Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/11/2025, n. 7697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7697 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05063/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5063 del 2022, proposto da:
ON SI, Lucia Annunziata, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n.19;
contro
Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Sangiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 15110/2022 del 27.06.2022, notificato in data 19.08.2022, con cui il Comune di Terzigno ha espresso diniego all'istanza di sanatoria, prot. 17945 del 7.12.2004;
- del provvedimento prot. n. 15114/2022 del 27.06.2022, notificato in data 19.08.2022, con cui il Comune di Terzigno ha espresso diniego all'istanza di sanatoria prot. 17946 del 7.12.2004;
- di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025, il dott. PA ER;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti impugnavano i provvedimenti di diniego di condono, specificati in epigrafe, avverso i quali articolavano censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituivano in giudizio il Comune di Terzigno e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, con memorie di stile.
Il Comune depositava quindi documentazione e scritto difensivo in cui controdeduceva rispetto alle censure espresse in ricorso.
In data 4.11.2025 i ricorrenti, premesso di avere demolito il manufatto, oggetto dei provvedimenti impugnati, dichiaravano la loro sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse; osserva infatti il Tribunale che parte ricorrente ha espressamente dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione della causa nel merito, con memoria depositata in data 4.11.2025.
A prescindere dai motivi, ivi enunciati, per i quali parte ricorrente ha reso tale dichiarazione, quel che rileva in questa sede è che il deposito della stessa in giudizio impone al Collegio di prenderne atto e dichiarare conseguentemente il gravame improcedibile, con la formula corrispondente.
Ciò, in conformità a pacifica giurisprudenza, per la quale cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1/10/2025, n. 7679: “In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione”.
Quanto alle spese di lite, per la risalenza temporale e per l’esito in rito della controversia, le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
OL Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA ER |
IL SEGRETARIO