CASS
Sentenza 1 giugno 2023
Sentenza 1 giugno 2023
Massime • 1
In tema di reato continuato, non può operarsi un incremento sanzionatorio per il reato "satellite" in termini di pena detentiva nel caso in cui la pena per esso in precedenza inflitta sia stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2023, n. 33420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33420 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS ST, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento di pena apportato per la continuazione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2021, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma, ha confermato la dichiarazione di penale responsàbilità di ST OS per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, accertato il 19 giugno 2018, ha ritenuto la continuazione tra questa Penale Sent. Sez. 3 Num. 33420 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 01/06/2023 contravvenzione e quella oggetto di decreto penale divenuto irrevocabile in data 10 marzo 2017, e, giudicata più grave quella più recente, ha irrogato la pena complessiva di otto mesi di arresto e 6.000,00 euro di ammenda. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, ST OS, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, avrebbe raccolto e depositato in modo incontrollato, fino al 19 giugno 2018, rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, tra cui elettrodomestici, materiali ferrosi, legno e materiali plastici. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe ST OS, con atto sottoscritto dall'avvocata Federica Folli, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta illecita. Si deduce che gran parte del materiale rinvenuto il 19 giugno 2018 deve ritenersi oggetto di deposito temporaneo in funzione dell'effettuazione di un imminente trasloco, perché, come risulta dalla nota di sollecito al rilascio dell'immobile, acquisita nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., l'attuale ricorrente era stato invitato a liberare l'immobile in data 10 maggio 2018. Si evidenzia che la Corte d'appello, pur avendo acquisito il documento, non si è confrontato con lo stesso ed ha indicato, in motivazione, che l'intimazione di sfratto era stata notificata all'attuale ricorrente solo il 16 luglio 2018, ossia quasi un mese dopo la rilevazione, da parte della polizia giudiziaria, dell'accumulo di materiale oggetto dell'imputazione. Si deduce, inoltre, che le cose rinvenute e ritenute oggetto di deposito illegittimo non costituiscono rifiuti, perché: a) consistono, almeno in parte, in oggetti restituiti dalla polizia giudiziaria il 17 marzo 2017, nell'ambito di altro procedimento, concluso con decreto penale di condanna, con verbale, allegato al ricorso, nel quale gli stessi sono definiti materiali «oggettivamente risultati in buono stato di conservazione, funzionanti ed attinenti all'attività di "svuota- cantine" esercitata»; b) erano state raggruppate per tipologia di materiali e preservati dalle intemperie, mediante teloni o sistemazione in locali chiusi. Si conclude che la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione per spiegare perché i materiali rinvenuti siano da ritenere rifiuti. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e 53 e 57 I. n. 689 del 1981, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alle modalità di applicazione della continuazione. 2 Si deduce che l'aumento della continuazione è stato applicato in violazione della regola del favor rei, per un duplice ordine di ragioni. Si premette che: a) in primo grado era stata irrogata la pena di sei mesi di ammenda e di 3.500,00 euro di ammenda;
b) il decreto penale per il reato unificato a titolo di continuazione prevedeva la sanzione di 16.250,00 euro di ammenda, previa conversione della pena detentiva di due mesi ed un giorno di arresto in 15.250,00 euro ed aggiunta di 1.000,00 euro per l'ammenda; c) la Corte d'appello ha tenuto ferma la pena inflitta in primo grado e determinato l'aumento per la continuazione in due mesi di arresto e 2.500,00 euro di ammenda. Si evidenzia, innanzitutto, che l'aumento è stato operato anche in relazione alla pena detentiva, sebbene, per il precedente reato la pena dell'arresto fosse stata commutata in pena pecuniaria, e, a norma dell'art. 57, comma 2, I. n. 689 del 1981, «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Si osserva che, in questo modo, è stato violato il principio espresso da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. Si segnala, poi, che l'aumento per la pena pecuniaria è stato superiore all'entità dell'ammenda irrogata in primo grado, perché quantificato in 2.500,00 euro, sebbene il decreto penale avesse irrogato solo 1.000,00 euro di ammenda, in contrasto con quanto stabilisce l'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 81 cod pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del reato più grave. Si deduce che illegittimamente è stato ritenuto reato più grave quello accertato nel 2018. Si premette che identica è la fattispecie violata. Si osserva, poi, che, essendo uno dei due reati non ancora accertato con sentenza passata in giudicato, la maggiore gravità dell'uno o dell'altro fatto deve essere accertata con una valutazione in concreto (si citano in particolare Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, e Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, G., Rv. 267927-01). Si rileva, quindi, che, secondo la stessa sentenza impugnata, il reato commesso nel 2017 aveva ad oggetto un quantitativo di rifiuti pari a circa 700 mc. di materiale, mentre quello accertato nel 2018 si riferisce ad un quantitativo di materiale stimato tra i 300 ed i 400 mc. 3 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 163 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale ed alla revoca della sospensione condizionale concessa con il decreto penale per il reato unificato a titolo di continuazione. Si deduce, in primo luogo, che la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa è illegittima, atteso che l'art. 168, primo comma, cod. pen. richiama la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., la quale consente di mantenere il beneficio quando la pena complessiva, risultante dal cumulo tra quella già irrogata e quella di nuova inflizione, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Si deduce, in secondo luogo, che il diniego della sospensione condizionale per il nuovo reato si fonda su una motivazione meramente formale e lacunosa. Si rimarca, in particolare, che non si è tenuto conto, da un lato, dell'attività svolta dal ricorrente di differenziazione e smaltimento del materiale, nonostante la procedura amministrativa di estinzione della contravvenzione non sia andata a buon fine, e nonostante egli non fosse il proprietario dell'area sulla quale le cose insistevano, e, dall'altro, della scarsa intensità del dolo, desumibile dalla precedente restituzione degli oggetti poi risequestrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, laddove critica la determinazione dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, mentre è inammissibile nel resto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità, e diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato, deducendo l'omessa considerazione delle allegazioni della difesa con riguardo alla necessità del "raggruppamento" dei materiali in vista dello sgombero del sito, nonché alla non riconducibilità delle cose ritenute oggetto di deposito incontrollato alla nozione di "rifiuti". 2.1. La sentenza impugnata indica analiticamente le ragioni per le quali ritiene sia che le cose rinvenute debbano essere qualificate "rifiuti", sia che il loro accumulo costituisca quanto meno un deposito incontrollato. La Corte d'appello, infatti, rappresenta che: a) l'accumulo dei rifiuti era stato notato dalla proprietaria del sito già nel mese di aprile 2018, e denunciato alla polizia giudiziaria il 5 giugno 2018; b) la proprietaria del sito, dopo aver constatato l'accumulo di materiali, e prima di sporgere denuncia, aveva invitato l'imputato a ( 4 sgomberare il sito, ma questi, dopo averne assunto l'impegno, si era reso irreperibile;
c) la polizia giudiziaria, in sede di sopralluogo, in data 19 giugno 2018, aveva constatato l'accumulo caotico di rifiuti per un quantitativo compreso tra i 300 e i 400 metri cubi, comprendente frigoriferi, condizionatori, televisori, batterie esauste, pneumatici, circuiti elettrici, sanitari in disuso, due autocarri in stato di abbandono e pieni di rifiuti di varia natura anche pericolosi, come vernici e solventi, un motocarro Ape senza targa e documenti identificativi anch'esso ricolmo di rifiuti, nonché un fusto contenente oli minerali;
d) l'imputato aveva continuato a non ottemperare alla richiesta di sgombero, nonostante l'intimazione di sfratto notificatagli il 18 luglio 2018, quindi dopo l'accesso operato dalla polizia giudiziaria;
e) lo sgombero era venuto infine nel novembre 2019 mediante smaltimento dei materiali, e i formulari di trasporto hanno indicato la presenza di ben 50 kg. di rifiuti pericolosi;
f) molti degli oggetti rinvenuti non erano affatto riferibili all'attività di impresa esercitata dall'imputato, avente ad oggetto lo sgombero di locali. Il Giudice di secondo grado, poi, osserva che i materiali rinvenuti dalla polizia giudiziaria il 19 giugno 2018: a) non possono identificarsi con quelli restituiti il 17 marzo 2017 perché non vi è corrispondenza tra gli uni e gli altri, come risulta dal raffronto tra il verbale di restituzione del 2017 e quello di sequestro del 2018; b) sono comunque divenuti rifiuti perché abbandonati e non riutilizzati per oltre un anno, accumulati alla rinfusa per oltre un anno e riempiti con altre materiali di scarto;
c) sono costituiti anche da almeno 50 kg. di rifiuti pericolosi, come indicato nei formulari di trasporto. 2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato sono immuni da vizi. Le censure esposte nel ricorso in proposito, nel segnalare la necessità per l'imputato di "raggruppare" i materiali in suo possesso in vista dello sgombero del sito, e nel contestare la riconducibilità delle cose ritenute oggetto di deposito incontr011ato alla nozione di "rifiuti", consistono, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, ma non evidenziano alcuna manifesta illogicità, lacuna o contraddizione nel discorso argomentativo della Corte d'appello. In particolare, le doglianze concernenti la mancata valutazione della nota di sollecito a rilasciare l'immobile, comunicata dai proprietari del sito all'imputato in data 10 maggio 2018, non fanno rilevare l'omessa considerazione di un elemento decisivo, posto che il materiale accatastato: a) era già sul luogo di rinvenimento nell'aprile del 2018, come constatato dalla proprietaria del fondo;
b) è rimasto in quel luogo per moltissimo tempo anche dopo l'intimazione di sfratto;
c) era composto anche da ben 50 kg. di rifiuti pericolosi, nonché da ulteriori oggetti non pertinenti con l'attività d'impresa svolta dall'imputato. Inoltre, e più in generale, il 5 ricorso si confronta solo con alcuni degli elementi esposti nella sentenza, ma nulla di preciso osserva con riguardo a molti altri dati richiamati dalla Corte d'appello, ad esempio relativamente alla presenza dei rifiuti pericolosi appena indicati o alla non coincidenza tra gli oggetti indicati nel verbale di restituzione del 17 marzo 2017 e quelli indicati nel verbale di sequestro del 19 giugno 2018. 3. Fondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la determinazione della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione, deducendo tra l'altro, e risolutivamente, che non può operarsi un incremento sanzionatorio in termini di pena detentiva, quando questa, nel processo per il reato satellite, è stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva. 3.1. In proposito, occorre premettere che la pena detentiva, una volta sostituita in pena pecuniaria, si tramuta definitivamente in quest'ultima. Chiarissime sono le indicazioni fornite dall'art. 57 legge n. 689 del 1981. Invero, questa disposizione - rubricata nel testo originario «Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio», e oggi, in conseguenza della riforma recata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, «Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio» - chiarisce che «[ha pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostituiva della pena detentiva» (così il testo dell'art. 57, secondo comma, cit., sia nella formulazione originaria, sia nella formulazione vigente). 3.2. Di conseguenza, nel caso di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva, è questa la sanzione da prendere in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione. In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza, sia pure con riferimento a pena sostitutiva applicata per il reato più grave. In particolare, secondo una decisione, in tema di reato continuato, ai fini della determinazione del limite massimo di aumento di pena, pari al triplo di quella stabilita per la violazione più grave, nel caso di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie deve aversi riguardo al risultato finale dell'operazione di ragguaglio e non alla pena sostituita, giacché è la pena finale che costituisce la sanzione da eseguire e determina il risultato afflittivo soggetto al limite di cui all'art. 81 cod. pen. (così Sez. 3, n. 30043 del 16/03/2021, Rotatori, Rv. 282134-02). 3.3. Ciò posto, quando la pena pecuniaria sostitutiva sia stata irrogata per un reato poi ritenuto satellite, l'aumento sanzionatorio dovrà necessariamente essere determinato in pena pecuniaria, anche quando la fattispecie più grave sia punita con pena detentiva. Deve infatti farsi applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, 6 l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (così Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01). 3.4. Da quanto evidenziato in precedenza, discende che è viziata la statuizione della sentenza impugnata laddove ha applicato l'aumento a titolo di continuazione, determinandolo sia in pene detentiva, sia in pena pecuniaria. In effetti, per il reato ritenuto satellite era stata applicata con decreto penale divenuto irrevocabile la sanzione sostitutiva di 16.250,00 euro di ammenda, previa conversione della pena detentiva di due mesi ed un giorno di arresto in 15.250,00 euro ed aggiunta di 1.000,00 euro per l'ammenda. Di conseguenza, illegittimamente la Corte d'appello ha determinato l'aumento per la continuazione in due mesi di arresto e 2.500,00 euro di ammenda: il giudice di secondo grado, una volta ritenuto di dover unificare i reati, avrebbe dovuto apportare per la fattispecie satellite, siccome irrevocabilmente sanzionata con pena pecuniaria sostitutiva, un aumento ragguagliato esclusivamente a quest'ultima. 4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'individuazione del reato più grave, deducendo che illegittimamente è stato ritenuto tale quello del 2018, in particolare perché, identica essendo la norma violata, il fatto giudicato con decreto penale divenuto irrevocabile nel 2017 aveva ad oggetto un maggiore quantitativo di rifiuti. Invero, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto contestare specificamente la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato commesso nel 2018. Per il reato commesso nel 2018, infatti, è stata fissata una pena nettamente più severa, pari a sei mesi di arresto e 3.500,00 euro di ammenda, rispetto a quella inflitta per l'illecito consumato nel 2017, quantificata in 16.250,00 euro di ammenda, quale risultato della conversione di due mesi ed un giorno di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. In ogni caso, comunque, la sentenza impugnata ha correttamente indicato le ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena irrogata per il reato commesso nel 2018 e ritenuto più grave, in particolare sottolineando la pervicacia dell'imputato nel protrarre la condotta illecita, nonostante l'intervenuta irrevocabilità del decreto penale di condanna per precedente identico reato. 7 5. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, che contestano la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per il reato commesso nel 2018 e la revoca del beneficio per il reato consumato nel 2017, deducendo che la misura sospensiva era Compatibile con il limite di legge, e che le statuizioni sfavorevoli per l'imputato sono motivate in modo lacunoso. 5.1. La mancata concessione della sospensione condizionale per il nuovo reato e la revoca del medesimo beneficio per il precedente reato sono statuizioni sicuramente consentite dal sistema normativo. In particolare, dal combinato disposto di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. e 164, ultimo comma, cod. pen. si desume con chiarezza, tra l'altro, che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora nel termine di due anni il condannato commette una contravvenzione della stessa indole, per cui viene inflitta una pena detentiva, salvo diversa valutazione discrezionale del giudice, quando la pena da infliggere, cumulata con quella erogata con la precedente condanna, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163. Il "nuovo" reato, inoltre, può costituire causa di revoca della sospensione condizionale concessa per un precedente reato, anche se i due fatti siano unificati dalla continuazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, Nozzolillo, Rv. 282493-01, e Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985, Palumbo, Rv. 169900-01). Costituisce poi principio ampiamente consolidato, e condiviso dal Collegio, quello per cui, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., solo ove ritenga che l'imputato sia meritevole in concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deve procedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 35848 del 11/09/2020, Brunitti, Rv. 280206-01, e Sez. 3, n. 21457 del 29/01/2015, Sinani, Rv. 263748-01). 5.2. Nella specie, innanzitutto, la nuova contravvenzione: a) è stata commessa in un arco di tempo inferiore ai due anni dalla precedente condanna;
b) concerne un fatto di identica tipologia e modalità del precedente;
c) è stata sanzionata anche con una pena detentiva. In secondo luogo, poi, la sentenza impugnata ha indicato in modo corretto perché la sospensione condizionale già concessa in relazione alla precedente condanna deve essere revocata e perché il precisato beneficio non può essere concesso con riguardo alla nuova vicenda. Ha infatti valorizzato sia la gravità della condotta, sia la protrazione dell'attività illecita nonostante l'irrogazione di sanzione 8 penale con provvedimento irrevocabile, ed, ha spiegato perché la rimozione dei rifiuti non costituisce elemento utile ad una prognosi favorevole, evidenziando che si è trattato di attività "obbligata". 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla misura della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione, mentre le altre statuizioni delle medesima diventano irrevocabili. Il Giudice del rinvio determinerà la pena da apportare a titolo di aumento in continuazione nel rispetto dei principi indicati nei §§ 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, ed evitando di incorrere nuovamente nei vizi ivi segnalati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 01/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento di pena apportato per la continuazione, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2021, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma, ha confermato la dichiarazione di penale responsàbilità di ST OS per il reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, accertato il 19 giugno 2018, ha ritenuto la continuazione tra questa Penale Sent. Sez. 3 Num. 33420 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 01/06/2023 contravvenzione e quella oggetto di decreto penale divenuto irrevocabile in data 10 marzo 2017, e, giudicata più grave quella più recente, ha irrogato la pena complessiva di otto mesi di arresto e 6.000,00 euro di ammenda. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, ST OS, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, avrebbe raccolto e depositato in modo incontrollato, fino al 19 giugno 2018, rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, tra cui elettrodomestici, materiali ferrosi, legno e materiali plastici. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe ST OS, con atto sottoscritto dall'avvocata Federica Folli, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta illecita. Si deduce che gran parte del materiale rinvenuto il 19 giugno 2018 deve ritenersi oggetto di deposito temporaneo in funzione dell'effettuazione di un imminente trasloco, perché, come risulta dalla nota di sollecito al rilascio dell'immobile, acquisita nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen., l'attuale ricorrente era stato invitato a liberare l'immobile in data 10 maggio 2018. Si evidenzia che la Corte d'appello, pur avendo acquisito il documento, non si è confrontato con lo stesso ed ha indicato, in motivazione, che l'intimazione di sfratto era stata notificata all'attuale ricorrente solo il 16 luglio 2018, ossia quasi un mese dopo la rilevazione, da parte della polizia giudiziaria, dell'accumulo di materiale oggetto dell'imputazione. Si deduce, inoltre, che le cose rinvenute e ritenute oggetto di deposito illegittimo non costituiscono rifiuti, perché: a) consistono, almeno in parte, in oggetti restituiti dalla polizia giudiziaria il 17 marzo 2017, nell'ambito di altro procedimento, concluso con decreto penale di condanna, con verbale, allegato al ricorso, nel quale gli stessi sono definiti materiali «oggettivamente risultati in buono stato di conservazione, funzionanti ed attinenti all'attività di "svuota- cantine" esercitata»; b) erano state raggruppate per tipologia di materiali e preservati dalle intemperie, mediante teloni o sistemazione in locali chiusi. Si conclude che la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione per spiegare perché i materiali rinvenuti siano da ritenere rifiuti. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e 53 e 57 I. n. 689 del 1981, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alle modalità di applicazione della continuazione. 2 Si deduce che l'aumento della continuazione è stato applicato in violazione della regola del favor rei, per un duplice ordine di ragioni. Si premette che: a) in primo grado era stata irrogata la pena di sei mesi di ammenda e di 3.500,00 euro di ammenda;
b) il decreto penale per il reato unificato a titolo di continuazione prevedeva la sanzione di 16.250,00 euro di ammenda, previa conversione della pena detentiva di due mesi ed un giorno di arresto in 15.250,00 euro ed aggiunta di 1.000,00 euro per l'ammenda; c) la Corte d'appello ha tenuto ferma la pena inflitta in primo grado e determinato l'aumento per la continuazione in due mesi di arresto e 2.500,00 euro di ammenda. Si evidenzia, innanzitutto, che l'aumento è stato operato anche in relazione alla pena detentiva, sebbene, per il precedente reato la pena dell'arresto fosse stata commutata in pena pecuniaria, e, a norma dell'art. 57, comma 2, I. n. 689 del 1981, «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Si osserva che, in questo modo, è stato violato il principio espresso da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. Si segnala, poi, che l'aumento per la pena pecuniaria è stato superiore all'entità dell'ammenda irrogata in primo grado, perché quantificato in 2.500,00 euro, sebbene il decreto penale avesse irrogato solo 1.000,00 euro di ammenda, in contrasto con quanto stabilisce l'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 81 cod pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del reato più grave. Si deduce che illegittimamente è stato ritenuto reato più grave quello accertato nel 2018. Si premette che identica è la fattispecie violata. Si osserva, poi, che, essendo uno dei due reati non ancora accertato con sentenza passata in giudicato, la maggiore gravità dell'uno o dell'altro fatto deve essere accertata con una valutazione in concreto (si citano in particolare Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, e Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, G., Rv. 267927-01). Si rileva, quindi, che, secondo la stessa sentenza impugnata, il reato commesso nel 2017 aveva ad oggetto un quantitativo di rifiuti pari a circa 700 mc. di materiale, mentre quello accertato nel 2018 si riferisce ad un quantitativo di materiale stimato tra i 300 ed i 400 mc. 3 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 163 e 168 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale ed alla revoca della sospensione condizionale concessa con il decreto penale per il reato unificato a titolo di continuazione. Si deduce, in primo luogo, che la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa è illegittima, atteso che l'art. 168, primo comma, cod. pen. richiama la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., la quale consente di mantenere il beneficio quando la pena complessiva, risultante dal cumulo tra quella già irrogata e quella di nuova inflizione, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Si deduce, in secondo luogo, che il diniego della sospensione condizionale per il nuovo reato si fonda su una motivazione meramente formale e lacunosa. Si rimarca, in particolare, che non si è tenuto conto, da un lato, dell'attività svolta dal ricorrente di differenziazione e smaltimento del materiale, nonostante la procedura amministrativa di estinzione della contravvenzione non sia andata a buon fine, e nonostante egli non fosse il proprietario dell'area sulla quale le cose insistevano, e, dall'altro, della scarsa intensità del dolo, desumibile dalla precedente restituzione degli oggetti poi risequestrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, laddove critica la determinazione dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, mentre è inammissibile nel resto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità, e diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato, deducendo l'omessa considerazione delle allegazioni della difesa con riguardo alla necessità del "raggruppamento" dei materiali in vista dello sgombero del sito, nonché alla non riconducibilità delle cose ritenute oggetto di deposito incontrollato alla nozione di "rifiuti". 2.1. La sentenza impugnata indica analiticamente le ragioni per le quali ritiene sia che le cose rinvenute debbano essere qualificate "rifiuti", sia che il loro accumulo costituisca quanto meno un deposito incontrollato. La Corte d'appello, infatti, rappresenta che: a) l'accumulo dei rifiuti era stato notato dalla proprietaria del sito già nel mese di aprile 2018, e denunciato alla polizia giudiziaria il 5 giugno 2018; b) la proprietaria del sito, dopo aver constatato l'accumulo di materiali, e prima di sporgere denuncia, aveva invitato l'imputato a ( 4 sgomberare il sito, ma questi, dopo averne assunto l'impegno, si era reso irreperibile;
c) la polizia giudiziaria, in sede di sopralluogo, in data 19 giugno 2018, aveva constatato l'accumulo caotico di rifiuti per un quantitativo compreso tra i 300 e i 400 metri cubi, comprendente frigoriferi, condizionatori, televisori, batterie esauste, pneumatici, circuiti elettrici, sanitari in disuso, due autocarri in stato di abbandono e pieni di rifiuti di varia natura anche pericolosi, come vernici e solventi, un motocarro Ape senza targa e documenti identificativi anch'esso ricolmo di rifiuti, nonché un fusto contenente oli minerali;
d) l'imputato aveva continuato a non ottemperare alla richiesta di sgombero, nonostante l'intimazione di sfratto notificatagli il 18 luglio 2018, quindi dopo l'accesso operato dalla polizia giudiziaria;
e) lo sgombero era venuto infine nel novembre 2019 mediante smaltimento dei materiali, e i formulari di trasporto hanno indicato la presenza di ben 50 kg. di rifiuti pericolosi;
f) molti degli oggetti rinvenuti non erano affatto riferibili all'attività di impresa esercitata dall'imputato, avente ad oggetto lo sgombero di locali. Il Giudice di secondo grado, poi, osserva che i materiali rinvenuti dalla polizia giudiziaria il 19 giugno 2018: a) non possono identificarsi con quelli restituiti il 17 marzo 2017 perché non vi è corrispondenza tra gli uni e gli altri, come risulta dal raffronto tra il verbale di restituzione del 2017 e quello di sequestro del 2018; b) sono comunque divenuti rifiuti perché abbandonati e non riutilizzati per oltre un anno, accumulati alla rinfusa per oltre un anno e riempiti con altre materiali di scarto;
c) sono costituiti anche da almeno 50 kg. di rifiuti pericolosi, come indicato nei formulari di trasporto. 2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato sono immuni da vizi. Le censure esposte nel ricorso in proposito, nel segnalare la necessità per l'imputato di "raggruppare" i materiali in suo possesso in vista dello sgombero del sito, e nel contestare la riconducibilità delle cose ritenute oggetto di deposito incontr011ato alla nozione di "rifiuti", consistono, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, ma non evidenziano alcuna manifesta illogicità, lacuna o contraddizione nel discorso argomentativo della Corte d'appello. In particolare, le doglianze concernenti la mancata valutazione della nota di sollecito a rilasciare l'immobile, comunicata dai proprietari del sito all'imputato in data 10 maggio 2018, non fanno rilevare l'omessa considerazione di un elemento decisivo, posto che il materiale accatastato: a) era già sul luogo di rinvenimento nell'aprile del 2018, come constatato dalla proprietaria del fondo;
b) è rimasto in quel luogo per moltissimo tempo anche dopo l'intimazione di sfratto;
c) era composto anche da ben 50 kg. di rifiuti pericolosi, nonché da ulteriori oggetti non pertinenti con l'attività d'impresa svolta dall'imputato. Inoltre, e più in generale, il 5 ricorso si confronta solo con alcuni degli elementi esposti nella sentenza, ma nulla di preciso osserva con riguardo a molti altri dati richiamati dalla Corte d'appello, ad esempio relativamente alla presenza dei rifiuti pericolosi appena indicati o alla non coincidenza tra gli oggetti indicati nel verbale di restituzione del 17 marzo 2017 e quelli indicati nel verbale di sequestro del 19 giugno 2018. 3. Fondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la determinazione della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione, deducendo tra l'altro, e risolutivamente, che non può operarsi un incremento sanzionatorio in termini di pena detentiva, quando questa, nel processo per il reato satellite, è stata già irrevocabilmente convertita in pena pecuniaria sostitutiva. 3.1. In proposito, occorre premettere che la pena detentiva, una volta sostituita in pena pecuniaria, si tramuta definitivamente in quest'ultima. Chiarissime sono le indicazioni fornite dall'art. 57 legge n. 689 del 1981. Invero, questa disposizione - rubricata nel testo originario «Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio», e oggi, in conseguenza della riforma recata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, «Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio» - chiarisce che «[ha pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostituiva della pena detentiva» (così il testo dell'art. 57, secondo comma, cit., sia nella formulazione originaria, sia nella formulazione vigente). 3.2. Di conseguenza, nel caso di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva, è questa la sanzione da prendere in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione. In tal senso, si è già espressa la giurisprudenza, sia pure con riferimento a pena sostitutiva applicata per il reato più grave. In particolare, secondo una decisione, in tema di reato continuato, ai fini della determinazione del limite massimo di aumento di pena, pari al triplo di quella stabilita per la violazione più grave, nel caso di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie deve aversi riguardo al risultato finale dell'operazione di ragguaglio e non alla pena sostituita, giacché è la pena finale che costituisce la sanzione da eseguire e determina il risultato afflittivo soggetto al limite di cui all'art. 81 cod. pen. (così Sez. 3, n. 30043 del 16/03/2021, Rotatori, Rv. 282134-02). 3.3. Ciò posto, quando la pena pecuniaria sostitutiva sia stata irrogata per un reato poi ritenuto satellite, l'aumento sanzionatorio dovrà necessariamente essere determinato in pena pecuniaria, anche quando la fattispecie più grave sia punita con pena detentiva. Deve infatti farsi applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, 6 l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (così Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01). 3.4. Da quanto evidenziato in precedenza, discende che è viziata la statuizione della sentenza impugnata laddove ha applicato l'aumento a titolo di continuazione, determinandolo sia in pene detentiva, sia in pena pecuniaria. In effetti, per il reato ritenuto satellite era stata applicata con decreto penale divenuto irrevocabile la sanzione sostitutiva di 16.250,00 euro di ammenda, previa conversione della pena detentiva di due mesi ed un giorno di arresto in 15.250,00 euro ed aggiunta di 1.000,00 euro per l'ammenda. Di conseguenza, illegittimamente la Corte d'appello ha determinato l'aumento per la continuazione in due mesi di arresto e 2.500,00 euro di ammenda: il giudice di secondo grado, una volta ritenuto di dover unificare i reati, avrebbe dovuto apportare per la fattispecie satellite, siccome irrevocabilmente sanzionata con pena pecuniaria sostitutiva, un aumento ragguagliato esclusivamente a quest'ultima. 4. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l'individuazione del reato più grave, deducendo che illegittimamente è stato ritenuto tale quello del 2018, in particolare perché, identica essendo la norma violata, il fatto giudicato con decreto penale divenuto irrevocabile nel 2017 aveva ad oggetto un maggiore quantitativo di rifiuti. Invero, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto contestare specificamente la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato commesso nel 2018. Per il reato commesso nel 2018, infatti, è stata fissata una pena nettamente più severa, pari a sei mesi di arresto e 3.500,00 euro di ammenda, rispetto a quella inflitta per l'illecito consumato nel 2017, quantificata in 16.250,00 euro di ammenda, quale risultato della conversione di due mesi ed un giorno di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. In ogni caso, comunque, la sentenza impugnata ha correttamente indicato le ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena irrogata per il reato commesso nel 2018 e ritenuto più grave, in particolare sottolineando la pervicacia dell'imputato nel protrarre la condotta illecita, nonostante l'intervenuta irrevocabilità del decreto penale di condanna per precedente identico reato. 7 5. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, che contestano la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per il reato commesso nel 2018 e la revoca del beneficio per il reato consumato nel 2017, deducendo che la misura sospensiva era Compatibile con il limite di legge, e che le statuizioni sfavorevoli per l'imputato sono motivate in modo lacunoso. 5.1. La mancata concessione della sospensione condizionale per il nuovo reato e la revoca del medesimo beneficio per il precedente reato sono statuizioni sicuramente consentite dal sistema normativo. In particolare, dal combinato disposto di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. e 164, ultimo comma, cod. pen. si desume con chiarezza, tra l'altro, che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora nel termine di due anni il condannato commette una contravvenzione della stessa indole, per cui viene inflitta una pena detentiva, salvo diversa valutazione discrezionale del giudice, quando la pena da infliggere, cumulata con quella erogata con la precedente condanna, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163. Il "nuovo" reato, inoltre, può costituire causa di revoca della sospensione condizionale concessa per un precedente reato, anche se i due fatti siano unificati dalla continuazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, Nozzolillo, Rv. 282493-01, e Sez. 5, n. 6288 del 16/04/1985, Palumbo, Rv. 169900-01). Costituisce poi principio ampiamente consolidato, e condiviso dal Collegio, quello per cui, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., solo ove ritenga che l'imputato sia meritevole in concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deve procedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 35848 del 11/09/2020, Brunitti, Rv. 280206-01, e Sez. 3, n. 21457 del 29/01/2015, Sinani, Rv. 263748-01). 5.2. Nella specie, innanzitutto, la nuova contravvenzione: a) è stata commessa in un arco di tempo inferiore ai due anni dalla precedente condanna;
b) concerne un fatto di identica tipologia e modalità del precedente;
c) è stata sanzionata anche con una pena detentiva. In secondo luogo, poi, la sentenza impugnata ha indicato in modo corretto perché la sospensione condizionale già concessa in relazione alla precedente condanna deve essere revocata e perché il precisato beneficio non può essere concesso con riguardo alla nuova vicenda. Ha infatti valorizzato sia la gravità della condotta, sia la protrazione dell'attività illecita nonostante l'irrogazione di sanzione 8 penale con provvedimento irrevocabile, ed, ha spiegato perché la rimozione dei rifiuti non costituisce elemento utile ad una prognosi favorevole, evidenziando che si è trattato di attività "obbligata". 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa alla misura della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione, mentre le altre statuizioni delle medesima diventano irrevocabili. Il Giudice del rinvio determinerà la pena da apportare a titolo di aumento in continuazione nel rispetto dei principi indicati nei §§ 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, ed evitando di incorrere nuovamente nei vizi ivi segnalati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 01/06/2023