Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2027/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Donatello Esposito ed elettivamente domiciliato come in atti;
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti ed Angela Gambardella ed elettivamente Pt_1 domiciliata come in atti;
N O N C H È
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonietta Colantuoni ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 6 A del CCNL - IGIENE AMBIENTALE - FISE ASSOAMBIENTE alle dipendenze della fin dall'assunzione (27/7/2020) ad oggi, in applicazione dell'art. 6 del CP_1
CCNL suddetto con adibizione al servizio di igiene urbana in S. Anastasia. B) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito dalla convenuta , dall'assunzione ad oggi, CP_1 anche in violazione dell'art. 2103 c.c., un illegittimo demansionamento con l'illegittimo inquadramento formale nel deteriore livello 4 rispetto a quello 6 spettante, e con adibizione sostanziale a mansioni proprie dell'ancora inferiore 1° livello del detto CCNL. C) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, il anche per violazione dei propri Controparte_3 obblighi pubblicistici di controllo ed intervento delle condizioni di lavoro e del rispetto del
CCNL, a corrispondere al medesimo i danni tutti – patrimoniali e non patrimoniali – subiti e subendi dal ricorrente come indicati e quantificati in premessa, oltre accessori. D) Vittoria di spese con attribuzione.
PER LA SOCIETÀ RESISTENTE: rigettare l'avversa domanda per tutte le ragioni meglio esposte in atti, con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio.
PER IL COMUNE: 1) Rigettare ogni domanda avanzata dal sig. perché Parte_1 inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e diritto;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, accogliere la domanda di manleva e di regresso spiegata dal
[...]
nei confronti della la quale deve farsi carico di qualsiasi Controparte_2 Controparte_4 pagamento nei confronti di esso istante, sollevando il da ogni onere Controparte_2 conseguenziale, sia esso di natura retributiva, sia di ogni altra natura, ivi comprese le spese di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.04.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 27.07.2020, per effetto del subentro della stessa, quale aggiudicataria della gara di appalto, nella gestione del servizio di igiene ambientale del di;
CP_2 CP_2
- che, in violazione dell'art. 6 CCNL Fise all'atto di assunzione era stato CP_5 inquadrato nel livello 4A, in luogo di quello spettante 6A, precedentemente riconosciuto dalla società uscente dal servizio, GPN S.r.l.;
- che, invero, il passaggio di cantiere del servizio di igiene ambientale del Comune di era avvenuto ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, come imposto dall'art. CP_2
19 del Capitolato speciale d'appalto;
- che, in particolare, a seguito di determina n. 74 del 27.01.2020 con cui l'Ente aveva aggiudicato la gara alla in data 18.02.2020, in previsione dell'avvicendamento da Controparte_1 attuare il successivo 01.03.2020, quest'ultima si era fatta promotrice dell'incontro di cui all'art. 6 del CCNL alla presenza del Comune convenuto e delle OO.SS. aziendali e territoriali;
- che, nel relativo verbale, la , in applicazione dell'art. 6 del CCNL cit., si era CP_1 impegnata ad assumere i dipendenti in forza presso la precedente appaltatrice elencati nominativamente nell'allegato “A”;
- che il suo nominativo era stato ricompreso nell'elenco;
- che, a tal fine, l'impresa uscente aveva trasmesso gli ultimi otto cedolini paga dei lavoratori interessati in data 18.02.2020;
- che dalle proprie buste paga risultava che il proprio livello di inquadramento era il 6;
- di aver lavorato alle dipendenze della GPN s.r.l. impiegato nell'appalto del Comune di
, dal 01.06.2015 al 31.05.2017 con livello 4A, dal 01.06.2017 al 31.01.2018 con CP_2 livello 5A, dal 01.02.2018 al 26.07.2020 con livello 6A;
- che, inoltre, il rapporto di lavoro doveva ritenersi continuativo, in ragione della revoca/annullamento del licenziamento per g.m.o. del 09.11.2019 disposto dalla predetta GPN con pressoché immediata reintegrazione e ripristino del rapporto ex tunc.
Sosteneva il proprio diritto alla conservazione del medesimo livello di inquadramento riconosciuto dall'impresa uscente, in ossequio all'art. 6 CCNL Fise, indiscutibilmente applicato dalla nel passaggio di cantiere, tenuto, altresì, conto che il 6 livello invocato gli era stato CP_1 riconosciuto dalla GPN ben prima dei 240 giorni previsti dall'art. 6 cit.
Deduceva, inoltre, che la società lo aveva adibito a mansioni inferiori, non solo rispetto al livello preteso (6 A), ma anche rispetto al livello formalmente attribuitogli (4 A); invero, anche se inquadrato formalmente con qualifica di autista, in concreto era stato adibito a mero addetto alla raccolta rifiuti con impiego di veicolo richiedente la patente B, come comprovato dalle contestazioni disciplinari versate in atti da cui si desumevano le mansioni dequalificanti a cui era stato assegnato.
Rivendicava, pertanto, l'inquadramento al livello 6A, come stabilito dall'art. 6 CCNL Fise, nonché il risarcimento del danno patrimoniale (pari alla differenza economica tra il 6 e il 4 livello) e non patrimoniale da liquidarsi equitativamente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la e il – quest'ultima come responsabile Controparte_1 Controparte_2 solidale sia in ragione dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. che perché tenuto a garantire l'integrale applicazione da parte dell'appaltatore delle previsioni del CCNL Fise come stabilito dal CSA – chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo, in sintesi, che il ricorrente non era stato assunto in forza dell'art. 6 CCNL
Fise Assoambiente, tenuto conto che, sebbene inserito nell'elenco dei lavoratori coinvolti nel passaggio di cantiere, egli non faceva parte dell'organico della GPN per essere stato licenziato per g.m.o..
Rilevava, inoltre, che il livello di inquadramento rivendicato dal non era Parte_2 contemplato nel Capitolato Speciale di Appalto, né da quello precedente regolante la gara aggiudicata dalla GPN, né il Comune aveva autorizzato il passaggio di livello del ricorrente.
Sosteneva, infine, che il sig. , nel periodo da luglio 2020 ad aprile 2021, aveva Parte_1 svolto le mansioni di autista di cui al 4 livello dell'applicato CCNL.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, il evidenziando come in virtù dell'art.19 del Controparte_2
CSA attualmente in vigore e dell'art.19 del CSA del 2014 posto a base di gara del precedente appalto, il Comune di non avrebbe riconosciuto, “se non preventivamente CP_2 autorizzati, cambi di qualifica del personale in servizio ed incrementi o sostituzione di personale”; aggiungeva, difatti, che in nessuno dei predetti CSA era prevista la posizione invocata dal ricorrente 6A. Concludeva per la reiezione delle domande proposte, ed, in subordine, articolava domanda di manleva nei confronti della società convenuta.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 23.01.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto al mantenimento del livello retributivo posseduto al momento del passaggio di cantiere alla convenuta (livello 6A in luogo di quello 4A) – subentrata con decorrenza dal 27.07.2020 CP_1 alla GPN S.r.l. nell'appalto del servizio di igiene ambientale del Comune di – in CP_2 ragione dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, oltre che per il risarcimento del danno, patrimoniale e non, da dequalificazione professionale.
Così definito il thema decidendum, deve, brevemente, darsi atto delle vicende successive che hanno interessato il rapporto di lavoro del ricorrente con la : invero, il sig. è CP_1 Parte_1 stato destinatario di un licenziamento per giusta causa (cfr. comunicazione ricevuta il 26.04.2021 all. 13 memoria società), impugnato innanzi a questo Tribunale che ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegra del lavoratore (Trib. Nola sent. n. 1113/2023); statuizione poi confermata in appello in via definitiva (Corte di Appello di Napoli sent. n. 3882/2023, passata in giudicato), come da sentenze prodotte con nota di deposito di parte ricorrente del 17.05.2024.
3. Come accennato, parte ricorrente fonda le proprie rivendicazioni sull'art. 6 del CCNL
Fise che la società resistente nega di aver applicato all'assunzione del ricorrente. CP_5
Sul punto, questo decidente deve rifarsi a quanto già accertato dal Tribunale di Nola (sent. n.
1113/2023) nell'ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento, in forza di argomentazioni condivise pure dalla Corte distrettuale (sent. n. 3882/2023), in ragione del giudicato formatosi sul punto.
Come in questo, anche in quel giudizio la contestava che il ricorrente fosse stato CP_1 assunto a seguito di passaggio di cantiere ex art. 6 CCNL Fise, “sostenendo che tutte le assunzioni sono avvenute ex novo da parte della in data 27 luglio 2020 e, in via CP_1 gradata, che il ricorrente alla data del 18 febbraio 2020 non era alle dipendenze della GPN, essendo stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e non essendovi i presupposti per il passaggio di cantiere, mancando un rapporto di lavoro in essere al momento del passaggio, in quanto la revoca del licenziamento era inefficace per decorso del termine previsto ex lege.
In ordine alla prima censura, si osserva che il 18.2.2020 la nell'incontro di pari CP_1 data tenutosi con il Comune di e con la impresa uscente GPN si è assunta CP_2
l'impegno con decorrenza dal 1.3.2020 all'assunzione dei dipendenti già in forza presso la impresa uscente ex art. 6 del CCNL Fise Ambiente, pari a trenta dipendenti, stabilmente occupati sul cantiere, in virtù dell'elenco stilato dalla GPN (cfr. elenco allegato prodotto in giudizio dalla parte ricorrente e trasmesso via pec alla ). CP_1
Le successive vicende giudiziarie hanno comportato uno proroga nella gestione del servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di da parte della GPN fino al 25.07.2020, ma lo CP_2 stesso Comune con nota del 21.07.2020 prot. 19426 (in fasc. parte ricorrente) ha chiarito che il passaggio di cantiere era già avvenuto ex art. 6 CCNL di categoria in data 18.2.2020 e considerato che non erano ancora trascorsi 240 giorni -termine quest'ultimo ritenuto necessario dal citato art. 6 per la maturazione dei requisiti finalizzati all'assunzione di nuovi soggetti- ha dichiarato che non era necessario procedere ad un nuovo passaggio di gestione, che non era necessario che la ditta uscente ritrasmettesse la documentazione prevista dall'art. 6 in quanto già comunicata alla ditta entrante a mezzo pec in data 18.2.2020, precisando che il servizio da parte della avrebbe avuto inizio in data 27.7.2020. CP_1
Dal tenore di tale comunicazione appare chiaro che l'assunzione dei dipendenti di cui all'elenco trasmesso a mezzo pec in data 18.2.2020 dalla GPN è avvenuta da parte delle CP_1
[... ai sensi dell'art. 6 del CCNL Fise Ambiente, con la sola decorrenza differita al 27.7.2020 ed alle medesime condizioni fissate nel verbale di incontro del 18.2.2020.
Quanto all'ulteriore censura sollevata dalla parte resistente deve reputarsi che alla data del
18.2.2020 il ricorrente era alle dipendenze della GPN, atteso che con comunicazione Unilav della GPN del 31.01.2020 veniva revocato il licenziamento;
che la revoca del licenziamento è pienamente efficace in quanto il decorso del termine dei 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento non incide sull'efficacia della revoca ma fa venir meno solo la salvezza delle conseguenze sanzionatorie prevista nel caso di revoca tempestiva;
che il risulta inserito nell'elenco dei trenta dipendenti, stabilmente occupati sul Parte_1 cantiere, redatto dalla GPN e trasmesso a mezzo pec in data 18.2.2020 ed aventi diritto al passaggio di cantiere, che la conciliazione giudiziale del 09.2.2021 tra il e la GPN Parte_1 fotografa una situazione di fatto (revoca del licenziamento) già verificatasi precedentemente”
(così Tribunale di Nola sent. n. 1113/2023). I documenti richiamati dal precedente giudicante si rinvengono, in questa sede, nella produzione di parte ricorrente.
A sua volta, la Corte d'Appello (sent. n. 3882/2023) ha affermato che “il ricorrente era dipendente della GPN all'epoca, in quanto il licenziamento era stato revocato con comunicazione Unilav della GPN del 31.01.2020 (doc. 33); e difatti il risultava Parte_1 inserito nell'elenco dei trenta dipendenti, stabilmente occupati sul cantiere, redatto dalla GPN e trasmesso a mezzo pec in data 18.2.2020 ed aventi diritto al passaggio di cantiere;
dalle buste paga allegate in atti (in particolare quelle di febbraio e marzo 2020: doc. 10) risulta quale data di assunzione quella del 6.2.2013, senza alcuna interruzione.
Come rilevato in sentenza e sottolineato dalla difesa del reclamato, la – nel Controparte_1 citato art. 2 del verbale – aveva dichiarato di applicare l'art. 6 del CCNL, impegnandosi ad assumere i dipendenti in forza presso la precedente appaltatrice (GPN s.r.l.), elencati nell'allegato “A”. Al n. 10 dell'elenco allegato compare il nominativo del ricorrente
[...]
incluso proprio nei 30 considerati dalle parti contraenti “provvisti dei Parte_1 requisiti” normativi: quindi anche la verifica invocata da parte reclamante può dirsi intervenuta.
Non può dunque sostenersi che il verbale cui il Giudice fa riferimento non abbia alcuna efficacia in quanto il personale non era stato ancora identificato, atteso che è documentato che era stato stilato un elenco allo scopo.
E le condizioni del passaggio – sebbene differito nella sua attuazione dal 1.3.2020 alla data del 27 luglio 2020, nel limite di 240 gg. previsti dall'art. 6 cit. – erano state tutte definite con il verbale del 18.2.2020, svolgendo le verifiche relative ai “requisiti” dei dipendenti in elenco”.
4. Acclarato, quindi, che il ricorrente è stato assunto dalla in forza dell'art. 6 CCNL CP_1
Fise, si tratta di stabilire se la disposizione contrattuale in parola fondi il diritto del lavoratore coinvolto nel passaggio di cantiere al mantenimento del livello di inquadramento riconosciutogli dall'impresa uscente e delle medesime mansioni disimpegnate.
Non pare superfluo un preliminare inquadramento normativo della fattispecie di cui è causa.
L'art 29 D.Lgs. n. 276/2003, per quanto di interesse, ha stabilito che in caso di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell'attività oggetto dell'appalto, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Pertanto, la detta norma non fissa un generale obbligo di fonte legale all'acquisizione del personale da parte dell'appaltatore subentrante ma – facendo riferimento a preesistenti obblighi di tale tipo derivanti dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o del singolo contratto d'appalto, oltre che della legge – afferma che il c.d. passaggio di cantiere “non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”, escludendo perciò che trovino in ogni caso applicazione, a beneficio dei lavoratori, tutte quelle garanzie previste dall'art. 2112 c.c., ovvero la riassunzione presso l'appaltatore subentrante alle medesime condizioni economiche e normative. In molti CCNL di settore è poi prevista quella comunemente definita “clausola sociale”
(“clausola di protezione” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) che obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante
(pubblico o privato). Negli appalti pubblici, l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato recependo l'obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi a carico del futuro aggiudicatario direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006).
4.1. Nel settore che ci occupa, è l'art. 6 CCNL Fise Assoambiente a garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto di servizi di igiene ambientale il passaggio all'impresa subentrante alla scadenza o alla revoca dell'appalto.
Il citato art. 6, ai commi 1 e 2, stabilisce per quanto di interesse che “
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione. … 2. L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 60, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. … Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato. … Qualora il personale di cui al primo capoverso del presente comma, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall'impresa cessante sia stato addetto in via ordinaria o prevalente a più appalti/affidamenti con specifica imputazione per ognuno di essi di una quota di ore di lavoro fino a concorrenza del normale orario settimanale di lavoro, lo stesso personale sarà assunto ex novo dall'impresa subentrante per la sola quota di ore di lavoro settimanale relativa agli specifici appalti/affidamenti nei quali essa sia effettivamente subentrata. …”.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In caso di successione di imprese nell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell'art. 6 del del Controparte_6
2012, in rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995, assume - a prescindere dalla configurabilità di un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. - efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria "ratio" nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.” (Cass. civ., sez. lav., 27/11/2023, n. 32805; in termini Cass. civ., sez. lav., 13/11/2023, n. 31491 secondo cui “l'art. 6 C.C.N.L. igiene ambientale aziende private FISE del 12/04/20213 prevede un diritto all'assunzione (senza periodo di prova) in capo ai dipendenti dell'impresa uscente, con correlativo obbligo a carico dell'impresa subentrante, e non prevede alcun condizionamento di tale diritto all'avvenuto adempimento dei previsti obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell'impresa uscente.”).
5. Fatta tale generale premessa, occorre verificare se la disposizione contrattuale in questione preveda non solo un diritto soggettivo all'assunzione, ma altresì il diritto alla conservazione del trattamento retributivo precedentemente goduto.
Sul punto, la Corte distrettuale – in due precedenti segnalati dalla parte ricorrente nelle odierne note di trattazione scritta (cfr. C. d'App. Napoli n. 427/2023 e n. 4927/2017) – ha ritenuto, in tema di diritto alla conservazione del superminimo individuale, che l'art. 6 CCNL
Fise fondasse “non solo l'obbligo dell'appaltatore subentrante di assunzione ex novo dei lavoratori già impegnati nell'esecuzione dell'appalto alle dipendenze del precedente appaltatore, così da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e le qualifiche già operanti, ma viene fatto obbligo all'appaltatore subentrante di applicare il precedente trattamento retributivo, e di preservare le precedenti condizioni economiche.
Tale obbligo si ricava dai commi 3, 6, 9 e 10 dell'art. 6, dai quali deriva l'obbligo dell'appaltatore subentrante di assumere ex novo tutto il personale a tempo indeterminato e addetto all'appalto che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, ai quali va garantito il livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica, gli aumenti periodici di anzianità, l'anzianità di servizio e il trattamento retributivo” (così C. d'App. Napoli n. 4927/2017).
Invero, l'art. 6 CCNL Fise prosegue prevendo che “
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
4. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara. In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla RSU o, in mancanza, alle e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.
5. Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa. (…)
6 A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, semprechè non ne ricorrano le condizioni di cui all'art.
15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante: a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma 4; b) richiede formalmente all'impresa cessante, che è tenuta al conseguente adempimento, nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma 4; c) entro i 5 giomi lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), promuove incontri con le rappresentanze e le strutture sindacali di cui al comma 4 al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale. In tale ambito, l'impresa subentrante informa le predette OO.SS. dei riflessi determinati dalle eventuali modificazioni delle clausole del nuovo contratto di servizio ovvero dalle eventuali modificazioni dell'organizzazione/erogazione del servizio.
Ai predetti incontri partecipa anche l'impresa cessante. (…)
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente
c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
10. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue: a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett.
c), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) del vigente
c.c.n.l.; c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.
11. L'eventuale differenza retributiva individuale determinata dall'attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente c.c.n.l. sarà assorbita fino a concorrenza in occasione: a) di ogni passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A del medesimo livello di inquadramento;
b) di ogni passaggio di livello
d'inquadramento; c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all'art. 2, lett. B) del vigente c.c.n.l.. Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lettera c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame Cont congiunto con la , congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti. (…)”.
5.1. Ebbene dalla lettura della norma contrattual-collettiva in discussione si evince la previsione di un complesso sistema di obblighi di informazione e comunicazione gravanti sulle imprese uscenti e sulle stazioni appaltanti funzionali a garantire, in un'ottica di trasparenza e leale concorrenza, alle imprese che intendano partecipare alla gara di conoscere, prima di presentare l'offerta tecnica ed economica, quale sarà l'onere connesso al costo del lavoro derivante dall'obbligo di assumere i lavoratori dell'impresa cessante già addetti a quel servizio.
E tanto in ragione della necessità di contemperare l'esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali e, dunque, il diritto all'assunzione del personale addetto all'appalto con la libertà di iniziativa economica dell'impresa subentrante, secondo il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796, ma anche Cass, civ., sez. lav., 10/01/2018, n. 341); è evidente, difatti, che il costo del lavoro è determinato non solo dal numero dei lavoratori da assumere ma anche dal trattamento retributivo in godimento agli stessi nei 240 giorni antecedenti all'inizio della nuova gestione.
In altri termini, la previsione espressa di obblighi di comunicazione in capo all'impresa uscente in ordine al personale impiegato nell'appalto, in specie la trasmissione dell'elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, il relativo livello di inquadramento, le mansioni e/o la qualifica, l'anzianità nella posizione parametrale B, ecc., nonché l'irrilevanza dell'attribuzione di qualifiche superiori nei 240 giorni antecedenti l'inizio del servizio, non avrebbero ragion d'essere qualora l'impresa subentrante non fosse vincolata al mantenimento del livello retributivo riconosciuto, nel rispetto del predetto periodo temporale, al lavoratore dall'impresa uscente.
6. Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che il sig. , al momento del Parte_1 passaggio alla era inquadrato nel livello 6A del CCNL Fise;
tale inquadramento Controparte_1 risulta acquisito dal febbraio 2018 (cfr. buste paga e comunicazione di inquadramento nel livello
6A all. 10 e 12 ricorso), quindi più di 240 giorni prima l'inizio della nuova gestione (avvenuta il
27.07.2020); risulta altresì che la ha ricevuto, a mezzo p.e.c., in data 18.02.2020 i CP_1 cedolini dei dipendenti per il passaggio di cantiere, tra i quali quelli del ricorrente (cfr. all. 34 ricorso).
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, dovrebbe concludersi che l'attribuzione del livello
4A in luogo di quello 6A sarebbe illegittimo in quanto in contrato con il descritto art.
6. Tuttavia, devono considerarsi due circostanze evidenziate dalle parti resistenti: la prima è che con Contr comunicazione del 28.03.2019 la ha rettificato l'elenco dei lavoratori ex art. 6 comma 3
CCNL inoltrato al Comune di il 07.03.2019, nel quale ultimo il era CP_2 Parte_1 indicato con livello di inquadramento 6A “per mero errore materiale”, laddove invece “Il dipendente risulta essere inquadrato con livello 4A con data di Parte_1 assunzione 01/06/2015” (cfr. all. 11 e 12 memoria ). CP_1
Al riguardo, la parte ricorrente evidenzia l'irrilevanza di tale ultima circostanza in ragione della successiva trasmissione alla dei cedolini paga degli ultimi otto mesi antecedenti al CP_1 cambio appalto e, comunque, richiama quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eventuale inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 6 CCNL Fise ha rilievo solo nel rapporto fra l'impresa uscente e quelle che partecipano alla gara e quella che risulterà aggiudicatrice dell'appalto, ma non può riverberarsi negativamente sul diritto all'assunzione del lavoratore (Cass. n. 31491/2023).
Se questo è vero, deve, tuttavia, considerarsi la seconda delle circostanze evidenziate dalle resistenti, ovvero che il livello di inquadramento rivendicato dal (6A) non era Parte_1 contemplato né nel Capitolato Speciale di Appalto del 2019, inerente la procedura di gara aggiudicata dalla società resistente, né nel precedente Capitolato Speciale di Appalto del 2014, inerente la procedura di gara aggiudicata dalla GPN, né, ancora, risulta che il Comune abbia autorizzato il passaggio di livello del ricorrente.
Circostanza quest'ultime che spiegherebbe, guarda caso, la rettifica inoltrata dalla GPN al
Comune di in relazione proprio al livello di inquadramento del Del Sorbo. CP_2
Ebbene, è opinione del giudicante che l'assenza nel Capitolato Speciale di Appalto, del 2019 e a monte del 2014, del livello attribuito al ricorrente sia dirimente ai fini della decisione circa il diritto dallo stesso rivendicato.
Invero, è documentale che la figura professionale di cui al livello 6A rivendicato dal ricorrente non sia ricompresa nel personale da adibire al servizio. Invero il Capitolato Speciale di Appalto del 2019, nella premessa (cfr. pag. 5 e 6), prevede, in relazione al personale da utilizzare per i macro servizi A) e B), che “Il personale da adibire al servizio è quello derivante dal passaggio di cantiere della precedente gestione e di cui all'allegato elenco riportante qualifiche e livelli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del
C.C.N.L.
Esso è composto da:
n. 1 responsabile tecnico 8° livello;
n. 1 responsabile operativo 7° livello A;
n. 1 addetto contabile amm. 5° livello A;
n. 1 addetto ai servizi generali 4° livello A;
n. 1 caposquadra 4° livello A;
n. 3 autisti 4° livello A;
n. 8 autisti 3° livello A;
n. 5 operai 3° livello A;
n. 1 autista 3° livello B;
n. 11 operai 2° livello A;
n. 2 operai 2° livello B;
n. 1 operaio 1° livello A. (…)”.
Nel Capitolato Speciale di Appalto del 2014 “Il personale da adibire al servizio è quello derivante dal passaggio di cantiere della precedente gestione e di cui all'allegato elenco riportante qualifiche e livelli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del C.C.N.L.
Esso è composto da:
n. 1 responsabile tecnico 8° livello;
n. 1 responsabile operativo 7° livello A;
n. 1 addetto contabile amm. 5° livello A;
n. 1 addetto ai servizi generali 4° livello A;
n. 2 autisti 4° livello A;
n. 1 autista 4° livello B;
n. 6 autisti 3° livello A;
n. 3 operai 3° livello A;
n. 7 operai 3° livello B;
n. 13 operai 2° livello A. (…)”.
È evidente, dunque, che l'attribuzione al – assunto dalla GPN nel giugno 2015 con Parte_1 inquadramento 4A – del superiore livello di inquadramento 6A sia il frutto di un'insindacabile scelta della precedente datrice di lavoro, ma che non è opponibile né alla stazione appaltante né all'impresa subentrante, in quanto travalica i limiti dettati dal capitolato speciale d'appalto del servizio in questione.
Invero, i diritti previsti dall'art. 6 CCNL Fise, come sopra enucleati, non possono ritenersi assoluti, sempre e comunque, dovendosi contemperare, come detto, con la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.; in altri termini, un'interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma contrattuale non può legittimare la previsione di un obbligo dell'impresa subentrante di assicurare il mantenimento del livello di inquadramento in godimento del lavoratore finanche quando questo non sia contemplato dalla lex specialis della gara di affidamento del servizio aggiudicato.
Le scelte arbitrarie in tema di gestione del personale impiegato nell'appalto assunte dall'impresa uscente – laddove appunto si pongano in contrasto con le disposizioni vincolanti della gara – non possono essere invocate dal lavoratore che ne ha beneficiato a detrimento dell'impresa subentrante, neppure sulla scorta della disciplina di favore prevista dalla contrattazione collettiva.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda tesa al riconoscimento del livello 6A
e delle connesse differenze retributive non può trovare accoglimento.
7. Per quanto concerne il dedotto demansionamento, parte ricorrente assume di essere stato adibito a mansioni inferiori rispetto, anche, al livello 4A formalmente attribuitogli, chiedendo per questo il risarcimento del danno, in particolare del danno da perdita della professionalità e di immagine.
Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento
e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. lav., 31/07/2024, n. 21527).
Ebbene, nella fattispecie, difetta qualunque allegazione in ordine a specifici fatti e circostanze da cui possa desumersi, sia pure in via presuntiva, l'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale derivante dalla dedotta illegittima condotta datoriale, dovendosi, per quanto detto, escludersi che il danno da demansionamento sia in re ipsa.
In conclusione, la domanda si rivela infondata e, come tale, va rigettata.
8. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno