Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1489/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BALDISERRA ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, dipendente del appartenente Controparte_1 all'area del personale docente della scuola, lamentando nel presente giudizio la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE a tutela dei lavoratori precari, ha chiesto [previa disapplicazione della norma di cui all'art.485 d.lgs.297/94 nella parte in cui stabilisce che, nella ricostruzione della carriera del personale docente del comparto scuola, i primi quattro anni di servizio pre-ruolo debbano essere valutati per intero, mentre solo i due terzi del periodo pre- ruolo eventualmente eccedente debbano essere valutati ai fini giuridici ed economici
(dovendosi valutare il restante terzo ai soli fini economici) e previa applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola, il cui ambito di operatività è limitato dalla contrattazione collettiva solo al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'1/9/2010 (e non anche al personale che a tale data abbia maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine)] la condanna del alla ricostruzione della carriera Controparte_1 senza decurtazioni e al pagamento delle differenze stipendiali derivanti da tale operazione e dall'applicazione della clausola di salvaguardia (oltre accessori di legge). Con note scritte depositate telematicamente in data 5/5/2025 la parte ricorrente ha invero rinunciato alla domanda volta a ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo
1
Il ha eccepito preliminarmente la prescrizione Controparte_1 dei diritti azionati dalla parte ricorrente e, nel merito, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni espresse da Cass.,
n.31149/2019, secondo cui “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi [quale quello oggetto della presente controversia, come si evince dal certificato di servizio in atti] in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.11, comma 14, della l. n.124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” e da Cass., n.8157/2021, secondo cui “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art.2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (precedenti della Suprema Corte cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Quanto all'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dal
[...]
nella propria memoria difensiva), deve rilevarsi che “[…] Controparte_1
l'anzianità di servizio […] è insuscettibile di un'autonoma prescrizione […] L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata 2 anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., n.2232/2020).
Tanto premesso, in omaggio ai principi di diritto appena esposti (cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), si deve innanzitutto rilevare che l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, mentre si prescrivono in 5 anni i diritti alle differenze retributive derivanti dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio e dall'applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del 4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola (termine che inizia a decorrere, ai sensi dell'art.2935
c.c., dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere e, dunque, dall'emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera, prima del quale il lavoratore non può evidentemente rivendicare alcun diritto al pagamento delle differenze retributive di cui sopra).
Quindi, se il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nei cinque anni successivi la data del provvedimento di ricostruzione della carriera, la prescrizione non
è maturata;
in caso contrario, rimarrà comunque il diritto alla ricostruzione integrale della carriera e all'applicazione della clausola di salvaguardia, ma la condanna del al pagamento delle differenze retributive dovrà Controparte_1 essere limitata ai cinque anni antecedenti l'atto di costituzione in mora.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto del
14/1/2016 e il primo atto con cui sono state rivendicate le differenze stipendiali è costituito dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 10/6/2024); la costituzione in mora non è dunque intervenuta nei cinque anni successivi la data del provvedimento di ricostruzione della carriera, con la conseguenza che la condanna del al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive derivanti dalla ricostruzione integrale della carriera e dall'applicazione della clausola di salvaguardia deve essere limitata ai ratei relativi al periodo successivo al 10/6/2019 (compresi quelli eventualmente maturati successivamente all'immissione in ruolo). Da quanto precede discende che il deve essere Controparte_1 condannato alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente senza decurtazioni e all'applicazione della clausola di salvaguardia, oltre che al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali (comprese quelle eventualmente maturate successivamente all'immissione in ruolo), entro i limiti di cui si è detto sopra, oltre accessori di legge.
3 Le spese di lite sono poste a carico del (in Controparte_1 omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) Previa disapplicazione dell'art.485 d.lgs.297/94, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e all'applicazione della clausola di salvaguardia del CCNL del
4/8/2011 relativo al personale del comparto scuola e, per l'effetto, condanna il ad adottare i provvedimenti conseguenti. Controparte_1
2) Condanna il a pagare alla parte ricorrente le Controparte_1 differenze retributive derivanti dall'operazione di cui al punto 1), a far data dal
10/6/2019, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge.
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 15/05/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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