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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 16:45 in composizione monocratica:
TA ANGELA, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2023 0220 0758 31000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 445/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni Per il ricorrente: dichiarare infondata la pretesa creditoria relativa per intervenuta prescrizione e per l'effetto annullare tale avviso di accertamento;
con vittoria di spese, diritti ed onoraria.
Per l'Agenzia delle Entrate: il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
-----------------
Con ricorso ritualmente notificato in data 03.03.2025 Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento per omesso versamento della tassa auto, anno 2018 - Targa Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate il 16 gennaio 2025 per l'importo di € 350,56, chiedendone la nullità per intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate affermando la validità della cartella di pagamento in quanto la sua legittimità discende dalla notifica nei termini dell'avviso di accertamento.
Con Ordinanza n.241 è stata respinta l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è relativa al versamento della tassa auto di proprietà poiché omessa per l'annualità
2018 il cui termine risultava fissato al 31 maggio 2019, ai sensi dell'art.5 comma 52 del D.L. n.953/1982 modificato dall'art. 3 del D.L.n.2/1986, convertito nella legge 60/1986.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'amministrazione finanziaria si rileva infatti che nessuna decadenza può essere imputata all'Ufficio il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, risulta avere notificato regolare atto prodromico alla cartella di pagamento, con avviso di accertamento n. 18009250, notificato con raccomandata n. 572663724815 presso il domicilio fiscale del sig. Ricorrente_1 in data 27.11.2021, mediante consegna a famigliare convivente, Nominativo_1 , delegata al ritiro della raccomandata presso l'Ufficio Postale.
Il termine triennale previsto per il recupero della tassa, risulta osservato, atteso infatti che la notifica dell'atto
è stata eseguita entro il 31.12.2021.
La prescrizione è stata perciò interrotta.
Tuttavia, allo stato, attesa l'eccepita prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento- eseguita il
15 gennaio 2025- a fronte dell'avviso di accertamento notificato il 27 novembre 2021, va da se che l'atto è stato notificato oltre il termine triennale previsto per la riscossione, quindi oltre il 30.11.2024.
In tal senso l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui: “il termine di prescrizione è di tre anni…..
Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/ contribuente tramite la notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento. Corte di cassazione, sez. civile VI - 5.9.2022, n. 26062”. L'eccezione di prescrizione della cartella sollevata dalla parte è pertanto fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione- e sono liquidate a favore del ricorrente in € 100,00, attesa la consegna del ruolo n.426/2023 in data 10.12.2023 da parte dell'ADE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione- al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in euro 100,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 16:45 in composizione monocratica:
TA ANGELA, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2023 0220 0758 31000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 445/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni Per il ricorrente: dichiarare infondata la pretesa creditoria relativa per intervenuta prescrizione e per l'effetto annullare tale avviso di accertamento;
con vittoria di spese, diritti ed onoraria.
Per l'Agenzia delle Entrate: il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza di sospensione.
-----------------
Con ricorso ritualmente notificato in data 03.03.2025 Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento per omesso versamento della tassa auto, anno 2018 - Targa Targa_1, notificata dall'Agenzia delle Entrate il 16 gennaio 2025 per l'importo di € 350,56, chiedendone la nullità per intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate affermando la validità della cartella di pagamento in quanto la sua legittimità discende dalla notifica nei termini dell'avviso di accertamento.
Con Ordinanza n.241 è stata respinta l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è relativa al versamento della tassa auto di proprietà poiché omessa per l'annualità
2018 il cui termine risultava fissato al 31 maggio 2019, ai sensi dell'art.5 comma 52 del D.L. n.953/1982 modificato dall'art. 3 del D.L.n.2/1986, convertito nella legge 60/1986.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'amministrazione finanziaria si rileva infatti che nessuna decadenza può essere imputata all'Ufficio il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, risulta avere notificato regolare atto prodromico alla cartella di pagamento, con avviso di accertamento n. 18009250, notificato con raccomandata n. 572663724815 presso il domicilio fiscale del sig. Ricorrente_1 in data 27.11.2021, mediante consegna a famigliare convivente, Nominativo_1 , delegata al ritiro della raccomandata presso l'Ufficio Postale.
Il termine triennale previsto per il recupero della tassa, risulta osservato, atteso infatti che la notifica dell'atto
è stata eseguita entro il 31.12.2021.
La prescrizione è stata perciò interrotta.
Tuttavia, allo stato, attesa l'eccepita prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento- eseguita il
15 gennaio 2025- a fronte dell'avviso di accertamento notificato il 27 novembre 2021, va da se che l'atto è stato notificato oltre il termine triennale previsto per la riscossione, quindi oltre il 30.11.2024.
In tal senso l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui: “il termine di prescrizione è di tre anni…..
Per interrompere tale periodo di prescrizione, l'amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/ contribuente tramite la notifica dell'avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all'Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento. Corte di cassazione, sez. civile VI - 5.9.2022, n. 26062”. L'eccezione di prescrizione della cartella sollevata dalla parte è pertanto fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione- e sono liquidate a favore del ricorrente in € 100,00, attesa la consegna del ruolo n.426/2023 in data 10.12.2023 da parte dell'ADE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione- al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in euro 100,00.