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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice CA AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 3008/2017 promossa da e elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2
l'Avv.to GRANATA SERGIO che li rappresenta e difende come da procura
attori contro
, e , elettivamente domiciliati CP_1 CP_2 CP_3 presso l'Avv.to FRASCARA FABIO che li rappresenta e difende come da procura convenuti e contro
, in qualità di erede di CP_4 Persona_1 convenuta contumace e contro e , quest'ultimo in proprio nonché CP_5 Controparte_6 quale amministratore di sostegno di , tutti in qualità di eredi Persona_2 di Persona_3 convenuti contumaci CONCLUSIONI Conclusioni di Parte_1 Parte_2
CHIEDE all'adito tribunale di voler condannare la convenuta , con la sentenza CP_4 definitiva, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, come da apposita nota che si produce con distinto deposito telematico. Conclusioni di , e : CP_1 CP_2 CP_3
CHIEDE all'adito tribunale di voler condannare la convenuta , con la CP_4 sentenza definitiva, alla rifusione in favore dei convenuti , e CP_3 CP_1
delle spese di lite. CP_2
FATTO E DIRITTO 1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio , , ,
[...] CP_1 CP_2 CP_3
e dinanzi al Tribunale di Varese, quali Persona_3 CP_7 Persona_1 Per_ eredi di e , chiedendo al Giudice di disporre lo scioglimento della Persona_5 comunione ereditaria in essere. In va preliminare, hanno chiesto altresì la condanna di alla restituzione in favore della massa delle somme di cui al deposito titoli CP_7 cointestato con indicato in atti;
alla corresponsione in favore della massa di Per_6 un'indennità corrispondente ai tre quarti del valore locativo dell'unità immobiliare già in proprietà del de cuius occupata dalla medesima;
al risarcimento dei danni Per_6 per il ritardo delle operazioni divisionali. Sempre in via preliminare, hanno chiesto altresì la condanna di a corrispondere/rifondere alla massa la somma di Persona_1
€22.000,00, corrispondente ai prelevamenti dallo stesso effettuati sul conto corrente intestato a . Per_6
Gli attori hanno dedotto che in data 3.03.2016 era deceduto , che in data Persona_5
4.04.2016 era deceduto e che eredi di entrambi i fratelli risultavano essere: i Per_6 nipoti odierni attori e in quanto figli della EL premorta Persona_3 Pt_3
; i nipoti , e , in quanto figli del LO
[...] CP_1 CP_2 CP_3 MO;
il LO;
la EL . Persona_7 Persona_1 CP_7
Si sono costituiti , e , non opponendosi alla CP_1 CP_2 CP_3 divisione ed aderendo alle domande svolte dagli attori. Si è costituita aderendo a propria volta alle domande attoree. Persona_3
Alla prima udienza del 19.12.2017 si sono costituiti con atti separati e CP_7
. Persona_1
All'udienza del 17.07.2018 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso in data 21.05.2018 di . Persona_1
Gli attori hanno riassunto il giudizio e all'udienza del 18.09.2019 si è costituita CP_4
, quale erede di (padre).
[...] Persona_1
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU avente ad oggetto gli immobili ricompresi nella massa da dividere. All'udienza del 21.01.2020 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso di . CP_7
Gli attori hanno riassunto il giudizio e all'udienza dell'8.07.2021 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e degli eredi impersonalmente di , CP_4 CP_7 non costituitisi;
alla medesima udienza, gli attori hanno rinunciato alle domande svolte nei confronti di . CP_7
La causa è stata riassegnata a questo Giudice con provvedimento 5.07.2022. All'udienza del 10.01.2023 le parti hanno precisato le conclusioni, evidenziando e richiamando la già effettuata rinuncia alle domande svolte nei confronti di CP_7 ed insistendo altresì per la divisione parziale delle somme giacenti sui c/c e dossier titoli intestati a e;
la causa è stata trattenuta in decisione con Per_6 Persona_5 concessione dei termini per le difese finali. 1.1Con sentenza n. 431/2023 del 3.05.2023, da intendersi qui integralmente richiamata, il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ha disposto come segue:
“Il Tribunale di Varese, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accerta e dichiara l'obbligo di , quale erede di , di CP_4 Persona_1 rifondere alla massa ereditaria l'importo complessivo di €26.658,00;
Pag. 2 di 5
2.dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria limitatamente alle somme di denaro e a)assegna a ciascuno degli attori la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12 ciascuno;
b)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; Persona_3
c)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; CP_1
d)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; CP_2
e)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; CP_3
f)assegna agli eredi di la somma di €91.012,32 pro quota di 3/12; CP_7
g)assegna a , quale erede di , la somma di €64.354,32 pro CP_4 Persona_1 quota di 3/12 (corrispondente ad €91.012,32 - €26.658,00);
3.dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.
1.2Acquisiti dal CTU gli opportuni chiarimenti relativi agli immobili oggetto della domanda di divisione (in particolare in ordine alle regolarità edilizia e catastale ed alla continuità delle trascrizioni), dopo alcuni rinvii al fine di consentire alle parti di provvedere alle necessarie regolarizzazioni e sanatorie, all'udienza del 16.11.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo in relazione alla morte di Persona_3
Gli attori hanno riassunto il giudizio e si sono costituiti , e CP_1 CP_2
(sia i primi che i secondi anche quali eredi di , avendo chiarito CP_3 CP_7 nel corso del procedimento la sussistenza di tale qualità in capo a tutte le parti in causa). All'udienza del 10.09.2024 è stata dichiarata la contumacia di e di CP_4 CP_5
e all'udienza del 11.02.2025, a seguito di rinnovo della notifica, è stata dichiarata
[...] la contumacia dei restanti convenuti e e per Controparte_6 Persona_2 essa l'amministratore di sostegno. All'udienza del 13.05.2025 ha dichiarato di rinunciare alla domanda di Parte_1 divisione avente ad oggetto gli immobili (ferma la residua domanda di refusione delle spese processuali con riferimento alla domanda azionata nei confronti di e CP_4 oggetto della sentenza non definitiva n. 431/23). Con separato atto è stata successivamente formalizzata analoga rinuncia da parte di Parte_2
Entrambe le rinunce sono state accettate dai convenuti costituiti e notificate ai convenuti non costituiti. Il processo è proseguito limitatamente alla domanda di condanna di alla CP_4 refusione delle spese processuali relative alle domande decise con la sentenza non definitiva n. 431/2023 e all'udienza del 9.12.2025 le parti hanno dunque precisato le conclusioni come sopra riportate e hanno dichiarato di rinunciare al termine per il deposito delle difese finali;
il Giudice, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2.Ciò premesso in fatto, va anzitutto rilevato che, a seguito della rinuncia degli attori alla domanda di divisione relativa al compendio immobiliare, l'attuale oggetto del giudizio rimane limitato, come espressamente chiarito dalle parti, alla regolamentazione delle spese di lite relative alle domande decise con la sentenza non definitiva n. 431/2023.
Pag. 3 di 5 3.Tanto chiarito, si osserva ora che, con la richiamata sentenza n. 431/2023, questo Giudice ha disposto in ordine all'obbligo di di restituzione alla CP_4 massa ereditaria dell'importo di €26.658,00 ed ha inoltre provveduto in ordine allo scioglimento parziale della comunione ereditaria, limitatamente alle somme di denaro.
4.Le spese del giudizio vanno regolate considerando, in primo luogo, che la divisione è compiuta nell'interesse comune di tutti i condividenti, pertanto le relative spese devono gravare sulla massa, restando però salva l'applicazione delle regole generali per le spese che non ineriscono direttamente alla divisione, ma che sono riferibili, invece, ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti (v., ex multis, Cass., sent. n. 22903 del 2013). Nel caso di specie, nessuno dei coeredi ha opposto infondata resistenza alla divisione, non potendosi in particolare qualificare come tale la difesa svolta dal convenuto e successivamente fatta propria dall'erede di quest'ultimo, , Persona_1 CP_4 dal chiaro tenore degli scritti difensivi emergendo infatti che la resistenza e le contestazioni svolte da questi ultimi concernessero piuttosto la separata domanda di restituzione alla massa delle somme indebitamente prelevate, essendo al contrario manifestata la complessiva volontà della parte convenuta in questione di addivenire alla divisione, anche avuto riguardo ai pregressi tentativi di definizione transattiva posti in essere dai coeredi. 4.1Al contrario, in ordine alla pronuncia sull'obbligo di di CP_4 restituzione alla massa ereditaria dell'importo di €26.658,00, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità. 4.2Le spese di lite degli attori e dei coeredi , e CP_1 CP_2
sono pertanto poste a carico di e vengono liquidate nella CP_3 CP_4 misura di cui in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore domanda accolta in favore dei coeredi (€26.658,00), avuto riguardo all'attività difensiva espletata, senza alcun aumento per collegamenti ipertestuali in considerazione della sostanziale non utilità degli stessi ai fini della decisione (considerata in particolare l'assenza di collegamenti con riferimento agli introduttivi del giudizio e alle memorie ex art 183, co. 6 c.p.c. depositate). Spese irripetibili in favore dei restanti coeredi convenuti (eredi di , Persona_3 non costituiti in giudizio. Le spese di CTU (espletata con riferimento alla domanda di divisione) sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.condanna a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in €7.616,00 CP_4 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
Pag. 4 di 5 2.condanna a rifondere , e delle CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 spese di lite, liquidate in €7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
3.spese irripetibili per i restanti convenuti contumaci;
4.pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti. Varese, 12.12.2025
Il Giudice
CA AN
Pag. 5 di 5
Il Giudice CA AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 3008/2017 promossa da e elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2
l'Avv.to GRANATA SERGIO che li rappresenta e difende come da procura
attori contro
, e , elettivamente domiciliati CP_1 CP_2 CP_3 presso l'Avv.to FRASCARA FABIO che li rappresenta e difende come da procura convenuti e contro
, in qualità di erede di CP_4 Persona_1 convenuta contumace e contro e , quest'ultimo in proprio nonché CP_5 Controparte_6 quale amministratore di sostegno di , tutti in qualità di eredi Persona_2 di Persona_3 convenuti contumaci CONCLUSIONI Conclusioni di Parte_1 Parte_2
CHIEDE all'adito tribunale di voler condannare la convenuta , con la sentenza CP_4 definitiva, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, come da apposita nota che si produce con distinto deposito telematico. Conclusioni di , e : CP_1 CP_2 CP_3
CHIEDE all'adito tribunale di voler condannare la convenuta , con la CP_4 sentenza definitiva, alla rifusione in favore dei convenuti , e CP_3 CP_1
delle spese di lite. CP_2
FATTO E DIRITTO 1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio , , ,
[...] CP_1 CP_2 CP_3
e dinanzi al Tribunale di Varese, quali Persona_3 CP_7 Persona_1 Per_ eredi di e , chiedendo al Giudice di disporre lo scioglimento della Persona_5 comunione ereditaria in essere. In va preliminare, hanno chiesto altresì la condanna di alla restituzione in favore della massa delle somme di cui al deposito titoli CP_7 cointestato con indicato in atti;
alla corresponsione in favore della massa di Per_6 un'indennità corrispondente ai tre quarti del valore locativo dell'unità immobiliare già in proprietà del de cuius occupata dalla medesima;
al risarcimento dei danni Per_6 per il ritardo delle operazioni divisionali. Sempre in via preliminare, hanno chiesto altresì la condanna di a corrispondere/rifondere alla massa la somma di Persona_1
€22.000,00, corrispondente ai prelevamenti dallo stesso effettuati sul conto corrente intestato a . Per_6
Gli attori hanno dedotto che in data 3.03.2016 era deceduto , che in data Persona_5
4.04.2016 era deceduto e che eredi di entrambi i fratelli risultavano essere: i Per_6 nipoti odierni attori e in quanto figli della EL premorta Persona_3 Pt_3
; i nipoti , e , in quanto figli del LO
[...] CP_1 CP_2 CP_3 MO;
il LO;
la EL . Persona_7 Persona_1 CP_7
Si sono costituiti , e , non opponendosi alla CP_1 CP_2 CP_3 divisione ed aderendo alle domande svolte dagli attori. Si è costituita aderendo a propria volta alle domande attoree. Persona_3
Alla prima udienza del 19.12.2017 si sono costituiti con atti separati e CP_7
. Persona_1
All'udienza del 17.07.2018 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso in data 21.05.2018 di . Persona_1
Gli attori hanno riassunto il giudizio e all'udienza del 18.09.2019 si è costituita CP_4
, quale erede di (padre).
[...] Persona_1
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU avente ad oggetto gli immobili ricompresi nella massa da dividere. All'udienza del 21.01.2020 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso di . CP_7
Gli attori hanno riassunto il giudizio e all'udienza dell'8.07.2021 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e degli eredi impersonalmente di , CP_4 CP_7 non costituitisi;
alla medesima udienza, gli attori hanno rinunciato alle domande svolte nei confronti di . CP_7
La causa è stata riassegnata a questo Giudice con provvedimento 5.07.2022. All'udienza del 10.01.2023 le parti hanno precisato le conclusioni, evidenziando e richiamando la già effettuata rinuncia alle domande svolte nei confronti di CP_7 ed insistendo altresì per la divisione parziale delle somme giacenti sui c/c e dossier titoli intestati a e;
la causa è stata trattenuta in decisione con Per_6 Persona_5 concessione dei termini per le difese finali. 1.1Con sentenza n. 431/2023 del 3.05.2023, da intendersi qui integralmente richiamata, il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ha disposto come segue:
“Il Tribunale di Varese, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accerta e dichiara l'obbligo di , quale erede di , di CP_4 Persona_1 rifondere alla massa ereditaria l'importo complessivo di €26.658,00;
Pag. 2 di 5
2.dichiara lo scioglimento parziale della comunione ereditaria limitatamente alle somme di denaro e a)assegna a ciascuno degli attori la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12 ciascuno;
b)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; Persona_3
c)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; CP_1
d)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; CP_2
e)assegna a la somma di €30.337,44 pro quota di 1/12; CP_3
f)assegna agli eredi di la somma di €91.012,32 pro quota di 3/12; CP_7
g)assegna a , quale erede di , la somma di €64.354,32 pro CP_4 Persona_1 quota di 3/12 (corrispondente ad €91.012,32 - €26.658,00);
3.dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.
1.2Acquisiti dal CTU gli opportuni chiarimenti relativi agli immobili oggetto della domanda di divisione (in particolare in ordine alle regolarità edilizia e catastale ed alla continuità delle trascrizioni), dopo alcuni rinvii al fine di consentire alle parti di provvedere alle necessarie regolarizzazioni e sanatorie, all'udienza del 16.11.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo in relazione alla morte di Persona_3
Gli attori hanno riassunto il giudizio e si sono costituiti , e CP_1 CP_2
(sia i primi che i secondi anche quali eredi di , avendo chiarito CP_3 CP_7 nel corso del procedimento la sussistenza di tale qualità in capo a tutte le parti in causa). All'udienza del 10.09.2024 è stata dichiarata la contumacia di e di CP_4 CP_5
e all'udienza del 11.02.2025, a seguito di rinnovo della notifica, è stata dichiarata
[...] la contumacia dei restanti convenuti e e per Controparte_6 Persona_2 essa l'amministratore di sostegno. All'udienza del 13.05.2025 ha dichiarato di rinunciare alla domanda di Parte_1 divisione avente ad oggetto gli immobili (ferma la residua domanda di refusione delle spese processuali con riferimento alla domanda azionata nei confronti di e CP_4 oggetto della sentenza non definitiva n. 431/23). Con separato atto è stata successivamente formalizzata analoga rinuncia da parte di Parte_2
Entrambe le rinunce sono state accettate dai convenuti costituiti e notificate ai convenuti non costituiti. Il processo è proseguito limitatamente alla domanda di condanna di alla CP_4 refusione delle spese processuali relative alle domande decise con la sentenza non definitiva n. 431/2023 e all'udienza del 9.12.2025 le parti hanno dunque precisato le conclusioni come sopra riportate e hanno dichiarato di rinunciare al termine per il deposito delle difese finali;
il Giudice, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2.Ciò premesso in fatto, va anzitutto rilevato che, a seguito della rinuncia degli attori alla domanda di divisione relativa al compendio immobiliare, l'attuale oggetto del giudizio rimane limitato, come espressamente chiarito dalle parti, alla regolamentazione delle spese di lite relative alle domande decise con la sentenza non definitiva n. 431/2023.
Pag. 3 di 5 3.Tanto chiarito, si osserva ora che, con la richiamata sentenza n. 431/2023, questo Giudice ha disposto in ordine all'obbligo di di restituzione alla CP_4 massa ereditaria dell'importo di €26.658,00 ed ha inoltre provveduto in ordine allo scioglimento parziale della comunione ereditaria, limitatamente alle somme di denaro.
4.Le spese del giudizio vanno regolate considerando, in primo luogo, che la divisione è compiuta nell'interesse comune di tutti i condividenti, pertanto le relative spese devono gravare sulla massa, restando però salva l'applicazione delle regole generali per le spese che non ineriscono direttamente alla divisione, ma che sono riferibili, invece, ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti (v., ex multis, Cass., sent. n. 22903 del 2013). Nel caso di specie, nessuno dei coeredi ha opposto infondata resistenza alla divisione, non potendosi in particolare qualificare come tale la difesa svolta dal convenuto e successivamente fatta propria dall'erede di quest'ultimo, , Persona_1 CP_4 dal chiaro tenore degli scritti difensivi emergendo infatti che la resistenza e le contestazioni svolte da questi ultimi concernessero piuttosto la separata domanda di restituzione alla massa delle somme indebitamente prelevate, essendo al contrario manifestata la complessiva volontà della parte convenuta in questione di addivenire alla divisione, anche avuto riguardo ai pregressi tentativi di definizione transattiva posti in essere dai coeredi. 4.1Al contrario, in ordine alla pronuncia sull'obbligo di di CP_4 restituzione alla massa ereditaria dell'importo di €26.658,00, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità. 4.2Le spese di lite degli attori e dei coeredi , e CP_1 CP_2
sono pertanto poste a carico di e vengono liquidate nella CP_3 CP_4 misura di cui in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore domanda accolta in favore dei coeredi (€26.658,00), avuto riguardo all'attività difensiva espletata, senza alcun aumento per collegamenti ipertestuali in considerazione della sostanziale non utilità degli stessi ai fini della decisione (considerata in particolare l'assenza di collegamenti con riferimento agli introduttivi del giudizio e alle memorie ex art 183, co. 6 c.p.c. depositate). Spese irripetibili in favore dei restanti coeredi convenuti (eredi di , Persona_3 non costituiti in giudizio. Le spese di CTU (espletata con riferimento alla domanda di divisione) sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.condanna a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in €7.616,00 CP_4 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
Pag. 4 di 5 2.condanna a rifondere , e delle CP_4 CP_1 CP_2 CP_3 spese di lite, liquidate in €7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
3.spese irripetibili per i restanti convenuti contumaci;
4.pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti. Varese, 12.12.2025
Il Giudice
CA AN
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