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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
LB ME, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11926/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01601598 04 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2022 01601598 04 000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione, per un importo pari ad Euro 85.985,68 in virtù di controllo su Modello Unico/
Redditi anno 2018, Dichiarazione modello Unico anno 2019, per l'importo di Euro 85.079,80 (di cui Euro
59.093,00 per tributo, Euro 17.727,90 per sanzioni ed Euro 9.158,90 a titolo di interessi oltre diritti di notifica) chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data 30.04.2024 la notifica dell'atto impugnato, illegittimo per la mancata notificazione degli atti presupposti nonché per la carenza di motivazione, e mancata indicazione della base di calcolo degli interessi. Eccepiva, altresì, la tardività della notifica della cartella con la conseguente decadenza e prescrizione del tributo richiesto.
Si costituiva in giudizio l'ADER chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza.
Con memoria aggiuntiva il ricorrente, a sostegno della eccezione relativa alla tempestività del ricorso, depositava sentenza della CGT I° Roma resa a definizione di un altro ricorso proposto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 28.06.2024, il Sig. Ricorrente_1 conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento i, asseritamente ricevuta il 30.04.2024.
L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, ai sensi all'art. 21 del D. Lgs. 546/92, va respinta.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, mediante deposito presso la casa comunale, previa constatazione da parte del messo notificatore della precaria assenza del destinatario presso la propria residenza, a norma del quale: nei casi previsti dall'art.140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità previste dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune . Nella fattispecie, la raccomandata A.R. N. 696568135979 di avviso di avvenuta notifica, riferita alla cartella sopra indicata è stata spedita in data 11.01.2024, ma è pervenuta all'indirizzo del destinatario solo in data 23.04.2024, ed è stata ritirata presso l'ufficio postale entro i successivi dieci giorni. Pertanto, il dies a quo per il computo del termine per proporre l'impugnazione deve considerarsi decorrente dal momento della conoscenza della raccomandata informativa, vale a dire, nella specie, dal 30.04.2024 come confermato dal timbro visibile sulla raccomandata prodotto in giudizio dal ricorrente Quanto al merito del presente giudizio, la cartella impugnata nasce da un controllo formale, eseguito ai sensi dell'artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, redditi anno 2018, Dichiarazione modello Unico anno 2019, per l'importo di Euro 85.079,80 (di cui Euro 59.093,00 per tributo, Euro 17.727,90 per sanzioni ed Euro
9.158,90 a titolo di interessi oltre diritti di notifica).
L'Agenzia ha quindi proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già sin dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi
L'eccezione di carenza di motivazione dell'atto di intimazione è infondata in quanto nell'atto è specificamente indicato l'ente impositore, i crediti cui lo stesso si riferisce, l'anno di riferimento, le somme dovute analiticamente distinte per debito originario
La cartella è in ogni caso motivata mediante il richiamo alla dichiarazione dei redditi vertendosi nella fattispecie di cui agli artt. 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione, informazioni già in possesso del contribuente.
Quanto all'atto prodromico alla cartella di pagamento, rappresentato dalla comunicazione di irregolarità relativa agli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, si evidenzia che, nonostante la cartella indichi che tale comunicazione è stata notificata al contribuente (comunicazione del
06.07.2021 consegnata il 26.08.2021), in atti non si rinviene alcuna comunicazione di irregolarità, come giustamente evidenziato dal ricorrente.
Tuttavia, va affermato che l'obbligo di provvedere alla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità in applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 nonché del citato art. 6 dello Statuto del
Contribuente, sussiste solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, non anche quando – come nella fattispecie – il contribuente omette di versare imposte esposte nel
Modello. La disciplina dell'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi, infatti, non richiede l'invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima.
Conseguentemente l'adempimento non è dovuto laddove la riscossione abbia ad oggetto omessi versamenti di imposte esposte nel modello (conf. Cass. 6729/1995 e 795/2011). Inoltre, l'omessa comunicazione è inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.
Per il resto, le censure non meritano accoglimento quanto all'errato calcolo degli interessi e delle sanzioni. La censura appare generica e non accompagnata da uno sviluppo aritmetico dei calcoli alternativo a quello seguito dall'Ufficio. Gli interessi sono conformi alle prescrizioni di legge essendo il tasso di interesse vigente di anno in anno determinato normativamente.
Palesemente infondata risulta, infine, anche l'eccezione circa la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, comprensiva di sanzioni ed interessi, riportata nella cartella impugnata. Infatti, tra l'annualità del tributo richiesto (IRPEF annualità 2018, Imposta sostitutiva locazione immobiliare annualità 2018) e la data di notificazione della cartella di pagamento impugnata il termine di prescrizione/decadenza applicabile alla fattispecie, non risulti affatto decorso in virtù dell'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale Covid 19
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in euro 3.000 da corrispondersi al procuratore antistatario Avv.Difensore_2
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
LB ME, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11926/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 01601598 04 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2022 01601598 04 000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione, per un importo pari ad Euro 85.985,68 in virtù di controllo su Modello Unico/
Redditi anno 2018, Dichiarazione modello Unico anno 2019, per l'importo di Euro 85.079,80 (di cui Euro
59.093,00 per tributo, Euro 17.727,90 per sanzioni ed Euro 9.158,90 a titolo di interessi oltre diritti di notifica) chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data 30.04.2024 la notifica dell'atto impugnato, illegittimo per la mancata notificazione degli atti presupposti nonché per la carenza di motivazione, e mancata indicazione della base di calcolo degli interessi. Eccepiva, altresì, la tardività della notifica della cartella con la conseguente decadenza e prescrizione del tributo richiesto.
Si costituiva in giudizio l'ADER chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza.
Con memoria aggiuntiva il ricorrente, a sostegno della eccezione relativa alla tempestività del ricorso, depositava sentenza della CGT I° Roma resa a definizione di un altro ricorso proposto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 28.06.2024, il Sig. Ricorrente_1 conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento i, asseritamente ricevuta il 30.04.2024.
L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, ai sensi all'art. 21 del D. Lgs. 546/92, va respinta.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, mediante deposito presso la casa comunale, previa constatazione da parte del messo notificatore della precaria assenza del destinatario presso la propria residenza, a norma del quale: nei casi previsti dall'art.140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità previste dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune . Nella fattispecie, la raccomandata A.R. N. 696568135979 di avviso di avvenuta notifica, riferita alla cartella sopra indicata è stata spedita in data 11.01.2024, ma è pervenuta all'indirizzo del destinatario solo in data 23.04.2024, ed è stata ritirata presso l'ufficio postale entro i successivi dieci giorni. Pertanto, il dies a quo per il computo del termine per proporre l'impugnazione deve considerarsi decorrente dal momento della conoscenza della raccomandata informativa, vale a dire, nella specie, dal 30.04.2024 come confermato dal timbro visibile sulla raccomandata prodotto in giudizio dal ricorrente Quanto al merito del presente giudizio, la cartella impugnata nasce da un controllo formale, eseguito ai sensi dell'artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, redditi anno 2018, Dichiarazione modello Unico anno 2019, per l'importo di Euro 85.079,80 (di cui Euro 59.093,00 per tributo, Euro 17.727,90 per sanzioni ed Euro
9.158,90 a titolo di interessi oltre diritti di notifica).
L'Agenzia ha quindi proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già sin dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi
L'eccezione di carenza di motivazione dell'atto di intimazione è infondata in quanto nell'atto è specificamente indicato l'ente impositore, i crediti cui lo stesso si riferisce, l'anno di riferimento, le somme dovute analiticamente distinte per debito originario
La cartella è in ogni caso motivata mediante il richiamo alla dichiarazione dei redditi vertendosi nella fattispecie di cui agli artt. 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione, informazioni già in possesso del contribuente.
Quanto all'atto prodromico alla cartella di pagamento, rappresentato dalla comunicazione di irregolarità relativa agli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, si evidenzia che, nonostante la cartella indichi che tale comunicazione è stata notificata al contribuente (comunicazione del
06.07.2021 consegnata il 26.08.2021), in atti non si rinviene alcuna comunicazione di irregolarità, come giustamente evidenziato dal ricorrente.
Tuttavia, va affermato che l'obbligo di provvedere alla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità in applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 nonché del citato art. 6 dello Statuto del
Contribuente, sussiste solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, non anche quando – come nella fattispecie – il contribuente omette di versare imposte esposte nel
Modello. La disciplina dell'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi, infatti, non richiede l'invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima.
Conseguentemente l'adempimento non è dovuto laddove la riscossione abbia ad oggetto omessi versamenti di imposte esposte nel modello (conf. Cass. 6729/1995 e 795/2011). Inoltre, l'omessa comunicazione è inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.
Per il resto, le censure non meritano accoglimento quanto all'errato calcolo degli interessi e delle sanzioni. La censura appare generica e non accompagnata da uno sviluppo aritmetico dei calcoli alternativo a quello seguito dall'Ufficio. Gli interessi sono conformi alle prescrizioni di legge essendo il tasso di interesse vigente di anno in anno determinato normativamente.
Palesemente infondata risulta, infine, anche l'eccezione circa la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, comprensiva di sanzioni ed interessi, riportata nella cartella impugnata. Infatti, tra l'annualità del tributo richiesto (IRPEF annualità 2018, Imposta sostitutiva locazione immobiliare annualità 2018) e la data di notificazione della cartella di pagamento impugnata il termine di prescrizione/decadenza applicabile alla fattispecie, non risulti affatto decorso in virtù dell'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale Covid 19
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in euro 3.000 da corrispondersi al procuratore antistatario Avv.Difensore_2