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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 3.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n°15507/24 vertente
TRA
(C.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Abbate e dall'avv. Delia Orsillo, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Sampaolesi, Fabio D'Ottavio e Andrea
de OL ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Piazza Mattei n.
10, in virtù di giusta procura in atti;
RESISTENTE Oggetto: impugnativa licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato ha dedotto di essere stato dipendente della resistente dal 15 giugno 2017 e di aver ricevuto in data 22
giugno 2023 lettera datata 20 giugno 2023, con cui la Società gli contestava quanto di seguito riportato: “Con mail del 19 e 31 gennaio 2023, LA ha preventivamente comunicato alla Società, la fruizione dei permessi retribuiti, ex L. 104/1992, nelle giornate 24, 25 e 26 gennaio 2023, 10 e 11 febbraio 2023, al fine id prestare attività
di assistenza in favore del proprio familiare disabile, la sig.ra . La Persona_1
Società ha, quindi, provveduto all'organizzazione delle attività ed alla programmazione dei turni di lavoro in funzione delle suddette giornate di assenza.
Orbene, lo scorso 7 giugno 2023, la Società è venuta a conoscenza che durante le giornate del 24, 25 e 26 Gennaio 2023, 10 e 11 Febbraio 2023, da Lei usufruite, LA
non ha svolto alcuna effettiva prestazione di assistenza in favore del familiare disabile, avvalendosi chiaramente di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse.
Ed infatti, il 24 Gennaio 2023, LA si è allontanato dalla sua abitazione di Via G.
Foglia n. 35 RC (CE), alle ore 10.00 circa per recarsi, in primo momento,
presso un bar di Capodrise (CE) e successivamente, in sequenza, presso un'edicola di RC (CE), presso un civico privato di Viale Della Vittoria, RC (CE)
e in un supermercato, rincasando successivamente alle ore 11.00 circa. Verso l'ora di pranzo, LA si è poi allontanato nuovamente dalla sua abitazione per effettuare alcune commissioni, tra cui recarsi in un altro supermercato, presso degli uffici della società Metanosud Servizi S.p.A. a RC (CE), per tornare presso la propria abitazione alle 12.30. Nel pomeriggio, LA è uscito ancora una volta verso le ore
17.20 per recarsi presso un negozio di giocattoli a San Marco Evangelista (CE),
rincasando definitivamente alle ore 17.45 circa Il giorno 25 gennaio 2023, nel corso della mattinata si è allontanato dalla sua abitazione per recarsi presso il medesimo civico di Viale della Vittoria a RC (CE), per rientrare alle ore 10.00 circa.
LA è poi uscito nuovamente per recarsi presso un Centro Commerciale a
RC (CE), due negozi di articoli per la casa ed un supermercato, rientrando alle ore 11.50 circa presso la propria abitazione. Nel pomeriggio, LA si è
nuovamente allontanato dalla residenza per recarsi presso il civico n. 17 di Via E.
De TI a RC (CE). Si è poi allontanato dal civico suddetto per recarsi presso una stazione di servizio sita nelle vicinanze, rientrando definitivamente presso
Per_ la propria abitazione alle ore 15.42. Il giorno 26 gennaio 2023, verso le ore
10.00, si è allontanato dalla sua abitazione per recarsi in un complesso residenziale sito a San Nicola La Strada (CE), portando con sé un borsone contenente degli attrezzi da lavoro. All'uscita dal suddetto complesso, circa un'ora più tardi, LA si è
recato in un bar, per poi rientrare presso la propria abitazione alle ore 11.30 circa.
Nel primo pomeriggio, invece, LA si è recato in una palestra per trattenersi presso la stessa per circa due ore, rincasando definitivamente verso le 16.00. Il 10 febbraio
2023, LA si è allontanato dalla propria abitazione verso le ore 09.20 per recarsi presso diversi esercizi commerciali ed un supermercato, rincasando nella tarda mattinata. Nel primo pomeriggio LA si è nuovamente allontanato dalla residenza per recarsi in palestra ove è rimasto sino alle 15.50 circa, per poi rientrare definitivamente presso la propria abitazione. Il giorno 11 Febbraio 2023, verso le ore 08.30, LA si è allontanato dalla propria abitazione in auto per recarsi, previa breve sosta presso una stazione di servizio, in Via Pergolesi n. 26 ivi trattenendosi sino alle ore 09.15. Riavviatosi, dopo circa una decina di minuti, Lei ha poi fatto ritorno al medesimo civico in Via Pergolesi presso il quale si è trattenuto con due uomini in tenuta da lavoro impegnati a visionare un contatore posto su strada in corrispondenza dell'ingresso. Alle ore 10.20 circa, Lei si è successivamente allontanato dal civico recandosi dapprima presso un'officina vicina, salvo poi dirigersi in Via E. De TIs ivi trattenendosi pochi minuti. Alle ore 10.40 circa, Lei è
poi rincasato. Alle ore 11.20 circa, LA ha fatto ritorno presso il civico 26 di Via
Pergolesi, rincasando successivamente verso l'ora di pranzo. Nel primo pomeriggio,
LA si è recato in palestra, rincasando in seguito. Alle ore 16.30 circa, LA si è
nuovamente allontanato dal civico di residenza, giungendo presso un parco giochi per poi rientrare definitivamente presso la propria abitazione. Tale condotta integra una grave violazione dei fondamentali obblighi di legge e contrattuali, con conseguente danno al datore di lavoro ed alla collettività, nonché evidenti ripercussioni sul vincolo fiduciario sottostanteal rapporto di lavoro. Attendiamo di esaminare le Sue giustificazioni al proposito che potrà presentare, ai sensi dell'art. 7
della Legge 20 Maggio 1970 n. 300 e della disciplina contrattuale applicata, entro Ha così esposto di aver presentato le sue giustificazioni e che, nonostante questo, gli veniva intimato il licenziamento in data 18.7.2023.
Ha così chiarito di essere beneficiario di 3 permessi mensili giornalieri ex L.
104/1992, date le condizioni della nonna sig.ra Ha così rappresentato Persona_1
che quest'ultima abitava all'epoca dei fatti di causa ed abita tuttora presso l'immobile sito in RC (CE), laddove il ricorrente, alle dipendenze della Società
convenuta, era adibito presso la stazione ferroviaria di Pescara e pertanto usufruiva dei giorni in maniera continuativa.
Tuttavia ha chiarito che, sebbene la signora avesse la propria residenza Per_1
presso un'abitazione differente da quella di esso ricorrente, nelle occasioni in cui lo stesso tornava a casa, ella si trasferiva presso l'abitazione del nipote, cosicché
quest'ultimo poteva assicurare una maggiore e più completa assistenza alla nonna.
Ha esposto quindi che aveva fruito dei permessi previsti ex L. nelle Numer_1
seguenti giornate: 24/25/26 gennaio 2023 e 10/11 febbraio 2023 e che la società gli aveva contestato di non aver prestato assistenza alla nonna, nelle predette giornate,
asserendo di essere in possesso di documentazione fotografica probatoria (che però
non veniva allegata). Ha lamentato dunque che le contestazioni mosse erano invero del tutto infondate così come il successivo licenziamento intimato. Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo di:“A) accertare l'insussistenza del fatto contestato per i motivi dedotti in ricorso ed annullare il licenziamento intimato e, per l'effetto,
condannare la (P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Roma, alla via Filomarino n. 4, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
B)
in via gradata, accertata l'insussistenza della giusta causa, dichiarare l'illegittimità
del licenziamento e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Roma,
alla via Filomarino n. 4, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità nella misura da sei a trentasei mensilità, di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, come modificato dal d.l. 87/2018, convertito in legge 96/2018, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3 cit., sulla scorta della sentenza n. 194/2018
della Corte Costituzionale sulla base dei criteri già enunciati dall'art. 18, comma 5
St. Lav.
C) in via ulteriormente gradata, accertata la tardività della contestazione, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannare la
[...]
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Roma, alla via Filomarino n. 4, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 4, d.lgs. n. 23/2015, tenuto conto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 150/2020. A tal fine si dichiara che il lavoratore ha prestato attività lavorativa per la società convenuta per 6 anni, che la società occupa 222
dipendenti, con un capitale sociale di € 3.649.85,00 e 18 unità locali, come si evince dalla RA Camerale (cfr. RA Camerale), e che la retribuzione globale di fatto del ricorrente è pari ad € 1.689,69, cui va aggiunto il rateo di 13.ma, di 14.ma e quello di TFR (140,81). La retribuzione globale mensile di riferimento è, pertanto pari ad € 2.112,12 (cfr. cedolino paga e stralcio CCNL)”, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva la convenuta deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendo di: “rigettare il ricorso;
in subordine,
nella denegata ipotesi di condanna della Società, al pagamento di una indennità
risarcitoria, limitare l'indennità alla misura minima o alla diversa misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso, detrarre dalle somme eventualmente dovute i redditi da lavoro percepiti aliunde e quelli percipiendi usando l'ordinaria diligenza” vinte le spese.
Veniva istruita la causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, concesso termine per note, in data odierna il giudizio veniva definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Dagli atti di causa emerge come il ricorrente avesse chiesto ed ottenuto i permessi previsti dall'articolo 33 L. 104/92, per assistere la nonna disabile per giornate intere,
per tre giorni al mese. È poi emerso che nei giorni 24, 25, 26 gennaio 2023 e 10,11
febbraio 2023, la resistente datrice di lavoro, volendo appurare il corretto utilizzo di tali permessi, ottenuti per prestare assistenza alla nonna disabile, diede incarico in data 15/12/2022 ad una società di investigazioni di verificare i movimenti del ricorrente nelle giornate in questione.
Tale società, all'esito delle indagini, in data 7 giugno 2023 comunicava che nelle giornate di permesso previste dalla L.104/1992 nei giorni 24, 25, 26 gennaio 2023 e
10,11 febbraio 2023, il lavoratore non risultava avere prestato alcuna assistenza, né
diretta, né indiretta, al famigliare che invece avrebbe dovuto assistere.
Pertanto, in data 21.6.2023, veniva consegnata al lavoratore la contestazione disciplinare in merito ai fatti di cui alla relazione investigativa.
Ciò premesso, il ricorrente sostiene, in primo luogo, la tardività della contestazione da parte del datore di lavoro. Tale eccezione non merita accoglimento.
Sul punto si richiama giurisprudenza costante secondo cui "... il trascorrere di un periodo di tempo, tra l'esecuzione delle prestazioni ed il momento della loro verifica,
rientra nella fisiologia dell'attività di controllo, ancor più in un'organizzazione aziendale complessa. E' per questo che, secondo una risalente acquisizione giurisprudenziale di questa Corte, il principio di immediatezza deve intendersi in senso relativo, dovendosi tener conto delle caratteristiche dell'infrazione e della necessità di un margine temporale per il suo accertamento (Cass. 1248/2016); onde la tardività della contestazione andrebbe apprezzata in relazione all'avvenuta piena conoscenza dell'infrazione" (cfr. Cass. n. 9051/2016). Nel caso di specie, risulta evidente che la datrice di lavoro abbia dovuto ricostruire i fatti contestati alla lavoratrice, accertando in concreto la riferibilità di quanto emerso a seguito degli accertamenti investigativi con l'illegittima fruizione dei permessi di cui alla legge
104/92 in favore del cognato disabile. Peraltro, come noto, la tardività della contestazione disciplinare può assumere rilievo solo ove abbia compromesso il diritto di difesa del lavoratore, cosa nella fattispecie non verificatasi tenuto conto che la ricorrente ha potuto prendere posizione su tutti i fatti relativi alla contestazione a lei mossa, con specifico riferimento alle singole giornate fruite per permessi ai sensi della legge 104/92.
Il ricorrente ha poi eccepito in ricorso l'assenza della giusta causa del licenziamento.
Ritiene il tribunale che ai fini della delibazione di tale aspetto sia necessario vagliare i fatti posti alla base della decisone della parte convenuta di recedere dal rapporto, così
come pacificamente ritenuto dalla Corte di Cassazione secondo cui ““il permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza da prestare al disabile. È rispetto ad essa che l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza” Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (cfr. Cass. n. 17698 del 2016). E' vero che l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, tuttavia essa deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione
(si tratta di principio applicabile anche ai permessi ex art. 33 della legge n. 104 del
1992). Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo (cfr. Cass. 19/07/2019 n.
19580)” (Suprema Corte di Cassazione (ordinanza del 03 maggio 2024, n. 11999).
Ciò premesso, va segnalato che è stato contestato al ricorrente, titolare, come detto,
dei permessi ex L.104/92 in favore della nonna sig.ra , di non essersi mai Per_1
recato presso l'abitazione di quest'ultima nei giorni in cui godeva degli stessi, se non per soli venti minuti. Ed infatti, durante il periodo di osservazione, gli investigatori hanno avuto modo di accertare, mediante appostamenti e pedinamenti sia presso l'abitazione del ricorrente sia, in contemporanea, presso l'abitazione del disabile che il dipendente avrebbe dovuto assistere, che il si è generalmente Parte_1
allontanato dall'indirizzo di residenza di Via G. Foglia 35, in RC, uscendo in orari variabili, solo per dedicarsi a scopi propri ed attività personali. In particolare, nei vari spostamenti, il si è recato, durante le ore di Parte_1
fruizione dei permessi in questione, presso alcuni siti, nell'area geografica di
RC e zone limitrofe, senza mai recarsi presso l'indirizzo della nonna che avrebbe dovuto assistere.
La convenuta ha utilizzato le relazioni investigative (all. 6 della comparsa) per valutare e provare i movimenti del ricorrente, legittimamente utilizzabili ed infatti per la giurisprudenza “I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa,
riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente,
fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e
3 st.lav” (Ordinanza n. del 11/06/2018).
Infatti, nel ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche in ordine a presunti comportamenti indebiti del lavoratore non sono ravvisabili profili di illiceità
a norma dell'art. 2 Stat lav., il quale, prevedendo il divieto per il datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dell'attività lavorativa e il divieto per queste ultime di accedere nei locali dove tale attività è in corso, nulla dispone riguardo a controlli svolti al di fuori dei locali aziendali da parte di soggetti pur non inseriti nel normale ciclo produttivo (arg. ex Cass. 5629/00).
D'altra parte, la predetta disposizione, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza intraziendale dell'attività lavorativa vera e propria (il quomodo della prestazione), riservata dal successivo art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori;
in tale quadro è giustificato l'intervento in questione,
svolto dall'esterno del luogo di lavoro, a seguito della perpetrazione di illeciti di più
ampia portata e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ed anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti di tal genere siano in corso di esecuzione
(arg. ex Cass. 3590/11). Né l'eventuale modalità occulta del controllo viola il principio di buona fede (Cass. 16196/09).
L'accertamento compiuto dall'agenzia investigativa è consistito in una serie di appostamenti, esterni ai locali aziendali, della durata complessiva di alcuni giorni, ad opera di dipendenti che redigevano relazioni giornaliere, riportando luoghi, orari e spostamenti (per l'odierno ricorrente), poi compendiate in una relazione di sintesi
(acquisita in atti e confermata, nel contenuto, dagli investigatori che ne sono stati gli autori, nelle loro deposizioni). Se questi sono i principi da applicare nel caso di specie, va rilevato che il controllo operato in tal senso sul proprio dipendente per il tramite di un'agenzia investigativa che ha operato al di fuori dei locali aziendali risulta del tutto legittimo. Non si ravvisano, dunque, profili d'illiceità in tale operato.
E' quindi necessario vagliare i fatti che sono stati posti alla base del licenziamento per stabilire se quanto contestato disciplinarmente al lavoratore si sia verificato o meno. Con riferimento al 24 gennaio 2023, il ricorrente ha affermato che si era recato presso gli sportelli della Metanosud per verificare le condizioni di attacco del gas presso l'abitazione della signora , che ne era sprovvista ed presso un negozio di Per_1
giocattoli su richiesta della nonna che, pur essendo impossibilitata a provvedervi in autonomia, voleva fare un regalo al nipote, figlio del ricorrente, il piccolo , al Per_3
quale ha comprato il vestito di carnevale.
Ha poi rappresentato che per tutto il giorno, notte compresa, il 24/25 e 26 gennaio
2023, ha accudito e prestato assistenza diretta alla signora , che si era Per_1
trasferita a casa sua, fatta eccezione per i pochi minuti durante i quali ha provveduto a svolgere delle commissioni per la stessa, recandosi presso il supermercato, piuttosto che in alcuni negozi alla ricerca di alcune tazze per la colazione, sempre per l'anziana nonna.
Sul punto, il teste escusso investigatore incaricato, ha così Testimone_1
dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato incaricato di svolgere una investigazione relativa alla fruizione dei permessi 104 da parte del ricorrente. Il24.1.23 abbiamo provveduto a fare il sopralluogo invia foglia numero
25 di RC in ragione che li si trovasse l'abitazione del ricorrente punto preciso che il numero civico della via era stato indicato come 35 e non 25 nel conferimento dell'incarico, dove effettivamente abitava il ricorrente. Quel giorno l'appostamento è iniziato di buon'ora intorno alle 6, 6 e 30 del mattino. Ricordo che quel giorno il ricorrente uscì la mattina con la macchina, una Ford Fiesta si recò al bar mood di Capodrise, lì il ricorrente hai incontrato una persona ed è rimasta in sua compagnia per circa 20 minuti, sia all'interno che all'esterno del bar dopodiché
si sono allontanati, a quel punto il ricorrente ha ripreso la macchina ed è tornato presso la sua abitazione. Ricordo che in alcune occasioni abbiamo seguito e ricorrente che talvolta si è recato in palestra virgola in un'altra occasione è andato presso il caf di RC. Ricordo che il ricorrente si è recato presso nel negozio di giocattoli ma non so con precisione in quale giorno punto preciso che l'attività
lavorativa che ho svolto nei riguardi ricorrente è stata relativa alle giornate del 24
25 26 gennaio 2023 e 11 e 12 febbraio 2023 .In tali giorni l'appostamento all'esterno dell'abitazione del ricorrente iniziava la mattina alle 6 6 e 30 e terminava intorno al
19 e 20. Nelle giornate che ho detto ricordo che ricorrente si è recato negli uffici della metano spa boh di RC, in negozi che vendono articoli per la casa.
Ricordo che in quelle giornate si è recato anche al supermercato una volta è andato in rimanendo lì un'ora. In uno dei giorni si è recato a Volla presso un parco giochi insieme alla moglie e al figlio… non ho mai visto il ricorrente recarsi in via Vivaldi
di RC”.
Il teste , investigatore incaricato, ha così dichiarato: “sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto sono un dipendente nella società axente ed ho svolto attività investigativa riguarda anche il ricorrente. Io ho svolto per l'attività
previsioni giornate del 24,25, 26 gennaio 2023. Ricordo che in quei tre giorni ho svolto la mia attività assieme ad un altro collega di cui non ricordo il nome punto gli appostamenti iniziano la mattina intorno alle 6, 6 e 30 e terminavano intorno alle 19 presso un bar mood, dove ha incontrato una persona che non so dire se successivamente si è recato presso l'abitazione del ricorrente punto in quei giorni una volta uscito di casa il ricorrente si è recato presso un negozio di giocattoli, una volta si è recato in palestra, ed ivi è rimasto circa un'ora, un altro giorno mi sembra fosse il 24 gennaio 2023, si è recato presso la metano sud servizi. Il ricorrenei è
anche andato in un centro commerciale in provincia di Caserta, non ricordo il comune;
Ricordo di aver visto una volta ricorrente recarsi con la proprio autovettura presso un condominio della provincia di Caserta portando con sé un borsone contenente attrezzi di lavoro: ciò posso dire in quanto per quello che ricordo il ricorrente portava con sé in quell'occasione un Flex. In ogni caso quanto ho rappresentato richiama la documentazione fotografica allegata alla relazione da me predisposta. Non ricordo in che via abitava la nonna del ricorrente ma sicuramente lì era appostato un altro collega per verificare l'ingresso della casa. Per quello che ricordo il 24, 25, 26 gennaio 2023 un collega rimaneva presso l'abitazione di Pt_2
mentre io mi occupavo di seguirlo un terzo collega si trovava invece all'esterno
[...]
dell'abitazione della nonna del ricorrente per verificare l'entrata e l'uscita”.
Quanto invece alle dichiarazioni rese dalla suocera del ricorrente, sig.ra Tes_3
si rileva che nulla ha potuto chiarire, avendo affermato che nulla ricordava con
[...]
precisione circa le giornate in contestazione.
Il testimone sig. ha dichiarato di aver svolto delle attività di Testimone_4
assistenza sanitaria in favore della nonna del ricorrente nei giorni 25-25-26 gennaio
2023, ma non ha dichiarato che il ricorrente era presente in casa nei giorni in cui è stato effettuato tale intervento. Peraltro, neanche il ricorrente ha allegato nel ricorso di aver assistito la nonna nel corso dei giorni 24, 25, gennaio 2023 durante le pratiche sanitarie effettuate dal sig. . Per di più nelle allegazioni contenute nel Tes_4
ricorso, il sig. è citato esclusivamente (capitolo 8) con riferimento al Tes_4
giorno 26 gennaio 2023.
Le dichiarazioni del testimone sono, dunque, contraddittorie rispetto alle allegazioni del ricorrente.
Nulla, invece, ha potuto riferire il sig. in ordine ai fatti accaduti nei giorni Tes_4
10 e 11 febbraio 2023.
Risulta, pertanto, all'evidenza come le giornate di permesso in questione 24-25-26
gennaio 2023 siano state spese prevalentemente per scopi personali del ricorrente.
Riguardo, inoltre, alle giornate del 10 ed 11 febbraio il ricorrente ha ribadito di essersi occupato della nonna che si era trasferita nella sua abitazione e che anche le commissioni esterne erano effettuate per il suo interesse.
In merito, il teste ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di Testimone_5
causa in quanto mi sono occupato di svolgere una osservazione statica e dinamica nei confronti del ricorrente. Preciso, infatti, che sono un dipendente dell'agenzia investigativa . Ho osservato il ricorrente solo il 10 ed 11 febbraio 2023 CP_2
insieme ad un collega di nome . Ricordo che il 10 febbraio verso le 9.20 il Tes_1
ricorrente si è allontanato dalla propria residenza alla guida di una Ford Fiesta
assieme ad una donna, forse la moglie. Ricordo che in quella occasione il ricorrente si è recato presso un tabacchino, poi presso un bar ed infine in una panetteria. Dopo si è recato presso un negozio Enel, e poi si sono recati nuovamente in panetteria e dopo a fare la spesa presso un supermercato. Una volta usciti dal supermercato con le buste della spesa e casse d'acqua si sono recati in una abitazione in via Pergolesi
26 sempre a RC, entrandovi senza le buste della spesa, forse con qualche piccola busta ma non ricordo bene. Si sono trattenuti presso l'abitazione che ho detto fino alle 11 e dopo si sono allontanati con una ragazza recandosi presso un negozio il Global Sound ove è entrato solo il ricorrente mentre le due donne si sono allontanate a bordo della , per poi tornate a prendere il ricorrente verso le CP_3
11.25. Si sono poi recati presso uno sportello bancomat e dall'auto in quell'occasione è scesa solo la ragazza e, una volta tornata in auto, sono tutti rientrati in via Pergolesi 26. Verso le 12.15 il ricorrente con la donna con la quale era uscito di casa al mattino ha fatto rientro presso la propria abitazione portando con sé le buste della spesa fatta al supermercato. Verso le ore 14.00 dello stesso giorno il ricorrente è uscito dalla propria abitazione e si è recato presso la palestra
Active Fitness club alla guida della e lì è rimasto fino alle 15.50 circa per fare CP_3
rientro presso la propria abitazione. Fino alle 19.00 è rimasto a casa. Dopo tale orario abbiamo interrotto l'osservazione. L'osservazione era iniziata alle 6.30. L'11
febbraio abbiamo iniziato l'osservazione alle 6.30 all'esterno dell'abitazione del ricorrente sulla strada pubblica. In quel giorno è uscito alle 8,20 da solo e si è recato dapprima presso un'area di servizio di RC e dopo si è recato presso l'abitazione di via Pergolesi 26 dove si è trattenuto fino alle 9.15. in quell'occasione prima di entrare a casa ha osservato un contatore sito all'esterno in corrispondenza della porta di ingresso. Come ho detto è uscito alle 9.15, allontanandosi con la sua autovettura per poi rientrare dopo circa 10/15 muniti a via Pergolesi, sembrava attendere l'arrivo di qualcuno e quando è rientrato la seconda volta, sul posto c'erano degli operai in tenuta da lavoro ai quali ha fatto visionare quel contatore.
Sul posto è sopraggiunta anche una donna ed il ricorrente si è allontanato di lì verso le 10.20 per recarsi dapprima in una officina meccanica e dopo in via Antonio De
TIs n 17 ove è rimasto per pochi minuti. Successivamente ha fatto ritorno presso la sua abitazione intorno alle 10.40/10.50 per poi uscire nuovamente verso le 11.30
per recarsi di nuovo in via Pergolesi ove è rimasto fino alle 12.15./12.20 per ritornare nuovamente presso la propria abitazione. Alle 14.15 è uscito per recarsi nuovamente in palestra a bordo della propria autovettura e si è trattenuto lì fino alle
15.40 circa per poi recarsi in via De TIs 17 per qualche minuto e poi ha fatto rientro a casa dopo 5 minuti. Alle 16.30 è uscito di casa con una donna, credo la moglie, ed un bambino e si sono recati con la Ford Fiesta a Volla (NA) in un parco giochi denominato liberty city fun e si sono trattenuti lì fino alle 17.45, anzi preciso che io ed il mio collega siamo rimasti li fino alle 17.45 e ci siamo allontanati poiché
non volevamo destare sospetti in quanto il parco era frequentato esclusivamente da genitori e bambini. Intorno alle 19 siamo andati presso il parcheggio del parco ed abbiamo constatato che la Ford Fiesta del ricorrente non c'era più. Ci siamo quindi recati sia presso l'indirizzo di residenza del ricorrente che presso quello dell'assistita sito in via Vivaldi 6 senza però vedere l'autovettura del ricorrente parcheggiata nelle vicinanze, alle 20 abbiamo sospeso il servizio. ADR io ed il mio collega eravamo sempre insieme sul posto nelle giornate che ho indicato e ciascuno con la propria auto di servizio”.
Quanto alla dichiarazione del teste , si rileva che nulla ha potuto Testimone_6
dichiarare con certezza, avendo affermato “Ho conosciuto il ricorrente in palestra,
facevamo attività sportiva insieme, nello specifico un corso di ginnastica posturale dalle 14.30 fino alle 15.30 per due o tre volte a settimana. Nulla so in ordine a quanto accaduto il 26.1.2023”.
Si può rilevare, quindi, che nelle giornate oggetto di contestazione il ricorrente non si
è recato presso l'abitazione della nonna, per la quale aveva richiesto di usufruire del permesso 104/1992.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruzione,
emerge che quest'ultimo, indubbiamente, nei giorni di permesso fruiti ai sensi della legge 104/92 non si sia occupato della persona assistita se non per un esiguo lasso temporale, abusando quindi dei permessi medesimi.
Invero, nel caso di specie appaiono violati i principi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore, in quanto dalle risultanze istruttorie è stata confermata la deduzione della convenuta, ossia che alcune delle giornate nelle quali il ricorrente ha goduto dei permessi sono state dedicate quasi interamente alle sue attività personali e solo in minima parte ad esigenze dell'assistito. Da ciò indubbiamente deriva una violazione del principio di buona fede nel rapporto con il datore di lavoro oltre che un danno per l'assistito, che non beneficia dell'assistenza che invece la legge gli garantisce. Questo Tribunale condivide, infatti, l'orientamento del Giudice di legittimità che da ultimo ha confermato come “L'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. n. 104 del 1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari
(confermato il licenziamento del lavoratore che durante i permessi ex legge 104
aveva svolto attività incompatibili con l'assistenza alla madre, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia,
piuttosto che presso l'abitazione della madre)” (Cassazione civile sez. VI,
16/06/2021, n.17102).
Inoltre, “l'assenza dal lavoro per usufruire del permesso ai sensi della legge
104/1992 deve infatti porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”. (Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, n.17102)
Quanto poi alla sussistenza alla giusta causa di recesso, tenuto conto che la società
datrice di lavoro ha contestato i predetti fatti al ricorrente in termini di violazione dell'art. 2119 c.c., in quanto sono stati tali da denotare, in ogni caso, la gravissima violazione da parte della dipendente degli obblighi di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, come tali idonei a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario e non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto, non può non rilevarsi come tali elementi siano nel caso in controversia chiaramente sussistenti, alla luce di quanto sopra evidenziato. Peraltro, l'intensità
dell'elemento psicologico dell'illecito contestato risulta in modo chiaro anche dalla stessa dinamica dei fatti, per come sopra riportata, da cui indubbiamente risulta che in modo del tutto libero e volontario il ricorrente ha deciso di destinare gran parte delle giornate di cui ai permessi richiesti e ottenuti ai sensi dell'art. 33 L.104/92, per lo svolgimento di incombenze diverse da quelle rappresentate al datore di lavoro. Alla
luce di quanto detto non può ritenersi che i fatti addebitati avrebbero dovuto essere puniti con una sanziona conservativa.
Infatti, l'uso illegittimo dei permessi L.104/92 è connotato da “un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa” e che
“proprio per gli interessi in gioco, l'abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz'altro sull'elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti” (cass. Civ. 8487/2015). L'ipotesi di abuso del diritto di permessi ex art. 104/1992 non può pertanto essere ricondotto alle meno gravi ipotesi di assenza ingiustificata o violazione dell'orario di lavoro punibili con sanzione conservativa. (v. Cass. n.8784 del 2015).
Alla luce di quanto finora esposto il ricorso va rigettato.
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza liquidati ai sensi del DM 2014
tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della complessità della materia da trattare.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Roma, 03.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione”.
19 e 30. Ricordo che in quei giorni abbiamo seguito il ricorrente che si è recato
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 3.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n°15507/24 vertente
TRA
(C.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Abbate e dall'avv. Delia Orsillo, con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via Verdi n. 6, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Sampaolesi, Fabio D'Ottavio e Andrea
de OL ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Piazza Mattei n.
10, in virtù di giusta procura in atti;
RESISTENTE Oggetto: impugnativa licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato ha dedotto di essere stato dipendente della resistente dal 15 giugno 2017 e di aver ricevuto in data 22
giugno 2023 lettera datata 20 giugno 2023, con cui la Società gli contestava quanto di seguito riportato: “Con mail del 19 e 31 gennaio 2023, LA ha preventivamente comunicato alla Società, la fruizione dei permessi retribuiti, ex L. 104/1992, nelle giornate 24, 25 e 26 gennaio 2023, 10 e 11 febbraio 2023, al fine id prestare attività
di assistenza in favore del proprio familiare disabile, la sig.ra . La Persona_1
Società ha, quindi, provveduto all'organizzazione delle attività ed alla programmazione dei turni di lavoro in funzione delle suddette giornate di assenza.
Orbene, lo scorso 7 giugno 2023, la Società è venuta a conoscenza che durante le giornate del 24, 25 e 26 Gennaio 2023, 10 e 11 Febbraio 2023, da Lei usufruite, LA
non ha svolto alcuna effettiva prestazione di assistenza in favore del familiare disabile, avvalendosi chiaramente di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse.
Ed infatti, il 24 Gennaio 2023, LA si è allontanato dalla sua abitazione di Via G.
Foglia n. 35 RC (CE), alle ore 10.00 circa per recarsi, in primo momento,
presso un bar di Capodrise (CE) e successivamente, in sequenza, presso un'edicola di RC (CE), presso un civico privato di Viale Della Vittoria, RC (CE)
e in un supermercato, rincasando successivamente alle ore 11.00 circa. Verso l'ora di pranzo, LA si è poi allontanato nuovamente dalla sua abitazione per effettuare alcune commissioni, tra cui recarsi in un altro supermercato, presso degli uffici della società Metanosud Servizi S.p.A. a RC (CE), per tornare presso la propria abitazione alle 12.30. Nel pomeriggio, LA è uscito ancora una volta verso le ore
17.20 per recarsi presso un negozio di giocattoli a San Marco Evangelista (CE),
rincasando definitivamente alle ore 17.45 circa Il giorno 25 gennaio 2023, nel corso della mattinata si è allontanato dalla sua abitazione per recarsi presso il medesimo civico di Viale della Vittoria a RC (CE), per rientrare alle ore 10.00 circa.
LA è poi uscito nuovamente per recarsi presso un Centro Commerciale a
RC (CE), due negozi di articoli per la casa ed un supermercato, rientrando alle ore 11.50 circa presso la propria abitazione. Nel pomeriggio, LA si è
nuovamente allontanato dalla residenza per recarsi presso il civico n. 17 di Via E.
De TI a RC (CE). Si è poi allontanato dal civico suddetto per recarsi presso una stazione di servizio sita nelle vicinanze, rientrando definitivamente presso
Per_ la propria abitazione alle ore 15.42. Il giorno 26 gennaio 2023, verso le ore
10.00, si è allontanato dalla sua abitazione per recarsi in un complesso residenziale sito a San Nicola La Strada (CE), portando con sé un borsone contenente degli attrezzi da lavoro. All'uscita dal suddetto complesso, circa un'ora più tardi, LA si è
recato in un bar, per poi rientrare presso la propria abitazione alle ore 11.30 circa.
Nel primo pomeriggio, invece, LA si è recato in una palestra per trattenersi presso la stessa per circa due ore, rincasando definitivamente verso le 16.00. Il 10 febbraio
2023, LA si è allontanato dalla propria abitazione verso le ore 09.20 per recarsi presso diversi esercizi commerciali ed un supermercato, rincasando nella tarda mattinata. Nel primo pomeriggio LA si è nuovamente allontanato dalla residenza per recarsi in palestra ove è rimasto sino alle 15.50 circa, per poi rientrare definitivamente presso la propria abitazione. Il giorno 11 Febbraio 2023, verso le ore 08.30, LA si è allontanato dalla propria abitazione in auto per recarsi, previa breve sosta presso una stazione di servizio, in Via Pergolesi n. 26 ivi trattenendosi sino alle ore 09.15. Riavviatosi, dopo circa una decina di minuti, Lei ha poi fatto ritorno al medesimo civico in Via Pergolesi presso il quale si è trattenuto con due uomini in tenuta da lavoro impegnati a visionare un contatore posto su strada in corrispondenza dell'ingresso. Alle ore 10.20 circa, Lei si è successivamente allontanato dal civico recandosi dapprima presso un'officina vicina, salvo poi dirigersi in Via E. De TIs ivi trattenendosi pochi minuti. Alle ore 10.40 circa, Lei è
poi rincasato. Alle ore 11.20 circa, LA ha fatto ritorno presso il civico 26 di Via
Pergolesi, rincasando successivamente verso l'ora di pranzo. Nel primo pomeriggio,
LA si è recato in palestra, rincasando in seguito. Alle ore 16.30 circa, LA si è
nuovamente allontanato dal civico di residenza, giungendo presso un parco giochi per poi rientrare definitivamente presso la propria abitazione. Tale condotta integra una grave violazione dei fondamentali obblighi di legge e contrattuali, con conseguente danno al datore di lavoro ed alla collettività, nonché evidenti ripercussioni sul vincolo fiduciario sottostanteal rapporto di lavoro. Attendiamo di esaminare le Sue giustificazioni al proposito che potrà presentare, ai sensi dell'art. 7
della Legge 20 Maggio 1970 n. 300 e della disciplina contrattuale applicata, entro Ha così esposto di aver presentato le sue giustificazioni e che, nonostante questo, gli veniva intimato il licenziamento in data 18.7.2023.
Ha così chiarito di essere beneficiario di 3 permessi mensili giornalieri ex L.
104/1992, date le condizioni della nonna sig.ra Ha così rappresentato Persona_1
che quest'ultima abitava all'epoca dei fatti di causa ed abita tuttora presso l'immobile sito in RC (CE), laddove il ricorrente, alle dipendenze della Società
convenuta, era adibito presso la stazione ferroviaria di Pescara e pertanto usufruiva dei giorni in maniera continuativa.
Tuttavia ha chiarito che, sebbene la signora avesse la propria residenza Per_1
presso un'abitazione differente da quella di esso ricorrente, nelle occasioni in cui lo stesso tornava a casa, ella si trasferiva presso l'abitazione del nipote, cosicché
quest'ultimo poteva assicurare una maggiore e più completa assistenza alla nonna.
Ha esposto quindi che aveva fruito dei permessi previsti ex L. nelle Numer_1
seguenti giornate: 24/25/26 gennaio 2023 e 10/11 febbraio 2023 e che la società gli aveva contestato di non aver prestato assistenza alla nonna, nelle predette giornate,
asserendo di essere in possesso di documentazione fotografica probatoria (che però
non veniva allegata). Ha lamentato dunque che le contestazioni mosse erano invero del tutto infondate così come il successivo licenziamento intimato. Sulla base di tali premesse concludeva chiedendo di:“A) accertare l'insussistenza del fatto contestato per i motivi dedotti in ricorso ed annullare il licenziamento intimato e, per l'effetto,
condannare la (P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Roma, alla via Filomarino n. 4, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
B)
in via gradata, accertata l'insussistenza della giusta causa, dichiarare l'illegittimità
del licenziamento e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Roma,
alla via Filomarino n. 4, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità nella misura da sei a trentasei mensilità, di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, come modificato dal d.l. 87/2018, convertito in legge 96/2018, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3 cit., sulla scorta della sentenza n. 194/2018
della Corte Costituzionale sulla base dei criteri già enunciati dall'art. 18, comma 5
St. Lav.
C) in via ulteriormente gradata, accertata la tardività della contestazione, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannare la
[...]
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Roma, alla via Filomarino n. 4, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 4, d.lgs. n. 23/2015, tenuto conto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 150/2020. A tal fine si dichiara che il lavoratore ha prestato attività lavorativa per la società convenuta per 6 anni, che la società occupa 222
dipendenti, con un capitale sociale di € 3.649.85,00 e 18 unità locali, come si evince dalla RA Camerale (cfr. RA Camerale), e che la retribuzione globale di fatto del ricorrente è pari ad € 1.689,69, cui va aggiunto il rateo di 13.ma, di 14.ma e quello di TFR (140,81). La retribuzione globale mensile di riferimento è, pertanto pari ad € 2.112,12 (cfr. cedolino paga e stralcio CCNL)”, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva la convenuta deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendo di: “rigettare il ricorso;
in subordine,
nella denegata ipotesi di condanna della Società, al pagamento di una indennità
risarcitoria, limitare l'indennità alla misura minima o alla diversa misura ritenuta di giustizia;
in ogni caso, detrarre dalle somme eventualmente dovute i redditi da lavoro percepiti aliunde e quelli percipiendi usando l'ordinaria diligenza” vinte le spese.
Veniva istruita la causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, concesso termine per note, in data odierna il giudizio veniva definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Dagli atti di causa emerge come il ricorrente avesse chiesto ed ottenuto i permessi previsti dall'articolo 33 L. 104/92, per assistere la nonna disabile per giornate intere,
per tre giorni al mese. È poi emerso che nei giorni 24, 25, 26 gennaio 2023 e 10,11
febbraio 2023, la resistente datrice di lavoro, volendo appurare il corretto utilizzo di tali permessi, ottenuti per prestare assistenza alla nonna disabile, diede incarico in data 15/12/2022 ad una società di investigazioni di verificare i movimenti del ricorrente nelle giornate in questione.
Tale società, all'esito delle indagini, in data 7 giugno 2023 comunicava che nelle giornate di permesso previste dalla L.104/1992 nei giorni 24, 25, 26 gennaio 2023 e
10,11 febbraio 2023, il lavoratore non risultava avere prestato alcuna assistenza, né
diretta, né indiretta, al famigliare che invece avrebbe dovuto assistere.
Pertanto, in data 21.6.2023, veniva consegnata al lavoratore la contestazione disciplinare in merito ai fatti di cui alla relazione investigativa.
Ciò premesso, il ricorrente sostiene, in primo luogo, la tardività della contestazione da parte del datore di lavoro. Tale eccezione non merita accoglimento.
Sul punto si richiama giurisprudenza costante secondo cui "... il trascorrere di un periodo di tempo, tra l'esecuzione delle prestazioni ed il momento della loro verifica,
rientra nella fisiologia dell'attività di controllo, ancor più in un'organizzazione aziendale complessa. E' per questo che, secondo una risalente acquisizione giurisprudenziale di questa Corte, il principio di immediatezza deve intendersi in senso relativo, dovendosi tener conto delle caratteristiche dell'infrazione e della necessità di un margine temporale per il suo accertamento (Cass. 1248/2016); onde la tardività della contestazione andrebbe apprezzata in relazione all'avvenuta piena conoscenza dell'infrazione" (cfr. Cass. n. 9051/2016). Nel caso di specie, risulta evidente che la datrice di lavoro abbia dovuto ricostruire i fatti contestati alla lavoratrice, accertando in concreto la riferibilità di quanto emerso a seguito degli accertamenti investigativi con l'illegittima fruizione dei permessi di cui alla legge
104/92 in favore del cognato disabile. Peraltro, come noto, la tardività della contestazione disciplinare può assumere rilievo solo ove abbia compromesso il diritto di difesa del lavoratore, cosa nella fattispecie non verificatasi tenuto conto che la ricorrente ha potuto prendere posizione su tutti i fatti relativi alla contestazione a lei mossa, con specifico riferimento alle singole giornate fruite per permessi ai sensi della legge 104/92.
Il ricorrente ha poi eccepito in ricorso l'assenza della giusta causa del licenziamento.
Ritiene il tribunale che ai fini della delibazione di tale aspetto sia necessario vagliare i fatti posti alla base della decisone della parte convenuta di recedere dal rapporto, così
come pacificamente ritenuto dalla Corte di Cassazione secondo cui ““il permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza da prestare al disabile. È rispetto ad essa che l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza” Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (cfr. Cass. n. 17698 del 2016). E' vero che l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, tuttavia essa deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione
(si tratta di principio applicabile anche ai permessi ex art. 33 della legge n. 104 del
1992). Pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo (cfr. Cass. 19/07/2019 n.
19580)” (Suprema Corte di Cassazione (ordinanza del 03 maggio 2024, n. 11999).
Ciò premesso, va segnalato che è stato contestato al ricorrente, titolare, come detto,
dei permessi ex L.104/92 in favore della nonna sig.ra , di non essersi mai Per_1
recato presso l'abitazione di quest'ultima nei giorni in cui godeva degli stessi, se non per soli venti minuti. Ed infatti, durante il periodo di osservazione, gli investigatori hanno avuto modo di accertare, mediante appostamenti e pedinamenti sia presso l'abitazione del ricorrente sia, in contemporanea, presso l'abitazione del disabile che il dipendente avrebbe dovuto assistere, che il si è generalmente Parte_1
allontanato dall'indirizzo di residenza di Via G. Foglia 35, in RC, uscendo in orari variabili, solo per dedicarsi a scopi propri ed attività personali. In particolare, nei vari spostamenti, il si è recato, durante le ore di Parte_1
fruizione dei permessi in questione, presso alcuni siti, nell'area geografica di
RC e zone limitrofe, senza mai recarsi presso l'indirizzo della nonna che avrebbe dovuto assistere.
La convenuta ha utilizzato le relazioni investigative (all. 6 della comparsa) per valutare e provare i movimenti del ricorrente, legittimamente utilizzabili ed infatti per la giurisprudenza “I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa,
riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente,
fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e
3 st.lav” (Ordinanza n. del 11/06/2018).
Infatti, nel ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche in ordine a presunti comportamenti indebiti del lavoratore non sono ravvisabili profili di illiceità
a norma dell'art. 2 Stat lav., il quale, prevedendo il divieto per il datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dell'attività lavorativa e il divieto per queste ultime di accedere nei locali dove tale attività è in corso, nulla dispone riguardo a controlli svolti al di fuori dei locali aziendali da parte di soggetti pur non inseriti nel normale ciclo produttivo (arg. ex Cass. 5629/00).
D'altra parte, la predetta disposizione, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza intraziendale dell'attività lavorativa vera e propria (il quomodo della prestazione), riservata dal successivo art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori;
in tale quadro è giustificato l'intervento in questione,
svolto dall'esterno del luogo di lavoro, a seguito della perpetrazione di illeciti di più
ampia portata e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ed anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti di tal genere siano in corso di esecuzione
(arg. ex Cass. 3590/11). Né l'eventuale modalità occulta del controllo viola il principio di buona fede (Cass. 16196/09).
L'accertamento compiuto dall'agenzia investigativa è consistito in una serie di appostamenti, esterni ai locali aziendali, della durata complessiva di alcuni giorni, ad opera di dipendenti che redigevano relazioni giornaliere, riportando luoghi, orari e spostamenti (per l'odierno ricorrente), poi compendiate in una relazione di sintesi
(acquisita in atti e confermata, nel contenuto, dagli investigatori che ne sono stati gli autori, nelle loro deposizioni). Se questi sono i principi da applicare nel caso di specie, va rilevato che il controllo operato in tal senso sul proprio dipendente per il tramite di un'agenzia investigativa che ha operato al di fuori dei locali aziendali risulta del tutto legittimo. Non si ravvisano, dunque, profili d'illiceità in tale operato.
E' quindi necessario vagliare i fatti che sono stati posti alla base del licenziamento per stabilire se quanto contestato disciplinarmente al lavoratore si sia verificato o meno. Con riferimento al 24 gennaio 2023, il ricorrente ha affermato che si era recato presso gli sportelli della Metanosud per verificare le condizioni di attacco del gas presso l'abitazione della signora , che ne era sprovvista ed presso un negozio di Per_1
giocattoli su richiesta della nonna che, pur essendo impossibilitata a provvedervi in autonomia, voleva fare un regalo al nipote, figlio del ricorrente, il piccolo , al Per_3
quale ha comprato il vestito di carnevale.
Ha poi rappresentato che per tutto il giorno, notte compresa, il 24/25 e 26 gennaio
2023, ha accudito e prestato assistenza diretta alla signora , che si era Per_1
trasferita a casa sua, fatta eccezione per i pochi minuti durante i quali ha provveduto a svolgere delle commissioni per la stessa, recandosi presso il supermercato, piuttosto che in alcuni negozi alla ricerca di alcune tazze per la colazione, sempre per l'anziana nonna.
Sul punto, il teste escusso investigatore incaricato, ha così Testimone_1
dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato incaricato di svolgere una investigazione relativa alla fruizione dei permessi 104 da parte del ricorrente. Il24.1.23 abbiamo provveduto a fare il sopralluogo invia foglia numero
25 di RC in ragione che li si trovasse l'abitazione del ricorrente punto preciso che il numero civico della via era stato indicato come 35 e non 25 nel conferimento dell'incarico, dove effettivamente abitava il ricorrente. Quel giorno l'appostamento è iniziato di buon'ora intorno alle 6, 6 e 30 del mattino. Ricordo che quel giorno il ricorrente uscì la mattina con la macchina, una Ford Fiesta si recò al bar mood di Capodrise, lì il ricorrente hai incontrato una persona ed è rimasta in sua compagnia per circa 20 minuti, sia all'interno che all'esterno del bar dopodiché
si sono allontanati, a quel punto il ricorrente ha ripreso la macchina ed è tornato presso la sua abitazione. Ricordo che in alcune occasioni abbiamo seguito e ricorrente che talvolta si è recato in palestra virgola in un'altra occasione è andato presso il caf di RC. Ricordo che il ricorrente si è recato presso nel negozio di giocattoli ma non so con precisione in quale giorno punto preciso che l'attività
lavorativa che ho svolto nei riguardi ricorrente è stata relativa alle giornate del 24
25 26 gennaio 2023 e 11 e 12 febbraio 2023 .In tali giorni l'appostamento all'esterno dell'abitazione del ricorrente iniziava la mattina alle 6 6 e 30 e terminava intorno al
19 e 20. Nelle giornate che ho detto ricordo che ricorrente si è recato negli uffici della metano spa boh di RC, in negozi che vendono articoli per la casa.
Ricordo che in quelle giornate si è recato anche al supermercato una volta è andato in rimanendo lì un'ora. In uno dei giorni si è recato a Volla presso un parco giochi insieme alla moglie e al figlio… non ho mai visto il ricorrente recarsi in via Vivaldi
di RC”.
Il teste , investigatore incaricato, ha così dichiarato: “sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto sono un dipendente nella società axente ed ho svolto attività investigativa riguarda anche il ricorrente. Io ho svolto per l'attività
previsioni giornate del 24,25, 26 gennaio 2023. Ricordo che in quei tre giorni ho svolto la mia attività assieme ad un altro collega di cui non ricordo il nome punto gli appostamenti iniziano la mattina intorno alle 6, 6 e 30 e terminavano intorno alle 19 presso un bar mood, dove ha incontrato una persona che non so dire se successivamente si è recato presso l'abitazione del ricorrente punto in quei giorni una volta uscito di casa il ricorrente si è recato presso un negozio di giocattoli, una volta si è recato in palestra, ed ivi è rimasto circa un'ora, un altro giorno mi sembra fosse il 24 gennaio 2023, si è recato presso la metano sud servizi. Il ricorrenei è
anche andato in un centro commerciale in provincia di Caserta, non ricordo il comune;
Ricordo di aver visto una volta ricorrente recarsi con la proprio autovettura presso un condominio della provincia di Caserta portando con sé un borsone contenente attrezzi di lavoro: ciò posso dire in quanto per quello che ricordo il ricorrente portava con sé in quell'occasione un Flex. In ogni caso quanto ho rappresentato richiama la documentazione fotografica allegata alla relazione da me predisposta. Non ricordo in che via abitava la nonna del ricorrente ma sicuramente lì era appostato un altro collega per verificare l'ingresso della casa. Per quello che ricordo il 24, 25, 26 gennaio 2023 un collega rimaneva presso l'abitazione di Pt_2
mentre io mi occupavo di seguirlo un terzo collega si trovava invece all'esterno
[...]
dell'abitazione della nonna del ricorrente per verificare l'entrata e l'uscita”.
Quanto invece alle dichiarazioni rese dalla suocera del ricorrente, sig.ra Tes_3
si rileva che nulla ha potuto chiarire, avendo affermato che nulla ricordava con
[...]
precisione circa le giornate in contestazione.
Il testimone sig. ha dichiarato di aver svolto delle attività di Testimone_4
assistenza sanitaria in favore della nonna del ricorrente nei giorni 25-25-26 gennaio
2023, ma non ha dichiarato che il ricorrente era presente in casa nei giorni in cui è stato effettuato tale intervento. Peraltro, neanche il ricorrente ha allegato nel ricorso di aver assistito la nonna nel corso dei giorni 24, 25, gennaio 2023 durante le pratiche sanitarie effettuate dal sig. . Per di più nelle allegazioni contenute nel Tes_4
ricorso, il sig. è citato esclusivamente (capitolo 8) con riferimento al Tes_4
giorno 26 gennaio 2023.
Le dichiarazioni del testimone sono, dunque, contraddittorie rispetto alle allegazioni del ricorrente.
Nulla, invece, ha potuto riferire il sig. in ordine ai fatti accaduti nei giorni Tes_4
10 e 11 febbraio 2023.
Risulta, pertanto, all'evidenza come le giornate di permesso in questione 24-25-26
gennaio 2023 siano state spese prevalentemente per scopi personali del ricorrente.
Riguardo, inoltre, alle giornate del 10 ed 11 febbraio il ricorrente ha ribadito di essersi occupato della nonna che si era trasferita nella sua abitazione e che anche le commissioni esterne erano effettuate per il suo interesse.
In merito, il teste ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di Testimone_5
causa in quanto mi sono occupato di svolgere una osservazione statica e dinamica nei confronti del ricorrente. Preciso, infatti, che sono un dipendente dell'agenzia investigativa . Ho osservato il ricorrente solo il 10 ed 11 febbraio 2023 CP_2
insieme ad un collega di nome . Ricordo che il 10 febbraio verso le 9.20 il Tes_1
ricorrente si è allontanato dalla propria residenza alla guida di una Ford Fiesta
assieme ad una donna, forse la moglie. Ricordo che in quella occasione il ricorrente si è recato presso un tabacchino, poi presso un bar ed infine in una panetteria. Dopo si è recato presso un negozio Enel, e poi si sono recati nuovamente in panetteria e dopo a fare la spesa presso un supermercato. Una volta usciti dal supermercato con le buste della spesa e casse d'acqua si sono recati in una abitazione in via Pergolesi
26 sempre a RC, entrandovi senza le buste della spesa, forse con qualche piccola busta ma non ricordo bene. Si sono trattenuti presso l'abitazione che ho detto fino alle 11 e dopo si sono allontanati con una ragazza recandosi presso un negozio il Global Sound ove è entrato solo il ricorrente mentre le due donne si sono allontanate a bordo della , per poi tornate a prendere il ricorrente verso le CP_3
11.25. Si sono poi recati presso uno sportello bancomat e dall'auto in quell'occasione è scesa solo la ragazza e, una volta tornata in auto, sono tutti rientrati in via Pergolesi 26. Verso le 12.15 il ricorrente con la donna con la quale era uscito di casa al mattino ha fatto rientro presso la propria abitazione portando con sé le buste della spesa fatta al supermercato. Verso le ore 14.00 dello stesso giorno il ricorrente è uscito dalla propria abitazione e si è recato presso la palestra
Active Fitness club alla guida della e lì è rimasto fino alle 15.50 circa per fare CP_3
rientro presso la propria abitazione. Fino alle 19.00 è rimasto a casa. Dopo tale orario abbiamo interrotto l'osservazione. L'osservazione era iniziata alle 6.30. L'11
febbraio abbiamo iniziato l'osservazione alle 6.30 all'esterno dell'abitazione del ricorrente sulla strada pubblica. In quel giorno è uscito alle 8,20 da solo e si è recato dapprima presso un'area di servizio di RC e dopo si è recato presso l'abitazione di via Pergolesi 26 dove si è trattenuto fino alle 9.15. in quell'occasione prima di entrare a casa ha osservato un contatore sito all'esterno in corrispondenza della porta di ingresso. Come ho detto è uscito alle 9.15, allontanandosi con la sua autovettura per poi rientrare dopo circa 10/15 muniti a via Pergolesi, sembrava attendere l'arrivo di qualcuno e quando è rientrato la seconda volta, sul posto c'erano degli operai in tenuta da lavoro ai quali ha fatto visionare quel contatore.
Sul posto è sopraggiunta anche una donna ed il ricorrente si è allontanato di lì verso le 10.20 per recarsi dapprima in una officina meccanica e dopo in via Antonio De
TIs n 17 ove è rimasto per pochi minuti. Successivamente ha fatto ritorno presso la sua abitazione intorno alle 10.40/10.50 per poi uscire nuovamente verso le 11.30
per recarsi di nuovo in via Pergolesi ove è rimasto fino alle 12.15./12.20 per ritornare nuovamente presso la propria abitazione. Alle 14.15 è uscito per recarsi nuovamente in palestra a bordo della propria autovettura e si è trattenuto lì fino alle
15.40 circa per poi recarsi in via De TIs 17 per qualche minuto e poi ha fatto rientro a casa dopo 5 minuti. Alle 16.30 è uscito di casa con una donna, credo la moglie, ed un bambino e si sono recati con la Ford Fiesta a Volla (NA) in un parco giochi denominato liberty city fun e si sono trattenuti lì fino alle 17.45, anzi preciso che io ed il mio collega siamo rimasti li fino alle 17.45 e ci siamo allontanati poiché
non volevamo destare sospetti in quanto il parco era frequentato esclusivamente da genitori e bambini. Intorno alle 19 siamo andati presso il parcheggio del parco ed abbiamo constatato che la Ford Fiesta del ricorrente non c'era più. Ci siamo quindi recati sia presso l'indirizzo di residenza del ricorrente che presso quello dell'assistita sito in via Vivaldi 6 senza però vedere l'autovettura del ricorrente parcheggiata nelle vicinanze, alle 20 abbiamo sospeso il servizio. ADR io ed il mio collega eravamo sempre insieme sul posto nelle giornate che ho indicato e ciascuno con la propria auto di servizio”.
Quanto alla dichiarazione del teste , si rileva che nulla ha potuto Testimone_6
dichiarare con certezza, avendo affermato “Ho conosciuto il ricorrente in palestra,
facevamo attività sportiva insieme, nello specifico un corso di ginnastica posturale dalle 14.30 fino alle 15.30 per due o tre volte a settimana. Nulla so in ordine a quanto accaduto il 26.1.2023”.
Si può rilevare, quindi, che nelle giornate oggetto di contestazione il ricorrente non si
è recato presso l'abitazione della nonna, per la quale aveva richiesto di usufruire del permesso 104/1992.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruzione,
emerge che quest'ultimo, indubbiamente, nei giorni di permesso fruiti ai sensi della legge 104/92 non si sia occupato della persona assistita se non per un esiguo lasso temporale, abusando quindi dei permessi medesimi.
Invero, nel caso di specie appaiono violati i principi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore, in quanto dalle risultanze istruttorie è stata confermata la deduzione della convenuta, ossia che alcune delle giornate nelle quali il ricorrente ha goduto dei permessi sono state dedicate quasi interamente alle sue attività personali e solo in minima parte ad esigenze dell'assistito. Da ciò indubbiamente deriva una violazione del principio di buona fede nel rapporto con il datore di lavoro oltre che un danno per l'assistito, che non beneficia dell'assistenza che invece la legge gli garantisce. Questo Tribunale condivide, infatti, l'orientamento del Giudice di legittimità che da ultimo ha confermato come “L'assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. n. 104 del 1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari
(confermato il licenziamento del lavoratore che durante i permessi ex legge 104
aveva svolto attività incompatibili con l'assistenza alla madre, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia,
piuttosto che presso l'abitazione della madre)” (Cassazione civile sez. VI,
16/06/2021, n.17102).
Inoltre, “l'assenza dal lavoro per usufruire del permesso ai sensi della legge
104/1992 deve infatti porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”. (Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, n.17102)
Quanto poi alla sussistenza alla giusta causa di recesso, tenuto conto che la società
datrice di lavoro ha contestato i predetti fatti al ricorrente in termini di violazione dell'art. 2119 c.c., in quanto sono stati tali da denotare, in ogni caso, la gravissima violazione da parte della dipendente degli obblighi di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, come tali idonei a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario e non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto, non può non rilevarsi come tali elementi siano nel caso in controversia chiaramente sussistenti, alla luce di quanto sopra evidenziato. Peraltro, l'intensità
dell'elemento psicologico dell'illecito contestato risulta in modo chiaro anche dalla stessa dinamica dei fatti, per come sopra riportata, da cui indubbiamente risulta che in modo del tutto libero e volontario il ricorrente ha deciso di destinare gran parte delle giornate di cui ai permessi richiesti e ottenuti ai sensi dell'art. 33 L.104/92, per lo svolgimento di incombenze diverse da quelle rappresentate al datore di lavoro. Alla
luce di quanto detto non può ritenersi che i fatti addebitati avrebbero dovuto essere puniti con una sanziona conservativa.
Infatti, l'uso illegittimo dei permessi L.104/92 è connotato da “un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa” e che
“proprio per gli interessi in gioco, l'abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz'altro sull'elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti” (cass. Civ. 8487/2015). L'ipotesi di abuso del diritto di permessi ex art. 104/1992 non può pertanto essere ricondotto alle meno gravi ipotesi di assenza ingiustificata o violazione dell'orario di lavoro punibili con sanzione conservativa. (v. Cass. n.8784 del 2015).
Alla luce di quanto finora esposto il ricorso va rigettato.
I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza liquidati ai sensi del DM 2014
tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della complessità della materia da trattare.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- Rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Roma, 03.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione”.
19 e 30. Ricordo che in quei giorni abbiamo seguito il ricorrente che si è recato