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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 210/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
9.9.2025, vertente
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
-Appellante-
E
con gli Avv.ti Maurizio Maria Guerra e Controparte_1
Paolo Guerra.
-Appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 996/2022 del Tribunale di
Cassino pubblicata il 14.12.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare la sentenza impugnata per i suindicati motivi, con ogni conseguente statuizione di legge. Spese vinte.”.
Per l'appellato:
“rigettare il proposto appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 996/2022 pubblicata in data
25.1.2023 resa a definizione del giudizio iscritto al n. RG 1534/2020.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.8.2020 ha Controparte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Cassino il
[...]
deducendo che: Parte_1
- in data 4/12/1988 mentre era al comando di Servizio Antiterrorismo quale capo-pattuglia presso il posto di controllo sulla S.S. 38 Bolzano-
Meranoe, rincorrendo un'autovettura che aveva forzato il posto di controllo, veniva in collisione con un'altra autovettura riportando danni alla sua persona;
-in data 24/6/1997, mentre era in servizio presso l'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico dalla Questura di Cuneo, rimaneva coinvolto in un incidente stradale riportando un trauma alla mano destra;
2 -a seguito di tali eventi è stato giudicato non idoneo permanente al
Servizio nella Polizia di Stato e posto in quiescenza per inabilità fisica;
-in data 23/5/2019 ha proposto a mezzo pec istanza di riconoscimento
“di vittima del dovere o equiparato e relativi benefici previsti dalle leggi vigenti”;
- il nterno ha ritenuto l'istanza improcedibile per Parte_1 prescrizione dei termini dall'entrata in vigore delle leggi n. 302 del
20/10/1990, n. 388 del 23/12/2000 e n. 266 del 23/12/2005.
Ha concluso domandando di accertare lo stato di vittima del dovere e, per l'effetto, riconoscere tutti i benefici previsti dalle vigenti normative, con condanna del resistente. Parte_1
2. Si è costituita in giudizio l'amministrazine conventa contestando le domande proposte e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
“accerta e dichiara che il ricorrente è vittima del dovere e per l'effetto condanna il a inserirlo nell'elenco di cui all'art. 3 Parte_1 comma 3 D.P.R. 243/2006;
- riconosce in favore di parte ricorrente i benefici previsti dalle vigenti normative nei limiti della prescrizione decennale e per l'effetto condanna parte resistente all'erogazione delle seguenti somme: €
72.000,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente accertata
a parte ricorrente nella misura del 36% oltre rivalutazione ed interessi;
-€ 1.033,00 a titolo di assegno vitalizio non reversibile ai sensi del comma 3 articolo 5 legge n. 206 del 2004 con perequazione automatica;
- assegno vitalizio ex L. n. 407/1998 oltre perequazione come per legge;
riconosce, altresì, gli ulteriori benefici di natura assistenziale previsti dalla legge e nei limiti della prescrizione decennale;
3 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione nella misura di due terzi che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA,
-condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese liquidate al ctu con separato provvedimento.”
4. Con ricorso depositato in data 25.1.2023, il ha Parte_1 proposto gravame avverso la pronuncia per i seguenti motivi:
I) civ. in relazione al diritto ad essere riconosciuti “vittime del dovere” ovvero “soggetti ad esse equiparati”>>, per non aver il primo giudice dichiarato la prescrizione del diritto.
II) civ. in relazione agli assegni vitalizi spettanti alle “vittime del dovere” ovvero ai “soggetti ad esse equiparati”>>, non avndo il giudice di primo grado ritenuto prescritto l'intero diritto agli assegni atteso che la domanda amministrativa è stata proposta dopo la scadenza del relativo termine di prescrizione ordinario.
III) civ. in relazione alla speciale elargizione una tantum spettante alle
“vittime del dovere” ovvero ai “soggetti ad esse equiparati”>> per non aver il Tribunale ritenuto prescritto il diritto alla speciale elargizione, in quanto, trattandosi di versamento “una tantum”, avrebbe dovuto essere rivendicato entro i dieci anni dall'1.1.2006, data di entrata in vigore della legge 266/2005.
IV) <<violazione e o falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, della legge < i>
n. 266 del 2005 in relazione all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento in capo alla controparte del diritto ad esse riconosciuta
“soggetto equiparato a vittima del dovere”, poiché il giudice ha errato nel ritenere che i due eventi occorsi a parte appellata rientrino nelle ipotesi codificate nel comma 563 dell'art. 1, L 266/2005, ai fini della qualifica dello status di vittima del dovere.
4 V) estesi alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/06, nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009>>, poiché il giudice prime cure avrebbe errato nel riconoscere il diritto ai benefici assistenziali parametrandoli all'invalidità complessiva del 36% anziché al 31% di invalidità permanente accertata dal ctu.
5. Ha reistito al gravame l'appellato chiedendone il rigetto.
6. All'esito della discussione orale, la causaè stata decisa all'udienza oodierna come da dispositivo in atti, con motivazine contestuale.
7. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
8. I primi due motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente, poiché strettamente connessi, sono infondati.
Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte e, in specie, da una pronuncia – n. 3636/2024 -, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
“…… come stabilito dalla Corte di cassazione Sez. L - , Sentenza n.
17440 del 30/05/2022 “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di
"status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Per il secondo motivo (infatti, attesa la imprescrittibilità dello status, con titolarità in capo all'odierno appellato dell'interesse ad agire, le conseguenze economiche non possono che essere dovute fino al maturarsi della medesima a far data dal termine a ritroso dall'atto interruttivo della domanda amministrativa non indispensabile per il riconoscimento dello status come indicato da Cass, n, 17440/2022
(vedi la parte motivazionale della stessa). Inoltre. sul termine decennale di detta prescrizione giova richiamare Cass. Sez.
6 - L,
5 Ordinanza n. 18309 del 03/09/2020 secondo cui “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282
c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa”.
9. Il terzo motivo di appello è invece meritevole di accoglimento.
Dall'esame della documentazione risulta che i due eventi occorsi a parte appellata risalgono rispettivamente agli anni 1988 e 1997; all'epoca non era ancora entrata in vigore la relativa disciplina normativa.
9.1. La L 244/2007 - in particolare l'art. 2 comma 105 che ha introdotto lo speciale assegno mensile vitalizio-, è entrata in vigore con decorrenza 1.1.2008, data dalla quale il ricorrente avrebbe potuto fare valere la propria pretesa.
9.2. Dunque, sotto tale punto di vista, la sentenza di primo grado va riformata, atteso che il termine di prescrizione decennale era ampiamente decorso rispotto alla data di presentazione della domanda amministrativa presentata il 23 maggio 2019. Non possono invero valere per detta elargizione le considerazini espresse per i benefici erogate ratelamente, trattandosi in tal caso di una erogazine unica da corrispondersi una tantum.
10. Il quarto motivo non può trovare accoglimento.
Il Collegio, come correttamente rilevato da parte appellata con la memoria di costituzine in appello, osserva che il , nel corso Parte_1 del primo grado di giudizio, non ha contestato, in punto di fatto, che i sinistri occorsi al ricorrenre rientrassero nelle ipotesi previste dalla 6 disciplina legislativa, eccezione formulata solo in sede di appello e pertanto inammissbile.
10.1. Praltro, a prescindere da tale rilievo, come correttamente osservato dal primo giudice, sul punto deve richiamarsi il principio enunciato dalla Suprema Corte, con Sentenza n. 10791/2017, nei seguenti termini: “…la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti”.
11. Il quinto motivo è infondato.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità a SS.UU., enunciando il seguente principio di diritto: "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009" (v,. Cass. n.
6214/2022).
11.1. A tale conclusione la Corte di cassazione perviene attraverso un'approfondita ricostruzione della disciplica normativa succedutasi in materia, esaminado il motivo di ricorso del , secondo cui l'art. Parte_1
4 non si applicherebbe in caso di invalidità ancora da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui all'art. 3 d.P.R. n. 181/2009.
7 11.2. Precisa la Corte di cassazione che “La tesi, però, trascura di considerare non solo che la premessa di cui al d.P.R. n. 181/2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione 'anche' ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 181/2009.
Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: «1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti [...]». La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della I. n.
206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004
(norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare
i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che:
«1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i
8 nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano 'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse”.
12. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione relativa alla domanda di corresponsione della “speciale elargizione una tantum” spettante alle vittime del dovere, ovvero si soggetti ad esse equiparate, prevista dall'art. 5 l. n. 204/2006, mediante rinvio all'art. 1 della l. n. 302/1990.
Le spese del doppio grado, stante l'esito complessivo della controversia e la soccombenza reciproca, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione di un quarto e poste a carico del
[...]
per la parte residua, da distrarsi in favore dei procuratori Parte_1 di , dichiaratisi antisatatari. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, nel resto, conferma, così provvede:
- dichiara la prescrizione del credito azionato a titolo “speciale elargizione una tantum” prevista dall'art. 5 l. n. 204/2006;
- compensa, in ragione di un quarto, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in € 3.500,00, quanto al primo grado, e in € 3.473,00, quanto al presente grado, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ponendo a carico del Parte_1 la parte residua, da distrarsi.
Roma, 9.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 210/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
9.9.2025, vertente
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
-Appellante-
E
con gli Avv.ti Maurizio Maria Guerra e Controparte_1
Paolo Guerra.
-Appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 996/2022 del Tribunale di
Cassino pubblicata il 14.12.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare la sentenza impugnata per i suindicati motivi, con ogni conseguente statuizione di legge. Spese vinte.”.
Per l'appellato:
“rigettare il proposto appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 996/2022 pubblicata in data
25.1.2023 resa a definizione del giudizio iscritto al n. RG 1534/2020.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.8.2020 ha Controparte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Cassino il
[...]
deducendo che: Parte_1
- in data 4/12/1988 mentre era al comando di Servizio Antiterrorismo quale capo-pattuglia presso il posto di controllo sulla S.S. 38 Bolzano-
Meranoe, rincorrendo un'autovettura che aveva forzato il posto di controllo, veniva in collisione con un'altra autovettura riportando danni alla sua persona;
-in data 24/6/1997, mentre era in servizio presso l'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico dalla Questura di Cuneo, rimaneva coinvolto in un incidente stradale riportando un trauma alla mano destra;
2 -a seguito di tali eventi è stato giudicato non idoneo permanente al
Servizio nella Polizia di Stato e posto in quiescenza per inabilità fisica;
-in data 23/5/2019 ha proposto a mezzo pec istanza di riconoscimento
“di vittima del dovere o equiparato e relativi benefici previsti dalle leggi vigenti”;
- il nterno ha ritenuto l'istanza improcedibile per Parte_1 prescrizione dei termini dall'entrata in vigore delle leggi n. 302 del
20/10/1990, n. 388 del 23/12/2000 e n. 266 del 23/12/2005.
Ha concluso domandando di accertare lo stato di vittima del dovere e, per l'effetto, riconoscere tutti i benefici previsti dalle vigenti normative, con condanna del resistente. Parte_1
2. Si è costituita in giudizio l'amministrazine conventa contestando le domande proposte e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
“accerta e dichiara che il ricorrente è vittima del dovere e per l'effetto condanna il a inserirlo nell'elenco di cui all'art. 3 Parte_1 comma 3 D.P.R. 243/2006;
- riconosce in favore di parte ricorrente i benefici previsti dalle vigenti normative nei limiti della prescrizione decennale e per l'effetto condanna parte resistente all'erogazione delle seguenti somme: €
72.000,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente accertata
a parte ricorrente nella misura del 36% oltre rivalutazione ed interessi;
-€ 1.033,00 a titolo di assegno vitalizio non reversibile ai sensi del comma 3 articolo 5 legge n. 206 del 2004 con perequazione automatica;
- assegno vitalizio ex L. n. 407/1998 oltre perequazione come per legge;
riconosce, altresì, gli ulteriori benefici di natura assistenziale previsti dalla legge e nei limiti della prescrizione decennale;
3 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione nella misura di due terzi che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA,
-condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese liquidate al ctu con separato provvedimento.”
4. Con ricorso depositato in data 25.1.2023, il ha Parte_1 proposto gravame avverso la pronuncia per i seguenti motivi:
I) civ. in relazione al diritto ad essere riconosciuti “vittime del dovere” ovvero “soggetti ad esse equiparati”>>, per non aver il primo giudice dichiarato la prescrizione del diritto.
II) civ. in relazione agli assegni vitalizi spettanti alle “vittime del dovere” ovvero ai “soggetti ad esse equiparati”>>, non avndo il giudice di primo grado ritenuto prescritto l'intero diritto agli assegni atteso che la domanda amministrativa è stata proposta dopo la scadenza del relativo termine di prescrizione ordinario.
III) civ. in relazione alla speciale elargizione una tantum spettante alle
“vittime del dovere” ovvero ai “soggetti ad esse equiparati”>> per non aver il Tribunale ritenuto prescritto il diritto alla speciale elargizione, in quanto, trattandosi di versamento “una tantum”, avrebbe dovuto essere rivendicato entro i dieci anni dall'1.1.2006, data di entrata in vigore della legge 266/2005.
IV) <<violazione e o falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, della legge < i>
n. 266 del 2005 in relazione all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento in capo alla controparte del diritto ad esse riconosciuta
“soggetto equiparato a vittima del dovere”, poiché il giudice ha errato nel ritenere che i due eventi occorsi a parte appellata rientrino nelle ipotesi codificate nel comma 563 dell'art. 1, L 266/2005, ai fini della qualifica dello status di vittima del dovere.
4 V) estesi alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/06, nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009>>, poiché il giudice prime cure avrebbe errato nel riconoscere il diritto ai benefici assistenziali parametrandoli all'invalidità complessiva del 36% anziché al 31% di invalidità permanente accertata dal ctu.
5. Ha reistito al gravame l'appellato chiedendone il rigetto.
6. All'esito della discussione orale, la causaè stata decisa all'udienza oodierna come da dispositivo in atti, con motivazine contestuale.
7. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
8. I primi due motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente, poiché strettamente connessi, sono infondati.
Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte e, in specie, da una pronuncia – n. 3636/2024 -, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
“…… come stabilito dalla Corte di cassazione Sez. L - , Sentenza n.
17440 del 30/05/2022 “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di
"status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Per il secondo motivo (infatti, attesa la imprescrittibilità dello status, con titolarità in capo all'odierno appellato dell'interesse ad agire, le conseguenze economiche non possono che essere dovute fino al maturarsi della medesima a far data dal termine a ritroso dall'atto interruttivo della domanda amministrativa non indispensabile per il riconoscimento dello status come indicato da Cass, n, 17440/2022
(vedi la parte motivazionale della stessa). Inoltre. sul termine decennale di detta prescrizione giova richiamare Cass. Sez.
6 - L,
5 Ordinanza n. 18309 del 03/09/2020 secondo cui “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282
c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa”.
9. Il terzo motivo di appello è invece meritevole di accoglimento.
Dall'esame della documentazione risulta che i due eventi occorsi a parte appellata risalgono rispettivamente agli anni 1988 e 1997; all'epoca non era ancora entrata in vigore la relativa disciplina normativa.
9.1. La L 244/2007 - in particolare l'art. 2 comma 105 che ha introdotto lo speciale assegno mensile vitalizio-, è entrata in vigore con decorrenza 1.1.2008, data dalla quale il ricorrente avrebbe potuto fare valere la propria pretesa.
9.2. Dunque, sotto tale punto di vista, la sentenza di primo grado va riformata, atteso che il termine di prescrizione decennale era ampiamente decorso rispotto alla data di presentazione della domanda amministrativa presentata il 23 maggio 2019. Non possono invero valere per detta elargizione le considerazini espresse per i benefici erogate ratelamente, trattandosi in tal caso di una erogazine unica da corrispondersi una tantum.
10. Il quarto motivo non può trovare accoglimento.
Il Collegio, come correttamente rilevato da parte appellata con la memoria di costituzine in appello, osserva che il , nel corso Parte_1 del primo grado di giudizio, non ha contestato, in punto di fatto, che i sinistri occorsi al ricorrenre rientrassero nelle ipotesi previste dalla 6 disciplina legislativa, eccezione formulata solo in sede di appello e pertanto inammissbile.
10.1. Praltro, a prescindere da tale rilievo, come correttamente osservato dal primo giudice, sul punto deve richiamarsi il principio enunciato dalla Suprema Corte, con Sentenza n. 10791/2017, nei seguenti termini: “…la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti”.
11. Il quinto motivo è infondato.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità a SS.UU., enunciando il seguente principio di diritto: "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009" (v,. Cass. n.
6214/2022).
11.1. A tale conclusione la Corte di cassazione perviene attraverso un'approfondita ricostruzione della disciplica normativa succedutasi in materia, esaminado il motivo di ricorso del , secondo cui l'art. Parte_1
4 non si applicherebbe in caso di invalidità ancora da liquidare, con la conseguenza che andrebbe riconosciuto soltanto il danno biologico ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 243/2006 e l'invalidità permanente determinata con i criteri di cui all'art. 3 d.P.R. n. 181/2009.
7 11.2. Precisa la Corte di cassazione che “La tesi, però, trascura di considerare non solo che la premessa di cui al d.P.R. n. 181/2009 è chiara nel fare riferimento ad una necessità di integrazione 'anche' ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (e, dunque, non solo ai fini di tale applicazione) ma soprattutto la previsione di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 181/2009.
Tale norma (Disposizioni finali) prevede che: «1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti [...]». La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della I. n.
206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004
(norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare
i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che:
«1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i
8 nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano 'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse”.
12. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto limitatamente alla declaratoria di intervenuta prescrizione relativa alla domanda di corresponsione della “speciale elargizione una tantum” spettante alle vittime del dovere, ovvero si soggetti ad esse equiparate, prevista dall'art. 5 l. n. 204/2006, mediante rinvio all'art. 1 della l. n. 302/1990.
Le spese del doppio grado, stante l'esito complessivo della controversia e la soccombenza reciproca, liquidate come da dispositivo, sono compensate in ragione di un quarto e poste a carico del
[...]
per la parte residua, da distrarsi in favore dei procuratori Parte_1 di , dichiaratisi antisatatari. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, nel resto, conferma, così provvede:
- dichiara la prescrizione del credito azionato a titolo “speciale elargizione una tantum” prevista dall'art. 5 l. n. 204/2006;
- compensa, in ragione di un quarto, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in € 3.500,00, quanto al primo grado, e in € 3.473,00, quanto al presente grado, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ponendo a carico del Parte_1 la parte residua, da distrarsi.
Roma, 9.9.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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