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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1304/2021 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che con l'avv. Giuseppe Nobile lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
(già ), rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dello stesso , CP_1 domiciliato in Cagliari, presso la Direzione scolastica regionale, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2021, – premesso di essere Parte_1 dipendente del convenuto, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area del personale docente in data 1° settembre 2018 – ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte dello stesso , CP_1 dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, violazione che sarebbe consistita:
- nel non avergli riconosciuto, durante i periodi di servizio prestati come supplente, le progressioni stipendiali connesse all'anzianità di servizio, secondo le norme di contrattazione collettiva per il personale assunto a tempo indeterminato, vigenti prima della riforma introdotta con il C.C.N.L. 4 agosto 2011;
- successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, nell'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, in sede di ricostruzione di carriera, per decreto dirigenziale n. 391 del 1° luglio 2020, dell'anzianità corrispondente all'intero servizio pre-
pagina 1 di 9 ruolo prestato a partire dall'anno scolastico 2004/2005, in forza di plurimi contratti di lavoro a termine.
Il ricorrente ha così domandato al Tribunale di accertare la corretta ricostruzione di carriera, sia per il periodo di lavoro prestato in forza dei contratti di supplenza che per quello successivo all'immissione in ruolo, con piena valorizzazione del servizio reso e con disapplicazione del nuovo sistema di progressione stipendiale introdotto con il C.C.N.L. 4 agosto 2011.
Ha conseguentemente domandato la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute in forza della corretta ricostruzione di carriera, sulla base di un articolato conteggio esposto nel ricorso stesso e ancor più dettagliato nel doc. 4 allegato.
Il ha resistito in giudizio. CP_1
2. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea - la quale stabilisce al I comma che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al IV comma che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"- è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ne ha rilevato il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa C- 307/05, ; 8 settembre 2011, causa C-177/10 Persona_1
ed ha escluso la possibilità di una sua interpretazione restrittiva, non potendo Persona_2 la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5)
"impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
La Suprema Corte, ispirandosi alla giurisprudenza della CGUE, ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono pagina 2 di 9 condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Cass. civ., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17874, con ivi il richiamo a
Corte di Giustizia, 9 luglio 2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44).
A tal fine, si è osservato, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto collettivo, né rileva la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
3. Quanto alla domanda di ricostruzione di carriera (da intendersi quale richiesta di accertamento del diritto alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti del comparto scuola assunti a tempo indeterminato, secondo i C.C.N.L. succedutisi nel tempo, già durante il periodo di servizio reso come supplente), alla luce del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, si osserva quanto segue.
3.1. Con il contratto collettivo di lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo
1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47, che "nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro
a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo".
La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone "delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale. - trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 71;
d) compenso per la qualità della prestazione di cui all'art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste
pagina 3 di 9 dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
h) ore eccedenti di cui all'art.
70".
Nell'art. 63, lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Il C.C.N.L. del 26 maggio 1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.
E' rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.
Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 1998/2001 e dal
C.C.N.L. 2002/2005.
Infine, sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il
C.C.N.L. 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dal d.l. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.
Al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni",
è stato riconosciuto ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" (art. 2, comma 2).
pagina 4 di 9 Al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", è stato riconosciuto il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" (art. 2, comma 3).
E' evidente la assoluta incompatibilità fra il sistema sopra ricostruito e il principio di non discriminazione di derivazione europea, posto che al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli è assicurato un trattamento economico in progressione, in ragione dell'anzianità maturata, mentre il trattamento del personale assunto a tempo determinato ingiustificatamente rimane sempre fermo alla prima fascia stipendiale.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
3.2. Ciò premesso, è appena il caso di osservare che, sommando i periodi di servizio prestato in favore del in forza dei contratti dedotti in causa (a partire dal primo, per CP_1
l'anno scolastico 2004/2005, fino all'ultimo, per l'a.s. 2017/2018, con scadenza al 30 giugno
– trattasi di periodi non contestati), il ricorrente risulta aver raggiunto il 29 aprile 2009
l'anzianità di servizio minima (di tre anni) necessaria fino al C.C.N.L. 4 agosto 2011 per il passaggio alla seconda posizione stipendiale (3/8).
Alla data del 23 febbraio 2018 aveva inoltre raggiunto nove anni di anzianità, con conseguente maturazione del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale
“9/14 anni” (fino al 30 giugno 2018, data di scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro a termine intercorso con il ). CP_1
Può dirsi conseguentemente maturato un credito per differenze retributive per progressione nelle fasce stipendiali, durante il periodo di servizio a termine, nella misura complessiva di euro 4.022,10, cifra ricavata dai conteggi allegati al ricorso e nello stesso atto pagina 5 di 9 introduttivo sinteticamente esposti, non specificamente contestati dal . CP_1
4. La domanda di ricostruzione di carriera per il periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018), è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Per meglio inquadrare la disciplina di legge la cui applicazione la ricorrente contesta, si trascrive qui di seguito, per quanto qui di interesse, il testo dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera a) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto
2023, n. 103, che peraltro non ha efficacia retroattiva): “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per
i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. [...]”.
L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l'art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
pagina 6 di 9 A sua volta, l'art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
4.2. La Suprema Corte ha affermato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2023, n. 8672; Cass. civ., Sez.
L, 28 novembre 2019, n. 31149).
4.3. Nel 2020, il ha ricostruito la carriera dell'attore (il decreto di ricostruzione CP_1 di carriera è stato allegato al ricorso), attribuendogli:
- alla data di immissione in ruolo, ossia al 1° settembre 2018, “anni 0 mesi 9 giorni 29 ai sensi dell'art. 485, comma 7, del d.lvo 297/94” per “servizio militare prestato dal 18/11/1998 al 15/09/1999”, con retribuzione parametrata alla “prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0”;
- alla data di conferma in ruolo del 1° settembre 2019, una anzianità complessiva pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, di 9 anni e 4 mesi (oltre anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici), che, sommati ad 1 anno, 9 mesi e 29 giorni di anzianità di ruolo (di cui 9 mesi e 29 giorni “di servizio militare prestato dal 18/11/1998 al 15/09/1999”), hanno portato l'anzianità complessiva al 1° settembre 2019 ad un totale di anni 11, mesi 1 e giorni 29 (oltre ad una anzianità di anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”).
Quindi, nell'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'immissione in ruolo (1° settembre 2018) fino al 31 agosto 2019, egli era stato retribuito in base alla prima fascia stipendiale;
alla data del 1° settembre 2019, è stato invece inquadrato nella posizione pagina 7 di 9 stipendiale “9/14 anni”.
4.4. Peraltro, come correttamente conteggiato dallo stesso docente, questi aveva raggiunto l'anzianità di nove anni di servizio già alla data del 23 febbraio 2028, con conseguente necessità di riallineamento della retribuzione ai livelli della fascia superiore “9/14”, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo, ossia dal 1° settembre 2018.
A titolo di differenziale economico spetta quindi al ricorrente la complessiva somma di euro 2.201,78, per l'anno scolastico 2018/2019, sulla base dei conteggi offerti in causa dal ricorrente, non contestati dal (il convenuto, in corso di causa, è stato messo dal CP_1 tribunale nelle condizioni di presentare un conteggio alternativo a quello del ricorrente ma non ha esercitato la facoltà attribuitagli).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, previa disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, con riconoscimento in capo al ricorrente dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine sviluppatisi lungo i periodi sopra indicati, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
4.5. A partire dal 1° settembre 2019 è stato lo stesso , in sede di ricostruzione di CP_1 carriera, a riconoscere al ricorrente il diritto alla retribuzione contrattuale parametrata alla fascia stipendiale “9/14 anni”, onde nessuna pronuncia di condanna del deve essere CP_1 resa sul punto.
5. In definitiva, deve dichiararsi, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato presso scuole e istituzioni educative statali prima dell'immissione in ruolo, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, nonché il diritto di percepire, al compimento del periodo di permanenza nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, ossia dal 29 aprile 2009, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" dal 23 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L. 4 agosto 2011.
Il deve essere inoltre condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, per complessivi euro 6.223,88 (euro 4.022,10 per il periodo di servizio pre- ruolo;
euro 2.201,78 per il servizio di ruolo dell'anno scolastico 2018/2019), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22,
pagina 8 di 9 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia del lavoro e del valore della controversia (compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore del difensore con procura del ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a partire dall'anno scolastico
2004/2005, nonché il diritto di percepire, al compimento del periodo di permanenza nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, ossia dal 29 aprile 2009, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" dal 23 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L. 4 agosto 2011;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 somma di euro 6.223,88, a titolo di differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724;
- condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre euro 118,50 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Nobile.
Cagliari, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1304/2021 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Obino, che con l'avv. Giuseppe Nobile lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
(già ), rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dello stesso , CP_1 domiciliato in Cagliari, presso la Direzione scolastica regionale, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2021, – premesso di essere Parte_1 dipendente del convenuto, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area del personale docente in data 1° settembre 2018 – ha adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte dello stesso , CP_1 dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, violazione che sarebbe consistita:
- nel non avergli riconosciuto, durante i periodi di servizio prestati come supplente, le progressioni stipendiali connesse all'anzianità di servizio, secondo le norme di contrattazione collettiva per il personale assunto a tempo indeterminato, vigenti prima della riforma introdotta con il C.C.N.L. 4 agosto 2011;
- successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, nell'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, in sede di ricostruzione di carriera, per decreto dirigenziale n. 391 del 1° luglio 2020, dell'anzianità corrispondente all'intero servizio pre-
pagina 1 di 9 ruolo prestato a partire dall'anno scolastico 2004/2005, in forza di plurimi contratti di lavoro a termine.
Il ricorrente ha così domandato al Tribunale di accertare la corretta ricostruzione di carriera, sia per il periodo di lavoro prestato in forza dei contratti di supplenza che per quello successivo all'immissione in ruolo, con piena valorizzazione del servizio reso e con disapplicazione del nuovo sistema di progressione stipendiale introdotto con il C.C.N.L. 4 agosto 2011.
Ha conseguentemente domandato la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute in forza della corretta ricostruzione di carriera, sulla base di un articolato conteggio esposto nel ricorso stesso e ancor più dettagliato nel doc. 4 allegato.
Il ha resistito in giudizio. CP_1
2. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea - la quale stabilisce al I comma che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al IV comma che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"- è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ne ha rilevato il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa C- 307/05, ; 8 settembre 2011, causa C-177/10 Persona_1
ed ha escluso la possibilità di una sua interpretazione restrittiva, non potendo Persona_2 la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5)
"impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
La Suprema Corte, ispirandosi alla giurisprudenza della CGUE, ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono pagina 2 di 9 condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Cass. civ., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17874, con ivi il richiamo a
Corte di Giustizia, 9 luglio 2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44).
A tal fine, si è osservato, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto collettivo, né rileva la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
3. Quanto alla domanda di ricostruzione di carriera (da intendersi quale richiesta di accertamento del diritto alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti del comparto scuola assunti a tempo indeterminato, secondo i C.C.N.L. succedutisi nel tempo, già durante il periodo di servizio reso come supplente), alla luce del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, si osserva quanto segue.
3.1. Con il contratto collettivo di lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo
1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, le parti collettive hanno previsto all'art. 47, che "nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro
a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo".
La struttura della retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato è stata disciplinata dal successivo art. 63, a norma del quale la stessa si compone "delle seguenti voci: - trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione;
b) indennità integrativa speciale. - trattamento accessorio: c) fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 71;
d) compenso per la qualità della prestazione di cui all'art. 77; e) indennità di direzione per i capi d'istituto di cui all'art. 75; f) indennità di amministrazione di cui all'art. 76 per il personale con le qualifiche I e II individuate dall'art. 51, comma 2; g) altre indennità previste
pagina 3 di 9 dal presente contratto e da specifiche disposizioni di legge;
h) ore eccedenti di cui all'art.
70".
Nell'art. 63, lo stipendio tabellare viene indicato come comprensivo "della retribuzione individuale di anzianità" e l'art. 27 prevede un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento.
Il C.C.N.L. del 26 maggio 1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.
E' rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato.
Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 1998/2001 e dal
C.C.N.L. 2002/2005.
Infine, sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il
C.C.N.L. 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dal d.l. n. 70 del 2011, art. 9, comma 17, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8.
Al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni",
è stato riconosciuto ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" (art. 2, comma 2).
pagina 4 di 9 Al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", è stato riconosciuto il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" (art. 2, comma 3).
E' evidente la assoluta incompatibilità fra il sistema sopra ricostruito e il principio di non discriminazione di derivazione europea, posto che al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli è assicurato un trattamento economico in progressione, in ragione dell'anzianità maturata, mentre il trattamento del personale assunto a tempo determinato ingiustificatamente rimane sempre fermo alla prima fascia stipendiale.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati C.C.N.L. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
3.2. Ciò premesso, è appena il caso di osservare che, sommando i periodi di servizio prestato in favore del in forza dei contratti dedotti in causa (a partire dal primo, per CP_1
l'anno scolastico 2004/2005, fino all'ultimo, per l'a.s. 2017/2018, con scadenza al 30 giugno
– trattasi di periodi non contestati), il ricorrente risulta aver raggiunto il 29 aprile 2009
l'anzianità di servizio minima (di tre anni) necessaria fino al C.C.N.L. 4 agosto 2011 per il passaggio alla seconda posizione stipendiale (3/8).
Alla data del 23 febbraio 2018 aveva inoltre raggiunto nove anni di anzianità, con conseguente maturazione del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale
“9/14 anni” (fino al 30 giugno 2018, data di scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro a termine intercorso con il ). CP_1
Può dirsi conseguentemente maturato un credito per differenze retributive per progressione nelle fasce stipendiali, durante il periodo di servizio a termine, nella misura complessiva di euro 4.022,10, cifra ricavata dai conteggi allegati al ricorso e nello stesso atto pagina 5 di 9 introduttivo sinteticamente esposti, non specificamente contestati dal . CP_1
4. La domanda di ricostruzione di carriera per il periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (1° settembre 2018), è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Per meglio inquadrare la disciplina di legge la cui applicazione la ricorrente contesta, si trascrive qui di seguito, per quanto qui di interesse, il testo dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, vigente ratione temporis (prima della novella apportata dall'art. 14, comma 1, lettera a) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto
2023, n. 103, che peraltro non ha efficacia retroattiva): “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per
i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. [...]”.
L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va letto in collegamento con l'art. 489 del medesimo d.lgs. n. 297, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
pagina 6 di 9 A sua volta, l'art. 489 del d.lgs. n. n. 297 del 1994 deve essere interpretato alla luce dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, secondo cui: “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
4.2. La Suprema Corte ha affermato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio (Cass. civ., Sez. L, 27 marzo 2023, n. 8672; Cass. civ., Sez.
L, 28 novembre 2019, n. 31149).
4.3. Nel 2020, il ha ricostruito la carriera dell'attore (il decreto di ricostruzione CP_1 di carriera è stato allegato al ricorso), attribuendogli:
- alla data di immissione in ruolo, ossia al 1° settembre 2018, “anni 0 mesi 9 giorni 29 ai sensi dell'art. 485, comma 7, del d.lvo 297/94” per “servizio militare prestato dal 18/11/1998 al 15/09/1999”, con retribuzione parametrata alla “prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0”;
- alla data di conferma in ruolo del 1° settembre 2019, una anzianità complessiva pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, di 9 anni e 4 mesi (oltre anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici), che, sommati ad 1 anno, 9 mesi e 29 giorni di anzianità di ruolo (di cui 9 mesi e 29 giorni “di servizio militare prestato dal 18/11/1998 al 15/09/1999”), hanno portato l'anzianità complessiva al 1° settembre 2019 ad un totale di anni 11, mesi 1 e giorni 29 (oltre ad una anzianità di anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”).
Quindi, nell'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'immissione in ruolo (1° settembre 2018) fino al 31 agosto 2019, egli era stato retribuito in base alla prima fascia stipendiale;
alla data del 1° settembre 2019, è stato invece inquadrato nella posizione pagina 7 di 9 stipendiale “9/14 anni”.
4.4. Peraltro, come correttamente conteggiato dallo stesso docente, questi aveva raggiunto l'anzianità di nove anni di servizio già alla data del 23 febbraio 2028, con conseguente necessità di riallineamento della retribuzione ai livelli della fascia superiore “9/14”, con decorrenza dalla data di immissione in ruolo, ossia dal 1° settembre 2018.
A titolo di differenziale economico spetta quindi al ricorrente la complessiva somma di euro 2.201,78, per l'anno scolastico 2018/2019, sulla base dei conteggi offerti in causa dal ricorrente, non contestati dal (il convenuto, in corso di causa, è stato messo dal CP_1 tribunale nelle condizioni di presentare un conteggio alternativo a quello del ricorrente ma non ha esercitato la facoltà attribuitagli).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, previa disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, con riconoscimento in capo al ricorrente dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine sviluppatisi lungo i periodi sopra indicati, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo.
4.5. A partire dal 1° settembre 2019 è stato lo stesso , in sede di ricostruzione di CP_1 carriera, a riconoscere al ricorrente il diritto alla retribuzione contrattuale parametrata alla fascia stipendiale “9/14 anni”, onde nessuna pronuncia di condanna del deve essere CP_1 resa sul punto.
5. In definitiva, deve dichiararsi, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato presso scuole e istituzioni educative statali prima dell'immissione in ruolo, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, nonché il diritto di percepire, al compimento del periodo di permanenza nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, ossia dal 29 aprile 2009, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" dal 23 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L. 4 agosto 2011.
Il deve essere inoltre condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1 differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, per complessivi euro 6.223,88 (euro 4.022,10 per il periodo di servizio pre- ruolo;
euro 2.201,78 per il servizio di ruolo dell'anno scolastico 2018/2019), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22,
pagina 8 di 9 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il resistente deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia del lavoro e del valore della controversia (compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore del difensore con procura del ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera, il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, a partire dall'anno scolastico
2004/2005, nonché il diritto di percepire, al compimento del periodo di permanenza nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, ossia dal 29 aprile 2009, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" dal 23 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L. 4 agosto 2011;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 somma di euro 6.223,88, a titolo di differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio nei termini sopra precisati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724;
- condanna il resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre euro 118,50 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Nobile.
Cagliari, 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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