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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2445/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva 1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5180/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RN sez. 8 e pubblicata il 03/12/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9777 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9778 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9779 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9780 I.C.I. 2008 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9782 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9783 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9785 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9787 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9789 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9791 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9793 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9794 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9795 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9796 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5180/2014, la (all'epoca) TP RN ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente_1
— Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento ICI ivi indicati.
Con sentenza n. 5353/2016, la (all'epoca) C.T.R. della Campania ha rigettato l'appello proposto dal
Comune di Palomonte avverso la suddetta sentenza.
Con ordinanza n. 26575/2018 la S.C., su ricorso del Comune di Palomonte, ha annullato la predetta decisione, rilevando che la C.T.R. era incorsa in un errore di diritto laddove aveva qualificato il Consorzio come “ente pubblico non economico”, non considerando che l'art. 36, comma 4, della 1. 5 ottobre 1992,
n. 317, stabiliva che «I Consorzio_1 di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici»”.
La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 2947/2020, ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto dal Consorzio, sull'assunto che i primi giudici avevano “correttamente valutato la non spettanza dell'esenzione ICI-IMU del Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 poiché l'ente in questione non ha fornito prova di utilizzo ai fini istituzionali degli immobili di sua proprietà”.
Con sentenza n. 22615 del 2024 la S.C., su ricorso del Consorzio, ha annullato con rinvio anche tale decisione, rilevando che il giudice “a quo” aveva omesso la valutazione che gli era stata richiesta, ovvero, “avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale”.
Con ricorso riassunzione depositato in data 27.3.2025 il Ricorrente_1 ( Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio, chiedendo di “rigettare definitivamente l'appello e quindi confermare le sentenze di primo e secondo grado (n. 5180/14 e n. 5353/16) e, conseguenzialmente, accertare/dichiarare l'illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento Avvisi di accertamento nn.
9777/2013, 9778/2013, 9779/2013, 9780/2013, 9782/2013, 9783/2013, 9785/2013, 9787/2013,
9789/2013, 9791/2013, 9793/2013, 9794/2013, 9795/2013 e 9796/2013 relativamente al pagamento dell'IMU annualità 2008/2009/2010 per i lotti nn. 6, 7, 8 e 9 nonché 2011/2012 solo per il lotto 9 (ex Sotegea),e conseguentemente, dichiararne la nullità e/o inesistenza e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia”, con vittoria di spese.
A tale ricorso ha resistito il COMUNE DI PALOMONTE chiedendo di “rigettare il ricorso in riassunzione proposto dal Ricorrente_1 di Salerno in quanto palesemente infondato in fatto e diritto”, con vittoria di spese.
In data 26.11.2025 è stata depositata istanza di “dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”, stante l'intervenuto “atto di conciliazione sottoscritto in data 11.11.2025 (Allegato 1), approvato con delibera della Giunta Comunale di Palomonte n. 104 del 07.10.2025 (Allegato 2) e con delibera del Comitato Direttivo del Ricorrente_1 n. 243 del 30.10.2025 (Allegato 3)” con il quale le parti “hanno definito tutte le controversie pendenti relative al pagamento dell'ICI/IMU sui lotti di proprietà del Ricorrente_1 per le annualità dal 2008 al 2019”.
All'esito dell'odierna udienza – nel corso della quale le parti, come da relativo verbale, hanno ribadito la suddetta richiesta - la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le medesime, devesi in via preliminare ed assorbente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, come sopra richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003), come nella specie a fronte delle ricordate conclusioni finali.
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (laddove la previsione di cui al terzo comma dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e secondo la quale “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” si applica, già a seguito della pronuncia della C. cost. sentenza n.
274/2005, solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Nel caso che occupa, avendo voluto le parti definire consensualmente come sopra anche tale aspetto nel senso della compensazione delle spese di lite, è cessato il contrasto pure sotto tale profilo e si impone quindi la relativa statuizione di compensazione delle spese (del resto giustificata anche dalla novità, complessità e controvertibilità delle questioni trattate, nonché dal ricordato comportamento processuale collaborativo delle parti).
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa per intero tra le parti tutte le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2445/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva 1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palomonte - Via A. Massa , N.1 84020 Palomonte SA
Difeso da
Difensore_3 Dott. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5180/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RN sez. 8 e pubblicata il 03/12/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9777 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9778 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9779 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9780 I.C.I. 2008 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9782 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9783 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9785 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9787 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9789 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9791 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9793 I.C.I. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9794 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9795 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9796 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5180/2014, la (all'epoca) TP RN ha accolto il ricorso proposto dal Ricorrente_1
— Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento ICI ivi indicati.
Con sentenza n. 5353/2016, la (all'epoca) C.T.R. della Campania ha rigettato l'appello proposto dal
Comune di Palomonte avverso la suddetta sentenza.
Con ordinanza n. 26575/2018 la S.C., su ricorso del Comune di Palomonte, ha annullato la predetta decisione, rilevando che la C.T.R. era incorsa in un errore di diritto laddove aveva qualificato il Consorzio come “ente pubblico non economico”, non considerando che l'art. 36, comma 4, della 1. 5 ottobre 1992,
n. 317, stabiliva che «I Consorzio_1 di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici»”.
La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 2947/2020, ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto dal Consorzio, sull'assunto che i primi giudici avevano “correttamente valutato la non spettanza dell'esenzione ICI-IMU del Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 poiché l'ente in questione non ha fornito prova di utilizzo ai fini istituzionali degli immobili di sua proprietà”.
Con sentenza n. 22615 del 2024 la S.C., su ricorso del Consorzio, ha annullato con rinvio anche tale decisione, rilevando che il giudice “a quo” aveva omesso la valutazione che gli era stata richiesta, ovvero, “avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale”.
Con ricorso riassunzione depositato in data 27.3.2025 il Ricorrente_1 ( Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio, chiedendo di “rigettare definitivamente l'appello e quindi confermare le sentenze di primo e secondo grado (n. 5180/14 e n. 5353/16) e, conseguenzialmente, accertare/dichiarare l'illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento Avvisi di accertamento nn.
9777/2013, 9778/2013, 9779/2013, 9780/2013, 9782/2013, 9783/2013, 9785/2013, 9787/2013,
9789/2013, 9791/2013, 9793/2013, 9794/2013, 9795/2013 e 9796/2013 relativamente al pagamento dell'IMU annualità 2008/2009/2010 per i lotti nn. 6, 7, 8 e 9 nonché 2011/2012 solo per il lotto 9 (ex Sotegea),e conseguentemente, dichiararne la nullità e/o inesistenza e/o l'annullamento e/o comunque l'inefficacia”, con vittoria di spese.
A tale ricorso ha resistito il COMUNE DI PALOMONTE chiedendo di “rigettare il ricorso in riassunzione proposto dal Ricorrente_1 di Salerno in quanto palesemente infondato in fatto e diritto”, con vittoria di spese.
In data 26.11.2025 è stata depositata istanza di “dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”, stante l'intervenuto “atto di conciliazione sottoscritto in data 11.11.2025 (Allegato 1), approvato con delibera della Giunta Comunale di Palomonte n. 104 del 07.10.2025 (Allegato 2) e con delibera del Comitato Direttivo del Ricorrente_1 n. 243 del 30.10.2025 (Allegato 3)” con il quale le parti “hanno definito tutte le controversie pendenti relative al pagamento dell'ICI/IMU sui lotti di proprietà del Ricorrente_1 per le annualità dal 2008 al 2019”.
All'esito dell'odierna udienza – nel corso della quale le parti, come da relativo verbale, hanno ribadito la suddetta richiesta - la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le medesime, devesi in via preliminare ed assorbente dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, come sopra richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003), come nella specie a fronte delle ricordate conclusioni finali.
Tale declaratoria, poi, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (laddove la previsione di cui al terzo comma dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992 e secondo la quale “le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” si applica, già a seguito della pronuncia della C. cost. sentenza n.
274/2005, solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Nel caso che occupa, avendo voluto le parti definire consensualmente come sopra anche tale aspetto nel senso della compensazione delle spese di lite, è cessato il contrasto pure sotto tale profilo e si impone quindi la relativa statuizione di compensazione delle spese (del resto giustificata anche dalla novità, complessità e controvertibilità delle questioni trattate, nonché dal ricordato comportamento processuale collaborativo delle parti).
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa per intero tra le parti tutte le spese di lite.