Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Gloria Carlesso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4385/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 23/10/2023
DA
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1968, residente a [...], loc. Prepotto n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Redivo Pietro (Cod. Fisc. ), presso il cui studio sito in C.F._2
Trieste, via Cesare Battisti, n. 4, ha eletto domicilio, Email_1
- Ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Triste piazza Dalmazia, n. 3,
- Resistente contumace - avente ad oggetto: opposizione al decreto di rigetto di liquidazione dei compensi del
Tribunale di Trieste n. 6528/15 RGNR, n. 1965/20 RGT, n. 3978/23 , dd. Pt_2
29/09/2023, depositato in cancelleria il 3/10/2023 e notificato il 17/10/2023
Causa ritenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni del
Ricorrente: In via istruttoria: acquisire se del caso il seguente fascicolo penale dalla
Cancelleria Penale del Tribunale di Trieste: n. 6528/15 RGNR, imputato CP_2
Nel merito: 1) annullare e/o modificare il decreto allegato di decreto di rigetto di
[...]
liquidazione dei compensi del Tribunale di Trieste n. 6528/15 RGNR, n. 1965/20 RGT, n.
1
17.10.2023, perché errato;
2) liquidare i compensi professionali maturati dal ricorrente nel procedimento penale di cui in narrativa e nel successivo procedimento civile per l'infruttuoso tentativo di recuperarli dal debitore in misura di € 2.334,33 più accessori di legge, o in quella diversa misura che sarà ritenuta conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali che tutelano il diritto ad una retribuzione congrua, proporzionata e dignitosa, comunque non al di sotto dell'inderogabile minimo di legge costituito dai valori medi ridotti del 50% e, quindi, in misura non inferiore ad € 1.478,50;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2023 l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione ex artt. 170 d.p.r. n. 115/02 e 15 d.lgs. n. 150/11 avverso il decreto del Giudice penale, adottato in data 29/09/2023 nel procedimento n. 3978/23 , con Pt_2
il quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta nel giudizio penale n. 6528/15 RGNR, celebrato nei confronti di
[...]
per il reato p. e p. dall'art. 642 c.p. CP_2
A sostegno dell'opposizione il Ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. di all'udienza del Controparte_2
30/03/2022; di aver rilevato l'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato e di aver perciò chiesto al Giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto;
l'istanza, condivisa dal Pubblico Ministero, era stata accolta con la sentenza pronunciata all'esito della medesima udienza del 30 marzo 2022.
L'avv. aveva quindi esperito infruttuosamente le procedure volte a Parte_1
ottenere dall'assistito il pagamento del proprio compenso professionale. In particolare, aveva notificato nell'unico indirizzo noto del debitore la richiesta di pagamento (plico ritirato a mano dalla madre, qualificatasi come “familiare convivente”), aveva promosso un giudizio civile davanti al Giudice di Pace per la quantificazione del credito ottenendo una sentenza (Giudice di pace di Trieste n. 533/22 depositata il 5/12/2022), di condanna del
2 signor al pagamento di euro 1665,00 più accessori per l'attività svolta nel CP_2
procedimento penale, oltre alle spese processuali del giudizio civile liquidate in euro
671,00 più accessori. A fronte dell'esito negativo della procedura esecutiva (notificazione dell'atto di precetto e tentativo di accesso nell'abitazione per esecuzione del pignoramento mobiliare), il Ricorrente aveva chiesto, dunque, al giudice penale di liquidare il compenso ex art. 31 disp. att. c.p.p. e art. 116 d.p.r. 30/05/2002, n. 115; il Giudice penale aveva rigettato l'istanza, con decreto di data 29/09/2023, ritenendo non sufficientemente documentata l'incapienza del debitore.
Ciò premesso, il Ricorrente ha promosso opposizione avverso detto decreto, evidenziando di aver espletato ogni tentativo previsto dalla normativa vigente per ottenere il pagamento del proprio onorario e, ritenendo illegittima la pretesa di dover svolgere una attività complessa diretta a far emergere l'incapienza dell'assistito, ha chiesto la revoca del decreto e la liquidazione dell'onorario.
2. Il Giudice, nella dichiarata contumacia del , Controparte_1
all'udienza del 14 novembre 2024, ha rimesso la causa in decisione.
3. La domanda è fondata.
3.1 Il Giudice penale ha rigettato l'istanza sul presupposto che il difensore avrebbe dovuto effettuare specifiche ricerche al fine di dimostrare l'incapienza del soggetto, e produrre documentazione che la provi, in particolare: 1) visura catastale;
2) visura presso il P.R.A.; 3) documentazione afferente all'accesso agli atti relativo all'esistenza di rapporti di lavoro in capo all'imputato; 4) documentazione afferente all'accesso agli atti relativo all'esistenza di rapporti bancari in capo all'imputato; ha ritenuto perciò non sufficientemente documentato il tentativo di recupero del credito professionale dell'istante né l'impossibilità del difensore di recuperar[lo].
Tale pretesa non può essere condivisa, dato che la normativa in vigore non richiede l'espletamento puntiglioso di tutte le attività indicate dal Tribunale nel decreto di rigetto.
Infatti, l'art. 116 d.p.r. 115/2001 prevede che “L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore
3 dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Chiara sul punto è altresì la Corte di Cassazione che non solo enuncia il principio per cui “appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo
Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione”, ma precisa altresì che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso
l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass.. 8359 del 29/04/2020).
Ed invero, l'Opponente ha dimostrato di aver tentato di recuperare il proprio credito in seguito alla sentenza di condanna del signor da parte del Giudice di pace, CP_2 notificando l'atto di precetto (vds. doc. 8) e chiedendo agli Ufficiali Giudiziari di Napoli
l'accesso all'abitazione del debitore per l'esecuzione di un pignoramento mobiliare (vds. doc. 9), accesso infruttuoso in quanto il domicilio è stato “rinvenuto chiuso” e l'Ufficiale giudiziario, in mancanza di mezzi idonei, ha attestato di non esser potuto entrare (vds verbale del 17 marzo 2023)
Inoltre, l'avv. ha sottolineato che, oltre a non essere prevista dalla legge la Parte_1
prova della non abbienza del debitore come condizione necessaria per avanzare l'istanza ex art. 116 e art. 82 DPR 115/2002, il Tribunale non può richiedere al difensore di esperire ogni tentativo possibile per verificare lo stato patrimoniale del debitore, anche laddove tale ricerca si possa presumere inutile fin dall'inizio; se così fosse, infatti, come ha ampiamente descritto l'opponente anche con specifico riferimento al contesto territoriale e alla difficoltà (ove mai si reperissero dei beni) di poterli aggredire esecutivamente, vi sarebbe un aggravio di spese per le casse dell'Erario, cui spetterebbe rimborsare la gravosa – e infruttuosa - attività di ricerca e di recupero del credito;
più equilibrato è invece rimettere
4 allo Stato, una volta liquidato il compenso al difensore, l'onere di svolgere ogni verifica utile ad accertare le condizioni patrimoniali del debitore ed eventualmente a rivalersi.
Si condivide, in sintesi, l'ampio argomento sviluppato nel ricorso, laddove viene esposto che se è lo Stato a dover pagare tutta l'attività che il difensore compie per tentare di recuperare inutilmente il proprio compenso, non si potrà/dovrà chiedere al Difensore stesso di compiere uno “sforzo processuale” (così testualmente nel decreto di rigetto impugnato) spropositato che porti ad “individuare l'incapienza del soggetto” debitore, ma sarà opportuno trovare un punto di equilibrio tra la necessità che il difensore provi a recuperare i propri compensi dal debitore prima di rivolgersi allo Stato e la necessità di evitare il compimento di un'attività inutile che poi lo Stato dovrà rimborsare.
Va dunque accolta l'opposizione e dichiarata l'illegittimità del decreto di rigetto opposto.
3.2 In merito al quantum del compenso professionale per l'attività espletata in sede penale, va considerata la natura dell'imputazione del signor accusato di CP_3
“Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” ex art. 642 c.p., e l'attività difensiva concretamente svolta a beneficio dell'imputato, che si è articolata nel rapido studio del fascicolo (essendo stato nominato in udienza in assenza del difensore di fiducia) che ha consentito all'avv. di Parte_1
formulare una immediata richiesta di proscioglimento dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, istanza che è stata accolta (vds. verbale udienza del 30/03/2022
e sentenza): vanno dunque liquidate, come richiesto dallo stesso Opponente, solo la fase di studio (euro 450) e la fase di discussione (euro 1350): la somma di detti onorari (euro
1800) va ridotta di un terzo ex art. 106 bis t.u. spese di giustizia.
3.3 A tale somma va aggiunto l'importo di euro 544,50 già dimidiato a titolo di rimborso dei costi sopportati per il tentativo di recupero del credito professionale in sede civile (giudizio di accertamento del credito + precetto e pignoramento).
3.4 L'accoglimento dell'opposizione, comporta, infine, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del alla rifusione delle spese di questo giudizio CP_1
liquidate come da dispositivo.
5
p.q.m.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1.dichiara l'illegittimità del decreto di rigetto del Giudice penale del Tribunale di Trieste di data 29/09/2023, emesso nel procedimento n. 6528/15 RGNR, 1965/RGT, n. 3978/23
; Pt_2
2.liquida a favore dell'avv. per l'attività svolta in detto procedimento Parte_1
penale euro 1200,00 oltre a euro 544,50 per le spese di recupero in sede civile, oltre il 15% per spese generali, IVA e CNA;
pone il pagamento di dette somme a carico dell'Erario;
3.condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in euro 950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Trieste, 9/01/2025
Il Giudice dott.ssa Gloria Carlesso
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