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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IN TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2257/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
NG ES,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Marco IN,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2257/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Ugento in data 30/03/1989. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli
(Ugento, 26/04/1986), (Ugento, Persona_1 Persona_2
26/04/1986) e (Ugento, 18/04/1987), tutti Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare in maniera occasionale quale badante e di ricevere per tale attività regalie per circa €
1.000,00 annui. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha riferito che costei lavora quale bracciante agricolo percependo un reddito di cui sconosce l'entità. Ha precisato di essere comproprietaria della casa coniugale con la controparte, insieme alla quale continua ad abitarla, nonché di essere proprietaria dell'autovettura Opel
Combo targata CP874SA in uso a . CP_1
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) la permanenza della casa familiare nella disponibilità di entrambi i coniugi;
c) nulla a titolo di reciproco mantenimento;
d) la permanenza dell'autovettura Opel Combo nella disponibilità della parte convenuta, con obbligo di voltura del titolo in capo alla stessa (ricorso depositato il 25/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status e aderendo alle richieste di controparte.
Ha precisato che la consorte da circa cinque anni si è allontanata dalla casa familiare, stabilendo altrove il proprio domicilio. Ha allegato di lavorare quale bracciante agricolo e di percepire redditi variabili, ma indicativamente pari a circa € 10.000,00 annui.
Ha concluso domandando la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo (comparsa di risposta depositata il 23/05/2025).
2 R.G. 2257/2025
1.4.- Proseguito il giudizio, le parti hanno depositato un'istanza con la quale hanno rappresentato di aver raggiunto un'intesa conciliativa per regolare le condizioni della loro separazione.
Il giudice delegato, rilevando la contrarietà di tali condizioni al disposto di cui all'art. 151 c.c. nella parte in cui i coniugi non si erano impegnati a vivere separati, ha disposto un rinvio per gli opportuni chiarimenti.
1.5.- Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/07/2025, le parti hanno, in parziale modifica delle condizioni già concordate, domandato che la loro separazione sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1. I coniugi potranno vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita.
2. L'immobile sito in Ugento alla via Della Luce n. 32, già casa familiare, resta nella proprietà di entrambi i coniugi che lo gestiranno in altra sede per i reciproci diritti.
3. Entrambi i coniugi si impegnano a trasferire la loro residenza ove ciascuno andrà a vivere in altri immobili entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
4. Nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento perché entrambi con capacità lavorativa.
5. La vettura Opel Combo targata CP874SA di proprietà della
Signora attualmente in uso al resistente Signor Pt_1
, rimane nella disponibilità di quest'ultimo che dovrà CP_1 procedere alla voltura del titolo entro venti giorni dalla sentenza di separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 05/09/2025, il giudice delegato, rilevata nuovamente la contraddittorietà delle condizioni di separazione concordate, ha disposto un ulteriore rinvio.
1.6.- In occasione dell'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiarito che la condizione sub 1) debba essere intesa nel senso che i coniugi, salva ogni futura ipotesi riconciliativa, si
3 R.G. 2257/2025
impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita.
1.7.- Il giudice delegato ha, dunque, provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate, così come da ultimo precisate, e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
2.- La separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 30/03/1989 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ugento al n. 6, parte II, serie A, anno 1989).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 06/07/2025, così come modificata in occasione dell'udienza del 30/09/2025.
Il Tribunale ritiene altresì opportuno precisare che la condizione sub 2) debba essere intesa nel senso che il regime giuridico applicabile alla casa familiare resta quello di cui alla disciplina in materia di comproprietà.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2257/2025 introdotto con ricorso del
25/03/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Ugento Parte_1
(LE), 13/03/1970) e (Ugento (LE), 06/04/1966) alle Controparte_1 condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data
06/07/2025, così come precisata in occasione dell'udienza del
30/09/2025 e con i chiarimenti di cui in parte motiva;
4 R.G. 2257/2025
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ugento per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC RA IN TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IN TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2257/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
NG ES,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Marco IN,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2257/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Ugento in data 30/03/1989. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli
(Ugento, 26/04/1986), (Ugento, Persona_1 Persona_2
26/04/1986) e (Ugento, 18/04/1987), tutti Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare in maniera occasionale quale badante e di ricevere per tale attività regalie per circa €
1.000,00 annui. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha riferito che costei lavora quale bracciante agricolo percependo un reddito di cui sconosce l'entità. Ha precisato di essere comproprietaria della casa coniugale con la controparte, insieme alla quale continua ad abitarla, nonché di essere proprietaria dell'autovettura Opel
Combo targata CP874SA in uso a . CP_1
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) la permanenza della casa familiare nella disponibilità di entrambi i coniugi;
c) nulla a titolo di reciproco mantenimento;
d) la permanenza dell'autovettura Opel Combo nella disponibilità della parte convenuta, con obbligo di voltura del titolo in capo alla stessa (ricorso depositato il 25/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status e aderendo alle richieste di controparte.
Ha precisato che la consorte da circa cinque anni si è allontanata dalla casa familiare, stabilendo altrove il proprio domicilio. Ha allegato di lavorare quale bracciante agricolo e di percepire redditi variabili, ma indicativamente pari a circa € 10.000,00 annui.
Ha concluso domandando la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo (comparsa di risposta depositata il 23/05/2025).
2 R.G. 2257/2025
1.4.- Proseguito il giudizio, le parti hanno depositato un'istanza con la quale hanno rappresentato di aver raggiunto un'intesa conciliativa per regolare le condizioni della loro separazione.
Il giudice delegato, rilevando la contrarietà di tali condizioni al disposto di cui all'art. 151 c.c. nella parte in cui i coniugi non si erano impegnati a vivere separati, ha disposto un rinvio per gli opportuni chiarimenti.
1.5.- Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/07/2025, le parti hanno, in parziale modifica delle condizioni già concordate, domandato che la loro separazione sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1. I coniugi potranno vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita.
2. L'immobile sito in Ugento alla via Della Luce n. 32, già casa familiare, resta nella proprietà di entrambi i coniugi che lo gestiranno in altra sede per i reciproci diritti.
3. Entrambi i coniugi si impegnano a trasferire la loro residenza ove ciascuno andrà a vivere in altri immobili entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
4. Nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento perché entrambi con capacità lavorativa.
5. La vettura Opel Combo targata CP874SA di proprietà della
Signora attualmente in uso al resistente Signor Pt_1
, rimane nella disponibilità di quest'ultimo che dovrà CP_1 procedere alla voltura del titolo entro venti giorni dalla sentenza di separazione dei coniugi.
Con ordinanza del 05/09/2025, il giudice delegato, rilevata nuovamente la contraddittorietà delle condizioni di separazione concordate, ha disposto un ulteriore rinvio.
1.6.- In occasione dell'udienza del 30/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiarito che la condizione sub 1) debba essere intesa nel senso che i coniugi, salva ogni futura ipotesi riconciliativa, si
3 R.G. 2257/2025
impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita.
1.7.- Il giudice delegato ha, dunque, provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate, così come da ultimo precisate, e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.8.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
2.- La separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 30/03/1989 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ugento al n. 6, parte II, serie A, anno 1989).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 06/07/2025, così come modificata in occasione dell'udienza del 30/09/2025.
Il Tribunale ritiene altresì opportuno precisare che la condizione sub 2) debba essere intesa nel senso che il regime giuridico applicabile alla casa familiare resta quello di cui alla disciplina in materia di comproprietà.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2257/2025 introdotto con ricorso del
25/03/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Ugento Parte_1
(LE), 13/03/1970) e (Ugento (LE), 06/04/1966) alle Controparte_1 condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data
06/07/2025, così come precisata in occasione dell'udienza del
30/09/2025 e con i chiarimenti di cui in parte motiva;
4 R.G. 2257/2025
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ugento per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 01/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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