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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. n. 8381/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.7.2025 da Sig.ra Parte_1
Nata a Agliana (PT), in data 04.03.1956 Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Sig. Parte_2
Nato a Potenza (PZ), in data 13.01.1959 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario – regime di separazione dei beni in Pistoia (PT) il 19.12.1987
pagina 1 di 4 (anno 1987 atto n. 327 uff. 1 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28 Novembre 2017 omologato con decreto del 16 Gennaio 2018
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2025, non contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, rinunciando le parti alla presentazione degli stessi, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno divorziati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro.
2. Si dichiarano revocate tutte le statuizioni civili previste dall'atto di separazione posto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
3. Ordinare la trascrizione della sentenza presso gli uffici di stato civile competenti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pistoia in data 19 Dicembre 1987 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
pagina 2 di 4 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.7.2025 da Sig.ra Parte_1
Nata a Agliana (PT), in data 04.03.1956 Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Sig. Parte_2
Nato a Potenza (PZ), in data 13.01.1959 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Elena Baldi del Foro di Pistoia presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario – regime di separazione dei beni in Pistoia (PT) il 19.12.1987
pagina 1 di 4 (anno 1987 atto n. 327 uff. 1 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28 Novembre 2017 omologato con decreto del 16 Gennaio 2018
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2025, non contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, rinunciando le parti alla presentazione degli stessi, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno divorziati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro.
2. Si dichiarano revocate tutte le statuizioni civili previste dall'atto di separazione posto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
3. Ordinare la trascrizione della sentenza presso gli uffici di stato civile competenti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pistoia in data 19 Dicembre 1987 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
pagina 2 di 4 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4