Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3698/2024 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONA ONOFRIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 10/09/2024;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, è nata in Veldhoven (Paesi Bassi) in [...]
23/12/2018 la LI , c.f. ; Persona_1 C.F._3
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 7 gennaio 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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“1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio. Per_ 2. La LI verrà affidata ad entrambi i genitori i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza, alla salute della minore, nel rispetto delle inclinazioni naturali e dell'aspirazione della medesima.
3. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sè la LI, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Per_ 4. La LI : i) frequenta la scuola primaria “Galileo Galilei” di Modena, sostenendo i seguenti orari: dal lunedì al sabato, h. 8.00 - 16.00; ii) sostiene la seguente attività extrascolastica: corsi di ginnastica artistica nelle giornate di lunedì e mercoledì h. 1700 – 18.00.
5. La LI minore stabilirà la collocazione abitativa prevalente, anche a fini anagrafici, presso la madre, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa familiare, sita in Modena, Via Pietro
Giardini, n. 55.
6. Il IG. provvederà a lasciare la casa familiare entro 31 luglio 2024. 7. Il IG. Parte_2
concorrerà al mantenimento della LI minore sino alla sua indipendenza Parte_2
economica, versando la somma mensile di Euro 600,00 sul conto corrente intestato alla IG.ra
. Detto importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT. Parte_1
8. Il padre, facendo salvo ogni diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la LI:
- a fine settimana alternati;
- due/tre giorni infrasettimanali da individuarsi di comune accordo tra i genitori.
9. Ciascun genitore potrà trascorrere con la LI, sempre facendo salvo ogni accordo tra le parti:
- metà del periodo delle vacanze natalizie, suddividendolo in modo tale che la stessa possa trascorrere, ad anni alternati, con un genitore il 25/12 e il 26/12 con l'altro; nonché il 31/12 con un genitore e l'1/01 con l'altro;
- la metà delle vacanze pasquali previste dalla scuola, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore o con un altro;
- due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, concordandone l'esatta decorrenza entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 - le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario (ad esempio, ponte di Ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile ecc.), alternandosi l'uno con l'altro compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
10. Ciascun genitore, qualora le esigenze lavorative non consentano di tenere con sé la LI nel rispetto del calendario sopra determinato, dovrà preavvertire l'altro con almeno 24 ore di anticipo, convenendo diverse modalità e tempi di frequentazione.
Per_ 11. Le spese straordinarie da sostenersi per la LI saranno ripartite al 50% tra i genitori, i quali dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa;
il rimborso, per tutte le spese approvate e documentate, potrà avvenire anche mediante parziali compensazioni e corresponsione della differenza al genitore che ha avuto l'esborso maggiore da farsi nel termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Per quelle spese in cui è dovuto il preventivo consenso l'un genitore dovrà richiederlo all'altro tramite e-mail e SMS e questi, nel termine di cinque giorni, dovrà dare, o meno, il consenso. In difetto di risposta varrà il principio che la spesa si intende approvata e quindi dovuto il rimborso.
Per_ 12. Per spese straordinarie da sostenersi per la LI devono intendersi quelle individuate nel seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”.
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] A CANCELLO (CE) il 14/11/1986 e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...]
[...]
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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