Sentenza 31 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/03/2022, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2022
N. 00532/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Vincenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imperatore Adriano, n. 33;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del provvedimento prot. -OMISSIS-, a firma del Capo Ufficio Staff Area III - Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, con il quale è stato denegato al ricorrente il rilascio del nulla - osta chiesto il 13.04.2021 per l'ottenimento del nuovo documento di guida, nonché di ogni atto presupposto conseguenziale e comunque connesso;
per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., il nulla - osta per il conseguimento della nuova patente di guida;
e per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal ricorrente per effetto dell'illegittimo operato della Prefettura di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - al quale il 12 Gennaio 2018 la Prefettura di Lecce ha revocato la patente di guida a seguito di sentenza -OMISSIS- del 19.01.2017 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione (ora espiata) emessa nei sui confronti dal Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del D.P.R. 309/90 - con ricorso notificato il 25.10.2021 e depositato in giudizio l’11.11.2021, impugna la nota dirigenziale prot. -OMISSIS-, con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla - osta per il conseguimento del nuovo documento di guida presentata il 13.04.2021 (per decorso triennio dalla revoca della patente di guida), con la motivazione che “• ad oggi, come già rappresentato con la cennata nota, non risultano intervenuti provvedimenti riabilitativi in grado di ripristinare il possesso dei requisiti morali, indispensabile per il conseguimento di una nuova patente di guida, come previsto dal comma 1 dell'art. 120 del CdS; • in occasione della precedente istanza del 18.11.2020, con cui si chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca sopra richiamato, quest'Ufficio ha effettuato attività istruttoria, volta a verificare se vi fossero le condizioni per il conseguimento di una nuova patente di guida quale strumento concreto per la riabilitazione dell'istante, le cui risultanze hanno evidenziato il permanere della pericolosità sociale del sig. -OMISSIS-. Spiace, pertanto, comunicare che non e possibile rilasciare il richiesto nulla osta nelle more dell'ottenimento, da parte del sig. -OMISSIS-, dei provvedimenti riabilitativi previsti dall'art. 120 del Codice della Strada ”, nonché ogni atto presupposto conseguenziale e comunque connesso. Chiede, altresì, l'accertamento del diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., il nulla - osta per il conseguimento della nuova patente di guida, nonchè il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per effetto dell'illegittimo operato della Prefettura di Lecce.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.
2) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, ha concluso come sopra riportato.
Il 15/11/2021, si sono costituite in giudizio il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per resistere al ricorso notificato, depositando un breve atto di costituzione.
Il 30/11/2021, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la Relazione dell’Amministrazione dell’8.2.2021.
Nella Camera di Consiglio del 22/12/2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, il difensore di quest’ultimo ha dichiarato di rinunciare alla tutela cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, quindi il Presidente della Sezione, preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissato la causa nel merito all'udienza pubblica del 22 febbraio 2022.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - In limine , in punto di giurisdizione, il Collegio osserva che, nell’ipotesi di diniego di rilascio di nulla osta ex art. 120, commi 1 e 3, del Codice della Strada per il conseguimento della patente precedentemente revocata, - a ben vedere - sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. in ragione del potere discrezionale spettante alla Prefettura di concedere o meno, sulla base di valutazioni inerenti la pubblica sicurezza, l’invocato nulla osta-osta al conseguimento di nuova patente di guida, una volta ottenuta dall’istante la riabilitazione penale (Cfr.: T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/03/2022, n. 506).
2. - Ciò premesso, con l’unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 120, comma 3, del Codice della Strada, che, nel disciplinare “ la situazione di coloro i quali, destinatari di precedente revoca del titolo, ai sensi del comma secondo dell’art. 120 CdS (sopravvenienza di una delle condizioni soggettive indicate nel comma primo), richiedano una nuova patente ”, a suo dire, non richiede, ai fini del nulla osta al rilascio di nuovo titolo abilitativo alla guida, l’esistenza del provvedimento di riabilitazione di cui al primo comma del suddetto art. 120, ma il mero decorso del periodo di tre anni dalla revoca.
Il predetto motivo di ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che l’articolo 120 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato << Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 >>, al comma 1, primo periodo, dispone che << Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi… >>.
Al secondo comma, l’articolo 120 precisa che << …se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione.. .>>.
Il terzo comma dell’art. 120 citato recita: << La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni >>.
La lettura integrata e sistematica dei primi tre commi del soprariportato articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992, tuttavia, ha generato due filoni giurisprudenziali contrastanti, in punto di sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo, in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente.
In particolare, secondo un orientamento giurisprudenziale, “ il comma 3 ed il comma 2 del richiamato art.120 del Codice della strada integrano una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente dopo il mero decorso di un triennio dall’adozione del provvedimento di revoca, senza che si realizzi anche l’ulteriore presupposto dell’intervento della riabilitazione ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2021, n. 3084; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, 18 dicembre 2020, n. 1143). Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la ratio del divieto di disporre la revoca della patente, una volta decorso il termine triennale dall’applicazione della misura di prevenzione, deve essere rinvenuta nella tutela dell’affidamento del titolare, che la Corte Costituzionale, al paragrafo 5.3. della sentenza del 12 luglio 2021, n. 152, ha ravvisato nella fattispecie della revoca del titolo abilitativo ma non anche nella fattispecie del diniego di rilascio, nella quale la << condizione ostativa..., a differenza della revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato >>.
Secondo tale orientamento, quindi, la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, secondo tale orientamento “ il destinatario di un provvedimento di revoca, per conseguire una nuova patente di guida, deve attendere solo il decorso di un triennio dalla revoca della patente, senza che possa esigersi che egli ottenga anche un provvedimento riabilitativo ” (T.A.R. Milano 02724/2021).
Secondo altro orientamento, al quale ha evidentemente aderito la Prefettura di Lecce, il comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 deve essere qualificato come norma <<in aggiunta>> rispetto alla norma contenuta nel comma 1, per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell’intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca.
Invero, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell’art.120, il decorso del termine triennale di cui al comma 3 dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 285/1992 non determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dal comma 1 dell’art.120 D. Lgs. n. 285/1992.
In tal senso, di recente il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare (ordinanza n.2350/2021) ha ritenuto che “ sebbene il requisito della riabilitazione non sia espressamente richiesto dall’art. 120 del c.d.s. in ipotesi di revoca di patente già conseguita, il Collegio ritiene anche sulla scorta del precedente della sezione (sent, -OMISSIS-) che, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non sia sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio dell’invocato nulla osta “in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi” ”.
Il Collegio, come già affermato in recenti pronunce della Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 28/03/2022, n. 506, cit.), ritiene - meditatamente - di aderire a quest’ultimo orientamento.
Infatti, il primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.) indica i requisiti morali necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), che si applicano a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida (sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata); mentre il terzo comma dell’art. 120 del medesimo Codice della Strada (“ La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni .”) aggiunge (al presupposto dell’intervenuta riabilitazione di cui al primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada) un ulteriore requisito necessario affinché chi ha subito la revoca della patente di guida possa conseguirne una nuova, prescrivendo il periodo minimo di efficacia della revoca (ossia tre anni dall’adozione della revoca della patente), ma non incide in alcun modo sui requisiti morali necessari per conseguire la patente, indicati al primo comma della norma in questione, in conformità alla lettera e alla ratio delle disposizioni citate - interpretate sistematicamente nel loro combinato disposto in base ai consueti ortodossi canoni ermeneutici - che non hanno uno scopo punitivo, ma preventivo, mirando ad evitare che il possesso della patente di guida possa agevolare soggetti connotati da pericolosità sociale.
In altri termini, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la lettera dell’art. 120 terzo comma del Codice della Strada non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione penale come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale previsto, a ben vedere, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente di guida già revocata in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi e, nel particolare caso di specie, è incontestato il fatto che non sussiste il presupposto della intervenuta riabilitazione penale del ricorrente.
3. - Per le ragioni innanzi, sinteticamente, illustrate il ricorso deve essere, quindi, respinto, ivi inclusa la domanda risarcitoria (attesa la legittimità dell’azione amministrativa).
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della complessità della controversia e della non univocità dei richiamati orientamenti giurisprudenziali) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.