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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/10/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6160 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OL IN (CZ), al Viale Cassiodoro, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Nisticò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
OL IN (CZ), alla I^ Trav. Viale Cassiodoro, n.5, presso lo studio dell'Avv.
AL ON che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: con note scritte di trattazione depositate per l'udienza dell'11 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 1 di 5 le loro conclusioni chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 dicembre 2024, – premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con in costanza del Controparte_1 quale erano nati due figli: (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]) – adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi, deducendo che il venir meno dell'affectio coniugalis aveva deteriorato il rapporto matrimoniale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi che, infatti, vivevano separati “da diversi anni”.
Domandava, altresì, l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e “libera facoltà di visita ed incontro da parte del padre” o, in difetto di accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità:
“due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16,20 alle ore 20,30 e nei fine settimana, in via alternata, dall'uscita da scuola dal venerdì alla domenica, con rientro a casa la sera il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche.
E) Quattro settimane (anche non consecutive) tra luglio e agosto, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno.
F) Una settimana nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
G) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
H) Quanto ai compleanni nonché alle festività riconosciute (comprese quelle patronali) ad anni alterni”.
In ultimo, rappresentava di non aver una stabile occupazione lavorativa e di versare in condizioni economiche estremamente precarie, di talché chiedeva che venisse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 2 di 5 1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 marzo 2025 la quale Controparte_1 impugnava e contestava le avverse deduzioni e richieste.
In particolare, deduceva che il rapporto coniugale era naufragato a causa del comportamento del ricorrente, che nel mese di novembre dell'anno 2018 aveva abbandonato la casa coniugale “senza un apparente e giustificato motivo”, sottraendosi persino all'obbligo di contribuire alle spese necessarie per i figli.
Dichiarava, tuttavia, di non opporsi alla domanda di separazione, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento.
1.2. All'udienza del 14 maggio 2025 le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, avendo i coniugi raggiunto e sottoscritto un accordo sulle condizioni della separazione. Il Giudice delegato ordinava alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c. e differiva la causa all'udienza dell'8 luglio 2025.
Confermata, quindi, la volontà di non riconciliarsi e precisate conformemente le conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, con provvedimento del 25 settembre 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere secondo ogni ragionevole previsione la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente.
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 3 di 5 2.1. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che le parti hanno riversato in atti l'accordo sottoscritto dai coniugi sulle condizioni della separazione;
accordo che, stante la riscontrata rispondenza all'interesse della prole e la conformità alle norme di legge, può pertanto essere integralmente recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Questo, in particolare, prevede quanto segue:
“(…) le parti costituite confermano la loro volontà di non volersi riconciliare, vivendo separati e portandosi reciproco rispetto senza alcuna interferenza nella loro vita privata con obbligo per il marito di corrispondere alla moglie, la, proposta ed accettata, somma mensile di € 200,00 (rivalutata annualmente) in favore dei figli
e con libero diritto del padre di poterli vedere e trattenerli con sé. La figlia minore continuerà ad abitare con la madre ma con affidamento condiviso e paritario per i genitori ed il padre parteciperà alle spese straordinarie e documentate al 50% con la moglie, con la quale prenderà tutte le necessarie e rilevanti decisioni nell'interesse della minore”.
Il Collegio, dunque, omologa le condizioni pattuite dai coniugi.
3. In considerazione della condotta conciliativa manifestata in corso di causa e degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistano sufficienti ed evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e , disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
01.02.1972 e nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in OL (CZ) il 09 agosto 2003, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di OL (CZ), Anno 2003, Parte II, Serie A, N. 5,
Delegazione 1;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 4 di 5 3) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di OL, Anno 2003, Parte
II, Serie A, Anno 2003,Delegazione 1);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
17 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6160 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OL IN (CZ), al Viale Cassiodoro, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Nisticò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
OL IN (CZ), alla I^ Trav. Viale Cassiodoro, n.5, presso lo studio dell'Avv.
AL ON che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: con note scritte di trattazione depositate per l'udienza dell'11 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 1 di 5 le loro conclusioni chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 dicembre 2024, – premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con in costanza del Controparte_1 quale erano nati due figli: (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]) – adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi, deducendo che il venir meno dell'affectio coniugalis aveva deteriorato il rapporto matrimoniale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi che, infatti, vivevano separati “da diversi anni”.
Domandava, altresì, l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e “libera facoltà di visita ed incontro da parte del padre” o, in difetto di accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità:
“due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle ore 16,20 alle ore 20,30 e nei fine settimana, in via alternata, dall'uscita da scuola dal venerdì alla domenica, con rientro a casa la sera il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche.
E) Quattro settimane (anche non consecutive) tra luglio e agosto, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno.
F) Una settimana nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
G) Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
H) Quanto ai compleanni nonché alle festività riconosciute (comprese quelle patronali) ad anni alterni”.
In ultimo, rappresentava di non aver una stabile occupazione lavorativa e di versare in condizioni economiche estremamente precarie, di talché chiedeva che venisse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 2 di 5 1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 marzo 2025 la quale Controparte_1 impugnava e contestava le avverse deduzioni e richieste.
In particolare, deduceva che il rapporto coniugale era naufragato a causa del comportamento del ricorrente, che nel mese di novembre dell'anno 2018 aveva abbandonato la casa coniugale “senza un apparente e giustificato motivo”, sottraendosi persino all'obbligo di contribuire alle spese necessarie per i figli.
Dichiarava, tuttavia, di non opporsi alla domanda di separazione, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento.
1.2. All'udienza del 14 maggio 2025 le parti chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, avendo i coniugi raggiunto e sottoscritto un accordo sulle condizioni della separazione. Il Giudice delegato ordinava alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c. e differiva la causa all'udienza dell'8 luglio 2025.
Confermata, quindi, la volontà di non riconciliarsi e precisate conformemente le conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte di trattazione, con provvedimento del 25 settembre 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere secondo ogni ragionevole previsione la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente.
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 3 di 5 2.1. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che le parti hanno riversato in atti l'accordo sottoscritto dai coniugi sulle condizioni della separazione;
accordo che, stante la riscontrata rispondenza all'interesse della prole e la conformità alle norme di legge, può pertanto essere integralmente recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Questo, in particolare, prevede quanto segue:
“(…) le parti costituite confermano la loro volontà di non volersi riconciliare, vivendo separati e portandosi reciproco rispetto senza alcuna interferenza nella loro vita privata con obbligo per il marito di corrispondere alla moglie, la, proposta ed accettata, somma mensile di € 200,00 (rivalutata annualmente) in favore dei figli
e con libero diritto del padre di poterli vedere e trattenerli con sé. La figlia minore continuerà ad abitare con la madre ma con affidamento condiviso e paritario per i genitori ed il padre parteciperà alle spese straordinarie e documentate al 50% con la moglie, con la quale prenderà tutte le necessarie e rilevanti decisioni nell'interesse della minore”.
Il Collegio, dunque, omologa le condizioni pattuite dai coniugi.
3. In considerazione della condotta conciliativa manifestata in corso di causa e degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistano sufficienti ed evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e , disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
01.02.1972 e nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in OL (CZ) il 09 agosto 2003, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di OL (CZ), Anno 2003, Parte II, Serie A, N. 5,
Delegazione 1;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 4 di 5 3) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di OL, Anno 2003, Parte
II, Serie A, Anno 2003,Delegazione 1);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
17 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 6160/2024 - Pagina 5 di 5