Art. 1. Finalita' della legge (( 1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'" )) (( 2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ))
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ))