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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1337/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...]ù) Parte_1 C.F._1 il 30.12.1991 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PICCOLI FELICE, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
27.04.1990 e residente a [...], vico Luciano Manara 12, int. 3, resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie chiede di
1) affidare la FI in via esclusiva alla madre, genitore Persona_1 collocatario anche ai fini della residenza anagrafica;
2) disporre il seguente regime di frequentazione del padre con la FI:
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive presso il padre, che questi comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ogni anno,
- Ad anni alterni il padre trascorrerà con la FI le vacanze natalizie dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e l'anno successivo dal mattino del 31 dicembre al mattino del 06 gennaio;
- sempre ad anni alterni, le festività pasquali dalle ore 10,00 del venerdi mattina che precede la Pasqua alla mattina della domenica entro le ore 12,00, e l'anno seguente dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 20,00 del giorno successivo, salvo diversi accordi che potranno intercorrere direttamente tra i genitori.
3) disporre il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della FI da parte del padre a favore della madre nella misura di € 300,00, con la rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che l'assegno unico e universale per la FI e ogni contributo riconosciuto dagli Enti previdenziali e assistenziali sia percepito integralmente dalla RA Parte_1
;
[...]
5) autorizzare la madre a chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti della FI, in particolare anche quanto necessario per l'espatrio, anche senza il consenso del padre.
6) porre a carico del padre il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo il Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) condannare il resistente alla refusione delle spese legali di lite in favore della ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 9.9.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] [...]
, deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel Controparte_1 corso della quale è nata la FI in data 15.1.2012 a Lima e chiedendo che sia Persona_1 disposto l'affidamento esclusivo a sé della minore, che venga regolamentato il diritto di visita paterno con le modalità ritenute opportune, e che sia disposto a carico del padre il concorso al mantenimento della FI in ragione di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. nel 2013 e che entrambe le parti hanno da tempo formato nuovi Controparte_1 nuclei famigliari. La ricorrente ha altresì esposto che il resistente vive a Lavagna e da tempo si è disinteressato della minore, non avendo esercitato il proprio diritto di visita ed avendo contribuito in modo assolutamente saltuario al mantenimento della stessa.
La sig.ra ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di Parte_1 riferimento per , di cui si occupa invia esclusiva provvedendo ad ogni sua necessità, Persona_1 anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 29.10.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito e quindi Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia. Il Presidente ha quindi disposto, in via temporanea e urgente, l'affido esclusivo della minore alla madre, ha regolamentato il diritto di visita paterno conformemente alle richieste avanzate in ricorso e ha disposto a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario della FI in ragione di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Lecco. Il Procuratore attoreo ha quindi rinunciato alle istanze istruttorie e per il resto ha precisato le proprie conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Affidamento esclusivo. Deve essere disposto l'affidamento esclusivo della FI alla madre, come richiesto dalla ricorrente. È infatti emersa chiaramente l'assenza di rapporti tra il sig. CP_1
– che è rimasto contumace - e la FI e il suo disinteresse rispetto a tutte le
[...] Persona_1 sue esigenze di vita. Parimenti, è emerso che la ricorrente si fa carico delle necessità materiali e morali della minore, di modo che appare maggiormente confacente agli interessi di l'affido esclusivo alla Persona_1 madre, con collocamento presso la stessa anche ai fini anagrafici.
3. Contributo al mantenimento dei minori e diritto di visita paterno. In ordine al contributo economico in favore della FI, si ritiene che – in assenza di specifiche indicazioni circa la capacità economica del resistente – la domanda avanzata in ricorso non possa essere accolta, ma debba invece essere confermata la quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario prevista in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
Considerata l'assenza di una frequentazione tra il padre e la FI e la distanza del luogo di residenza del padre da quello della minore, appare opportuno regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità richieste dalla ricorrente, ossia limitatamente ai periodi di vacanza e festivi, che vengono disposti conformemente a quanto già deciso in via temporanea e urgente.
4. Ulteriori statuizioni accessorie. Preso atto dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e della collocazione della minore presso la stessa, il Collegio dispone che l'assegno unico e universale per la FI e ogni contributo riconosciuto dagli Enti previdenziali e assistenziali sia percepito integralmente dalla RA . Parimenti, autorizza la madre a chiedere Parte_1 il rilascio e il rinnovo dei documenti della minore, in particolare anche quanto necessario per l'espatrio, anche senza il consenso del padre.
5. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente e rifuse allo Stato, considerata l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
DISPONE
l'affidamento esclusivo della minore nata a [...] il [...], alla madre, con Persona_1 collocamento presso la stessa anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà tenere con sé la FI:
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive presso il padre, che questi comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ogni anno,
- Ad anni alterni il padre trascorrerà con la FI le vacanze natalizie dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e l'anno successivo dal mattino del 31 dicembre al mattino del 06 gennaio;
- sempre ad anni alterni, le festività pasquali dalle ore 10,00 del venerdì mattina che precede la Pasqua alla mattina della domenica entro le ore 12,00, e l'anno seguente dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 20,00 del giorno successivo, salvo diversi accordi che potranno intercorrere direttamente tra i genitori;
DISPONE che versi a Controparte_1 Controparte_2 , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della FI , di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno unico e universale per la FI e ogni contributo riconosciuto dagli Enti previdenziali e assistenziali sia percepito integralmente dalla RA;
Parte_1
AUTORIZZA la ricorrente a chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti della FI, in particolare anche quanto necessario per l'espatrio, anche senza il consenso del padre;
ND
a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie
[...] pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione in via provvisoria della ricorrente all'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1337/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...]ù) Parte_1 C.F._1 il 30.12.1991 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PICCOLI FELICE, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
27.04.1990 e residente a [...], vico Luciano Manara 12, int. 3, resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, rinunciando alle istanze istruttorie chiede di
1) affidare la FI in via esclusiva alla madre, genitore Persona_1 collocatario anche ai fini della residenza anagrafica;
2) disporre il seguente regime di frequentazione del padre con la FI:
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive presso il padre, che questi comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ogni anno,
- Ad anni alterni il padre trascorrerà con la FI le vacanze natalizie dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e l'anno successivo dal mattino del 31 dicembre al mattino del 06 gennaio;
- sempre ad anni alterni, le festività pasquali dalle ore 10,00 del venerdi mattina che precede la Pasqua alla mattina della domenica entro le ore 12,00, e l'anno seguente dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 20,00 del giorno successivo, salvo diversi accordi che potranno intercorrere direttamente tra i genitori.
3) disporre il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della FI da parte del padre a favore della madre nella misura di € 300,00, con la rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che l'assegno unico e universale per la FI e ogni contributo riconosciuto dagli Enti previdenziali e assistenziali sia percepito integralmente dalla RA Parte_1
;
[...]
5) autorizzare la madre a chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti della FI, in particolare anche quanto necessario per l'espatrio, anche senza il consenso del padre.
6) porre a carico del padre il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo il Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) condannare il resistente alla refusione delle spese legali di lite in favore della ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 9.9.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] [...]
, deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel Controparte_1 corso della quale è nata la FI in data 15.1.2012 a Lima e chiedendo che sia Persona_1 disposto l'affidamento esclusivo a sé della minore, che venga regolamentato il diritto di visita paterno con le modalità ritenute opportune, e che sia disposto a carico del padre il concorso al mantenimento della FI in ragione di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto di aver interrotto la relazione sentimentale con il sig. nel 2013 e che entrambe le parti hanno da tempo formato nuovi Controparte_1 nuclei famigliari. La ricorrente ha altresì esposto che il resistente vive a Lavagna e da tempo si è disinteressato della minore, non avendo esercitato il proprio diritto di visita ed avendo contribuito in modo assolutamente saltuario al mantenimento della stessa.
La sig.ra ha pertanto dedotto di essere, attualmente, l'unico genitore di Parte_1 riferimento per , di cui si occupa invia esclusiva provvedendo ad ogni sua necessità, Persona_1 anche da un punto di vista economico.
All'udienza del 29.10.2025, il sig. non è comparso, né si è costituito e quindi Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia. Il Presidente ha quindi disposto, in via temporanea e urgente, l'affido esclusivo della minore alla madre, ha regolamentato il diritto di visita paterno conformemente alle richieste avanzate in ricorso e ha disposto a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario della FI in ragione di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Lecco. Il Procuratore attoreo ha quindi rinunciato alle istanze istruttorie e per il resto ha precisato le proprie conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Affidamento esclusivo. Deve essere disposto l'affidamento esclusivo della FI alla madre, come richiesto dalla ricorrente. È infatti emersa chiaramente l'assenza di rapporti tra il sig. CP_1
– che è rimasto contumace - e la FI e il suo disinteresse rispetto a tutte le
[...] Persona_1 sue esigenze di vita. Parimenti, è emerso che la ricorrente si fa carico delle necessità materiali e morali della minore, di modo che appare maggiormente confacente agli interessi di l'affido esclusivo alla Persona_1 madre, con collocamento presso la stessa anche ai fini anagrafici.
3. Contributo al mantenimento dei minori e diritto di visita paterno. In ordine al contributo economico in favore della FI, si ritiene che – in assenza di specifiche indicazioni circa la capacità economica del resistente – la domanda avanzata in ricorso non possa essere accolta, ma debba invece essere confermata la quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario prevista in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previste e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
Considerata l'assenza di una frequentazione tra il padre e la FI e la distanza del luogo di residenza del padre da quello della minore, appare opportuno regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità richieste dalla ricorrente, ossia limitatamente ai periodi di vacanza e festivi, che vengono disposti conformemente a quanto già deciso in via temporanea e urgente.
4. Ulteriori statuizioni accessorie. Preso atto dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e della collocazione della minore presso la stessa, il Collegio dispone che l'assegno unico e universale per la FI e ogni contributo riconosciuto dagli Enti previdenziali e assistenziali sia percepito integralmente dalla RA . Parimenti, autorizza la madre a chiedere Parte_1 il rilascio e il rinnovo dei documenti della minore, in particolare anche quanto necessario per l'espatrio, anche senza il consenso del padre.
5. Spese di lite. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente e rifuse allo Stato, considerata l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
DISPONE
l'affidamento esclusivo della minore nata a [...] il [...], alla madre, con Persona_1 collocamento presso la stessa anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà tenere con sé la FI:
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive presso il padre, che questi comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ogni anno,
- Ad anni alterni il padre trascorrerà con la FI le vacanze natalizie dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e l'anno successivo dal mattino del 31 dicembre al mattino del 06 gennaio;
- sempre ad anni alterni, le festività pasquali dalle ore 10,00 del venerdì mattina che precede la Pasqua alla mattina della domenica entro le ore 12,00, e l'anno seguente dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 20,00 del giorno successivo, salvo diversi accordi che potranno intercorrere direttamente tra i genitori;
DISPONE che versi a Controparte_1 Controparte_2 , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della FI , di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno unico e universale per la FI e ogni contributo riconosciuto dagli Enti previdenziali e assistenziali sia percepito integralmente dalla RA;
Parte_1
AUTORIZZA la ricorrente a chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti della FI, in particolare anche quanto necessario per l'espatrio, anche senza il consenso del padre;
ND
a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie
[...] pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione in via provvisoria della ricorrente all'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada