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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14678 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, dott. Francesco Cina, visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 25734 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Lorenzo Parte_1 P.IVA_1
Spallina
-PARTE RICORRENTE-
C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Dominella Controparte_1 P.IVA_2
GO e EN AN IV
-PARTE CONVENUTA-
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo.
CONCLUSIONI: - per parte ricorrente: “come da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c.” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare il diritto della a riottenere la somma di € Parte_1
18.137,17, indebitamente erogata, per i motivi dedotti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a restituire la somma coincidente al saldo dichiarato disponibile del libretto di risparmio n. 25569662 di € 4.969,53, e condannare il Sig. CP_3
[...] [...]
in qualità di cointestatario del libretto di risparmio e responsabile dei
[...] prelievi operati successivamente al decesso del Sig. alla Persona_1 restituzione della rimanente somma di € 13.167,64. Con vittoria di compensi”; - per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “In via pregiudiziale: - Dichiararare la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per evidente e manifesta mancanza dei presupposti di legge;
- Dichiarare la nullità/ inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
- Nel merito respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7.4.2022, Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di proponendo
[...] Controparte_1 nei confronti di quest'ultima domanda di ripetizione dell'indebito, quantificato nell'importo di euro 18.137,17.
A fondamento della domanda così proposta, la ricorrente ha infatti allegato e dedotto:
- che era iscritto alla con matricola Persona_1 Parte_1
4596490 e, raggiunta l'età pensionabile, aveva avuto diritto al trattamento previdenziale integrativo;
- che la aveva quindi versato mensilmente l'importo dovuto sul conto Parte_1
Banco Posta intrattenuto dal presso;
Per_1 CP_1
- che il era poi deceduto in data 10.5.2017; Per_1
- che la tenuta all'oscuro dell'avvenuto decesso, aveva tuttavia proseguito Parte_1
a versare la pensione sul predetto conto effettuando i seguenti bonifici mensili: di euro
1.247,98 ciascuno nel periodo da giugno 2017 a gennaio 2018; di euro 858,76 nel mese di febbraio 2018; di euro 855,45 nel mese di marzo 2018; di euro 885,22 nel mese di aprile 2018; di euro 862,66 nel mese di maggio 2018; di euro 862,66 nel mese di giugno 2018; di euro 862,66 nel mese di luglio 2018; di euro 858,97 nel mese di agosto 2018; di euro 858,97 nel mese di settembre 2018; e così per complessivi euro
18.137,17;
- che, venuta poi a conoscenza dell'avvenuto decesso, la aveva interrotto Parte_1 ogni pagamento;
- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale Civile di Roma,
2 Sezione Lavoro, la aveva quindi richiesto la restituzione dell'indebito agli Parte_1 eredi del ossia a e Per_1 Controparte_4 Controparte_2
- che i convenuti avevano tuttavia comunicato al difensore della con e- Parte_1 mail del 14.10.2020, di aver rinunciato alla eredità di (allegando Persona_1 copia dell'atto di rinuncia del 16.5.2017) e di non avere mai riscosso alcuna somma presso , non avendone titolo;
CP_1
- che la aveva pertanto rinunciato alla domanda nei confronti di Parte_1 [...]
e ed aveva chiesto di essere autorizzata alla CP_4 Controparte_2 chiamata in causa del terzo , erogatore del servizio Banco Posta;
CP_1
- che il Giudice adito aveva ritenuto di non dare corso alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di ed aveva dichiarato l'estinzione del processo CP_1 con sentenza n. 1332/2021 del 10.2.2021;
- che, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC dell'8.9.2021, la aveva Parte_1 pertanto richiesto la restituzione dell'indebito a senza tuttavia Controparte_1 ottenere alcun riscontro.
1.2. La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e la nullità della domanda per mancata indicazione dei fatti posti a base della stessa.
Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto della domanda.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, in data 5.9.2006, era stato aperto presso il libretto di deposito a CP_1 risparmio n. 25569662, con pari facoltà di rimborso, intestato a Persona_1
e Controparte_2
- che, per il libretto in questione, si applicavano le norme contenute nei Decreti
Ministeriali DMEF del 6.6.2002 (pubblicato nella G.U. del 29.6.2002 e rubricato
“Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale”) e DMEF del 6.10.2004 (pubblicato nella G.U. del 13.10.2004 e rubricato “Gestione Separata della Cassa depositi e
Prestiti), nonché nel contratto di collocamento;
- che, solo a seguito della notifica del ricorso ex art. 702 c.p.c., la stessa CP_1 aveva avuto conoscenza del decesso del cointestatario ed aveva Persona_1 quindi bloccato il libretto di deposito;
- che il contratto di collocamento prevedeva, all'art. 5, comma 4, che “i versamenti e i
3 prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente o dal suo rappresentante munito di idonei poteri, liberano pienamente nei CP_1 confronti degli altri cointestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”;
- che, inoltre, l'art. 11, comma 6, dello stesso contratto prevedeva che “Il predetto evento, decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari, deve essere comunicato per iscritto a “; CP_1
- che, nonostante quanto riportato dalla ricorrente circa le comunicazioni Parte_1 ricevute da e il saldo del libretto di Controparte_4 Controparte_2 deposito a risparmio alla data del decesso di era pari ad euro Persona_1
4,04, mentre all'attualità recava un saldo pari ad euro 4.969,53;
- che, dalla lista movimenti del libretto di deposito a risparmio in oggetto, si evincevano gli accrediti degli emolumenti ed i prelevamenti che successivamente al decesso del cointestatario erano stati effettuati, tutti con carta libretto, presso un ATM
(sportello automatico) di;
CP_1
- che non era quindi responsabile dei prelievi della pensione effettuati CP_1 dopo il decesso di uno dei cointestatari.
1.3. Alla udienza di comparizione, parte ricorrente, alla luce delle difese svolte da
, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa in CP_1 Controparte_2 quanto cointestatario del libretto sul quale erano stati erogati i ratei di pensione.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa di quest'ultimo, nonostante la Controparte_2 rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace.
1.4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(con la prima delle quali parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni), la causa, istruita tramite produzioni documentali, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di deve CP_1 essere rigettata.
2.1. La domanda va qualificata come azione di ripetizione di indebito.
Ciò si ricava dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio, in cui si dà atto della
4 precedente proposizione, in un distinto giudizio, di tale domanda nei confronti dei presunti eredi di e della diffida stragiudiziale poi rivolta a Persona_1 [...]
, dopo l'esito negativo del predetto giudizio, per ottenere “la restituzione CP_1 dell'indebito” (v. pag. 3 del ricorso).
E' quindi estranea all'oggetto del presente giudizio ogni questione relativa ad eventuali responsabilità della convenuta in ordine alla gestione del CP_1 libretto di risparmio. Responsabilità questa neanche puntualmente dedotta dalla ricorrente, la quale, nel formulare la domanda, nulla ha prospettato circa eventuali condotte della convenuta inadempienti o comunque in contrasto con il principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c.
2.2. La convenuta difetta tuttavia di legittimazione passiva rispetto CP_1 alla domanda di ripetizione di indebito.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., il pagamento effettuato nei confronti del soggetto terzo indicato dal creditore ha infatti effetto liberatorio nei confronti del debitore e si considera quindi effettuato nei confronti del creditore.
Nella specie, i pagamenti della ricorrente, in quanto effettuati Parte_1 mediante accredito sul libretto di deposito a risparmio cointestato al soggetto già titolare del trattamento pensionistico integrativo, devono pertanto intendersi eseguiti in favore di quest'ultimo e non di , la quale, evidentemente, non si è CP_1 neanche avvalsa dei pagamenti.
3. La domanda proposta da parte ricorrente nei confronti del terzo chiamato deve invece essere accolta.
3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17705/2016), il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal "solvens", fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di "accipiens" e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito (principio questo in applicazione del quale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione alla domanda di ripetizione proposta da un istituto di credito, il quale per anni aveva erogato, per conto dell , la pensione CP_5 ad un soggetto defunto mediante accredito su un conto corrente cointestato a quest'ultimo e ad un terzo - aveva ritenuto l'obbligo restitutorio trasferito dal beneficiario defunto ai suoi eredi, anziché sorto direttamente ed esclusivamente in capo
5 al terzo cointestatario che aveva prelevato le somme indebitamente erogate).
3.2. Nella specie, la documentazione versata in atti (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) dà evidenza di come il terzo chiamato, dopo il decesso del titolare del trattamento pensionistico e cointestatario del libretto di risparmio (e quindi dopo il
10.5.2017), abbia prelevato il complessivo importo di euro 13.167,64, integralmente proveniente dal trattamento pensionistico prestato dalla ricorrente. Parte_1
Circostanza questa che si evince dal fatto che il libretto presentava, alla predetta data del decesso, una giacenza di appena 4,04 euro e dal fatto che l'unico restante soggetto abilitato ad operare sul libretto, dopo quella data, era il terzo chiamato in quanto cointestatario dello stesso (v. anche doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
3.3. A fronte di ciò, il terzo chiamato, rimanendo contumace, non ha allegato e provato la ricorrenza di alcuna diversa causa idonea a giustificare i pagamenti ricevuti.
Ricorrenza di una giustificazione causale che va invece esclusa in ragione della natura del trattamento erogato dalla ricorrente e del documentato decesso del soggetto beneficiario di tale trattamento (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
3.4. Il terzo chiamato va pertanto condannato al pagamento, in favore della ricorrente ed a titolo di restituzione dell'indebito ricevuto, dell'importo di euro
13.167,64.
Non sono invece dovuti gli interessi, in difetto di apposita domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00; parametri minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, in ragione della limitatezza e non complessità delle questioni rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
, visto l'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1 dell'importo di euro 13.167,64;
3) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
6 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
4) condanna al rimborso, in favore di , Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, dott. Francesco Cina, visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., udita la discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 25734 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Lorenzo Parte_1 P.IVA_1
Spallina
-PARTE RICORRENTE-
C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Dominella Controparte_1 P.IVA_2
GO e EN AN IV
-PARTE CONVENUTA-
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
-TERZO CHIAMATO CONTUMACE-
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo.
CONCLUSIONI: - per parte ricorrente: “come da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c.” e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare il diritto della a riottenere la somma di € Parte_1
18.137,17, indebitamente erogata, per i motivi dedotti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a restituire la somma coincidente al saldo dichiarato disponibile del libretto di risparmio n. 25569662 di € 4.969,53, e condannare il Sig. CP_3
[...] [...]
in qualità di cointestatario del libretto di risparmio e responsabile dei
[...] prelievi operati successivamente al decesso del Sig. alla Persona_1 restituzione della rimanente somma di € 13.167,64. Con vittoria di compensi”; - per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi: “In via pregiudiziale: - Dichiararare la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per evidente e manifesta mancanza dei presupposti di legge;
- Dichiarare la nullità/ inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
- Nel merito respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7.4.2022, Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di proponendo
[...] Controparte_1 nei confronti di quest'ultima domanda di ripetizione dell'indebito, quantificato nell'importo di euro 18.137,17.
A fondamento della domanda così proposta, la ricorrente ha infatti allegato e dedotto:
- che era iscritto alla con matricola Persona_1 Parte_1
4596490 e, raggiunta l'età pensionabile, aveva avuto diritto al trattamento previdenziale integrativo;
- che la aveva quindi versato mensilmente l'importo dovuto sul conto Parte_1
Banco Posta intrattenuto dal presso;
Per_1 CP_1
- che il era poi deceduto in data 10.5.2017; Per_1
- che la tenuta all'oscuro dell'avvenuto decesso, aveva tuttavia proseguito Parte_1
a versare la pensione sul predetto conto effettuando i seguenti bonifici mensili: di euro
1.247,98 ciascuno nel periodo da giugno 2017 a gennaio 2018; di euro 858,76 nel mese di febbraio 2018; di euro 855,45 nel mese di marzo 2018; di euro 885,22 nel mese di aprile 2018; di euro 862,66 nel mese di maggio 2018; di euro 862,66 nel mese di giugno 2018; di euro 862,66 nel mese di luglio 2018; di euro 858,97 nel mese di agosto 2018; di euro 858,97 nel mese di settembre 2018; e così per complessivi euro
18.137,17;
- che, venuta poi a conoscenza dell'avvenuto decesso, la aveva interrotto Parte_1 ogni pagamento;
- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale Civile di Roma,
2 Sezione Lavoro, la aveva quindi richiesto la restituzione dell'indebito agli Parte_1 eredi del ossia a e Per_1 Controparte_4 Controparte_2
- che i convenuti avevano tuttavia comunicato al difensore della con e- Parte_1 mail del 14.10.2020, di aver rinunciato alla eredità di (allegando Persona_1 copia dell'atto di rinuncia del 16.5.2017) e di non avere mai riscosso alcuna somma presso , non avendone titolo;
CP_1
- che la aveva pertanto rinunciato alla domanda nei confronti di Parte_1 [...]
e ed aveva chiesto di essere autorizzata alla CP_4 Controparte_2 chiamata in causa del terzo , erogatore del servizio Banco Posta;
CP_1
- che il Giudice adito aveva ritenuto di non dare corso alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di ed aveva dichiarato l'estinzione del processo CP_1 con sentenza n. 1332/2021 del 10.2.2021;
- che, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC dell'8.9.2021, la aveva Parte_1 pertanto richiesto la restituzione dell'indebito a senza tuttavia Controparte_1 ottenere alcun riscontro.
1.2. La convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e la nullità della domanda per mancata indicazione dei fatti posti a base della stessa.
Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto della domanda.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che, in data 5.9.2006, era stato aperto presso il libretto di deposito a CP_1 risparmio n. 25569662, con pari facoltà di rimborso, intestato a Persona_1
e Controparte_2
- che, per il libretto in questione, si applicavano le norme contenute nei Decreti
Ministeriali DMEF del 6.6.2002 (pubblicato nella G.U. del 29.6.2002 e rubricato
“Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale”) e DMEF del 6.10.2004 (pubblicato nella G.U. del 13.10.2004 e rubricato “Gestione Separata della Cassa depositi e
Prestiti), nonché nel contratto di collocamento;
- che, solo a seguito della notifica del ricorso ex art. 702 c.p.c., la stessa CP_1 aveva avuto conoscenza del decesso del cointestatario ed aveva Persona_1 quindi bloccato il libretto di deposito;
- che il contratto di collocamento prevedeva, all'art. 5, comma 4, che “i versamenti e i
3 prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente o dal suo rappresentante munito di idonei poteri, liberano pienamente nei CP_1 confronti degli altri cointestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”;
- che, inoltre, l'art. 11, comma 6, dello stesso contratto prevedeva che “Il predetto evento, decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari, deve essere comunicato per iscritto a “; CP_1
- che, nonostante quanto riportato dalla ricorrente circa le comunicazioni Parte_1 ricevute da e il saldo del libretto di Controparte_4 Controparte_2 deposito a risparmio alla data del decesso di era pari ad euro Persona_1
4,04, mentre all'attualità recava un saldo pari ad euro 4.969,53;
- che, dalla lista movimenti del libretto di deposito a risparmio in oggetto, si evincevano gli accrediti degli emolumenti ed i prelevamenti che successivamente al decesso del cointestatario erano stati effettuati, tutti con carta libretto, presso un ATM
(sportello automatico) di;
CP_1
- che non era quindi responsabile dei prelievi della pensione effettuati CP_1 dopo il decesso di uno dei cointestatari.
1.3. Alla udienza di comparizione, parte ricorrente, alla luce delle difese svolte da
, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa in CP_1 Controparte_2 quanto cointestatario del libretto sul quale erano stati erogati i ratei di pensione.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa di quest'ultimo, nonostante la Controparte_2 rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace.
1.4. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(con la prima delle quali parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni), la causa, istruita tramite produzioni documentali, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di deve CP_1 essere rigettata.
2.1. La domanda va qualificata come azione di ripetizione di indebito.
Ciò si ricava dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio, in cui si dà atto della
4 precedente proposizione, in un distinto giudizio, di tale domanda nei confronti dei presunti eredi di e della diffida stragiudiziale poi rivolta a Persona_1 [...]
, dopo l'esito negativo del predetto giudizio, per ottenere “la restituzione CP_1 dell'indebito” (v. pag. 3 del ricorso).
E' quindi estranea all'oggetto del presente giudizio ogni questione relativa ad eventuali responsabilità della convenuta in ordine alla gestione del CP_1 libretto di risparmio. Responsabilità questa neanche puntualmente dedotta dalla ricorrente, la quale, nel formulare la domanda, nulla ha prospettato circa eventuali condotte della convenuta inadempienti o comunque in contrasto con il principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c.
2.2. La convenuta difetta tuttavia di legittimazione passiva rispetto CP_1 alla domanda di ripetizione di indebito.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., il pagamento effettuato nei confronti del soggetto terzo indicato dal creditore ha infatti effetto liberatorio nei confronti del debitore e si considera quindi effettuato nei confronti del creditore.
Nella specie, i pagamenti della ricorrente, in quanto effettuati Parte_1 mediante accredito sul libretto di deposito a risparmio cointestato al soggetto già titolare del trattamento pensionistico integrativo, devono pertanto intendersi eseguiti in favore di quest'ultimo e non di , la quale, evidentemente, non si è CP_1 neanche avvalsa dei pagamenti.
3. La domanda proposta da parte ricorrente nei confronti del terzo chiamato deve invece essere accolta.
3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17705/2016), il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal "solvens", fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di "accipiens" e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito (principio questo in applicazione del quale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione alla domanda di ripetizione proposta da un istituto di credito, il quale per anni aveva erogato, per conto dell , la pensione CP_5 ad un soggetto defunto mediante accredito su un conto corrente cointestato a quest'ultimo e ad un terzo - aveva ritenuto l'obbligo restitutorio trasferito dal beneficiario defunto ai suoi eredi, anziché sorto direttamente ed esclusivamente in capo
5 al terzo cointestatario che aveva prelevato le somme indebitamente erogate).
3.2. Nella specie, la documentazione versata in atti (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) dà evidenza di come il terzo chiamato, dopo il decesso del titolare del trattamento pensionistico e cointestatario del libretto di risparmio (e quindi dopo il
10.5.2017), abbia prelevato il complessivo importo di euro 13.167,64, integralmente proveniente dal trattamento pensionistico prestato dalla ricorrente. Parte_1
Circostanza questa che si evince dal fatto che il libretto presentava, alla predetta data del decesso, una giacenza di appena 4,04 euro e dal fatto che l'unico restante soggetto abilitato ad operare sul libretto, dopo quella data, era il terzo chiamato in quanto cointestatario dello stesso (v. anche doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
3.3. A fronte di ciò, il terzo chiamato, rimanendo contumace, non ha allegato e provato la ricorrenza di alcuna diversa causa idonea a giustificare i pagamenti ricevuti.
Ricorrenza di una giustificazione causale che va invece esclusa in ragione della natura del trattamento erogato dalla ricorrente e del documentato decesso del soggetto beneficiario di tale trattamento (v. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
3.4. Il terzo chiamato va pertanto condannato al pagamento, in favore della ricorrente ed a titolo di restituzione dell'indebito ricevuto, dell'importo di euro
13.167,64.
Non sono invece dovuti gli interessi, in difetto di apposita domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00; parametri minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, in ragione della limitatezza e non complessità delle questioni rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
, visto l'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1 dell'importo di euro 13.167,64;
3) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1
6 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
4) condanna al rimborso, in favore di , Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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