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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445/2020 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'MO EL RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA AB AS RO parte rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
RI ET
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1.- Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione di un Parte_1 assegno periodico mensile a titolo di mantenimento a far data dal settembre 2018 e/o dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei propri scritti difensivi, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti, con condanna al versamento di tutto quanto ancora dovuto e non corrisposto;
2.- Per l'effetto, disporre che i sigg.ri e , nella qualità Controparte_1 Persona_1 di genitori della sig.ra , in solido tra loro e ciascuno per quanto di propria Parte_1 competenza e ragione, versino alla ricorrente l'importo periodico mensile pari ad euro 800,00, ovvero la diversa somma ritenuta idonea secondo giustizia, a titolo di mantenimento dal dì del dovuto e fino a quando, terminati gli studi ed il conseguente periodo formativo, non raggiungerà un'adeguata indipendenza economica, come per legge;
considerata la natura del tutto transitoria e non definitiva dell'attuale situazione lavorativa/formativa, innanzi descritta.
3.- Disporre che i sigg.ri e SE AN, concorrano Controparte_1 rispettivamente in misura pari al 50% ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente, documentalmente provate ed ancora non versate, nonché a tutte quelle che la ricorrente sarà costretta ad affrontare, dal dì del dovuto e fino a quando, terminati gli studi, non raggiungerà un'adeguata indipendenza economica, come per legge;
4.- Condannare entrambi i genitori, sig. e Sig.ra SE AN, Controparte_1 ciascuno per la propria quota del 50% come per legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a rifondere alla ricorrente le spese straordinarie sostenute dal settembre 2018 sino al deposito del presente ricorso, quantificate in euro 1.318,70, così come dettagliate nella premessa in fatto, oltre a quelle successive occorrende sostenute sino ad oggi.
5.- Condannare entrambi i genitori, sig. e Sig.ra SE , Controparte_1 Per_1 ciascuno per la propria quota del 50% come per legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a rifondere alla ricorrente la somma di euro 5.736,08 (corrispondente agli importi delle borse di studio) ed euro 1.317,32 (pari al valore dei buoni fruttiferi) per le ragioni descritte nella narrativa del ricorso introduttivo.
6.- Condannare entrambi i genitori, sig. e Sig.ra SE AN, in Controparte_1 solido tra loro al risarcimento del danno esistenziale nei confronti dell'odierna ricorrente da disporsi secondo equità e giustizia. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per il resistente : Controparte_1
“In via preliminare e pregiudiziale, in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come formulata e proposta;
In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda così come formulata e proposta per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge.”. Per la resistente SE AN:
“In via preliminare e pregiudiziale, in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come formulata e proposta;
In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda così come formulata e proposta per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.2.2020, premesso di essere stata generata il Parte_1
6.2.1998 dall'unione dei coniugi e SE AN e che dal matrimonio Controparte_1 erano nati anche i fratelli della stessa ricorrente, il 25.1.2000 e il 30.1.2006 Per_2 Per_3
(deceduto l'1.2.2007), ha dedotto che la comunione materiale e morale tra i genitori era definitivamente venuta meno da settembre 2018, allorché la SE, a causa del deterioramento dei rapporti con il marito, ormai conclamato, si era allontanata dalla casa coniugale sita in un alloggio popolare a San Giorgio a Liri per sistemarsi presso la propria madre in Castelforte (LT).
allora, si era trasferita a Cassino per seguire il corso universitario della facoltà Parte_1 di economia e ivi aveva condotto in locazione un immobile, per il canone di euro 140 mensili.
Senonché, i genitori odierni resistenti le avevano fatto mancare del tutto i mezzi di sostentamento, cosicché ella aveva dovuto impiegare l'intero importo ricevuto per l'espletamento del servizio civile sino a dicembre 2018 (euro 400 mensili) e le somme conseguite per borse di studio
DISCo Lazio negli anni dal 2018 al 2021 per poter fronteggiare gli oneri di mantenimento e di studio in Cassino. La medesima ricorrente, poi, era stata costretta anche ad utilizzare, sempre per i propri bisogni di vita, euro 1.317,32 che deteneva in buoni fruttiferi.
Data l'insufficienza delle proprie risorse, a dicembre 2021 la stessa aveva Parte_1 dovuto disdire la locazione e si era trasferita presso la casa della nonna materna in Castelforte, dalla quale l'odierna resistente SE AN si era definitivamente allontanata per essere andata a vivere in Latina con il suo nuovo compagno.
Richiamato, quindi, in punto di diritto, il dovere di mantenimento gravante sui genitori ai sensi dell'art. 337-septies c.c. e dedotto che il padre , in quanto conducente di autobus Controparte_1 alle dipendenze della percepirebbe un reddito cospicuo, nonché che anche la madre CP_2
SE AN sarebbe dotata di idonea capacità reddituale, la ricorrente ha lamentato di avere dovuto spendere di tasca propria euro 1.318,70 per alloggio, spese mediche, di copisteria e di connessione a internet e di avere dovuto impiegare i buoni fruttiferi anziché mantenerne l'utilizzo a reddito, così subendo un pregiudizio patrimoniale risarcibile.
Tutto ciò allegato, ha concluso come in epigrafe riportato. Parte_1
SE AN, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per essere pendente giudizio di separazione personale, iscritto al numero r.g. 4147/2019, tra la stessa comparente e , procedimento nel quale si controverteva anche dell'assegno di Controparte_1 mantenimento dovuto in favore dei figli. Nel merito ha domandato respingersi le avverse pretese.
, nel costituirsi, ha eccepito la decadenza della ricorrente per avere la stessa Controparte_1 abbandonato la casa familiare a giugno 2018, così perdendo il diritto al mantenimento a cagione della violazione dei doveri gravanti sulla figlia ai sensi dell'art. 315-bis quarto comma c.c. Nel merito ha dedotto che dopo la maturità conseguita nel 2017, non si era iscritta all'università bensì aveva Pt_1 cercato e trovato lavoro prima come commessa in un supermercato e successivamente nel servizio civile. La ricorrente, inoltre, per propria volontà e in disaccordo con quella del padre che non ne condivideva le scelte di vita, dal giugno 2018 si era resa autonoma tant'è che si era allontanata dalla casa familiare e, nonostante gli inviti del padre, non vi aveva fatto più ritorno se non per una visita di poche ore, nel periodo di Natale 2018, e soltanto per prendere vari oggetti personali. Ogni tentativo del padre di riallacciare i rapporti con la ricorrente era risultato inutile.
I resistenti, quindi, hanno concluso come in epigrafe.
Il Presidente, nell'udienza presidenziale tenuta con le modalità cartolari di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, rilevato che, con ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione personale n. 4147/19 R.G., ai coniugi e SE AN Controparte_1
(resistenti nel presente giudizio) era stato posto a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (ricorrente nel presente giudizio) nella misura mensile Parte_1 complessiva di euro 300,00 (di cui euro 200,00 a carico del ed euro 100,00 a carico della CP_1
SE), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, ha invitato le parti a conciliare, invito non raccolto positivamente.
Riunito il presente procedimento al n. r.g. 4147/2019 e poi disposta definitivamente la separazione dei due giudizi con ordinanza del 3.11.2022 (per avere le parti del processo di separazione personale trovato un accordo su tutte le domande, escludendo però dalla conciliazione proprio le questioni inerenti al mantenimento della prole, da dibattersi, quanto ad nel presente giudizio), Pt_1 la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione reddituale delle parti e dei documenti di spesa della ricorrente, nonché con interrogatorio formale dei resistenti.
All'esito, all'udienza del 24.9.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Il Tribunale è ben consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (tra le altre, di recente, Cassazione, ordinanza 1212372024) secondo cui il figlio di genitori divorziati o separati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Senonché, proprio in senso all'indirizzo citato, si è chiarito (Cass. n.29264/2022) che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021).
Così delineato il quadro giurisprudenziale ermeneutico in tema di dovere di mantenimento ai sensi dell'art. 337-septies c.c., è agevole osservare che, nel caso di specie, la ricorrente domanda la condanna dei genitori per un periodo che decorre da settembre 2018, ossia da quando ella aveva appena 20 anni e sette mesi;
come dimostrato già con la documentazione universitaria allegata al ricorso introduttivo, il percorso accademico di si è da subito caratterizzato per Parte_1 profitto (nel primo anno accademico, ancora in corso, aveva conseguito 36 crediti dei 180 necessari per completare il triennio); a gennaio 2022 aveva 96 crediti (documento 4 allegato alle note del
22.2.2022 della ricorrente); il triennio è stato completato, come emerge dall'iscrizione al corso di laurea magistrale presso l'Università Unitelma di gennaio 2024 (documento 1 allegato alle note dell'1.7.2024 della ricorrente).
In seguito all'accumulo delle conseguenze acquisite con gli studi, ha ottenuto, Parte_1 dapprima uno stage retribuito con euro 800 mensili da settembre 2023 (documento 9 allegato alle predette note dell'1.7.2024) e nel corso dell'anno 2024 ha percepito, come da propria dichiarazione in data 24.9.2025, per l'attività di apprendista, alle dipendenze di un reddito Controparte_3 imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione (2025 redditi 2024), pari ad € 25.175,00.
Alla stregua degli elementi indicati, dunque, non può non notarsi che la ricorrente ha avviato un percorso universitario a 20 anni, che le ha consentito di reperire una occupazione tale da garantirle l'autonomia economica già a settembre 2023, ossia a 25 anni e 7 mesi.
La competenza raggiunta, quindi, già a 25 anni e il conseguimento in tale età, certamente non avanzata, di un lavoro consono alle aspettative coltivate con lo studio, consente di ritenere sussistente
- proprio alla stregua della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - il diritto al mantenimento dall'epoca dell'inizio degli studi in Cassino (settembre 2018) sino ad agosto 2023, ultimo mese precedente il momento del conseguimento dell'indipendenza economica.
La ricorrente, infatti, si è impegnata, con profitto, studiando all'università e procurandosi un impiego ben retribuito già a 25 anni e 7 mesi.
Non osta la circostanza, dedotta dalla parte resistente , che la ricorrente, Controparte_1 abbandonando la casa familiare, avrebbe violato l'art. 315-bis, quarto comma, c.c.. Norma, quest'ultima, che si limita a imporre sui figli doveri di rispetto e collaborazione finché perdura la convivenza con i genitori, obblighi che certamente non possono giudicarsi disattesi solo allorché la figlia, in età universitaria, vada ad abitare fuori di casa per seguire un corso di studi ritenuto coerente con le proprie inclinazioni.
Non può, quindi, accogliersi l'eccezione di decadenza formulata dal CP_1
Quanto alla misura della prestazione alla quale ha diritto la ricorrente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (di recente, tra le altre, ordinanza 3329/2025), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi), ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.
Come emerge dalla documentazione prodotta in atti e, del resto, è pacifico tra le parti, tra settembre 2018 e settembre 2023 lavorava come conducente di autobus per Controparte_1 [...]
nell'udienza dinanzi al Presidente del 13.1.2022 ha dichiarato redditi per euro 1.300-1.500 CP_2 mensili ma, il Cud 2018 per i redditi 2017 prodotto come documento 17 della ricorrente, dà conto di un imponibile annuo di euro 32.741 a fini previdenziali. Il tutto con debiti per locazione per euro 100 mensili, come dichiarati in udienza.
Di SE AN, invece, risulta pacifico un reddito di euro 900 mensili per il lavoro prestato, seppure in forza di reiterati contratti a termini, alle dipendenze della preso un Parte_2 supermercato e non è contestata la circostanza che ella abbia intrapreso una stabile relazione sentimentale con altro compagno, dalla quale può attingere, secondo un criterio di normalità, fonti di solidarietà. Ella, del resto, ha manifestato, nell'udienza del 13.1.2022, la disponibilità ad aumentare il contributo alla figlia da euro 100 a euro 150 mensili.
Così sintetizzata, anche comparativamente, la situazione reddituale delle parti, appare equo riconoscere alla ricorrente un contributo al mantenimento nella misura di euro 400 totali mensili da settembre 2018 ad agosto 2023, dei quali euro 250 a carico di e euro 150 a carico Controparte_1 di SE AN.
Il tutto oltre alle spese straordinarie, nei limiti documentati che di seguito si indicano, da ripartirsi, in orientativa proporzione dei redditi, nella misura del 70% a carico di e Persona_4 per il 30% a carico di SE AN.
In punto di diritto, quanto alla delimitazione dell'ambito delle spese straordinarie suscettibili di rimborso, ulteriore rispetto alla somma mensile già riconosciuta per mantenimento, la Suprema Corte
(ordinanza 7169/2024, tra le altre) ha chiarito che in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente
"fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337— ter, comma quarto, c.c., dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Così delineato il quadro normativo rilevante in materia, avuto riguardo alle spese documentate con le produzioni di parte ricorrente, appaiono ripetibili le seguenti voci, sostenute nelle date indicate:
- euro 160 per occhiali il 12.12.2018, trattandosi di strumento medico necessario per la vita e lo studio, per una diagnosi non contingente;
- euro 170 per acquisto di pc, strumento funzionale allo studio;
- euro 304 per connessione a internet, certamente indispensabile per lo studio.
Tutte spese connesse alle esigenze di vita e di studio e di importo ragguardevole, quindi straordinario rispetto alle facoltà dell'epoca della ricorrente e anche dei genitori.
Non appaiono, invece, rimborsabili le spese per OI (di volta in volta di importi bassi, nell'ordine di decine di euro ciascuno, connesse a controlli, o inerenti routinari come, ad esempio, la pulizia del tartaro, in ogni caso prive del carattere di straordinarietà, proprio per il modesto ammontare), per copisteria o retta universitaria (euro 16, importo documentato), che, in considerazione dei modesti importi o – quanto alle spese mediche – non collegate a una diagnosticata patologia con prospettive di durata, appaiono ordinarie e, come tali, suscettibili di essere incluse nel contributo mensile al mantenimento.
In corso di causa, poi, la ricorrente ha prodotto (documento 1 in allegato alle note di udienza del 19.9.2025) documentazione di ulteriori spese mediche.
Di queste, appaiono rimborsabili, perché riferite a una diagnosi (bulimia) certificata in atti ed evidentemente duratura, (attesa la ripetitività dei controlli) quelle per nutrizionista tra il 2021 e il 2022
(euro 50 per 8 visite, così in totale euro 400) e per psicologa tra il 2021 e il 2022 (euro 70 per 11 sedute, così in totale per euro 770), mentre tutte le altre si riferiscono al 2025, quando quindi la ricorrente era già indipendente, o sono di importo non significativo, quindi tale da escluderne il carattere straordinario.
Il totale delle spese straordinarie alla ripetizione delle quali ha diritto la ricorrente è, in definitiva, pari a euro 634 (160+170+304), con gli interessi dalla domanda, da intendersi coincidente con la notifica del ricorso, oltre a euro 1170 (400 + 770), maggiorati degli interessi legali dalla domanda, ossia dal deposito delle note del 19.9.2025.
Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno esistenziale e biologico;
in proposito le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono carenti dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, poiché non si indica una diagnosi, un quadro nosografico specifico, che sarebbe riconducibile agli inadempimenti genitoriali. Al riguardo, non è certamente sufficiente il richiamo allo stress o alla depressione, che pure si legge nella valutazione prodotta il 19.9.2025, poiché, appunto, manca la deduzione di una malattia.
Deve, del pari, essere respinta la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno che i resistenti avrebbero causato alla ricorrente per averla costretta ad usare i buoni fruttiferi e le borse di studio;
il pregiudizio patrimoniale che si assume sofferto, infatti, viene di per sé eliso con la condanna al pagamento del contributo al mantenimento che i resistenti avrebbero dovuto versare.
Oltretutto non sussiste danno ingiusto nell'aver causato l'utilizzo delle borse di studio per mantenersi agli studi, ciò che dovrebbe essere la finalizzazione normale delle borse stesse;
né viene dedotto quale chance di reinvestimento alla scadenza dei buoni sarebbe stata perduta da Pt_1
[...]
In conclusione, i resistenti devono essere condannati al pagamento in favore della ricorrente di euro 400 mensili per mantenimento da settembre 2018 ad agosto 2023, di cui euro 250 a carico di ed euro 150 a carico di;
il tutto oltre alle spese straordinarie, Controparte_1 Controparte_4 poste a carico di per il 70% e di per il 30% e liquidate: in euro Controparte_1 Controparte_4
634 oltre agli interessi legali dalla rispettiva notifica del ricorso ed in euro 1170 oltre agli interessi legali dal 19.9.2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con condanna pronunciata in favore dello Stato, essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ma ciò soltanto fino al momento in cui, dal 2024, la parte ha conseguito redditi tali da perdere il diritto all'ammissione al beneficio. Pertanto, si liquidano in favore dell'Erario le spese, di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relative alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, mentre, poiché la causa è stata rimessa in decisione sin dal 2023, per la fase decisoria – non competendo più l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della parte ricorrente, con la riduzione di cui all'art. 130 del d.lgs. 115/2002.
P.Q.M.
Condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente di euro 400 mensili per mantenimento da settembre 2018 ad agosto 2023, di cui euro 250 a carico di ed euro 150 a carico Controparte_1 di;
il tutto oltre alle spese straordinarie, poste a carico di per Controparte_4 Controparte_1 il 70% e di per il 30% e liquidate: in euro 634 oltre agli interessi legali dalla Controparte_4 rispettiva notifica del ricorso al saldo ed in euro 1170 oltre agli interessi legali dal 19.9.2025 al saldo.
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio:
- in favore dello Stato, che si liquidano in euro 2.400 oltre accessori come per legge;
- in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 750 oltre Iva e Cpa.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445/2020 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'MO EL RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LA AB AS RO parte rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
RI ET
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1.- Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione di un Parte_1 assegno periodico mensile a titolo di mantenimento a far data dal settembre 2018 e/o dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei propri scritti difensivi, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti, con condanna al versamento di tutto quanto ancora dovuto e non corrisposto;
2.- Per l'effetto, disporre che i sigg.ri e , nella qualità Controparte_1 Persona_1 di genitori della sig.ra , in solido tra loro e ciascuno per quanto di propria Parte_1 competenza e ragione, versino alla ricorrente l'importo periodico mensile pari ad euro 800,00, ovvero la diversa somma ritenuta idonea secondo giustizia, a titolo di mantenimento dal dì del dovuto e fino a quando, terminati gli studi ed il conseguente periodo formativo, non raggiungerà un'adeguata indipendenza economica, come per legge;
considerata la natura del tutto transitoria e non definitiva dell'attuale situazione lavorativa/formativa, innanzi descritta.
3.- Disporre che i sigg.ri e SE AN, concorrano Controparte_1 rispettivamente in misura pari al 50% ciascuno, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente, documentalmente provate ed ancora non versate, nonché a tutte quelle che la ricorrente sarà costretta ad affrontare, dal dì del dovuto e fino a quando, terminati gli studi, non raggiungerà un'adeguata indipendenza economica, come per legge;
4.- Condannare entrambi i genitori, sig. e Sig.ra SE AN, Controparte_1 ciascuno per la propria quota del 50% come per legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a rifondere alla ricorrente le spese straordinarie sostenute dal settembre 2018 sino al deposito del presente ricorso, quantificate in euro 1.318,70, così come dettagliate nella premessa in fatto, oltre a quelle successive occorrende sostenute sino ad oggi.
5.- Condannare entrambi i genitori, sig. e Sig.ra SE , Controparte_1 Per_1 ciascuno per la propria quota del 50% come per legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia, a rifondere alla ricorrente la somma di euro 5.736,08 (corrispondente agli importi delle borse di studio) ed euro 1.317,32 (pari al valore dei buoni fruttiferi) per le ragioni descritte nella narrativa del ricorso introduttivo.
6.- Condannare entrambi i genitori, sig. e Sig.ra SE AN, in Controparte_1 solido tra loro al risarcimento del danno esistenziale nei confronti dell'odierna ricorrente da disporsi secondo equità e giustizia. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per il resistente : Controparte_1
“In via preliminare e pregiudiziale, in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come formulata e proposta;
In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda così come formulata e proposta per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge.”. Per la resistente SE AN:
“In via preliminare e pregiudiziale, in rito dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come formulata e proposta;
In via subordinata, nel merito, rigettare la domanda così come formulata e proposta per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni conseguente provvedimento di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.2.2020, premesso di essere stata generata il Parte_1
6.2.1998 dall'unione dei coniugi e SE AN e che dal matrimonio Controparte_1 erano nati anche i fratelli della stessa ricorrente, il 25.1.2000 e il 30.1.2006 Per_2 Per_3
(deceduto l'1.2.2007), ha dedotto che la comunione materiale e morale tra i genitori era definitivamente venuta meno da settembre 2018, allorché la SE, a causa del deterioramento dei rapporti con il marito, ormai conclamato, si era allontanata dalla casa coniugale sita in un alloggio popolare a San Giorgio a Liri per sistemarsi presso la propria madre in Castelforte (LT).
allora, si era trasferita a Cassino per seguire il corso universitario della facoltà Parte_1 di economia e ivi aveva condotto in locazione un immobile, per il canone di euro 140 mensili.
Senonché, i genitori odierni resistenti le avevano fatto mancare del tutto i mezzi di sostentamento, cosicché ella aveva dovuto impiegare l'intero importo ricevuto per l'espletamento del servizio civile sino a dicembre 2018 (euro 400 mensili) e le somme conseguite per borse di studio
DISCo Lazio negli anni dal 2018 al 2021 per poter fronteggiare gli oneri di mantenimento e di studio in Cassino. La medesima ricorrente, poi, era stata costretta anche ad utilizzare, sempre per i propri bisogni di vita, euro 1.317,32 che deteneva in buoni fruttiferi.
Data l'insufficienza delle proprie risorse, a dicembre 2021 la stessa aveva Parte_1 dovuto disdire la locazione e si era trasferita presso la casa della nonna materna in Castelforte, dalla quale l'odierna resistente SE AN si era definitivamente allontanata per essere andata a vivere in Latina con il suo nuovo compagno.
Richiamato, quindi, in punto di diritto, il dovere di mantenimento gravante sui genitori ai sensi dell'art. 337-septies c.c. e dedotto che il padre , in quanto conducente di autobus Controparte_1 alle dipendenze della percepirebbe un reddito cospicuo, nonché che anche la madre CP_2
SE AN sarebbe dotata di idonea capacità reddituale, la ricorrente ha lamentato di avere dovuto spendere di tasca propria euro 1.318,70 per alloggio, spese mediche, di copisteria e di connessione a internet e di avere dovuto impiegare i buoni fruttiferi anziché mantenerne l'utilizzo a reddito, così subendo un pregiudizio patrimoniale risarcibile.
Tutto ciò allegato, ha concluso come in epigrafe riportato. Parte_1
SE AN, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per essere pendente giudizio di separazione personale, iscritto al numero r.g. 4147/2019, tra la stessa comparente e , procedimento nel quale si controverteva anche dell'assegno di Controparte_1 mantenimento dovuto in favore dei figli. Nel merito ha domandato respingersi le avverse pretese.
, nel costituirsi, ha eccepito la decadenza della ricorrente per avere la stessa Controparte_1 abbandonato la casa familiare a giugno 2018, così perdendo il diritto al mantenimento a cagione della violazione dei doveri gravanti sulla figlia ai sensi dell'art. 315-bis quarto comma c.c. Nel merito ha dedotto che dopo la maturità conseguita nel 2017, non si era iscritta all'università bensì aveva Pt_1 cercato e trovato lavoro prima come commessa in un supermercato e successivamente nel servizio civile. La ricorrente, inoltre, per propria volontà e in disaccordo con quella del padre che non ne condivideva le scelte di vita, dal giugno 2018 si era resa autonoma tant'è che si era allontanata dalla casa familiare e, nonostante gli inviti del padre, non vi aveva fatto più ritorno se non per una visita di poche ore, nel periodo di Natale 2018, e soltanto per prendere vari oggetti personali. Ogni tentativo del padre di riallacciare i rapporti con la ricorrente era risultato inutile.
I resistenti, quindi, hanno concluso come in epigrafe.
Il Presidente, nell'udienza presidenziale tenuta con le modalità cartolari di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, rilevato che, con ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione personale n. 4147/19 R.G., ai coniugi e SE AN Controparte_1
(resistenti nel presente giudizio) era stato posto a carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (ricorrente nel presente giudizio) nella misura mensile Parte_1 complessiva di euro 300,00 (di cui euro 200,00 a carico del ed euro 100,00 a carico della CP_1
SE), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, ha invitato le parti a conciliare, invito non raccolto positivamente.
Riunito il presente procedimento al n. r.g. 4147/2019 e poi disposta definitivamente la separazione dei due giudizi con ordinanza del 3.11.2022 (per avere le parti del processo di separazione personale trovato un accordo su tutte le domande, escludendo però dalla conciliazione proprio le questioni inerenti al mantenimento della prole, da dibattersi, quanto ad nel presente giudizio), Pt_1 la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione reddituale delle parti e dei documenti di spesa della ricorrente, nonché con interrogatorio formale dei resistenti.
All'esito, all'udienza del 24.9.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni sopra riportate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Il Tribunale è ben consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (tra le altre, di recente, Cassazione, ordinanza 1212372024) secondo cui il figlio di genitori divorziati o separati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Senonché, proprio in senso all'indirizzo citato, si è chiarito (Cass. n.29264/2022) che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021).
Così delineato il quadro giurisprudenziale ermeneutico in tema di dovere di mantenimento ai sensi dell'art. 337-septies c.c., è agevole osservare che, nel caso di specie, la ricorrente domanda la condanna dei genitori per un periodo che decorre da settembre 2018, ossia da quando ella aveva appena 20 anni e sette mesi;
come dimostrato già con la documentazione universitaria allegata al ricorso introduttivo, il percorso accademico di si è da subito caratterizzato per Parte_1 profitto (nel primo anno accademico, ancora in corso, aveva conseguito 36 crediti dei 180 necessari per completare il triennio); a gennaio 2022 aveva 96 crediti (documento 4 allegato alle note del
22.2.2022 della ricorrente); il triennio è stato completato, come emerge dall'iscrizione al corso di laurea magistrale presso l'Università Unitelma di gennaio 2024 (documento 1 allegato alle note dell'1.7.2024 della ricorrente).
In seguito all'accumulo delle conseguenze acquisite con gli studi, ha ottenuto, Parte_1 dapprima uno stage retribuito con euro 800 mensili da settembre 2023 (documento 9 allegato alle predette note dell'1.7.2024) e nel corso dell'anno 2024 ha percepito, come da propria dichiarazione in data 24.9.2025, per l'attività di apprendista, alle dipendenze di un reddito Controparte_3 imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione (2025 redditi 2024), pari ad € 25.175,00.
Alla stregua degli elementi indicati, dunque, non può non notarsi che la ricorrente ha avviato un percorso universitario a 20 anni, che le ha consentito di reperire una occupazione tale da garantirle l'autonomia economica già a settembre 2023, ossia a 25 anni e 7 mesi.
La competenza raggiunta, quindi, già a 25 anni e il conseguimento in tale età, certamente non avanzata, di un lavoro consono alle aspettative coltivate con lo studio, consente di ritenere sussistente
- proprio alla stregua della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - il diritto al mantenimento dall'epoca dell'inizio degli studi in Cassino (settembre 2018) sino ad agosto 2023, ultimo mese precedente il momento del conseguimento dell'indipendenza economica.
La ricorrente, infatti, si è impegnata, con profitto, studiando all'università e procurandosi un impiego ben retribuito già a 25 anni e 7 mesi.
Non osta la circostanza, dedotta dalla parte resistente , che la ricorrente, Controparte_1 abbandonando la casa familiare, avrebbe violato l'art. 315-bis, quarto comma, c.c.. Norma, quest'ultima, che si limita a imporre sui figli doveri di rispetto e collaborazione finché perdura la convivenza con i genitori, obblighi che certamente non possono giudicarsi disattesi solo allorché la figlia, in età universitaria, vada ad abitare fuori di casa per seguire un corso di studi ritenuto coerente con le proprie inclinazioni.
Non può, quindi, accogliersi l'eccezione di decadenza formulata dal CP_1
Quanto alla misura della prestazione alla quale ha diritto la ricorrente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (di recente, tra le altre, ordinanza 3329/2025), dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi), ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.
Come emerge dalla documentazione prodotta in atti e, del resto, è pacifico tra le parti, tra settembre 2018 e settembre 2023 lavorava come conducente di autobus per Controparte_1 [...]
nell'udienza dinanzi al Presidente del 13.1.2022 ha dichiarato redditi per euro 1.300-1.500 CP_2 mensili ma, il Cud 2018 per i redditi 2017 prodotto come documento 17 della ricorrente, dà conto di un imponibile annuo di euro 32.741 a fini previdenziali. Il tutto con debiti per locazione per euro 100 mensili, come dichiarati in udienza.
Di SE AN, invece, risulta pacifico un reddito di euro 900 mensili per il lavoro prestato, seppure in forza di reiterati contratti a termini, alle dipendenze della preso un Parte_2 supermercato e non è contestata la circostanza che ella abbia intrapreso una stabile relazione sentimentale con altro compagno, dalla quale può attingere, secondo un criterio di normalità, fonti di solidarietà. Ella, del resto, ha manifestato, nell'udienza del 13.1.2022, la disponibilità ad aumentare il contributo alla figlia da euro 100 a euro 150 mensili.
Così sintetizzata, anche comparativamente, la situazione reddituale delle parti, appare equo riconoscere alla ricorrente un contributo al mantenimento nella misura di euro 400 totali mensili da settembre 2018 ad agosto 2023, dei quali euro 250 a carico di e euro 150 a carico Controparte_1 di SE AN.
Il tutto oltre alle spese straordinarie, nei limiti documentati che di seguito si indicano, da ripartirsi, in orientativa proporzione dei redditi, nella misura del 70% a carico di e Persona_4 per il 30% a carico di SE AN.
In punto di diritto, quanto alla delimitazione dell'ambito delle spese straordinarie suscettibili di rimborso, ulteriore rispetto alla somma mensile già riconosciuta per mantenimento, la Suprema Corte
(ordinanza 7169/2024, tra le altre) ha chiarito che in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente
"fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337— ter, comma quarto, c.c., dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Così delineato il quadro normativo rilevante in materia, avuto riguardo alle spese documentate con le produzioni di parte ricorrente, appaiono ripetibili le seguenti voci, sostenute nelle date indicate:
- euro 160 per occhiali il 12.12.2018, trattandosi di strumento medico necessario per la vita e lo studio, per una diagnosi non contingente;
- euro 170 per acquisto di pc, strumento funzionale allo studio;
- euro 304 per connessione a internet, certamente indispensabile per lo studio.
Tutte spese connesse alle esigenze di vita e di studio e di importo ragguardevole, quindi straordinario rispetto alle facoltà dell'epoca della ricorrente e anche dei genitori.
Non appaiono, invece, rimborsabili le spese per OI (di volta in volta di importi bassi, nell'ordine di decine di euro ciascuno, connesse a controlli, o inerenti routinari come, ad esempio, la pulizia del tartaro, in ogni caso prive del carattere di straordinarietà, proprio per il modesto ammontare), per copisteria o retta universitaria (euro 16, importo documentato), che, in considerazione dei modesti importi o – quanto alle spese mediche – non collegate a una diagnosticata patologia con prospettive di durata, appaiono ordinarie e, come tali, suscettibili di essere incluse nel contributo mensile al mantenimento.
In corso di causa, poi, la ricorrente ha prodotto (documento 1 in allegato alle note di udienza del 19.9.2025) documentazione di ulteriori spese mediche.
Di queste, appaiono rimborsabili, perché riferite a una diagnosi (bulimia) certificata in atti ed evidentemente duratura, (attesa la ripetitività dei controlli) quelle per nutrizionista tra il 2021 e il 2022
(euro 50 per 8 visite, così in totale euro 400) e per psicologa tra il 2021 e il 2022 (euro 70 per 11 sedute, così in totale per euro 770), mentre tutte le altre si riferiscono al 2025, quando quindi la ricorrente era già indipendente, o sono di importo non significativo, quindi tale da escluderne il carattere straordinario.
Il totale delle spese straordinarie alla ripetizione delle quali ha diritto la ricorrente è, in definitiva, pari a euro 634 (160+170+304), con gli interessi dalla domanda, da intendersi coincidente con la notifica del ricorso, oltre a euro 1170 (400 + 770), maggiorati degli interessi legali dalla domanda, ossia dal deposito delle note del 19.9.2025.
Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno esistenziale e biologico;
in proposito le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono carenti dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, poiché non si indica una diagnosi, un quadro nosografico specifico, che sarebbe riconducibile agli inadempimenti genitoriali. Al riguardo, non è certamente sufficiente il richiamo allo stress o alla depressione, che pure si legge nella valutazione prodotta il 19.9.2025, poiché, appunto, manca la deduzione di una malattia.
Deve, del pari, essere respinta la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno che i resistenti avrebbero causato alla ricorrente per averla costretta ad usare i buoni fruttiferi e le borse di studio;
il pregiudizio patrimoniale che si assume sofferto, infatti, viene di per sé eliso con la condanna al pagamento del contributo al mantenimento che i resistenti avrebbero dovuto versare.
Oltretutto non sussiste danno ingiusto nell'aver causato l'utilizzo delle borse di studio per mantenersi agli studi, ciò che dovrebbe essere la finalizzazione normale delle borse stesse;
né viene dedotto quale chance di reinvestimento alla scadenza dei buoni sarebbe stata perduta da Pt_1
[...]
In conclusione, i resistenti devono essere condannati al pagamento in favore della ricorrente di euro 400 mensili per mantenimento da settembre 2018 ad agosto 2023, di cui euro 250 a carico di ed euro 150 a carico di;
il tutto oltre alle spese straordinarie, Controparte_1 Controparte_4 poste a carico di per il 70% e di per il 30% e liquidate: in euro Controparte_1 Controparte_4
634 oltre agli interessi legali dalla rispettiva notifica del ricorso ed in euro 1170 oltre agli interessi legali dal 19.9.2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con condanna pronunciata in favore dello Stato, essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ma ciò soltanto fino al momento in cui, dal 2024, la parte ha conseguito redditi tali da perdere il diritto all'ammissione al beneficio. Pertanto, si liquidano in favore dell'Erario le spese, di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relative alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, mentre, poiché la causa è stata rimessa in decisione sin dal 2023, per la fase decisoria – non competendo più l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della parte ricorrente, con la riduzione di cui all'art. 130 del d.lgs. 115/2002.
P.Q.M.
Condanna i resistenti al pagamento in favore della ricorrente di euro 400 mensili per mantenimento da settembre 2018 ad agosto 2023, di cui euro 250 a carico di ed euro 150 a carico Controparte_1 di;
il tutto oltre alle spese straordinarie, poste a carico di per Controparte_4 Controparte_1 il 70% e di per il 30% e liquidate: in euro 634 oltre agli interessi legali dalla Controparte_4 rispettiva notifica del ricorso al saldo ed in euro 1170 oltre agli interessi legali dal 19.9.2025 al saldo.
Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio:
- in favore dello Stato, che si liquidano in euro 2.400 oltre accessori come per legge;
- in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 750 oltre Iva e Cpa.
Cassino, lì 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi