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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45062/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 6 marzo 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45062/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Elisabetta Sorze, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto nato in [...] il [...], propone impugnazione avverso il Parte_1
provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 secondo periodo D.lgs 286/98.
Premette il ricorrente di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno, stante la presenza in Italia da molti anni, una stabile domiciliazione, la conoscenza della lingua italiana e un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il ricorrente chiede di accertare e dichiarare in via principale e nel merito il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 D.lgs 286/98.
Il non si è costituito. Controparte_1
***
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del che nonostante Controparte_1
la notifica del ricorso non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_2
Campanelli c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; BA c. Romania [GC], § 71; VI e Testimone_2
VI c. Montenegro, § 42) o commerciali (AN MA Oy e ED
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è presente in Italia da circa dodici anni ed è già stato titolare di permesso di soggiorno.
Svolge attività lavorativa regolare con contratto a tempo determinato come operaio (cfr. contratti e buste paga in atti), con il quale mantiene la famiglia (cfr. rimesse di denaro, in atti); ha svolto sempre attività lavorativa come dimostra l'estratto conto previdenziale in atti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate stante l'accoglimento del ricorso anche in ragione della documentazione depositata successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 06/03/2025 La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 6 marzo 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45062/2023 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Elisabetta Sorze, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto nato in [...] il [...], propone impugnazione avverso il Parte_1
provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 secondo periodo D.lgs 286/98.
Premette il ricorrente di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno, stante la presenza in Italia da molti anni, una stabile domiciliazione, la conoscenza della lingua italiana e un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il ricorrente chiede di accertare e dichiarare in via principale e nel merito il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 D.lgs 286/98.
Il non si è costituito. Controparte_1
***
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del che nonostante Controparte_1
la notifica del ricorso non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_2
Campanelli c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; BA c. Romania [GC], § 71; VI e Testimone_2
VI c. Montenegro, § 42) o commerciali (AN MA Oy e ED
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente è presente in Italia da circa dodici anni ed è già stato titolare di permesso di soggiorno.
Svolge attività lavorativa regolare con contratto a tempo determinato come operaio (cfr. contratti e buste paga in atti), con il quale mantiene la famiglia (cfr. rimesse di denaro, in atti); ha svolto sempre attività lavorativa come dimostra l'estratto conto previdenziale in atti.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate stante l'accoglimento del ricorso anche in ragione della documentazione depositata successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 06/03/2025 La Presidente Dott.ssa Luciana Sangiovanni