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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Contenzioso n.516 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa IA NA Presidente dott. SA ND Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG contenzioso n.516 /2024
Oggetto: divorzio
Promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Sassari viale Umberto n. 124 presso lo studio dell'Avv. Ignazia Maria Antonella Spanu (per comunicazioni pec C.F._2
che la rappresenta e difende per delega apposta in atto separato Email_1 ricorrente Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Muenchen, Landwehrstr Controparte_1 n. 43, C.F. C.F._3 Resistente- contumace Conclusioni Nell'interesse della ricorrente: che il Tribunale adito Voglia 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/11/1995 da e Parte_1 [...] ; CP_1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Sassari di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
3) Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha esposto che in data 18 novembre 1995 aveva contratto matrimonio con il signor
, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari, al n. Controparte_1 162, parte 1, anno 1995; che con sentenza n. 1416/08 del 16/10/2008, depositata il 24/10/2008, proc. n. 2656/2007 R.G.., il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che la convivenza tra i coniugi era cessata prima ancora della pronuncia del tribunale e non era mai stata mai ripresa. Ha dedotto che non sono richieste statuizioni economiche e che il figlio è maggiorenne e indipendente economicamente. Orbene esaminati gli atti, la domanda può essere accolta essendovi prova della sussistenza dei requisiti di legge per la pronunzia richiesta;
risulta dalla stessa notifica al convenuto dell'atto introduttivo di questo giudizio, notifica avvenuta per canale diplomatico consolare, che egli si trova stabilmente fuori dall'Italia e non si è nemmeno costituito in questo giudizio, tanto che è stato dichiarato contumace. Risulta inoltre che anche nel giudizio per separazione era rimasto contumace, e risulta che dell'unico figlio atto dalla coppia si era occupato il Tribunale dei minori che aveva affidato nel lontano1998 il figlio minorenne, nato nel 1994, ad una pro-zia di nome , per cui Persona_1 nella stessa sentenza di separazione il Tribunale di Sassari pronunciò esclusivamente sullo “status” senza alcuna condizione economica né in favore della ricorrente, che non ripropose la domanda in sede di precisazione delle conclusioni (come emerge dalla lettura della sentenza), né in favore del figlio, affidato alla pro zia dal tribunale dei minori. Dunque, sostanzialmente sono confermate le condizioni della separazione in questa sede divorzile con assenza adi condizioni economiche. Va poi considerato che effettivamente il figlio è ora maggiorenne e ha una legittimazione autonoma a far valere eventuali rivendicazioni economiche nei confronti dei genitori. Dunque si pronuncia sentenza sul solo status ricorrendo i requisiti giuridici e temporali per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi nel 1995.
p.q.m.
il tribunale 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/11/1995 da e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Sassari di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari, al n. 162, parte 1, anno 1995;
3) nulla sulle spese.
Il Presidente
Dott.ssa IA NA
Il Giudice relatore
Dott.ssa SA ND
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa IA NA Presidente dott. SA ND Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG contenzioso n.516 /2024
Oggetto: divorzio
Promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Sassari viale Umberto n. 124 presso lo studio dell'Avv. Ignazia Maria Antonella Spanu (per comunicazioni pec C.F._2
che la rappresenta e difende per delega apposta in atto separato Email_1 ricorrente Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...], Muenchen, Landwehrstr Controparte_1 n. 43, C.F. C.F._3 Resistente- contumace Conclusioni Nell'interesse della ricorrente: che il Tribunale adito Voglia 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/11/1995 da e Parte_1 [...] ; CP_1
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Sassari di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
3) Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO La ricorrente ha esposto che in data 18 novembre 1995 aveva contratto matrimonio con il signor
, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari, al n. Controparte_1 162, parte 1, anno 1995; che con sentenza n. 1416/08 del 16/10/2008, depositata il 24/10/2008, proc. n. 2656/2007 R.G.., il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che la convivenza tra i coniugi era cessata prima ancora della pronuncia del tribunale e non era mai stata mai ripresa. Ha dedotto che non sono richieste statuizioni economiche e che il figlio è maggiorenne e indipendente economicamente. Orbene esaminati gli atti, la domanda può essere accolta essendovi prova della sussistenza dei requisiti di legge per la pronunzia richiesta;
risulta dalla stessa notifica al convenuto dell'atto introduttivo di questo giudizio, notifica avvenuta per canale diplomatico consolare, che egli si trova stabilmente fuori dall'Italia e non si è nemmeno costituito in questo giudizio, tanto che è stato dichiarato contumace. Risulta inoltre che anche nel giudizio per separazione era rimasto contumace, e risulta che dell'unico figlio atto dalla coppia si era occupato il Tribunale dei minori che aveva affidato nel lontano1998 il figlio minorenne, nato nel 1994, ad una pro-zia di nome , per cui Persona_1 nella stessa sentenza di separazione il Tribunale di Sassari pronunciò esclusivamente sullo “status” senza alcuna condizione economica né in favore della ricorrente, che non ripropose la domanda in sede di precisazione delle conclusioni (come emerge dalla lettura della sentenza), né in favore del figlio, affidato alla pro zia dal tribunale dei minori. Dunque, sostanzialmente sono confermate le condizioni della separazione in questa sede divorzile con assenza adi condizioni economiche. Va poi considerato che effettivamente il figlio è ora maggiorenne e ha una legittimazione autonoma a far valere eventuali rivendicazioni economiche nei confronti dei genitori. Dunque si pronuncia sentenza sul solo status ricorrendo i requisiti giuridici e temporali per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi nel 1995.
p.q.m.
il tribunale 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/11/1995 da e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Sassari di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari, al n. 162, parte 1, anno 1995;
3) nulla sulle spese.
Il Presidente
Dott.ssa IA NA
Il Giudice relatore
Dott.ssa SA ND