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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
23/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4183/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Davide De Caro) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Controparte_1
Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino)
convenuta
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 8.273,40, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di due terzi delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi euro 1.800,00,
oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/04/2022 il ricorrente, già in pensione al momento del deposito dell'atto introduttivo, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa presso la Controparte_2
(di seguito anche , “facente parte del gruppo Controparte_3
o comunque ad esso funzionalmente e strutturalmente Controparte_1
collegata”, esponeva di essere stato impiegato presso gli stabilimenti di Palermo
di proprietà di sia a terra che a bordo della navi in allestimento, dal CP_1
marzo 1978 al gennaio 2012, con mansioni di “pulitore coloritore navale”;
deduceva che, successivamente al pensionamento, gli venivano diagnosticati multipli ispessimenti a placca con calcificazioni lineari a carico della pleura costale anteriore bilaterale derivante da asbestosi pleurica, patologia causata dall'inalazione di fibre aerodisperse di amianto diffusamente presenti nell'ambiente di lavoro. Tanto esposto, il ricorrente – previamente accertata la sua esposizione al rischio morbigeno di amianto per un periodo ultraventennale ed accertata e dichiarata la malattia professionale, causa di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 50% o alla diversa percentuale ritenuta di giustizia;
previamente accertata, altresì, la responsabilità
di nella causazione della patologia sofferta quale “proprietaria Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dello stabilimento navale nonché committente dei lavori in appalto subappalto”
e dunque “titolare della posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c. nonché ex D.L.
81/2008” - chiedeva condannarsi la società convenuta al risarcimento del danno biologico subito, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale, il tutto da valutarsi nella somma complessiva di euro 437.381,00.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/02/2023, la società convenuta – eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per mancata prova dell'esistenza di alcun rapporto con la società alle dipendenze della quale il ricorrente ha svolto attività lavorativa - chiedeva rigettarsi il ricorso,
variamente argomentando e contestando, in particolare, i profili di responsabilità
dedotti dal ricorrente, il danno da quest'ultimo subito nonché il nesso di causalità
con l'attività lavorativa prestata.
Istruita la causa attraverso prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza di discussione e decisione, il giudizio, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viene qui deciso con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
I. In primo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, fondata sul rilievo per cui il ricorrente non avrebbe provato Controparte_1
l'esistenza di un appalto di lavori né sarebbe dimostrato ch'egli ha svolto attività
lavorativa presso lo stabilimento di Palermo di proprietà della società convenuta.
Sul punto, vale osservare che “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o
legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una
condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e
consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in
relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si
risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso
data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la
pronuncia giurisdizionale” (Cass. 8040/2006; v. anche, ex plurimis, Cass.
11284/2010).
La legittimazione passiva del convenuto sussiste, dunque, allorché possa riscontrarsi la coincidenza tra il soggetto che il ricorrente afferma essere titolare della situazione giuridica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio e quello che verrà effettivamente condannato, ove la domanda e l'intera prospettazione del rapporto predisposta dalla parte ricorrente venga confermata dal giudice di prime cure. Nel caso in specie non è dubbio che, in base alla prospettazione del rapporto fornita dal ricorrente, , nella qualità di Controparte_1
impresa appaltante e proprietaria del cantiere navale presso cui lo stesso ha allegato di aver svolto la propria attività lavorativa, è astrattamente destinataria di specifici obblighi di tutela di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere, ancorché
rivesta appunto la qualità di impresa appaltante. La violazione di tali obblighi, ove effettivamente accertata, determinerebbe l'insorgenza di quella responsabilità
risarcitoria che il ricorrente ha inteso far valere a mezzo del presente giudizio.
Confermata la legittimazione passiva, la questione concernente la prova dell'esistenza di un appalto di lavori e la dimostrazione altresì che Parte_1
abbia operato presso lo stabilimento di Palermo di proprietà di
[...]
non integra una condizione per la trattazione del merito della Controparte_1
causa ma attiene all'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso,
concernendo, dunque, il merito del giudizio.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro II. In corso di causa è stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente ha lavorato all'interno dei cantieri navali di Palermo di proprietà della CP_1
Ciò sulla scorta dei seguenti elementi di prova:
[...]
• verbale di prova testimoniale recante la deposizione di Testimone_1
secondo cui “l'intera attività svolta sia da me che dal signor quali Pt_1
soci della cooperativa si è svolta in tutto il lasso di tempo che ho sopra
indicato esclusivamente all'interno dei cantieri navali di Palermo di
proprietà della ; CP_1
• verbale di prova testimoniale recante la deposizione di , Testimone_2
che ha tra l'altro affermato di avere “raggiunto un accordo con CP_1
per il risarcimento danno”, secondo cui “Conosco il ricorrente perché dal
1998 al 2016 ho lavorato, e in via esclusiva, presso i cantieri navali di
Palermo di proprietà della Io non ero dipendente della stessa CP_1
ma di altre ditte subappaltatrici […]. Dal 1998 sino al 2011/2012 CP_1
ho visto che lavorava presso i cantieri, anch'egli ininterrottamente
il quale era dipendente della ; Parte_1 CP_2
• produzione documentale avente ad oggetto la sentenza n. 46/2022 del
Tribunale di Palermo dichiarativa del fallimento della cooperativa
[...]
dalla quale si evince come la fosse l'unica CP_2 Controparte_1
committente delle relative attività.
La sentenza in ultimo citata e le dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del
21/02/2024 forniscono elementi gravi, precisi e concordanti circa l'esistenza di uno specifico rapporto di appalto che legava la e la Controparte_1 [...]
alle dipendenze della quale ha svolto la Controparte_3 Parte_1
quasi totalità della propria vita lavorativa.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro III. In materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifico riferimento agli obblighi dell'impresa appaltante nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice, vale osservare come la normativa tempo per tempo applicabile al rapporto ha imposto ed ancor oggi impone l'adozione di misure preventive,
informative e di tutela direttamente in capo al datore di lavoro che affida lavorazioni a imprese appaltatrici all'interno della propria azienda. In tal senso,
rilevano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 (cfr. in particolare l'art. 4), D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956 (cfr. in particolare gli artt. 4, 15, 19 e 21),
D. lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 (cfr. in particolare l'art. 7), D.lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 (cfr. in particolare l'art. 26).
In materia, costituisce principio cardine e risalente, ribadito anche a livello di legislazione sovranazionale ed eurounitaria, quello per cui “quando in uno stesso
luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro
devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i
metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi
reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro
rappresentanti” (art. 6, par. 4 della Direttiva 89/197/CEE). In tal senso, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, mutatis mutandis, “in tema
di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni
derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di
lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli
artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva
92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella
categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il (sub) committente che il
(sub) appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo
procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che
si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che
li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente
dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente
responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei
lavoratori in essa impiegati” (Cass. civ. sez. lav. n.2517/2023; cfr. anche Cass. civ.
n. 12465/2020, n. 12561/2017, n. 798/2017 secondo cui in materia di appalto di lavori “il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute
dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono
nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di
rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti
e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e
prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata”).
Nel caso che ci occupa, sulla scorta delle prove documentali acquisite e delle dichiarazioni testimoniali assunte, non può non osservarsi come l'attività della si inserisse pienamente ed interamente nel Controparte_3
procedimento produttivo facente capo a , all'interno di un Controparte_1
complesso produttivo di proprietà della stessa Le predette CP_1
circostanze, lungi dall'aprire ad ipotesi di responsabilità per rischio specifico dell'attività dell'appaltatore, fanno inevitabilmente gravare in capo alla società
convenuta una posizione di garanzia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nelle lavorazioni in cantiere, ancorché non
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro aventi con la stessa un rapporto negoziale diretto.
IV. Individuata la società convenuta quale destinataria di specifici obblighi di tutela nei confronti di , con riferimento alla richiesta di Parte_1
chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. da quest'ultima avanzata “nei
confronti degli effettivi datori di lavoro”, occorre osservare come il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria che eventualmente verrebbe a configurarsi una volta accertata la violazione degli obblighi sussistenti in capo a CP_1
ed all'impresa appaltatrice (o financo con riguardo a tutte le imprese datrici di
[...]
lavoro del ricorrente nel tempo), escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, implicherebbe sul piano processuale l'autonomia delle domande proposte nei confronti degli stessi ed impedirebbe di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri (cfr. Cass. n. 20692/2016). In tale contesto,
quindi, nulla osta all'esame della posizione della sola CP_1
V. Nel merito, deve premettersi che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va
collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di
legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne
consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa
dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre
all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra
l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il
datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad impedire il verificarsi del danno”(cfr. Cass., sez. lav., n. 26495 del 19 ottobre
2018).
Aggiungasi che i Giudici di legittimità, pur avendo sottolineato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, al tempo stesso, hanno precisato ch'essa non è
circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi finalizzata a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità
psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del
Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass.
n. 17258/2016: tutte citate da Cass. n. 24217/2017).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'esposizione del ricorrente a fibre di amianto durante l'espletamento dell'attività lavorativa presso i cantieri di
Palermo della società convenuta risulta confermata da:
• la documentazione versata in atti (vedasi dichiarazioni INAIL depositate dal ricorrente in relazione alle quali la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 678/2023, ha affermato che: “… In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso
causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il
riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro INAIL - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine
professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non
dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta
che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti,
del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1 …”);
• le dichiarazioni rese in sede testimoniale da , secondo cui Testimone_1
“I nostri lavori di pulizia tramite spruzzatura riguardavano anche le sale
caldaie le quali, così come i tubi di refrigerazione, erano ricoperte da
amianto quale coibentante […] era tale la massa di polveri che venivano
prodotte da non riuscire ad impedire l'inalazione né delle sostanze spruzzate
né delle polveri prodotte […];
• le dichiarazioni rese in sede testimoniale da , secondo Testimone_2
cui “…anche poteva venire a diretto contatto con l'amianto che era Pt_1
presente nelle navi soprattutto quando svolgeva le sue mansioni all'interno
delle caldaie o delle sale macchine, poiché in tali casi venivano spesso
rimossi i pannelli che costituivano le pareti delle navi e veniva fuori il
sottostante amianto”.
Il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazioni pienamente condivisibili, ha poi accertato in capo al ricorrente la presenza di placche pleuriche “correlata
all'attività lavorativa svolta con esposizione ad un ambiente saturo di asbesto”,
riconoscendo, dunque, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia riscontrata e quantificando il consequenziale danno biologico nella misura del 5%. Quanto alle osservazioni del consulente tecnico di parte, che pone l'accento sulla necessità di considerare la pregressa attività
lavorativa del ricorrente, che ha lavorato come operaio edile dall'aprile 1976 al
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dicembre 1977, basti osservare come, da un lato, sia assolutamente inverosimile che l'insorgenza della patologia sia interamente da ricondursi alla predetta esperienza lavorativa, considerata anche la mancata conoscenza delle mansioni effettivamente espletate e a fronte dell'attività ultratrentennale espletata come
pulitore coloratore navale, che ha comportato un contatto diretto prolungato e accertato con l'amianto; dall'altro, essendo stata accertata l'esposizione all'amianto nel periodo in cui era addetto al cantiere navale di Parte_1
proprietà della società convenuta, un'eventuale esposizione alla sostanza dannosa nel corso delle predette esperienze non esonererebbe da responsabilità CP_1
ma comporterebbe il venir in rilievo di uno o più corresponsabili e, dunque, di un rapporto tra coobbligati da regolare sulla scorta del principio generale della solidarietà passiva per cui, ferma restando la facoltà del creditore di chiedere l'intero ad uno solo dei coobbligati, chi di questi abbia adempiuto l'obbligazione,
potrà agire in regresso verso gli altri, al fine di accertare la eventualmente minore misura percentuale di responsabilità.
VI. Ora, se può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio, lo stesso non può dirsi della società convenuta, la quale non ha dimostrato di avere adottato le misure di sicurezza e di protezione richieste dall'ambiente di lavoro per tutelare l'integrità dei lavoratori ivi impiegati.
Sul punto, nel superare i rilievi della società concernenti l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei propri riguardi, è opportuno rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in materia di tutela della salute
del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire
la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle
patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956,
norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le
polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere
l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da
responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse
dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale,
la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento
ai valori limite degli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il
richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per
l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., sez. lav., sentenza n.
18503 del 21 settembre 2016); ed ancora che “in tema di responsabilità
dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato
causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è
onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una
specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie
alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di
insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa,
anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso
contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Cassazione,
14/05/2014, n. 10425).
Giova peraltro precisare che, come evidenziato anche dalla Cassazione, già il R.D.
n. 442/1909, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, onde non si vede come possa sostenersi che anche nella fase iniziale di svolgimento del rapporto di lavoro di presso il cantiere navale di proprietà della Parte_1
convenuta non fosse ancora nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto.
L'asbestosi era poi già stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge n. 455/1943.
Nel caso in specie non può ritenersi che la società convenuta abbia dimostrato di avere adottato efficaci misure a protezione dei dipendenti, mancando qualsivoglia indicazione in ordine alle caratteristiche tecniche dei dispositivi individuali adottati o dei vari sistemi di ventilazione impiegati (sono state depositate unitamente alla memoria difensiva solamente delle “schede acquisto
elettroventilatori” in gran parte illeggibili), al loro numero e alla durata del loro funzionamento, alla loro ubicazione, alla capacità concreta di impedire la dispersione nell'aere della polvere e non piuttosto – per ventilazione – la sua diffusione (cfr. la dichiarazione del teste , secondo cui sebbene fosse Tes_1
presente un sistema di aspirazione delle polveri prodotte nel cantiere “era tale la
massa di polveri che venivano prodotte da non riuscire ad impedire l'inalazione
né delle sostanze spruzzate né delle polveri prodotte”). La società convenuta non ha dimostrato di avere correttamente provveduto ad adottare “tutte le misure”
anzidette e, sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso piuttosto come non vi fosse alcuna separazione fra gli ambienti di lavoro nei quali si svolgevano lavori comportanti rilevanti esposizioni indirette all'amianto (in palese violazione dell'art. 19 D.P.R. 303/1956), né qualsivoglia protezione delle stesse strutture rivestite in amianto ed eventualmente deteriorate, difettando inoltre qualsivoglia informazione sui rischi connessi alla manipolazione e/o
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'inalazione delle fibre.
Per tali ragioni non può escludere la propria colpa intesa quale CP_1
“omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a
quell'epoca” (Cass. n. 18503/2016) e neppure può fondatamente negare la specifica relazione causale tra tale omissione e l'evento intercorso, giacché anche sotto tale profilo meritano condivisione integrale le osservazioni della Cassazione
secondo cui è desumibile “dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno
dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di
esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard
igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si
tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza
delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi anche perché la stessa
evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati,
incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per
motivi non professionali […] un dato che indica quindi come il livello di
pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la
stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso,
che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del
datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento
(potendolo evitare o ritardare)” (Cass. n. 18503 cit.).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può che accogliersi la domanda attorea atta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
VII. Tale risarcimento, secondo i consueti criteri civilistici, può calcolarsi utilizzando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, dal momento che ad essa la Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (ex multis
Cass. n. 20895/2015). Ricordato che la tabella in questione propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” (opera, in altri termini, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato distintamente liquidati come danno biologico cd. standard, danno biologico cd. personalizzato per particolari condizioni soggettive, danno morale, cfr. la Nota esplicativa dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano), nella specie, in ragione dell'accertata invalidità e dell'entità del danno biologico siccome congruamente quantificat0 dal nominato
CTU (5%), nonché dell'età del ricorrente al momento dell'accertamento delle placche nel 2022 (62 anni), facendo applicazione della tabella milanese quale aggiornata nel 2024, può liquidarsi l'importo di euro 7.565,00 in valuta attuale quale ristoro alle conseguenze della lesione subìta in termini “medi”, non potendosi apprezzare – in ragione delle generiche deduzioni del ricorso - specifici e concreti elementi che consentano una maggiore “personalizzazione”.
Nulla potendo l'INAIL accordare al ricorrente, poiché la relativa copertura si estende ai danni biologici pari o superiori al 6%, non occorrerà procedere ad alcuno scomputo, dal risarcimento sopra liquidato, dell'importo di omogenee prestazioni INAIL conseguite o conseguibili dal ricorrente.
Le somme sin qui liquidate non comprendono l'ulteriore e diversa componente di
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta in relazione al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso e per esso, sulla scorta dell'intervento delle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, può farsi ricorso al calcolo degli “interessi
compensativi”. E dunque devalutando la somma di euro 7.565,00 alla data dell'insorgenza della malattia (febbraio 2022), rivalutando la somma devalutata
(euro 6.790,84), anno per anno ed applicando alla stessa, via via rivalutata, il saggio legale d'interesse si ottiene la complessiva somma di euro 8.273,40 (di cui euro 708,40 a titolo di interessi), sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo.
VIII. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 5.200,00, con una decurtazione nella misura di 1/3 correlata alla enorme sproporzione fra l'originario petitum e il danno concretamente riconosciuto.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/06/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
23/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4183/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Davide De Caro) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Controparte_1
Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino)
convenuta
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 8.273,40, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di due terzi delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi euro 1.800,00,
oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/04/2022 il ricorrente, già in pensione al momento del deposito dell'atto introduttivo, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa presso la Controparte_2
(di seguito anche , “facente parte del gruppo Controparte_3
o comunque ad esso funzionalmente e strutturalmente Controparte_1
collegata”, esponeva di essere stato impiegato presso gli stabilimenti di Palermo
di proprietà di sia a terra che a bordo della navi in allestimento, dal CP_1
marzo 1978 al gennaio 2012, con mansioni di “pulitore coloritore navale”;
deduceva che, successivamente al pensionamento, gli venivano diagnosticati multipli ispessimenti a placca con calcificazioni lineari a carico della pleura costale anteriore bilaterale derivante da asbestosi pleurica, patologia causata dall'inalazione di fibre aerodisperse di amianto diffusamente presenti nell'ambiente di lavoro. Tanto esposto, il ricorrente – previamente accertata la sua esposizione al rischio morbigeno di amianto per un periodo ultraventennale ed accertata e dichiarata la malattia professionale, causa di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 50% o alla diversa percentuale ritenuta di giustizia;
previamente accertata, altresì, la responsabilità
di nella causazione della patologia sofferta quale “proprietaria Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dello stabilimento navale nonché committente dei lavori in appalto subappalto”
e dunque “titolare della posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c. nonché ex D.L.
81/2008” - chiedeva condannarsi la società convenuta al risarcimento del danno biologico subito, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale, il tutto da valutarsi nella somma complessiva di euro 437.381,00.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/02/2023, la società convenuta – eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per mancata prova dell'esistenza di alcun rapporto con la società alle dipendenze della quale il ricorrente ha svolto attività lavorativa - chiedeva rigettarsi il ricorso,
variamente argomentando e contestando, in particolare, i profili di responsabilità
dedotti dal ricorrente, il danno da quest'ultimo subito nonché il nesso di causalità
con l'attività lavorativa prestata.
Istruita la causa attraverso prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza di discussione e decisione, il giudizio, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viene qui deciso con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
I. In primo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, fondata sul rilievo per cui il ricorrente non avrebbe provato Controparte_1
l'esistenza di un appalto di lavori né sarebbe dimostrato ch'egli ha svolto attività
lavorativa presso lo stabilimento di Palermo di proprietà della società convenuta.
Sul punto, vale osservare che “la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o
legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una
condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e
consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in
relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si
risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso
data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la
pronuncia giurisdizionale” (Cass. 8040/2006; v. anche, ex plurimis, Cass.
11284/2010).
La legittimazione passiva del convenuto sussiste, dunque, allorché possa riscontrarsi la coincidenza tra il soggetto che il ricorrente afferma essere titolare della situazione giuridica soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio e quello che verrà effettivamente condannato, ove la domanda e l'intera prospettazione del rapporto predisposta dalla parte ricorrente venga confermata dal giudice di prime cure. Nel caso in specie non è dubbio che, in base alla prospettazione del rapporto fornita dal ricorrente, , nella qualità di Controparte_1
impresa appaltante e proprietaria del cantiere navale presso cui lo stesso ha allegato di aver svolto la propria attività lavorativa, è astrattamente destinataria di specifici obblighi di tutela di tutti i lavoratori impiegati nel cantiere, ancorché
rivesta appunto la qualità di impresa appaltante. La violazione di tali obblighi, ove effettivamente accertata, determinerebbe l'insorgenza di quella responsabilità
risarcitoria che il ricorrente ha inteso far valere a mezzo del presente giudizio.
Confermata la legittimazione passiva, la questione concernente la prova dell'esistenza di un appalto di lavori e la dimostrazione altresì che Parte_1
abbia operato presso lo stabilimento di Palermo di proprietà di
[...]
non integra una condizione per la trattazione del merito della Controparte_1
causa ma attiene all'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso,
concernendo, dunque, il merito del giudizio.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro II. In corso di causa è stata raggiunta la prova del fatto che il ricorrente ha lavorato all'interno dei cantieri navali di Palermo di proprietà della CP_1
Ciò sulla scorta dei seguenti elementi di prova:
[...]
• verbale di prova testimoniale recante la deposizione di Testimone_1
secondo cui “l'intera attività svolta sia da me che dal signor quali Pt_1
soci della cooperativa si è svolta in tutto il lasso di tempo che ho sopra
indicato esclusivamente all'interno dei cantieri navali di Palermo di
proprietà della ; CP_1
• verbale di prova testimoniale recante la deposizione di , Testimone_2
che ha tra l'altro affermato di avere “raggiunto un accordo con CP_1
per il risarcimento danno”, secondo cui “Conosco il ricorrente perché dal
1998 al 2016 ho lavorato, e in via esclusiva, presso i cantieri navali di
Palermo di proprietà della Io non ero dipendente della stessa CP_1
ma di altre ditte subappaltatrici […]. Dal 1998 sino al 2011/2012 CP_1
ho visto che lavorava presso i cantieri, anch'egli ininterrottamente
il quale era dipendente della ; Parte_1 CP_2
• produzione documentale avente ad oggetto la sentenza n. 46/2022 del
Tribunale di Palermo dichiarativa del fallimento della cooperativa
[...]
dalla quale si evince come la fosse l'unica CP_2 Controparte_1
committente delle relative attività.
La sentenza in ultimo citata e le dichiarazioni testimoniali raccolte all'udienza del
21/02/2024 forniscono elementi gravi, precisi e concordanti circa l'esistenza di uno specifico rapporto di appalto che legava la e la Controparte_1 [...]
alle dipendenze della quale ha svolto la Controparte_3 Parte_1
quasi totalità della propria vita lavorativa.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro III. In materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con specifico riferimento agli obblighi dell'impresa appaltante nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice, vale osservare come la normativa tempo per tempo applicabile al rapporto ha imposto ed ancor oggi impone l'adozione di misure preventive,
informative e di tutela direttamente in capo al datore di lavoro che affida lavorazioni a imprese appaltatrici all'interno della propria azienda. In tal senso,
rilevano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 (cfr. in particolare l'art. 4), D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956 (cfr. in particolare gli artt. 4, 15, 19 e 21),
D. lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 (cfr. in particolare l'art. 7), D.lgs. n. 81 del 9
aprile 2008 (cfr. in particolare l'art. 26).
In materia, costituisce principio cardine e risalente, ribadito anche a livello di legislazione sovranazionale ed eurounitaria, quello per cui “quando in uno stesso
luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro
devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i
metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi
reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro
rappresentanti” (art. 6, par. 4 della Direttiva 89/197/CEE). In tal senso, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, mutatis mutandis, “in tema
di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni
derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di
lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli
artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva
92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella
categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il (sub) committente che il
(sub) appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo
procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che
si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che
li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente
dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente
responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei
lavoratori in essa impiegati” (Cass. civ. sez. lav. n.2517/2023; cfr. anche Cass. civ.
n. 12465/2020, n. 12561/2017, n. 798/2017 secondo cui in materia di appalto di lavori “il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute
dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono
nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di
rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti
e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e
prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata”).
Nel caso che ci occupa, sulla scorta delle prove documentali acquisite e delle dichiarazioni testimoniali assunte, non può non osservarsi come l'attività della si inserisse pienamente ed interamente nel Controparte_3
procedimento produttivo facente capo a , all'interno di un Controparte_1
complesso produttivo di proprietà della stessa Le predette CP_1
circostanze, lungi dall'aprire ad ipotesi di responsabilità per rischio specifico dell'attività dell'appaltatore, fanno inevitabilmente gravare in capo alla società
convenuta una posizione di garanzia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nelle lavorazioni in cantiere, ancorché non
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro aventi con la stessa un rapporto negoziale diretto.
IV. Individuata la società convenuta quale destinataria di specifici obblighi di tutela nei confronti di , con riferimento alla richiesta di Parte_1
chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. da quest'ultima avanzata “nei
confronti degli effettivi datori di lavoro”, occorre osservare come il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria che eventualmente verrebbe a configurarsi una volta accertata la violazione degli obblighi sussistenti in capo a CP_1
ed all'impresa appaltatrice (o financo con riguardo a tutte le imprese datrici di
[...]
lavoro del ricorrente nel tempo), escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, implicherebbe sul piano processuale l'autonomia delle domande proposte nei confronti degli stessi ed impedirebbe di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contributo fornito dagli altri (cfr. Cass. n. 20692/2016). In tale contesto,
quindi, nulla osta all'esame della posizione della sola CP_1
V. Nel merito, deve premettersi che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va
collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di
legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne
consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa
dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre
all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra
l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il
datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ad impedire il verificarsi del danno”(cfr. Cass., sez. lav., n. 26495 del 19 ottobre
2018).
Aggiungasi che i Giudici di legittimità, pur avendo sottolineato che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, al tempo stesso, hanno precisato ch'essa non è
circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi finalizzata a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità
psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 17334/2012), specificamente pronunciandosi per la raggiunta conoscenza della pericolosità dell'amianto già ai primi anni del
Novecento (Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass.
n. 17258/2016: tutte citate da Cass. n. 24217/2017).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'esposizione del ricorrente a fibre di amianto durante l'espletamento dell'attività lavorativa presso i cantieri di
Palermo della società convenuta risulta confermata da:
• la documentazione versata in atti (vedasi dichiarazioni INAIL depositate dal ricorrente in relazione alle quali la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 678/2023, ha affermato che: “… In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso
causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il
riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro INAIL - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine
professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non
dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta
che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti,
del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1 …”);
• le dichiarazioni rese in sede testimoniale da , secondo cui Testimone_1
“I nostri lavori di pulizia tramite spruzzatura riguardavano anche le sale
caldaie le quali, così come i tubi di refrigerazione, erano ricoperte da
amianto quale coibentante […] era tale la massa di polveri che venivano
prodotte da non riuscire ad impedire l'inalazione né delle sostanze spruzzate
né delle polveri prodotte […];
• le dichiarazioni rese in sede testimoniale da , secondo Testimone_2
cui “…anche poteva venire a diretto contatto con l'amianto che era Pt_1
presente nelle navi soprattutto quando svolgeva le sue mansioni all'interno
delle caldaie o delle sale macchine, poiché in tali casi venivano spesso
rimossi i pannelli che costituivano le pareti delle navi e veniva fuori il
sottostante amianto”.
Il c.t.u. nominato in corso di causa, con valutazioni pienamente condivisibili, ha poi accertato in capo al ricorrente la presenza di placche pleuriche “correlata
all'attività lavorativa svolta con esposizione ad un ambiente saturo di asbesto”,
riconoscendo, dunque, la sussistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia riscontrata e quantificando il consequenziale danno biologico nella misura del 5%. Quanto alle osservazioni del consulente tecnico di parte, che pone l'accento sulla necessità di considerare la pregressa attività
lavorativa del ricorrente, che ha lavorato come operaio edile dall'aprile 1976 al
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dicembre 1977, basti osservare come, da un lato, sia assolutamente inverosimile che l'insorgenza della patologia sia interamente da ricondursi alla predetta esperienza lavorativa, considerata anche la mancata conoscenza delle mansioni effettivamente espletate e a fronte dell'attività ultratrentennale espletata come
pulitore coloratore navale, che ha comportato un contatto diretto prolungato e accertato con l'amianto; dall'altro, essendo stata accertata l'esposizione all'amianto nel periodo in cui era addetto al cantiere navale di Parte_1
proprietà della società convenuta, un'eventuale esposizione alla sostanza dannosa nel corso delle predette esperienze non esonererebbe da responsabilità CP_1
ma comporterebbe il venir in rilievo di uno o più corresponsabili e, dunque, di un rapporto tra coobbligati da regolare sulla scorta del principio generale della solidarietà passiva per cui, ferma restando la facoltà del creditore di chiedere l'intero ad uno solo dei coobbligati, chi di questi abbia adempiuto l'obbligazione,
potrà agire in regresso verso gli altri, al fine di accertare la eventualmente minore misura percentuale di responsabilità.
VI. Ora, se può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio, lo stesso non può dirsi della società convenuta, la quale non ha dimostrato di avere adottato le misure di sicurezza e di protezione richieste dall'ambiente di lavoro per tutelare l'integrità dei lavoratori ivi impiegati.
Sul punto, nel superare i rilievi della società concernenti l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei propri riguardi, è opportuno rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in materia di tutela della salute
del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire
la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle
patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956,
norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le
polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere
l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da
responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse
dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale,
la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento
ai valori limite degli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il
richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per
l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., sez. lav., sentenza n.
18503 del 21 settembre 2016); ed ancora che “in tema di responsabilità
dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato
causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è
onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una
specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie
alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di
insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa,
anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso
contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Cassazione,
14/05/2014, n. 10425).
Giova peraltro precisare che, come evidenziato anche dalla Cassazione, già il R.D.
n. 442/1909, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, onde non si vede come possa sostenersi che anche nella fase iniziale di svolgimento del rapporto di lavoro di presso il cantiere navale di proprietà della Parte_1
convenuta non fosse ancora nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto.
L'asbestosi era poi già stata inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge n. 455/1943.
Nel caso in specie non può ritenersi che la società convenuta abbia dimostrato di avere adottato efficaci misure a protezione dei dipendenti, mancando qualsivoglia indicazione in ordine alle caratteristiche tecniche dei dispositivi individuali adottati o dei vari sistemi di ventilazione impiegati (sono state depositate unitamente alla memoria difensiva solamente delle “schede acquisto
elettroventilatori” in gran parte illeggibili), al loro numero e alla durata del loro funzionamento, alla loro ubicazione, alla capacità concreta di impedire la dispersione nell'aere della polvere e non piuttosto – per ventilazione – la sua diffusione (cfr. la dichiarazione del teste , secondo cui sebbene fosse Tes_1
presente un sistema di aspirazione delle polveri prodotte nel cantiere “era tale la
massa di polveri che venivano prodotte da non riuscire ad impedire l'inalazione
né delle sostanze spruzzate né delle polveri prodotte”). La società convenuta non ha dimostrato di avere correttamente provveduto ad adottare “tutte le misure”
anzidette e, sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso piuttosto come non vi fosse alcuna separazione fra gli ambienti di lavoro nei quali si svolgevano lavori comportanti rilevanti esposizioni indirette all'amianto (in palese violazione dell'art. 19 D.P.R. 303/1956), né qualsivoglia protezione delle stesse strutture rivestite in amianto ed eventualmente deteriorate, difettando inoltre qualsivoglia informazione sui rischi connessi alla manipolazione e/o
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'inalazione delle fibre.
Per tali ragioni non può escludere la propria colpa intesa quale CP_1
“omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a
quell'epoca” (Cass. n. 18503/2016) e neppure può fondatamente negare la specifica relazione causale tra tale omissione e l'evento intercorso, giacché anche sotto tale profilo meritano condivisione integrale le osservazioni della Cassazione
secondo cui è desumibile “dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno
dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di
esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard
igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si
tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza
delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi anche perché la stessa
evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati,
incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per
motivi non professionali […] un dato che indica quindi come il livello di
pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la
stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso,
che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del
datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento
(potendolo evitare o ritardare)” (Cass. n. 18503 cit.).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può che accogliersi la domanda attorea atta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
VII. Tale risarcimento, secondo i consueti criteri civilistici, può calcolarsi utilizzando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, dal momento che ad essa la Corte di Cassazione ha attribuito la valenza, in linea generale e nel rispetto
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (ex multis
Cass. n. 20895/2015). Ricordato che la tabella in questione propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva” (opera, in altri termini, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato distintamente liquidati come danno biologico cd. standard, danno biologico cd. personalizzato per particolari condizioni soggettive, danno morale, cfr. la Nota esplicativa dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano), nella specie, in ragione dell'accertata invalidità e dell'entità del danno biologico siccome congruamente quantificat0 dal nominato
CTU (5%), nonché dell'età del ricorrente al momento dell'accertamento delle placche nel 2022 (62 anni), facendo applicazione della tabella milanese quale aggiornata nel 2024, può liquidarsi l'importo di euro 7.565,00 in valuta attuale quale ristoro alle conseguenze della lesione subìta in termini “medi”, non potendosi apprezzare – in ragione delle generiche deduzioni del ricorso - specifici e concreti elementi che consentano una maggiore “personalizzazione”.
Nulla potendo l'INAIL accordare al ricorrente, poiché la relativa copertura si estende ai danni biologici pari o superiori al 6%, non occorrerà procedere ad alcuno scomputo, dal risarcimento sopra liquidato, dell'importo di omogenee prestazioni INAIL conseguite o conseguibili dal ricorrente.
Le somme sin qui liquidate non comprendono l'ulteriore e diversa componente di
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta in relazione al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso e per esso, sulla scorta dell'intervento delle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, può farsi ricorso al calcolo degli “interessi
compensativi”. E dunque devalutando la somma di euro 7.565,00 alla data dell'insorgenza della malattia (febbraio 2022), rivalutando la somma devalutata
(euro 6.790,84), anno per anno ed applicando alla stessa, via via rivalutata, il saggio legale d'interesse si ottiene la complessiva somma di euro 8.273,40 (di cui euro 708,40 a titolo di interessi), sulla quale decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo.
VIII. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 5.200,00, con una decurtazione nella misura di 1/3 correlata alla enorme sproporzione fra l'originario petitum e il danno concretamente riconosciuto.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/06/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro