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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 437/2020 depositato il 09/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siena
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIENA sez. 2 e pubblicata il 11/11/2019
Atti impositivi: - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 643/2018 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Siena e, al momento del deposito dell'atto introduttivo, presentava istanza di ammissione al gratuito patrocinio al fine di essere esentato dal versamento del Cut. In data 3.3.2017 La Commissione per il gratuito Ricorrente_1patrocinio ammetteva il in ragione del reddito insufficiente. Ricorrente_1Successivamente l'Agenzia delle Entrate comunicava che il non aveva diritto per superamento del reddito ab origine dichiarato e, pertanto, in data 24.11.2017, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale Ricorrente_1emetteva provvedimento di revoca dell'ammissione. Il presentava opposizione alla revoca e, in data 21.12.2017, il Presidente revocava la revoca ritenendo fondata l'eccezione d'incompetenza. In data 9.3.2018 la Commissione del gratuito patrocinio respingeva nel merito l'opposizione della parte e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica. Veniva, quindi, avviata la procedura per il recupero del Cut che non veniva pagato;
pertanto, Ricorrente_1veniva emesso provvedimento di sanzioni. Il eccepiva che non vi era mai stata revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. Peraltro, contro la Ricorrente_1revoca da parte della Commissione per il gratuito patrocinio proponeva ricorso in Cassazione e, di conseguenza, in data 15.9.2022, il procedimento veniva sospeso. In data 23.7.2025 le SSUU C.C. dichiaravano l'inammissibilità del ricorso che avrebbe dovuto essere proposto davanti al giudice civile ex art. 170 T.U. Si costituiva l'Ufficio confermando la legittimità del proprio operato. La CTP respingeva il ricorso condannando a €100 di spese. Ricorrente_1Appella il eccependo assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Controdeduce l'Ufficio contestando puntualmente i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1All'odierna udienza il ha riferito di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. L'ufficio si è opposto. La Corte, preso atto dell'avvenuto pagamento, ritiene cessata la materia del contendere. La scarsa rilevanza della questione ed il pagamento spontaneo giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Firenze, 15.1.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 437/2020 depositato il 09/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 Difensore In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siena
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIENA sez. 2 e pubblicata il 11/11/2019
Atti impositivi: - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT. 643/2018 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Siena e, al momento del deposito dell'atto introduttivo, presentava istanza di ammissione al gratuito patrocinio al fine di essere esentato dal versamento del Cut. In data 3.3.2017 La Commissione per il gratuito Ricorrente_1patrocinio ammetteva il in ragione del reddito insufficiente. Ricorrente_1Successivamente l'Agenzia delle Entrate comunicava che il non aveva diritto per superamento del reddito ab origine dichiarato e, pertanto, in data 24.11.2017, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale Ricorrente_1emetteva provvedimento di revoca dell'ammissione. Il presentava opposizione alla revoca e, in data 21.12.2017, il Presidente revocava la revoca ritenendo fondata l'eccezione d'incompetenza. In data 9.3.2018 la Commissione del gratuito patrocinio respingeva nel merito l'opposizione della parte e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica. Veniva, quindi, avviata la procedura per il recupero del Cut che non veniva pagato;
pertanto, Ricorrente_1veniva emesso provvedimento di sanzioni. Il eccepiva che non vi era mai stata revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. Peraltro, contro la Ricorrente_1revoca da parte della Commissione per il gratuito patrocinio proponeva ricorso in Cassazione e, di conseguenza, in data 15.9.2022, il procedimento veniva sospeso. In data 23.7.2025 le SSUU C.C. dichiaravano l'inammissibilità del ricorso che avrebbe dovuto essere proposto davanti al giudice civile ex art. 170 T.U. Si costituiva l'Ufficio confermando la legittimità del proprio operato. La CTP respingeva il ricorso condannando a €100 di spese. Ricorrente_1Appella il eccependo assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Controdeduce l'Ufficio contestando puntualmente i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1All'odierna udienza il ha riferito di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. L'ufficio si è opposto. La Corte, preso atto dell'avvenuto pagamento, ritiene cessata la materia del contendere. La scarsa rilevanza della questione ed il pagamento spontaneo giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Firenze, 15.1.2026