Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2013, n. 10735
CASS
Sentenza 8 maggio 2013

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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché la nozione di fabbricato, di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata, per l'applicazione dell'imposta sul "fabbricato di nuova costruzione" la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece ritenuto legittima l'imposta in relazione all'ampliamento ed alla sopraelevazione di un appartamento, in corso di esecuzione sul lastrico solare del fabbricato, considerando detto lastrico area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del menzionato decreto).

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  • 1Pagamento IMU e TASI appartamento in costruzione
    https://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2013, n. 10735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10735
Data del deposito : 8 maggio 2013

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