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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1875 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. TRITTO MARIA LUIGIA Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. TRITTO MARIA LUIGIA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 03/06/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 29/01/2000 avevano contratto matrimonio in TA;
dalla loro unione erano nati i figli il 19/10/2002 e, successivamente, in data Persona_1
20/10/2004, i figli e tutti maggiorenni ed economicamente non Per_2 Persona_3
autosufficienti ; l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/09/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(TA) il 05/12/1966, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
uniti in matrimonio in TA il 29/01/2000 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di TA dell'anno 2000 , parte 2 , serie A , numero 4 ;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di CP_1
ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 4-9-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TA .
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 12/09/2025 IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)