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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9024/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VENEZIANI VITO e dell'avv. SIMONE Parte_1
FRANCESCA, giusta procura in atti;
-opponente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione Parte_1 esattoriale n. 014220249009301567000 notificato il 14/05/2024.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento. pagina 1 di 4 II. – Regolarmente costituitasi l' ha Controparte_2 contestato gli assunti attorei eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione tributaria e, in ogni caso, ha assunto la legittimità del proprio operato anche alla luce dell'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione puntualmente documentati.
III. – Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla creditrice opposta.
IV. – Pervenuta all'udienza del 18/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
V. – Deve essere innanzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 01420070016633122000, n. 01420070053886086000,
n. 01420080004320915000, n. 01420080082624382000 e n.
01420170002114121000, aventi ad oggetto crediti di natura pacificamente tributaria (ritenute IRPEF, IVA, addizionale comunale e regionale IRPEF, IRAP, recupero somme dovute ex art. 9 L. 289/2002 e relativi accessori e sanzioni).
Sul punto, la Corte di legittimità ha anche di recente chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi, come nel caso di specie, successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del
1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (Cass., Sez.
Un. n. 26817 del 16/10/2024).
Alla luce di quanto evidenziato va dunque dichiarato in parte qua il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente compente.
VI. – Discorso diverso merita, invece, la cartella di pagamento n.
01420080000599905000, notificata il 10/09/2008, avente ad oggetto il contributo I.V.S. dovuto dall'ente impositore . CP_3
Si tratta invero di un credito avente natura previdenziale, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.
Deve dunque essere valutata, nel merito, la doglianza di parte opponente.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
pagina 2 di 4 Risulta invero maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali
IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento in questione.
Ed infatti, tra la data di notifica dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis
D.P.R. 602/1973 (11/02/2011), documentata in atti, e quella di notifica del precedente atto di intimazione (29/10/2018) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 operante nel caso di specie
(dovendosi riconoscere al pignoramento mobiliare negativo documentato in atti effetto interruttivo con valenza meramente istantanea), senza che l'agente della riscossione abbia validamente documentato ulteriori atti interruttivi della stessa.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che con la sentenza n. 23397/2016 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, stabilendo che la scadenza del termine ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999 per impugnare la cartella di pagamento ha soltanto l'effetto di rendere irretrattabile il credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella intimazione di pagamento impugnata.
V.II. – Le spese di lite si compensano in considerazione dell'esito del giudizio e delle questioni giuridiche sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alle cartelle n. 01420070016633122000, n. 01420070053886086000, n.
01420080004320915000, n. 01420080082624382000 e n.
01420170002114121000;
- dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella di pagina 3 di 4 pagamento n. 01420080000599905000 e insussistente il diritto del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 18 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9024/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VENEZIANI VITO e dell'avv. SIMONE Parte_1
FRANCESCA, giusta procura in atti;
-opponente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione Parte_1 esattoriale n. 014220249009301567000 notificato il 14/05/2024.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento. pagina 1 di 4 II. – Regolarmente costituitasi l' ha Controparte_2 contestato gli assunti attorei eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione tributaria e, in ogni caso, ha assunto la legittimità del proprio operato anche alla luce dell'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione puntualmente documentati.
III. – Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla creditrice opposta.
IV. – Pervenuta all'udienza del 18/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
V. – Deve essere innanzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 01420070016633122000, n. 01420070053886086000,
n. 01420080004320915000, n. 01420080082624382000 e n.
01420170002114121000, aventi ad oggetto crediti di natura pacificamente tributaria (ritenute IRPEF, IVA, addizionale comunale e regionale IRPEF, IRAP, recupero somme dovute ex art. 9 L. 289/2002 e relativi accessori e sanzioni).
Sul punto, la Corte di legittimità ha anche di recente chiarito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi, come nel caso di specie, successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del
1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (Cass., Sez.
Un. n. 26817 del 16/10/2024).
Alla luce di quanto evidenziato va dunque dichiarato in parte qua il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario territorialmente compente.
VI. – Discorso diverso merita, invece, la cartella di pagamento n.
01420080000599905000, notificata il 10/09/2008, avente ad oggetto il contributo I.V.S. dovuto dall'ente impositore . CP_3
Si tratta invero di un credito avente natura previdenziale, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.
Deve dunque essere valutata, nel merito, la doglianza di parte opponente.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
pagina 2 di 4 Risulta invero maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali
IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento in questione.
Ed infatti, tra la data di notifica dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis
D.P.R. 602/1973 (11/02/2011), documentata in atti, e quella di notifica del precedente atto di intimazione (29/10/2018) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 operante nel caso di specie
(dovendosi riconoscere al pignoramento mobiliare negativo documentato in atti effetto interruttivo con valenza meramente istantanea), senza che l'agente della riscossione abbia validamente documentato ulteriori atti interruttivi della stessa.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che con la sentenza n. 23397/2016 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, stabilendo che la scadenza del termine ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999 per impugnare la cartella di pagamento ha soltanto l'effetto di rendere irretrattabile il credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella intimazione di pagamento impugnata.
V.II. – Le spese di lite si compensano in considerazione dell'esito del giudizio e delle questioni giuridiche sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alle cartelle n. 01420070016633122000, n. 01420070053886086000, n.
01420080004320915000, n. 01420080082624382000 e n.
01420170002114121000;
- dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella di pagina 3 di 4 pagamento n. 01420080000599905000 e insussistente il diritto del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 18 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 4 di 4