle difese della convenuta.
Sin dallo scritto responsivo, infatti, contestando l'addebito mossole sub
specie di natura improvvisa e ingiustificata del recesso dalle trattative, deduce “la causa poetendi della domanda giudiziale della Parte_1
società operante nel settore della grande distribuzione, è
[...]
una presunta responsabilità precontrattuale di , che a dire della CP_1
stessa avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza di cui all'art.
1337 c.c. nella conduzione di una trattativa relativa alla dismissione di
rami di azienda di cui essa aveva la disponibilità, svoltasi tra la fine del
2018 e l'inizio del 2019. Il petitum è costituito dal risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tale violazione”. Pt_1
Così inquadrato il thema disputandum, va, anzitutto, ricordata la natura giuridica della responsabilità in questione, al fine di meglio focalizzare il relativo regime giuridico.
«La responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola
di condotta posta dall' art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter
formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità
extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di
distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi
del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di
pag. 7/19 una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento
corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa,
sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della
buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua» (cfr. arg.
Cassazione civile, sez. III, 25/09/2023, n. 27262).
Quando si invoca la responsabilità precontrattuale, in definitiva,
l'onere della prova incombe a carico del presunto danneggiato:
presupposto, infatti, di tale responsabilità di una delle parti – species del
genus responsabilità aquiliana – è che abbia indotto, dolosamente o colposamente, l'altra a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, raggiungendo una intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e restando da definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo da tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto.
L'onere probatorio, dunque, affascia tanto la prova del nesso di causalità,
quanto la prova del danno, non bastando, ai fini perfezionativi della fattispecie, la mera esistenza di una condotta astrattamente illecita (nel senso del recesso ingiustificato da trattative avanzate perché definiti gli aspetti di massima ovvero perché, pur definiti, manchi la sola traduzione in forma scritta alla quale la parte recedente si sottrae).
Nella specie, alla luce del composito contributo assertivo e documentale acquisito, non trova riscontro la tesi dell'imputabilità alla della CP_1
chiusura delle trattative relative all'affitto dei rami di azienda.
pag. 8/19 Assume, al riguardo, parte attrice, che la condizione della rinegoziazione dei fitti – essenziale, per la per la conclusione dell'affare – non CP_1
“era mai stata concordata ed è stata introdotta surrettiziamente dalla
solo a uno stadio terminale delle trattative”. CP_1
Dalla consultazione delle missive scambiate tra le parti, in stretta sequenza, si evince, invece, che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto – o meglio, “a riprendere le trattative e a negoziare” – è stata manifestata dalla
sin dalla missiva spedita con pec del 4.12.2018, con indicazione CP_1
specifica, tra le altre, della condizione che “i contratti di locazione in
essere siano stati rinegoziati secondo quanto indicato nello stesso allegato
A, prevedendo tutti nuova durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo, decorrente dalla data d'acquisto dei rami di azienda, con facoltà
del conduttore di recedere con preavviso di 12 mesi ”(rami d'azienda di cui all'allegato A della missiva) e – in termini sostanzialmente analoghi - “che
i terzi titolari dei rami d'azienda da voi condotti in affitto abbiano dato il consenso espresso al subentro dell'acquirente nei relativi contratti,
accettandone una rinegoziazione secondo quanto previsto nello stesso
allegato B e una nuova durata di 12 mesi, decorrente dalla data di acquisto dei rami d'azienda, con facoltà del conduttore di recedere con preavviso di 12 mesi” (i rami d'azienda di cui all'allegato B della missiva)
(cfr. doc. n. 11 fascicolo convenuta e doc. n. 5 fascicolo attrice).
La natura - essenziale agli interessi della - della condizione legata CP_1
alla rinegoziazione dei contratti di locazione trova, altresì, ulteriore pag. 9/19 specifica esplicitazione nella successiva missiva spedita da con pec CP_1
del 17.12.2018 (cfr. doc. n. 12 fascicolo convenuta).
All'ultima di tali missive – entrambe pervenute nella sfera di conoscenza della ON – risulta formalizzata risposta tramite pec del Pt_1
18.12.2018 (cfr. doc. n. 13 fascicolo convenuta).
Sicché, pure a fronte della attivazione della ON – Pt_1
tramite richiesta inviata ai proprietari degli immobili destinatari delle pec del 9 e 10.12.2018 (cfr. doc. n. 7 fascicolo attrice) – diretta a verificare la disponibilità, in qualità di terzi titolari dei contratti di affitto, alla rinegoziazione, la presenza di specifica connotazione dell'interesse della alla conclusione dell'accordo subordinatamente, tra le altre, alla CP_1
rinegoziazione dei contratti “in punto di durata, ridimensionamento delle aree e canoni d'affitto” non costituisce elemento qualificabile come improvviso e taciuto risultando, piuttosto, reso noto alla società interessata alla dismissione nell'ambito del programma diretto alla attuazione di un accordo di ristrutturazione del debito (cfr. doc. n. 12 fascicolo convenuta).
Tale evidenza, quindi, non consente già di ritenere imputabile alla sfera della società convenuta la dichiarazione di chiusura delle trattative –
manifestata dalla peraltro, tempestivamente con pec del 3.1.2019 CP_1
(cfr. doc. n. 8 fascicolo attrice) una volta appresa, in pari data, la non accettazione della “apposizione della condizione relativa alla rinegoziazione dei contratti in essere” (cfr. doc. n. 14 fascicolo attrice) -
sotto il profilo della inconfigurabilità del nesso di causalità.
pag. 10/19 In termini piani, contrariamente all'assunto attoreo – secondo cui
“l'interruzione delle trattative da parte di è contrastante con CP_1
l'obbligo di buona fede disposto dall'art. 1337 c.c. ed è quindi foriera, per la stessa, di responsabilità per i danni subiti” - le circostanze esposte non consentono di apprezzare l'esistenza di una condotta illecita – contraria a buona fede e correttezza – alla base della manifestazione della volontà di recesso dalle trattative formalizzata dalla con la pec del 3.1.2019 CP_1
mancando, alla stregua dei dati documentali testé riferiti, “l'estemporaneità
e la perentorietà della condizione”.
Dal tenore della stessa missiva spedita da con pec Parte_1
del 3.1.2019 – prodotta, peraltro, dalla difesa di - si evince, del CP_1
resto, che la risposta viene fornita in riscontro alla “proposta di acquisto dello scorso 4 dicembre 2018” così significando la maturazione e la valutazione, da parte degli organi societari della , del Parte_1
suo contenuto al tempo della formulazione (ovvero già al 4.12.2018).
L'attrice, pertanto, bene avrebbe potuto assumere l'iniziativa diretta a negoziare, provando - già in sede di prima risposta alla missiva del
4.12.2018 – a sondare il terreno circa la essenzialità o meno della condizione.
Al riguardo – al di là del rilievo per cui la condizione sospensiva impossibile che rende nullo il contratto richiede una impossibilità,
materiale o giuridica, nella specie non ricorrente giacché la rinegoziazione dei canoni si pone più come elemento che innerva e colora l'assetto di pag. 11/19 interessi perseguito dalla rientrante nella contrattazione con un CP_1
terzo estraneo alle trattative, per il quale possono operare le logiche contrattuali della composizione del conflitto di interessi ove si prospetti un nuovo punto di equilibrio del sinallagma (quale, in tesi, con precipuo riferimento alla fattispecie, una rimodulazione dei pagamenti e dei tempi di quei canoni arretrati insoluti da parte di , come nel Parte_1
caso della locazione relativa all'immobile sito in Termini Imerese, contrada
Tonnarella o, ancora, della locazione relativa all'immobile sito in Acireale,
Via Pidazzo, per entrambi i quali risulta una situazione di ritardo/omesso pagamento di canoni di locazione imputabile già alla ON
- l'avvio delle interlocuzioni con le ditte proprietarie degli Pt_1
immobili interessati dalle locazioni, costituisce comportamento concludente incompatibile con la volontà di eccepire, solo ex post, la natura
(impossibile)della condizione al fine di farne conseguire una forma di responsabilità derivante dal recesso (ipoteticamente fonte di perdite patrimoniali).
Né, d'altra parte, la condizione – ove la si inquadri, seguendo l'assunto attoreo, nel regime di cui all'art. 1353 c.c. – può dirsi impossibile “perché,
a monte, il potere negoziale della ON nei confronti di Pt_1
detti soggetti era (e rimane) pressoché inesistente, a causa della sua
difficile condizione economica, e della procedura giudiziale ex art. 182 bis
c.c. da essa attivata” (cfr. pag. 2 memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.
parte attrice).
pag. 12/19 La condizione di difficoltà economica, preesistente alle trattative e tale da determinare l'attrice alla conclusione di un accordo di ristrutturazione richiedente l'omologa del Tribunale, non può avere, per ciò solo, ricadute sulla sfera della parte che entra in trattativa.
La difficoltà economica di una parte, dunque, anche ove abbia proporzioni tali da determinare la proposizione di ricorso ex art. 161 L.F., non colora
tout court la condotta di chi recede dalle trattative in termini di violazione del dovere di correttezza, inteso come tutela del legittimo affidamento nel buon esito delle trattative medesime.
Già dal tenore delle missive di risposta fornite da taluni dei terzi proprietari interpellati, del resto, come detto, si evince la preesistenza della situazione di difficoltà economica, avendo, al riguardo, alcuni dei proprietari interpellati, proprio in occasione della richiesta di rinegoziazione dei rapporti di locazione in essere con informato la Parte_1
società stessa delle iniziative giudiziarie intraprese (sfratto per morosità) pur dichiarando la disponibilità “ad assumere l'impegno alla stipula di un nuovo contratto a favore di ” a condizione che Parte_1
“venga sanata prontamente la morosità” (così la posizione assunta dalla società : cfr. doc. n. 7 fascicolo attrice). Parte_3
Peraltro, a fronte della tesi per cui “l'interruzione dei rapporti negoziali,
improvvisa e a ridosso della scadenza per la presentazione della domanda
di omologazione (fissata per il 31 gennaio 2019), costituisce già un
rilevante profilo della condotta scorretta ai danni di Parte_1
pag. 13/19 dalle missive spedite dalla non emerge contegno diretto a Pt_1 CP_1
ignorare il dato relativo alla pendenza dei termini per la presentazione della istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, avendo, la convenuta, manifestato l'interesse ad acquistare, pur “nell'ambito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. che la stessa
vorrebbe raggiungere con i propri creditori”(cfr. Parte_1
doc. n. 12 fascicolo convenuta).
In ogni caso, dalla documentazione prodotta si ricava ulteriore elemento che si interpone nella catena causale - esitata nella cessazione delle trattative – tale da escludere la responsabilità della sotto il profilo CP_1
della riconducibilità del danno reclamato al recesso esercitato, legato alla impossibilità di procedere alla rinegoziazione dei rapporti di locazione
(quanto a durata, canoni e area di interesse).
In particolare, dall'esame delle prime missive, testimoni della pendenza di trattative tra le parti, si riceva che all'originaria dichiarazione di
interesse formalizzata dalla per una specifica area contrattuale, CP_1
ovvero “per un'operazione di fitto di specifici rami d'azienda gestiti da
e di subentro nei contratti di Parte_1
franchising/somministrazione dalla stessa sottoscritti” e con pec del
10.10.2018, ha fatto seguito – pure in pendenza di trattative durate per circa un mese, come testimoniano le due missive del 13.10.2018
proveniente da e del 17.10.2013 proveniente Parte_1
da (cfr. docc. n. 2, n. 3 fascicolo convenuta;
docc. n. 1, n. 2 CP_1
pag. 14/19 fascicolo attrice) – la prospettazione di un diverso interesse della società
ovvero di “intraprendere un percorso di Parte_1
dismissione dei punti vendita già oggetto della trattativa con voi” (cfr. doc.
n. 9 fascicolo convenuta).
Che si tratti di un inversione di rotta a trattative pendenti ad iniziativa della stessa attrice, del resto, si ricava dallo stesso tenore della missiva, laddove afferma che trattasi di “decisione dolorosa” che intende “venire incontro
Contr alle richieste del creditore principale di velocizzare il rientro del
debito residuo da rimborsare e presidiare la fattibilità complessiva del piano” (cfr. doc. n. 9 cit.).
Sicché, al di là del rilievo per cui la comunicazione della volontà di procedere ad operazione diversa (la dismissione) risulta palesata “in corsa” dalla medesima attrice eccipiente l'esistenza di contegno improvviso della la stessa comunicazione, inoltre, fa seguito al contenuto di CP_1
precedente missiva (datata 5.11.2018) con cui già aveva CP_1
individuato, “dai primi risultati della Due diligence” le ragioni della non condivisibilità (i.e. non sostenibilità) dei canoni di affitto relativi agli specifici rami d'azienda ivi indicati, ovvero la presenza di “un rapporto
troppo alto rispetto agli indici di riferimento, al punto da rendere la potenziale iniziativa commerciale poco sostenibile” (cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuta).
Sicché, il frapporsi, prima della dichiarazione di recesso dalle trattive, dei fattori causali sopra evidenziati, incide, recidendola, sulla configurazione pag. 15/19 del nesso causale tra la condotta della e danno che si assume CP_1
derivato.
Non emerge, in definitiva, che la condizione della rinegoziazione dei fitti,
“è stata introdotta surrettiziamente dalla solo a uno stadio CP_1
terminale delle trattative” (cfr. pag. 5 prima memoria istruttoria parte attrice) tenuto conto della specifica manifestazione di interesse alla conclusione di accordo subordinatamente a tale rinegoziazione già con la pec del 4.12.2018 e, ancor prima, della comunicazione (5.11.2018) relativa alla non sostenibilità dei canoni d'affitto, cui sono seguite dichiarazioni della attrice tese a proseguire le trattative, sulla base della prospettazione di interlocuzioni con i terzi titolari dei contratti – così ponendo essa stessa le basi per l'ulteriore confronto – nonché, in chiusura, la modifica, introdotta da alla natura dell'operazione avuta di mira: la Parte_1
dismissione dei rami d'azienda più che la mera concessione in affitto.
La mancanza di tale specifico elemento (il nesso di causalità) della fattispecie, quindi, non permette il riscontro della tesi per cui la gestione
“emorragica” dei punti vendita, proseguita per il periodo in cui sono durate le trattative, “confidando, a mano a mano che le trattative venivano approfondite, nella buona riuscita dell'affare, e trascurando altri potenziali acquirenti” costituisca evento imputabile causalmente alla condotta della CP_1
Priva di riscontro probatorio, dunque, è rimasta la tesi relativa alla riconducibilità eziologica delle perdite che la attrice assume aver subito (“è,
pag. 16/19 infatti, evidente che se la Controparte avesse mantenuto maggiore
trasparenza e correttezza al tavolo negoziale, tali perdite non si sarebbero
avute, o non si sarebbero avute in tale misura: ON MB
avrebbe infatti volto la sua attenzione verso offerte alternative, evitando così un inutile pregiudizio”).
Per tale ordine di ragioni – oltreché, comunque, per l'assenza di prova che il danno-conseguenza reclamato nella misura individuata tramite CTP (euro
8.482.635,13) come “valore delle perdite derivanti dalla gestione
caratteristica della società nel periodo intercorrente tra il 10 ottobre 2018
e il 28 febbraio 2019” sia dovuto esclusivamente (o in via prevalente) alla condotta della convenuta, mancando già gli estremi per definire, nella specie, il recesso da trattative avviate, come illecito o, comunque, per ricondurre a tale recesso le perdite derivanti dal concorso di fattori causali plurimi aventi origine, in maniera preponderante, da una gestione economica relativa a momento anteriore alla instaurazione di trattative con come dimostra il tenore delle risposte fornite da taluni dei terzi CP_1
titolari dei contratti di locazione – la domanda va respinta.
In un contesto di tal fatta, peraltro, a diverso esito non avrebbe potuto condurre la chiesta CTU.
In mancanza di riscontro del nesso causale, infatti, irrilevanti si rivelano pure i dati relativi ai bilanci della società attrice prodotti in allegato alla seconda memoria istruttoria.
La domanda attorea, in termini piani, risulta infondata.
pag. 17/19 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori tabellari minimi, data la giustapposizione alla non esiguità delle questioni affrontate del valore della lite, come dichiarato in citazione (tale da attingere allo scaglione fino ad euro 16.000.000,00) – tenuto conto della natura articolata dell'attività defensionale svolta, basata sull'esame comparativo della copiosa documentazione di corrispondenza intercorsa tra le parti - in al netto della fase “istruttoria trattazione” stante la natura documentale della istruttoria svolta e il tenore ricognitivo delle memorie istruttorie.
Dagli atti di causa, infine, non risulta provvedimento ex art. 144 T.U.S.G.
(cfr. attestazione di cancelleria “schema di controllo” datato 19.2.2025 da cui risulta il pagamento del modello F23 per il contributo unificato dovuto in virtù del valore dichiarato)
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1164/2019, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da coltivata, a Parte_1
seguito di fallimento, dal Curatore, per le ragioni e nei limiti spiegati in motivazione;
CONDANNA parte soccombente alla refusione delle SPESE sostenute dalla che si liquidano in complessivi 22.364,00 per compensi CP_1
professionali oltre rimborso generale, IVA, CPA come per legge.
pag. 18/19 Barcellona P.G. 19.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 19/19