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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2001/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 2001/2020 promossa da:
(c.f.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
alla via Passanti Scafati n. 103, ed elett.te dom.to alla via G. Iervolino n. 122, in
Poggiomarino (NA), presso lo studio dell'avv. Francesco Vorraro, con c.f..
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
- APPELLANTE contro istituito con Decreto Legge Controparte_1
22 ottobre 2016, n.193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
249 del 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n.
225, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritto al n. RM 1516984 del
Repertorio Economico Amministrativo presso la di Roma, Cod. Fisc., P. IVA Org_1
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: in persona del P.IVA_1
pagina 1 di 6 dr. ( ) procuratore speciale, giusto atto Persona_1 C.F._3
notarile Per Notar Notaio in Roma, Rep. 44953, Racc. 25857 del Persona_2
25/07/2019, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Nolana, 44 presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola, ( ) che lo rappresenta e difende in C.F._4
virtù di procura versata in atti
- APPELLATA
E
, p.iva in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elett.te dom.to presso il Comando di Polizia Municipale di
[...]
sito alla Piazza Nicotera n. 07, in OR UN (NA) – 80058; CP_2
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 8249/19 del G.d.P. di OR UN;
compensazione spese di lite.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace di OR UN, l' Controparte_1
e il chiedendo dichiararsi annullata cartella
[...] Controparte_2
esattoriale n. 071 20130121211756, (emessa in relazione a verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada mai notificato), della quale assumeva di aver acquisito conoscenza tramite estratto ruolo.
L'appellante eccepiva la mancata notifica della cartella n. 071 20130121211756, e comunque la prescrizione quinquennale a decorrere dalla data della presunta notifica.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_2
mentre il l' restava contumace. Controparte_1
pagina 2 di 6 Il G.d.P. con l'appellata sentenza dichiarava la domanda fondata ed annullava la cartella compensando le spese del giudizio. interponeva appello per la Parte_1
parziale riforma della sentenza stante l'asserita illegittimità della disposta compensazione delle spese, sul presupposto della violazione o falsa applicazione del D.M. 55/2014.
Concludeva pertanto chiedendo di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8248/19 emessa dal
Giudice di Pace di OR UN (…) nell'ambito del giudizio N.R.G. 4943/2019, depositata in cancelleria in data 05/11/2019, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo”. Si costituiva l'
[...]
eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del proposto Controparte_1
gravame per violazione dell'art. 339 comma 3 cpc, nel merito la infondatezza dello stesso con vittoria di spese. Nelle successive note la difesa dell contestava altresì CP_3
la violazione da parte dell'appellante del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. con conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo del proposto gravame.
Il gravame è infondato e va rigettato.
Si dà atto della contumacia del non costituitosi Controparte_2
seppur ritualmente citata in giudizio.
Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell' Quanto CP_3
alla pretesa inappellabilità della sentenza resa dal g.d.p. per violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, il lamenta la diretta violazione del Pt_1
D.M. 10 marzo 2014, N. 55, regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, disposizione che ben può configurarsi in termini di “norma sul procedimento”, risultando pertanto l'appello proposto conforme all'art. 339 c.p.c.
pagina 3 di 6 Quanto alla lamentata inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., si osserva, che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto pagina 4 di 6 compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando al merito del gravame, si rileva come l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c.
(come applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado) consente la compensazione previa adeguata motivazione da parte del giudice soltanto in tre specifiche ipotesi: 1) in caso di soccombenza reciproca;
2) laddove venga in rilievo una questione di assoluta novità; 3) laddove vi sia un mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni decisive. Peraltro, con sentenza n. 77/2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle tre ipotesi succitate ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Tale ultima ipotesi, come affermato dalle stesse Sezioni Unite, costituisce una norma elastica, una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. S.U. 22 febbraio
2012, n. 2572). Orbene, nel novero delle “gravi ed eccezionali ragioni” ben può rientrare il caso di specie, atteso che, come precipuamente motivato dal giudice di primo grado, e considerando altresì che nessuna iniziativa risultava intrapresa dall' per il recupero del credito indicato nella Controparte_1
cartella, l'odierna appellata non ha avuto la tempistica sufficiente ad esaminare l'istanza di sgravio avanzata dall'appellante, considerato la stessa è stata avanzata solo 18 giorni prima della proposizione dell'opposizione di primo grado. Infatti, fermo restando che l'esigenza di adire il giudice non debba nuocere a chi ha ragione e che l'onere della spesa per il processo debba gravare su chi abbia provocato la necessità dello stesso, va osservato come nel caso di specie tale controversia poteva essere risolta attraverso lo strumento amministrativo preposto dell'istanza di sgravio, evitando perciò di addivenire agli odierni due gradi di giudizio.
pagina 5 di 6 Come sopra accennato, non è altresì ravvisabile una violazione dell'art 92 c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni che hanno determinato la decisione di regolare le spese nel senso della compensazione, stante la dettagliata e puntuale motivazione recata sul punto dalla sentenza gravata.
Tanto premesso l'appello va rigettato.
Le spese del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (avuto riguardo ai minimi, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta ed il connotato seriale del contenzioso in oggetto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello confermando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
2) condanna alla rifusione delle spese del gravame in favore Parte_1
dell' liquidate in euro 332,00 per compensi oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.
OR UN, 18.01.2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 2001/2020 promossa da:
(c.f.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
alla via Passanti Scafati n. 103, ed elett.te dom.to alla via G. Iervolino n. 122, in
Poggiomarino (NA), presso lo studio dell'avv. Francesco Vorraro, con c.f..
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
- APPELLANTE contro istituito con Decreto Legge Controparte_1
22 ottobre 2016, n.193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
249 del 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n.
225, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, iscritto al n. RM 1516984 del
Repertorio Economico Amministrativo presso la di Roma, Cod. Fisc., P. IVA Org_1
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: in persona del P.IVA_1
pagina 1 di 6 dr. ( ) procuratore speciale, giusto atto Persona_1 C.F._3
notarile Per Notar Notaio in Roma, Rep. 44953, Racc. 25857 del Persona_2
25/07/2019, elettivamente domiciliato in Pompei alla via Nolana, 44 presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola, ( ) che lo rappresenta e difende in C.F._4
virtù di procura versata in atti
- APPELLATA
E
, p.iva in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elett.te dom.to presso il Comando di Polizia Municipale di
[...]
sito alla Piazza Nicotera n. 07, in OR UN (NA) – 80058; CP_2
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 8249/19 del G.d.P. di OR UN;
compensazione spese di lite.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace di OR UN, l' Controparte_1
e il chiedendo dichiararsi annullata cartella
[...] Controparte_2
esattoriale n. 071 20130121211756, (emessa in relazione a verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada mai notificato), della quale assumeva di aver acquisito conoscenza tramite estratto ruolo.
L'appellante eccepiva la mancata notifica della cartella n. 071 20130121211756, e comunque la prescrizione quinquennale a decorrere dalla data della presunta notifica.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_2
mentre il l' restava contumace. Controparte_1
pagina 2 di 6 Il G.d.P. con l'appellata sentenza dichiarava la domanda fondata ed annullava la cartella compensando le spese del giudizio. interponeva appello per la Parte_1
parziale riforma della sentenza stante l'asserita illegittimità della disposta compensazione delle spese, sul presupposto della violazione o falsa applicazione del D.M. 55/2014.
Concludeva pertanto chiedendo di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8248/19 emessa dal
Giudice di Pace di OR UN (…) nell'ambito del giudizio N.R.G. 4943/2019, depositata in cancelleria in data 05/11/2019, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo”. Si costituiva l'
[...]
eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del proposto Controparte_1
gravame per violazione dell'art. 339 comma 3 cpc, nel merito la infondatezza dello stesso con vittoria di spese. Nelle successive note la difesa dell contestava altresì CP_3
la violazione da parte dell'appellante del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. con conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo del proposto gravame.
Il gravame è infondato e va rigettato.
Si dà atto della contumacia del non costituitosi Controparte_2
seppur ritualmente citata in giudizio.
Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell' Quanto CP_3
alla pretesa inappellabilità della sentenza resa dal g.d.p. per violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, il lamenta la diretta violazione del Pt_1
D.M. 10 marzo 2014, N. 55, regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, disposizione che ben può configurarsi in termini di “norma sul procedimento”, risultando pertanto l'appello proposto conforme all'art. 339 c.p.c.
pagina 3 di 6 Quanto alla lamentata inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., si osserva, che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto pagina 4 di 6 compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando al merito del gravame, si rileva come l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c.
(come applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado) consente la compensazione previa adeguata motivazione da parte del giudice soltanto in tre specifiche ipotesi: 1) in caso di soccombenza reciproca;
2) laddove venga in rilievo una questione di assoluta novità; 3) laddove vi sia un mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni decisive. Peraltro, con sentenza n. 77/2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle tre ipotesi succitate ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Tale ultima ipotesi, come affermato dalle stesse Sezioni Unite, costituisce una norma elastica, una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. S.U. 22 febbraio
2012, n. 2572). Orbene, nel novero delle “gravi ed eccezionali ragioni” ben può rientrare il caso di specie, atteso che, come precipuamente motivato dal giudice di primo grado, e considerando altresì che nessuna iniziativa risultava intrapresa dall' per il recupero del credito indicato nella Controparte_1
cartella, l'odierna appellata non ha avuto la tempistica sufficiente ad esaminare l'istanza di sgravio avanzata dall'appellante, considerato la stessa è stata avanzata solo 18 giorni prima della proposizione dell'opposizione di primo grado. Infatti, fermo restando che l'esigenza di adire il giudice non debba nuocere a chi ha ragione e che l'onere della spesa per il processo debba gravare su chi abbia provocato la necessità dello stesso, va osservato come nel caso di specie tale controversia poteva essere risolta attraverso lo strumento amministrativo preposto dell'istanza di sgravio, evitando perciò di addivenire agli odierni due gradi di giudizio.
pagina 5 di 6 Come sopra accennato, non è altresì ravvisabile una violazione dell'art 92 c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni che hanno determinato la decisione di regolare le spese nel senso della compensazione, stante la dettagliata e puntuale motivazione recata sul punto dalla sentenza gravata.
Tanto premesso l'appello va rigettato.
Le spese del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (avuto riguardo ai minimi, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta ed il connotato seriale del contenzioso in oggetto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello confermando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
2) condanna alla rifusione delle spese del gravame in favore Parte_1
dell' liquidate in euro 332,00 per compensi oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.
OR UN, 18.01.2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
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