TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 9078/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 27.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.11.2025 destinata, ex art 281 sexies cpc, alla discussione e decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 9078/2023 RGAC pendente
TRA
1 Il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo in questa Via Mariano Stabile n. 172 presso e nello studio dell'Avv. Iolanda Assenza (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende
Attore
CONTRO
(codice fiscale: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n°39 “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello
[...]
) CodiceFiscale_3
Nonché CONTRO
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_2
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio C.F._4 P.IVA_2
SICILIA, , elettivamente domiciliata in Alcamo, via Narici 20/A, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Lidia Lo Presti ( ) che la rappresenta e C.F._5 difende
Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
10.11.2025
FATTO
Il sig. con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc, esponeva che con Parte_1 intimazione di pagamento n. 29620239010319445000, notificata in data 13.06.2023, contenente la cartella di pagamento n. 29620170018911044000, l' aveva Controparte_4 ingiunto il pagamento di entrate patrimoniali anno 2015 per l'importo di € 38.748,16 sulla base di un atto prodromico presuntivamente notificato dal
[...]
in persona del Sindaco p.t. Controparte_5
L'attore motivava l'opposizione ritenendo che la pretesa del fosse Controparte_1 illegittima per intervenuta prescrizione del credito in ordine alla cartella di pagamento nr.
29620170018911044000 di cui all'impugnata intimazione nr. 29620239010319445000 e
2 comunque che fosse illegittima la quantificazione del canone concessorio effettuato dal
[...]
. CP_1
Quindi l'attore così concludeva “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dall'opponente, sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di 29620239010319445000 notificata in data 13.06.2023, contenente la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 emessa a titolo di entrate patrimoniali anno 2015 dell'importo di € 38.748,16; - Dire e dichiarare la prescrizione e conseguentemente annullare la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 contenuta nell'intimazione n.
29620239010319445000, perchè sono comunque decorsi più di 5 anni ai fini dell'esercizio del diritto di credito da parte dell'Ente impositore in persona del sindaco p.t e dell Controparte_1 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t.; - Dire e dichiarare la mancanza di un atto abilitante alla
[...] riscossione delle somme ingiunte con la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 e con l'intimazione
n. 29620239010319445000, anche in ragione del d.lgs n. 265 del 23.12.2010 che ha trasferito il CP_7 di Via Marinai Alliata n. 17 al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana, di cui il Comune risulta usuario in virtù del R.D. n. 1795 del 04.01.1926, con conseguente accertamento negativo del credito e declaratoria di nullità e/o annullamento e di inefficacia della cartella di pagamento n.
29620170018911044000 contenuta nell'atto di intimazione n. 29620239010319445000 e della prodromica ingiunzione di pagamento;
- Dire e dichiarare che l'importo richiesto a titolo di canone e riportato nell'atto impugnato risulta comunque non commisurato rispetto allo stato in cui gli immobili versano, né negli atti impugnati sono indicati i criteri che ne hanno determinato l'ammontare richiesto in pagamento;
- In subordine nelle denegata ipotesi in cui venga accertata la legittimità della pretesa creditoria vantata dal
[...] annullare parzialmente gli atti impugnati tenendo conto Controparte_8 dell'effettivo valore locatizio dell'immobile da quantificarsi giusta nomina di ctu di cui si chiede sin d'ora la nomina;
In data 09.10.2023, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Rigettare la richiesta di sospensiva stante l'inesistenza sia del Fumus che del periculum stante quanto detto nell'atto di costituzione del - Ritenere e dichiarare tardiva l'opposizione in merito alla eccepita inesistenza del titolo CP_1 abilitante l'ingiunzione di pagamento per i motivi espressi in narrativa, con vittoria di spese e accessori (INAIL,
CPDEL e spese generali). - Rigettare la richiesta di dichiarazione di prescrizione avanzata in atto di opposizione con vittoria di spese e accessori ( , CPDEL e spese generali). - Rigettare le ulteriori richieste relative CP_9 all'accertamento della titolarità in capo al el diritto a riscuotere le somme, con vittoria di spese e accessori CP_1
(INAIL, CPDEL e spese generali). - Rigettare l'opposizione avanzata dal sig. con Parte_1 qualunque statuizione ritenuta di diritto, col favore delle spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali).
3 - Nella denegata, ma non temuta ipotesi in cui venisse accolta l'opposizione per il decorso quinquennale ai fini dell'esercizio del diritto di credito da parte dell'Ente impositore condannare la Controparte_1 [...]
a pagare la somma di € 38.748,16, con condanna alle spese di lite oltre accessori Controparte_2
(INAIL, CPDEL e spese generali).
In data 21.09.2023 si costituiva l che contestava la fondatezza Controparte_2 della domanda proposta dal sig. e così concludeva il proprio atto introduttivo Respinta Pt_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Rigettare l'istanza di sospensione, non sussistendo i presupposti di legge,per le motivazioni sopra specificate;
-In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e la assoluta carenza di responsabilità e la totale estraneità della Controparte_2 stessa in ordine a tutta la fase che ha preceduto la consegna del ruolo, con vittoria di spese;
-Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni specificate in n a r r a t i v a , c o n f e rma n d o l a c a r t e l l a d i p a g ame n t o n. 29620170018911044000
e l'intimazione n. 29620239010319445000, il credito portato dal relativo ruolo, oltre accessori maturati e maturandi, con vittoria di spese. -In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le domande formulate da controparte per vizi, decadenze, prescrizioni, irregolarità e/o illegittimità che afferiscono alla richiesta di pagamento dell'Ente creditore, ed imputabili esclusivamente a quest'ultimo, Controparte_1 si chiede di manlevare da ogni responsabilità la condannando l'Ente creditore Controparte_2
a rifondere all'odierna comparente tutte le spese del presente giudizio, stante la assoluta carenza di responsabilità della predetta in ordine a tutta la fase che ha preceduto la formazione del ruolo. Con ogni più ampia riserva
All'udienza del 21.12.2023 si rinviava al 18.01.2024.
Con ordinanza del 06.05.2024, si rigettava l'istanza di sospensione e si rinviava al 10.12.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
La causa, con provvedimento del 21.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, con decreto del 27.08.2025, anticipava l'udienza al 10.11.2025
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come indicato dall'ordinanza del 06.05.2024, dalla notifica della cartella di pagamento nr.
296201700189110444000 avvenuta in data 17.08.2017 alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento, avvenuta in data 13.06.2023, non sono decorsi i termini prescrizionali, così come preteso da parte ricorrente, poiché si deve tenere in considerazione la sospensione della notifica degli atti di riscossione prevista dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 del DL 18/2020
e dall'art. 12 del Dlgs 159/2015 nel periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
4 Dunque, il primo motivo di opposizione, in ordine alla presunta prescrizione della pretesa creditoria deve essere respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte attrice si duole che, a far data da 2005, il
[...]
non solo non avrebbe provveduto a dotare gli immobili concessi in uso degli oneri CP_1 di urbanizzazione primaria, rete idrica e fognaria, ma nonostante tale inadempienza avrebbe continuato ad incassare il corrispettivo stabilito per gli stessi.
Ebbene, in primis occorre specificare che il Comune è legittimato a richiedere il pagamento del canone poiché l'Ente risulta usuario, in virtù del R.D. nr. 1795 del 04.01.1926, del Caseggiato di
Via Marinai Alliata nr. 17 ove si trova l'unità immobiliare occupata dall'attore.
CP_1 Inoltre, non risulta provato che vi sarebbe stato un inadempimento da parte dell' convenuto.
Invero, il ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta quanto Controparte_1 stabilito dalla Commissione Tecnica di Valutazione, riunitasi il 30.05.2017, composta dall'Ing.
, dall'Arch. e dall'Ing. che preso atto di Persona_1 CP_11 Persona_2 quanto relazionato dall'Arch. , alla luce di quanto esposto, tenuto conto dei parametri di CP_11 riferimento adottati, ritiene congrui i canoni anni di locazione sopra nel prospetto riportati che tengono conto dello stato d'uso dell'immobile, degli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria già effettuati a spese degli occupanti e della mancanza di allaccio fognario che ressta a carico dell'Amministrazione Comunale.
Quindi, alla luce di tale elemento di prova può dirsi accertato che il canone preteso dal CP_1 sia congruo allo stato di fatto degli immobili: la parte attrice non ha allegato alcuna prova che possa smentire tale circostanza, né può essere nominato un ausiliario del Giudice che compia siffatta indagine visto che in tal caso la consulenza tecnica d'ufficio assumerebbe finalità esplorativa.
In sostanza, l'onere di provare che il canone non sia adeguato allo stato degli immobili o che vi sia stato un inadempimento da parte del ricade interamente sulla parte attrice, onere CP_1 probatorio che non risulta essere stato adempiuto.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate in euro 2906 e determinate, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, stante la minima complessità della controversia, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum)
e così specificate: euro 851 per la fase studio, euro 602 per la fase introduttiva ed euro 1453 per
5 la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole, pertanto, a carico del sig. da Parte_1 corrispondersi in favore del e dell' . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
2) Conferma l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620239010319445000 notificata in data
13.06.2023 contenente la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 per € 38.748,16
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 2906 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
4) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 Controparte_2
liquidandole in euro 2906 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
Così deciso in Palermo il 9.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
6
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 9078/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 27.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.11.2025 destinata, ex art 281 sexies cpc, alla discussione e decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 9078/2023 RGAC pendente
TRA
1 Il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo in questa Via Mariano Stabile n. 172 presso e nello studio dell'Avv. Iolanda Assenza (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende
Attore
CONTRO
(codice fiscale: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n°39 “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello
[...]
) CodiceFiscale_3
Nonché CONTRO
, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_2
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio C.F._4 P.IVA_2
SICILIA, , elettivamente domiciliata in Alcamo, via Narici 20/A, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Lidia Lo Presti ( ) che la rappresenta e C.F._5 difende
Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
10.11.2025
FATTO
Il sig. con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc, esponeva che con Parte_1 intimazione di pagamento n. 29620239010319445000, notificata in data 13.06.2023, contenente la cartella di pagamento n. 29620170018911044000, l' aveva Controparte_4 ingiunto il pagamento di entrate patrimoniali anno 2015 per l'importo di € 38.748,16 sulla base di un atto prodromico presuntivamente notificato dal
[...]
in persona del Sindaco p.t. Controparte_5
L'attore motivava l'opposizione ritenendo che la pretesa del fosse Controparte_1 illegittima per intervenuta prescrizione del credito in ordine alla cartella di pagamento nr.
29620170018911044000 di cui all'impugnata intimazione nr. 29620239010319445000 e
2 comunque che fosse illegittima la quantificazione del canone concessorio effettuato dal
[...]
. CP_1
Quindi l'attore così concludeva “Preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dall'opponente, sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di 29620239010319445000 notificata in data 13.06.2023, contenente la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 emessa a titolo di entrate patrimoniali anno 2015 dell'importo di € 38.748,16; - Dire e dichiarare la prescrizione e conseguentemente annullare la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 contenuta nell'intimazione n.
29620239010319445000, perchè sono comunque decorsi più di 5 anni ai fini dell'esercizio del diritto di credito da parte dell'Ente impositore in persona del sindaco p.t e dell Controparte_1 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t.; - Dire e dichiarare la mancanza di un atto abilitante alla
[...] riscossione delle somme ingiunte con la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 e con l'intimazione
n. 29620239010319445000, anche in ragione del d.lgs n. 265 del 23.12.2010 che ha trasferito il CP_7 di Via Marinai Alliata n. 17 al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana, di cui il Comune risulta usuario in virtù del R.D. n. 1795 del 04.01.1926, con conseguente accertamento negativo del credito e declaratoria di nullità e/o annullamento e di inefficacia della cartella di pagamento n.
29620170018911044000 contenuta nell'atto di intimazione n. 29620239010319445000 e della prodromica ingiunzione di pagamento;
- Dire e dichiarare che l'importo richiesto a titolo di canone e riportato nell'atto impugnato risulta comunque non commisurato rispetto allo stato in cui gli immobili versano, né negli atti impugnati sono indicati i criteri che ne hanno determinato l'ammontare richiesto in pagamento;
- In subordine nelle denegata ipotesi in cui venga accertata la legittimità della pretesa creditoria vantata dal
[...] annullare parzialmente gli atti impugnati tenendo conto Controparte_8 dell'effettivo valore locatizio dell'immobile da quantificarsi giusta nomina di ctu di cui si chiede sin d'ora la nomina;
In data 09.10.2023, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Rigettare la richiesta di sospensiva stante l'inesistenza sia del Fumus che del periculum stante quanto detto nell'atto di costituzione del - Ritenere e dichiarare tardiva l'opposizione in merito alla eccepita inesistenza del titolo CP_1 abilitante l'ingiunzione di pagamento per i motivi espressi in narrativa, con vittoria di spese e accessori (INAIL,
CPDEL e spese generali). - Rigettare la richiesta di dichiarazione di prescrizione avanzata in atto di opposizione con vittoria di spese e accessori ( , CPDEL e spese generali). - Rigettare le ulteriori richieste relative CP_9 all'accertamento della titolarità in capo al el diritto a riscuotere le somme, con vittoria di spese e accessori CP_1
(INAIL, CPDEL e spese generali). - Rigettare l'opposizione avanzata dal sig. con Parte_1 qualunque statuizione ritenuta di diritto, col favore delle spese e accessori (INAIL, CPDEL e spese generali).
3 - Nella denegata, ma non temuta ipotesi in cui venisse accolta l'opposizione per il decorso quinquennale ai fini dell'esercizio del diritto di credito da parte dell'Ente impositore condannare la Controparte_1 [...]
a pagare la somma di € 38.748,16, con condanna alle spese di lite oltre accessori Controparte_2
(INAIL, CPDEL e spese generali).
In data 21.09.2023 si costituiva l che contestava la fondatezza Controparte_2 della domanda proposta dal sig. e così concludeva il proprio atto introduttivo Respinta Pt_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Rigettare l'istanza di sospensione, non sussistendo i presupposti di legge,per le motivazioni sopra specificate;
-In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta e la assoluta carenza di responsabilità e la totale estraneità della Controparte_2 stessa in ordine a tutta la fase che ha preceduto la consegna del ruolo, con vittoria di spese;
-Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni specificate in n a r r a t i v a , c o n f e rma n d o l a c a r t e l l a d i p a g ame n t o n. 29620170018911044000
e l'intimazione n. 29620239010319445000, il credito portato dal relativo ruolo, oltre accessori maturati e maturandi, con vittoria di spese. -In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le domande formulate da controparte per vizi, decadenze, prescrizioni, irregolarità e/o illegittimità che afferiscono alla richiesta di pagamento dell'Ente creditore, ed imputabili esclusivamente a quest'ultimo, Controparte_1 si chiede di manlevare da ogni responsabilità la condannando l'Ente creditore Controparte_2
a rifondere all'odierna comparente tutte le spese del presente giudizio, stante la assoluta carenza di responsabilità della predetta in ordine a tutta la fase che ha preceduto la formazione del ruolo. Con ogni più ampia riserva
All'udienza del 21.12.2023 si rinviava al 18.01.2024.
Con ordinanza del 06.05.2024, si rigettava l'istanza di sospensione e si rinviava al 10.12.2026 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
La causa, con provvedimento del 21.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, con decreto del 27.08.2025, anticipava l'udienza al 10.11.2025
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come indicato dall'ordinanza del 06.05.2024, dalla notifica della cartella di pagamento nr.
296201700189110444000 avvenuta in data 17.08.2017 alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento, avvenuta in data 13.06.2023, non sono decorsi i termini prescrizionali, così come preteso da parte ricorrente, poiché si deve tenere in considerazione la sospensione della notifica degli atti di riscossione prevista dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 del DL 18/2020
e dall'art. 12 del Dlgs 159/2015 nel periodo dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
4 Dunque, il primo motivo di opposizione, in ordine alla presunta prescrizione della pretesa creditoria deve essere respinto.
Con il secondo motivo di opposizione, la parte attrice si duole che, a far data da 2005, il
[...]
non solo non avrebbe provveduto a dotare gli immobili concessi in uso degli oneri CP_1 di urbanizzazione primaria, rete idrica e fognaria, ma nonostante tale inadempienza avrebbe continuato ad incassare il corrispettivo stabilito per gli stessi.
Ebbene, in primis occorre specificare che il Comune è legittimato a richiedere il pagamento del canone poiché l'Ente risulta usuario, in virtù del R.D. nr. 1795 del 04.01.1926, del Caseggiato di
Via Marinai Alliata nr. 17 ove si trova l'unità immobiliare occupata dall'attore.
CP_1 Inoltre, non risulta provato che vi sarebbe stato un inadempimento da parte dell' convenuto.
Invero, il ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta quanto Controparte_1 stabilito dalla Commissione Tecnica di Valutazione, riunitasi il 30.05.2017, composta dall'Ing.
, dall'Arch. e dall'Ing. che preso atto di Persona_1 CP_11 Persona_2 quanto relazionato dall'Arch. , alla luce di quanto esposto, tenuto conto dei parametri di CP_11 riferimento adottati, ritiene congrui i canoni anni di locazione sopra nel prospetto riportati che tengono conto dello stato d'uso dell'immobile, degli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria già effettuati a spese degli occupanti e della mancanza di allaccio fognario che ressta a carico dell'Amministrazione Comunale.
Quindi, alla luce di tale elemento di prova può dirsi accertato che il canone preteso dal CP_1 sia congruo allo stato di fatto degli immobili: la parte attrice non ha allegato alcuna prova che possa smentire tale circostanza, né può essere nominato un ausiliario del Giudice che compia siffatta indagine visto che in tal caso la consulenza tecnica d'ufficio assumerebbe finalità esplorativa.
In sostanza, l'onere di provare che il canone non sia adeguato allo stato degli immobili o che vi sia stato un inadempimento da parte del ricade interamente sulla parte attrice, onere CP_1 probatorio che non risulta essere stato adempiuto.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate in euro 2906 e determinate, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, stante la minima complessità della controversia, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum)
e così specificate: euro 851 per la fase studio, euro 602 per la fase introduttiva ed euro 1453 per
5 la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole, pertanto, a carico del sig. da Parte_1 corrispondersi in favore del e dell' . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
2) Conferma l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29620239010319445000 notificata in data
13.06.2023 contenente la cartella di pagamento n. 29620170018911044000 per € 38.748,16
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 2906 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
4) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 Controparte_2
liquidandole in euro 2906 oltre accessori ed oneri di legge.
[...]
Così deciso in Palermo il 9.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
6