Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5107 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Frassanito e Forte Michela Vincenza, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia CP_1 C.F._2
Telesi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 27/05/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Salgareda (TV) il 9/06/2007 e che dalla CP_1
Per_ loro unione è nata la figlia , il 17/07/2010; che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto del 30/11/2018 del Tribunale di Treviso;
che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1
si è costituito, con comparsa depositata il 21/11/2024, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 10/02/2025 le parti e i rispettivi difensori hanno dichiarato, tramite il deposito di note scritte, di avere raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini: Per_ a) viene previsto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
b) si conferma l'assegnazione della casa familiare di via G. Marconi, 8 a Salgareda (TV) in capo al IG. ; CP_1
c) l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore competerà ad entrambi i genitori per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione e salute della figlia, che pertanto dovranno essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa.
Per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità competerà invece, separatamente, al genitore presso il quale la figlia si trova in quel periodo;
Per_ d) il padre potrà vedere e stare con la figlia minore nei seguenti periodi: un week end ogni mese, da concordarsi preventivamente tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del IG. e gli impegni scolastici ed CP_1
Per_ extrascolastici della figlia;
Festività Natalizie: ad anni alterni (la settimana di Natale o quella di Capodanno) il padre starà sette giorni con la figlia presso l'abitazione paterna;
Festività Pasquali: ad anni alterni il padre trascorrerà le festività pasquali in quel di
Nardò; Per_ Ferie estive: il padre potrà stare con per due settimane anche non consecutive ad agosto, in tal caso il padre entro il 30.06 di ogni anno comunicherà alla IG.ra Per_ Per_ le due settimane in cui potrà stare con . Posto che ha già compiuto Parte_1
Per_ 14 anni, per il periodo di Natale e per le ferie estive potrà essere imbarcata per
2 il viaggio di andata all'aeroporto di Brindisi dalla madre, prelevata dall'aeroporto di
Venezia dal padre, e viceversa per il viaggio di ritorno.
Il padre potrà effettuare videochiamate con la figlia per almeno due sere la settimana e nel week end. Per_ Il padre potrà stare con ogni qualvolta possa recarsi a LE, previo consenso della IG.ra ; Parte_1
e) il IG. verserà alla IG.ra a titolo di assegno di CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento per la figlia minore la somma di € 371,20 in via anticipata entro il 16 di ogni mese, somma che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_ f) l'assegno unico universale per la figlia pari attualmente a €. 102,10 sarà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_1
g) il IG. verserà alla IG.ra quale concorso per le spese CP_1 Parte_1 di ripetizione di matematica ed inglese sostenute mensilmente dalla madre, durante il Per_ percorso scolastico della scuola secondaria frequentata da , la somma mensile fissa di €. 70,00 per i mesi da ottobre a maggio compreso dell'anno successivo (otto mesi), somma da versarsi entro il 16 del mese di riferimento in uno con l'assegno di mantenimento così come previsto al punto e);
h) le spese straordinarie nell'interesse della figlia, così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del 21.05.2018 vigente presso il Tribunale di LE (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) saranno, per quanto possibile, concordate in anticipo tra i genitori, anche tenendo conto del relativo importo, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione, che verrà esibita a mezzo e-mail all'indirizzo del IG. ) o whatsapp di mese CP_1 Email_1 in mese e dovranno essere rimborsate entro i 15 giorni successivi dal recapito della mail o del messaggio al genitore che le avrà integralmente anticipate;
i) le parti prestano il consenso per la richiesta di documenti validi per l'espatrio e/o Per_ equipollenti intestati alla figlia minore .
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
3 E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Parte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salgareda (TV) il
9/06/2007 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 di quel Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2007, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in LE, nella camera di conIGlio del 24/02/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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