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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
MA GA Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 355/2024 R.G. tra (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. CAMPILII ANNA, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, impugnante e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il difensore, resistente OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'adita Corte di appello: 1) dare atto della concorde richiesta di decisione formulata dalle parti ex art. 830 comma II Cpc;
2) dichiarare Contr inammissibile o infondata la domanda riconvenzionale formulata dalla;
Contr 3) dichiarare inammissibili le 108 produzioni documentali della , composte da centinaia di pagine, stante la preclusione del loro riesame;
4) correggere gli errori o, in subordine, dichiarare la nullità parziale del lodo rituale arbitrale prot. n. 1-11822-33 pronunciato nell'arbitrato n. 11822 presso la Camera arbitrale internazionale di Milano in data 04 .12.2023, non notificato, disponendo quanto segue: 5) annullare la condanna a carico della Contr a restituire alla tramite compensazione il deposito Pt_1
Contr cauzionale di € 12.000,00, stante la rinuncia notarile della menzionata Contr al punto 35 del lodo, lett, c); 6) disporre la condanna della a pagare in favore della la somma di € 157.500,00 con interessi commerciali Pt_1 ex art. 1284 cc (come modificato dall'art. 17, comma 2 del D.L. 132/2014) dalla domanda di arbitrato al saldo, in luogo della condanna al pagamento della somma di € 52.500,00; 7) rideterminare le spese legali del procedimento arbitrale - liquidate dal lodo per due terzi a carico di Mach 014 Contr
- in relazione alle riforme del caso e considerando che la pretendeva di non pagare nulla, disponendone la distrazione a favore dell'avv. AN
Campilii, che si dichiara distrattaria;
8) con vittoria delle spese del presente procedimento, da distrarsi in favore dell'avv. AN Campilii, che si dichiara distrattaria.
Per INDICATA COME GAM: Controparte_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. novellato, attesa l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'avversa impugnazione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adottare i provvedimenti conseguenti per la più celere definizione della controversia. In ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, voglia rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale rituale, formulata anche quale istanza di correzione di errore materiale di cui difettano i presupposti, in quanto inammissibile e in ogni caso infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, si ripropongono tutte le le istanze, domande ed pag. 2/14 eccezioni ex art. 346 c.p.c., come da paragrafo VII della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente impugnazione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Breve premessa in fatto
Tra gli anni 2014 e 2015, le società locatrice Pt_1 Parte_2
e la società conduttrice concludevano
[...] Parte_3 tre contratti di locazione avente ad oggetto tre aeromobili Partenavia P683.
Successivamente, tra il 2016 e il 2018, tali contratti venivano emendati per mezzo di separati Annex. Per effetto degli emendamenti apportati, i contratti venivano così modificati:
i) la loro durata veniva fissata in tre anni, con possibilità di rinnovo automatico in assenza di disdetta comunicata con novanta giorni di preavviso;
ii) veniva fissato un minimo di 50 ore di volo annuali per ciascun aeromobile;
iii) il rate dell'ora volo veniva fissato in un range tra € 350/h ed € 250/h sulla base delle ore volate;
iv) le spese per il cambio di registrazione degli aeromobili venivano poste a Contr carico di . Contr In data 12.08.2019 e stipulavano due nuovi contratti di Pt_1 locazione (di seguito: “contratti spagnoli”), che sostituivano quelli relativi ad
Aereo 1 e Aereo 2 e che prevedevano:
i) la riduzione della durata degli stessi da 3 anni ad 1 anno;
ii) la riduzione da 90 a 45 giorni del preavviso di disdetta di cui all'art. 3 e del termine di recesso di cui all'art. 9;
iii) la conferma del minimo garantito di 50 ore volo annuali per velivolo. , chiedeva alla controparte di pagare i canoni contrattualmente Pt_1 previsti per la locazione degli aerei, per effetto del presunto rinnovo automatico dei contratti verificatosi a seguito della mancata disdetta nei termini previsti dagli Annex4. Contr
si opponeva, ritenendo prescritte le pretese avversarie e contestando l'applicabilità dei contratti e dei relativi Annex ormai superati – limitatamente ad Aereo 1 e Aereo 2 – dai contratti spagnoli.
II. Il procedimento arbitrale
Con domanda introduttiva depositata il 21.11.2022, , avvalendosi Pt_1 della clausola compromissoria di cui all'art. 13.2 dei contratti di locazione dei velivoli conclusi tra le parti, promuoveva un procedimento arbitrale nei Contr confronti di , al fine di sentire condannare la convenuta al pagamento della somma di € 267.021,52, oltre interessi e spese.
Parte impugnante: Contr
- sosteneva la responsabilità di per non avere corrisposto i canoni di locazione previsti dai contratti nel periodo 23.03.2021 – 23.03.2024 per l'Aereo 1 e l'Aereo 3 a seguito del rinnovo automatico dei contratti, non essendo stata comunicata tempestivamente (entro il 23.12.2021) e nelle forme dovute (raccomandata a.r.) la disdetta ai sensi dell'art. 3 degli Annex e dell'art.
9.1.2 dei contratti;
- domandava il risarcimento dei danni a seguito del predetto inadempimento, Contr implicante l'accertamento della responsabilità di e la risoluzione dei contratti per: i) i danni per ritardata consegna dell'Aereo 2; ii) la perdita di valore dell' a causa del bird impact; Pt_4
- lamentava ulteriori inadempimenti contrattuali, quali: i) la riconsegna dell' e dell' in luogo diverso da quello previsto dall'art. 3 degli Pt_5 Pt_4
Annex5; ii) per essere gli aeromobili privi dei certificati italiani di reimmatricolazione, come invece previsto dall'art.
8.3 degli Annex; iii) la violazione dell'art.
8.3 in relazione alla riconsegna degli aeromobili privi del pieno carburante;
iv) per essere stati gli aeromobili restituiti in pessime condizioni di manutenzione;
v) per essere rimasto privo di indennizzo assicurativo l'Aereo 3, incidentato a causa di bird impact.
Parte convenuta si costituiva, chiedendo l'integrale rigetto delle domande di Contr
. In particolare, : Pt_1
- sosteneva l'intervenuta prescrizione delle domande attoree ai sensi degli artt. 939 e 383 C.Nav.;
- affermava la vigenza dei contratti spagnoli, quali atti idonei a dimostrare l'insussistenza del preteso rinnovo triennale automatico dei contratti relativi ad Aereo 1 ed Aereo 2 e il rispetto dell'obbligo di riconsegna dei tre aeromobili;
- contestava i danni richiesti da per il deprezzamento dell'Aereo 3 a Pt_1 causa dell'incidente e di ogni ulteriore danno lamentato;
- esponeva che la riconsegna in Italia di Aereo 1 e Aereo 3 era avvenuta a
Carpi anziché ad Aqui Terme a seguito di intese intercorse tra le parti;
- specificava, quanto ai vizi lamentati, che: i) in ordine all'Aereo 1, non si poteva comprendere se questi fossero riconducibili all'utilizzo del velivolo da parte di o dell'Aero Club di CO (che ne aveva la disponibilità dal Pt_1
08.02.2021); ii) in ordine all'Aereo 3, il relativo contratto di locazione era stato risolto consensualmente, con riconsegna del velivolo in stato di navigabilità e in buone condizioni nel novembre 2020 a Carpi su istruzioni della stessa . Pt_1
Il Tribunale Arbitrale di Milano, in persona dell'Arbitro unico Avv. Roberto
Ceccon, con lodo del 04.12.2023:
- ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione ex artt. 383 e 933
C.Nav. delle domande svolte da in relazione ai contratti di locazione Pt_1 aventi ad oggetto l' e l' ; Pt_5 Pt_8
Contr
- ha accertato e dichiarato l'intervenuto recesso senza preavviso di dal contratto relativo all' e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a Pt_4 corrispondere a la somma di € 54.500,00 a titolo di minimo garantito Pt_1
pag. 5/14 non goduto ai sensi dell'art.
9.1.2 del predetto contratto, oltre interessi Contr (credito da porsi in compensazione con il contro credito vantato da per le somme versate a titolo di deposito per l' e l' pari ad € Pt_5 Pt_4
24.000,00);
- ha liquidato le spese del procedimento arbitrale rispettivamente nella Contr misura dei 2/3 per e di 1/3 per in ragione della prevalente Pt_1 soccombenza.
In particolare il Tribunale Arbitrale di Milano ha ritenuto: Contr
- di accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata da con riferimento sia all' che all' , in relazione ai quali ha accertato anche la Pt_5 Pt_8 validità dei contratti notarili stipulati nell'estate del 2019 e dei relativi atti di scioglimento per mutuo consenso;
Contr
- di accogliere le difese di , sia con riferimento all'infondatezza della domanda di svalutazione dell' in seguito al bird strike del 2016, sia Pt_4 con riferimento alla richiesta di rimborso delle svariate spese sostenute da
, in quanto sfornite di allegazione e prova;
Pt_1
- di accogliere le prospettazioni di con riferimento alla tesi secondo Pt_1 cui il rapporto contrattuale relativo all'Aereo 3 si sarebbe rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio6; Contr
- di accogliere l'eccezione di compensazione sollevata da , fondata sulla richiesta di restituzione dell'importo di € 24.000,00 versato dalla convenuta a a titolo di deposito al momento della consegna degli Aerei 1 e 3. Pt_1
III. Il giudizio di impugnazione
ha proposto impugnazione avverso la predetta decisione ed ha Pt_1 concluso per la correzione degli errori materiali richiesti o, in subordine, per dichiarare la nullità parziale del lodo, disponendo: i) di annullare la condanna a carico di per la restituzione del deposito cauzionale di € Pt_1
Contr 12.000,00; ii) di condannare la a pagare in proprio favore la somma di 6 L'arbitro unico, infatti, ha ritenuto che la condotta tenuta dalle parti non potesse di per sé rappresentare uno scioglimento per mutuo consenso, ritenendo quindi dovuto in favore di il compenso per le ore minime di volo garantite, Pt_1 determinato in 50 ore per tre anni al costo di € 350/h per un importo complessivo di € 52.500,00 (50h x 3anni x 350€). pag. 6/14 € 157.000,00 con interessi commerciali in luogo della condanna al pagamento della somma di € 54.500,00; iii) di rideterminare le spese legali in relazioni alle riforme del caso, disponendo la distrazione a favore dell'avv.
Campili dichiaratasi distrattaria;
iv) con vittoria di spese del procedimento di impugnazione7.
L'impugnante ha affidato il proprio gravame a quattro motivi così rubricati.
I. “Omessa distrazione delle spese a favore dell'avv. AN Campilii” Contr II. “Condanna della a restituire alla la cauzione di € Pt_1
Contr 12.000,00 dopo la rinuncia della ”
III. “Ore minime annuali di volo garantite per l'aereo 3 calcolate in ore 50 annuali anziché in ore 150 annuali”
IV. “Spese legali” Contr Si è costituita , la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti da e ha chiesto il rigetto degli stessi, con Pt_1
Contr conferma del lodo. In particolare, sostiene l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall'appellante, così come delle relative istanze di correzione di errore materiale. Invero, ad Contr avviso di , i rilevi di ineriscono a questioni di merito, che non Pt_1 possono essere oggetto di un'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829,
c. 3, c.p.c., né tantomeno di un'istanza per correzione di errore materiale di cui non sussistono i presupposti. Al contrario, risultano sussistenti i requisiti affinché trovi applicazione l'art. 348-bis c.p.c. e la causa venga Contr decisa a seguito di discussione orale. In ogni caso, in subordine ha riproposto tutte le istanze, domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c.
L'impugnante ha eccepito la tardività della costituzione della resistente con la conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale da essa Contr ravvisata nella riproposizione di tutto quanto chiesto e dedotto dalla Contr nel procedimento arbitrale;
ha inoltre sostenuto che la stessa abbia anch'essa domandato il passaggio alla fase rescissoria, laddove ha così 7 Anche queste da distrarsi in favore dell'avv. Campili. pag. 7/14 concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adottare i provvedimenti conseguenti per la più celere definizione della controversia”.
All'udienza del 03.07.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 24.09.2025.
Le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi, nei quali hanno precisato le conclusioni ed hanno ribadito le argomentazioni svolte nei propri atti introduttivi.
IV. La decisione della Corte
Quanto alle questioni pregiudiziali e preliminari:
-va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. perché la stessa va delibata in prima udienza;
l'eccezione è stata implicitamente disattesa posto che è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.;
-non può ritenersi che ricorra concorde richiesta di decisione ex art. 830 cpc, Contr perché la parte ha chiesto chiaramente il rigetto dell'impugnazione del lodo, né di può individuare una simile richiesta nella domanda di adozione dei provvedimenti conseguenti per la più celere definizione della controversia, che si risolve, all'evidenza, nella richiesta di adozione di una definizione rapida, secondo gli strumenti previsti per il rito in appello, ossia anche ai Contr sensi dell'art. 350bis cpc. Come specificato dalla stessa;
Contr
-è poi irrilevante stabilire se sia incorsa in decadenza ex art. 167 cpc, perché la comparsa non contiene domanda riconvenzionale, ma solo la domanda di accoglimento delle proprie domande in caso di dichiarazione di nullità del lodo, con evidente riferimento al disposto di cui ex art. 346 cpc.
Si esaminano quindi i motivi di impugnazione proposti dalla parte impugnante.
I. “Omessa distrazione delle spese a favore dell'avv. AN Campilii”
Col primo motivo, l'appellante chiede la correzione del provvedimento arbitrale impugnato per avere omesso la statuizione di distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. Campilii, la quale, nelle conclusioni rassegnate pag. 8/14 per , si era dichiarata antistataria (“Vinte le spese del giudizio, da Pt_1 distrarsi a favore dell'avv. AN Campilii, che si dichiara antistataria”, cfr. pag. 10 del lodo). Tuttavia, nel dispositivo del lodo a pag. 51 le spese sono state liquidate a favore di , senza alcuna pronuncia sulla distrazione. Pt_1
Pertanto, ad avviso dell'appellante, il lodo va corretto nella parte de qua – disponendo la distrazione - sia che si tratti di omissione materiale, sia che si tratti di omessa pronuncia a norma dell'art. 829, c. 1, n. 12, c.p.c. o di disposizione contraddittoria ex art. 829, c. 1, n. 11, c.p.c. emergente tra la motivazione ed il dispositivo.
Reputa la Corte che sia dirimente prendere atto che le spese legali sono state già pagate alla parte sostanziale, come risulta pacifico in causa. La parte soccombente risulta ormai liberata dall'obbligazione per avere pagato la somma riguardante le spese legali al creditore che era stato indicato nel titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza arbitrale. Come correttamente messo in evidenza dalla resistente, la giurisprudenza ha spiegato, con indirizzo che merita d'essere avallato, che “Nel caso in cui il giudice ometta di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa, il soccombente può legittimamente pagare l'intero proprio debito (per il capitale e per le spese di lite) nei confronti del creditore, né è consentito a quest'ultimo rifiutare il pagamento, pretendendo che il debitore versi separatamente le spese di lite al proprio avvocato…” (Cass. n.
14810/2012).
Da tale rilevo risulta assorbita ogni altra questione posta dalle parti in relazione al primo motivo d'impugnazione.
Non occorre pertanto adottare alcuna statuizione al riguardo.
Contr II. “Condanna della a restituire alla la cauzione di € Pt_1
Contr 12.000,00 dopo la rinuncia della ”
Col secondo motivo, l'appellante chiede la correzione del lodo nella parte in Contr cui è stata condannata a restituire a la somma di € 12.000,00 Pt_1
pag. 9/14 con accessori, sia che si tratti di errore materiale, sia che si tratti di disposizione contraddittoria ex art. 829, c. 1, n. 11, c.p.c., emergente tra la motivazione ed il dispositivo. In particolare, nella tesi dell'appellante, il lodo Contr (pag. 25) dà atto che il procuratore ad acta della , in sede di risoluzione consensuale e notarile del contratto di locazione dell' (avvenuta in Pt_5 data 29.12.2020) “rinuncia a qualunque azione nei confronti della società locatrice”, per poi (nonostante detta rinuncia) accogliere la domanda Contr giudiziale di di condannare al pagamento della somma di € Pt_1
12.000,00 relativa al deposito cauzionale per lo stesso (somma Pt_5 peraltro prescritta per il decorso dell'anno ex art. 383 C.Nav. dalla data della Contr risoluzione consensuale del contratto indicata da ). Secondo l'appellante l'inserimento della cauzione nell'estratto conto prodotto inizialmente dall'impugnante dipende dal fatto che considerava non risolto il Pt_1 contratto di locazione stipulato in Italia, non conoscendo l'atto notarile Contr spagnolo di risoluzione del contratto (poi prodotto da ), e comunque detto inserimento nulla toglie all'efficacia della rinuncia “a qualunque azione” Contr fatta da innanzi al notaio spagnolo.
Neppure il secondo motivo può essere accolto.
Il lodo, sul punto, così motiva:
pag. 10/14 La parte impugnante denuncia la contraddittorietà del lodo perché in esso, Contr alla pag. 25, come detto, si dava atto che il procuratore ad acta della sig. , in sede di risoluzione consensuale e notarile del Persona_1 contratto di locazione dell'aereo 1, avvenuta in data 29.12.2020 rendeva testualmente la dichiarazione di “rinuncia a qualunque azione nei confronti della società locatrice”.
In ordine al vizio di contraddittorietà formalmente denunciato va osservato che la contraddittorietà di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. “…va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello
pag. 11/14 funzionale…” (Cass. 291/21; id. 2747/21; conf. App. Milano, causa R.G.
1382/2023).
Dalla sintesi della motivazione del lodo si evince invece che il vizio non sussiste, essendo coerente, comprensibile e sufficientemente argomentato l'iter logico seguito dall'Arbitro, che ha puntualmente indicato la condotta
(omesso disconoscimento di quel credito in sede processuale-arbitrale) dalla quale ha desunto le conclusioni a cui è pervenuto, con una valutazione che, si ribadisce, la Corte non può sindacare nel merito, attesi i limiti della fase rescindente. In tale contesto esula dall'oggetto del giudizio lo scrutinio, secondo la deduzione di parte impugnante:
-della natura impropria della compensazione
-dell'estinzione automatica senza necessità di eccezione di parte
-del necessario conguaglio per insussistenza del diritto rinunciato.
La motivazione, quindi, non è carente né contraddittoria ai fini di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.
III. “Ore minime annuali di volo garantite per l'aereo 3 calcolate in ore 50 annuali anziché in ore 150 annuali”
Col terzo motivo, l'appellante chiede la correzione del lodo nella parte in cui questo liquida il danno per l'Aereo 3 in sole 50 ore all'anno per i tre anni del rinnovo contrattuale automatico, ossia liquida un terzo della somma spettante. Diversamente, secondo , il lodo va corretto, prevedendo la Pt_1
Contr condanna di a pagare all'appellante la somma di € 157.500,00 con accessori (in luogo della somma di € 52.500,00), sia che si tratti di errore materiale di calcolo, sia che si tratti di disposizione contraddittoria ex art. 829, c. 1, n. 11, c.p.c. emergente tra la motivazione ed il dispositivo. Invero,
a pag. 41 del lodo si legge: “Il contratto di locazione relativo ad si è Pt_4 automaticamente rinnovato per un triennio a far data dal 23/12/2021 con Contr scadenza 23/12/2024, ma non ha corrisposto i canoni previsti contrattualmente”. L'arbitro, a pag. 42 afferma contraddittoriamente che: i)
pag. 12/14 “La convenuta quindi si è obbligata a garantire un minimo di 50 ore volo per anno per ciascun aereo, per un totale di 150 ore all'anno per ciascun aereo”; ii)
l'annesso del 23.03.2018 relativo all'Aereo n. 3 garantiva “un totale di 150 ore di volo all'anno per ciascun aereo”, da realizzare indifferentemente con uno qualsiasi dei tre aerei. In altri termini, il canone annuale minimo indivisibile per tutti gli aerei è di 150 ore all'anno garantito da ciascuno dei tre velivoli noleggiati, nel senso che basta la sopravvivenza di un solo contratto di noleggio a giustificare l'addebito delle 150 ore minime garantite.
Pertanto, il rinnovo triennale del noleggio dell'Aereo n. 3 fino al 31.12.2024 garantisce a il compenso di 150 ore di volo all'anno, pari a Pt_1 complessive 450 ore per il triennio, come del resto è accaduto nel periodo anteriore alla controversia.
Anche il terzo motivo non può essere condiviso.
Ad avviso della Corte, deve rilevarsi che l'effettiva decisione del giudice si ricava in modo piano e preciso dal conteggio effettuato per l' , pari a Pt_4
(150h x €350,00), equivalente a 50 ore per la tariffa di € 350,00 all'ora per tre anni. La somma totale di € 54.500 è poi indicata nel dispositivo, sicché non risulta integrato -in base ai principi di diritto qui accolti- il presupposto di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo idoneo a cagionare la nullità del lodo o la correzione materiale nei termini invocati dalla parte impugnante.
IV. “Spese legali”
Col quarto motivo, l'appellante chiede la riforma del lodo in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, subordinando tale richiesta alla correzione della pronuncia gravata, da parte della Corte d'Appello nel giudizio di impugnazione.
La questione sollevata con il quarto motivo è superata, dato che l'impugnazione non può essere accolta.
pag. 13/14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo la tariffa media per lo scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, e avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'impugnazione;
2. condanna la parte impugnante al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il presidente estensore
- MA GA -
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi solo MACH 2 Di seguito solo GAM 3 Più oltre Aereo 1, Aereo 2, Aereo 3. pag. 3/14 4 90 giorni prima della scadenza triennale, maturata il 23.12.2020, a mezzo di lettera raccomandata A.R. Pt_6 5 a Carpi e non ad Aqui Terme. Pt_7 pag. 4/14