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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1156 - 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
n. 116, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv.
RC AL (c.f. ) e dall'Avv. Angela C.F._2
IN (c.f. ), ed elettivamente domiciliato, C.F._3
presso lo studio in Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheria is. 10 scala
A n. 102, PEC: Email_1
.salerno.it). Email_2 CP_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_2
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: provvedimento di reiezione della domanda di giorni di permesso per assistenza disabile n. A 1654828
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell' del 14.08.2024, con cui è stata rigettata la sua istanza di CP_2
concessione di giorni di permesso mensili retribuiti anche per l'assistenza al padre, in via cumulativa con quelli già fruiti per il cognato riconosciuto portatore di handicap ai Persona_1
sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 con verbale del 20.04.1999.
L' ha eccepito che ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. CP_2
119/2011 che ha inserito il comma 3 dell'art. 33 della legge n.
104/92 secondo cui «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Nella specie risultava che il cognato del ricorrente, sig.
[...]
, era convivente di fatto (con vincoli di adozione o affettivi) Per_1
sin dal 2017 con la sig.ra , di età inferiore ai 65 anni , Persona_2
che non risulta affetta da alcuna patologia invalidante.
Deve però osservarsi che la domanda amministrativa respinta dall' non riguarda i permessi già accordati per l'assistenza di CP_2
, bensì i permessi richiesti dal ricorrente per Persona_1
l'assistenza al padre , che con verbale del Persona_3
20.06.2024, è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi della
L. 104/92 art. 3, comma 3, e, con contestuale ulteriore verbale, invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua (L. 508/88).
Dunque l non può legittimamente negare i permessi retribuiti CP_2
per tale legittima assistenza, ma è legittimata a revocare i permessi già accordati in relazione a . Persona_1
In tal senso l dovrà correggere i suoi provvedimenti. CP_2
Il ricorso che mira comunque ad ottenere il cumulo tra i permessi retributi per i due assistiti deve comunque essere rigettato.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 15.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
n. 116, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv.
RC AL (c.f. ) e dall'Avv. Angela C.F._2
IN (c.f. ), ed elettivamente domiciliato, C.F._3
presso lo studio in Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheria is. 10 scala
A n. 102, PEC: Email_1
.salerno.it). Email_2 CP_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_2
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: provvedimento di reiezione della domanda di giorni di permesso per assistenza disabile n. A 1654828
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento dell' del 14.08.2024, con cui è stata rigettata la sua istanza di CP_2
concessione di giorni di permesso mensili retribuiti anche per l'assistenza al padre, in via cumulativa con quelli già fruiti per il cognato riconosciuto portatore di handicap ai Persona_1
sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 con verbale del 20.04.1999.
L' ha eccepito che ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. CP_2
119/2011 che ha inserito il comma 3 dell'art. 33 della legge n.
104/92 secondo cui «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Nella specie risultava che il cognato del ricorrente, sig.
[...]
, era convivente di fatto (con vincoli di adozione o affettivi) Per_1
sin dal 2017 con la sig.ra , di età inferiore ai 65 anni , Persona_2
che non risulta affetta da alcuna patologia invalidante.
Deve però osservarsi che la domanda amministrativa respinta dall' non riguarda i permessi già accordati per l'assistenza di CP_2
, bensì i permessi richiesti dal ricorrente per Persona_1
l'assistenza al padre , che con verbale del Persona_3
20.06.2024, è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi della
L. 104/92 art. 3, comma 3, e, con contestuale ulteriore verbale, invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua (L. 508/88).
Dunque l non può legittimamente negare i permessi retribuiti CP_2
per tale legittima assistenza, ma è legittimata a revocare i permessi già accordati in relazione a . Persona_1
In tal senso l dovrà correggere i suoi provvedimenti. CP_2
Il ricorso che mira comunque ad ottenere il cumulo tra i permessi retributi per i due assistiti deve comunque essere rigettato.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 15.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)