Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4499/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4499/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Ravenna, via Bramante Donato n.31, con il patrocinio dell'avv. ELISA PELELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna, via IV Novembre n. 5 e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Ravenna, via Bramante Donato n.31, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA NOVAGA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Faenza, Corso Saffi n. 27
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 22.11.2024 e 11.02.2025. In data 21.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 6
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.10.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio dalla Parte_2 quale era nata in data [...] la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori, e che la Per_1 relazione affettiva era successivamente terminata e avevano pertanto deciso di disciplinare in modo consensuale le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di omologare le seguenti condizioni:
“1). Affidare la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, nell'abitazione Per_1 familiare di via Bramante Donato n. 31 in Ravenna, alla medesima assegnata. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale viene esercitata disgiuntamente. 2). Disporre e regolare la permanenza della minore presso le abitazioni dei genitori, durante il periodo scolastico ed extrascolastico secondo il calendario che segue: PERIODO EXTRASCOLASTICO 1ª settimana del mese:
- Lunedì: con il padre dall'uscita del CRE o comunque dall'ora di pranzo fino alla sera dopo cena, con impegno del signor Per_
ad accompagnare presso l'abitazione materna, una volta che abbia finito di cenare;
Per_1
- Martedì: resterà tutto il giorno con la madre, che avrà cura di riaccompagnarla la mattina del giorno successivo al Per_1
CRE o presso l'abitazione del padre;
Per_
- Mercoledì: con il padre, presso la cui casa pernotterà, dall'uscita del CRE con impegno del signor ad accompagnarla il giorno successivo al CRE;
- Giovedì: dall'uscita del CRE resterà con la mamma, con la quale starà tutto il fine settimana fino al lunedì mattina Per_1 quando la madre la riaccompagnerà al CRE o a casa del padre. Conseguentemente:
- Venerdì, Sabato e Domenica, la bambina starà tutti e tre i giorni con la madre presso la cui casa pernotterà e la signora avrà cura di riaccompagnarla al CRE il lunedì mattina successivo. 2ª settimana del mese: Parte_1 Per_
- Lunedì: con il padre, dall'uscita del CRE con impegno del ad accompagnare la figlia a casa della madre dopo cena;
- Martedì: resterà tutto il giorno con la madre, che la riaccompagnerà al CRE o a casa del padre il giorno successivo;
Per_1 Per_
- Mercoledì: con il padre, presso la cui casa pernotterà, dall'uscita del CRE, con impegno del signor ad accompagnarla il giorno successivo al CRE
- Giovedì: dall'uscita della scuola con la mamma con la quale pernotterà fino al venerdì mattina quando la madre la riaccompagnerà il giorno successivo al CRE. Conseguentemente:
- Venerdì, Sabato e Domenica, con il padre presso cui pernotterà il venerdì notte, il sabato notte e la domenica notte, avendo cura il padre di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre il lunedì sera dopo cena. La 3ª settimana del mese sarà come la prima e la 4° settimana del mese come la seconda.
*** I tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore durante il PERIODO SCOLASTICO saranno i seguenti: 1° settimana del mese: Lunedì: con il babbo dall'uscita della scuola fino alla sera dopo cena, con impegno del babbo ad accompagnare la piccola a casa della mamma una volta che abbia finito di cenare, entro le ore 20:00. Martedì: tutto il giorno con la mamma, che la riaccompagnerà la mattina del giorno successivo a scuola. pagina 2 di 6 Mercoledì: dall'uscita della scuola tutto il giorno con il babbo, presso la cui casa pernotterà, con impegno del babbo ad accompagnarla il giorno successivo a scuola. Giovedì: dall'uscita della scuola con la mamma con la quale starà tutto il fine settimana fino al lunedì mattina quando la madre la riaccompagnerà a scuola. Conseguentemente: Venerdì – Sabato e Domenica, la bambina starà tutti e tre i giorni con la madre presso la cui casa pernotterà, madre che avrà cura di riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina successivo.
2° settimana del mese: Lunedì: tutto il giorno con il babbo, dall'uscita della scuola con impegno del babbo ad accompagnare la figlia a casa della madre dopo cena. Il tutto fermo restando che laddove crescendo la figlia manifesti il desiderio di passare più tempo con il padre e/o pernottare presso il medesimo nella giornata di lunedì, detta richiesta venga assecondata dalla madre. Martedì: tutto il giorno con la mamma, che la riaccompagnerà a scuola la mattina dopo. Mercoledì: dall'uscita della scuola, tutto il giorno con il babbo, presso la cui casa pernotterà, con impegno del babbo ad accompagnarla a scuola il giorno successivo;
Giovedì: dall'uscita della scuola con la mamma con la quale pernotterà fino al venerdì mattina quando la madre la riaccompagnerà il giorno successivo a scuola. Conseguentemente Venerdì – Sabato e Domenica, tutti e tre i giorni con il padre presso cui pernotterà il venerdì e il sabato notte, e presso cui starà la domenica fino al tardo pomeriggio, avendo cura il padre di riaccompagnarla a casa della madre prima di cena.
3° settimana del mese come la prima, 4° settimana del mese come la seconda. Fermo restando quanto sopra stabilito, i genitori sono d'accordo a che la predetta calendarizzazione possa comunque essere modificata di comune accordo tra gli stessi, tanto nel periodo scolastico, quanto nel periodo extrascolastico, in considerazione dei propri impegni extralavorativi o lavorativi e laddove questi ultimi dovessero risultare difficilmente prevedibili e gli stessi risultino impossibilitati a occuparsi della figlia nelle giornate di propria spettanza. La calendarizzazione di cui sopra verrà comunque ripresa, al termine dell'evento lavorativo o extralavorativo che ne abbia impedito la relativa osservazione, in base al giorno e alla settimana del mese in cui ci si trova. A prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra, rimane comunque fermo sia durante il periodo extrascolastico che durante il periodo scolastico, previo accordo con la madre, il diritto del padre di andare a prendere la bambina dall'uscita della scuola alcuni dei venerdì con cui passerà il week end con la mamma, di tenerla con sé nel fino al tardo pomeriggio e comunque fino a prima di cena (entro le ore 18:00), orario nel quale la accompagnerà a casa della madre. In tal senso i genitori si impegnano alla massima collaboratività impegnandosi a che detto diritto venga comunque esercitato di comune accordo tra i genitori. I genitori si impegnano alla massima collaborazione tra gli stessi nel primario interesse della piccola in modo da permettere alla figlia di stare con ciascuno di loro in maniera temporalmente equilibrata. Per_1
Durante tutto il periodo extrascolastico, entrambi i genitori avranno cura di accompagnare la bambina presso l'abitazione dell'altro genitore dopo la colazione e qualora dovesse frequentare centri ricreativi estivi verrà mantenuta Per_1
l'organizzazione come quella indicata durante il periodo scolastico, potendo il genitore accompagnare la bambina anche direttamente al CRE nelle giornate di spettanza dell'altro. I genitori si impegnano reciprocamente aiutarsi negli spostamenti della bambina nei tragitti casa-scuola e viceversa, ove necessario. Viene espressamente riconosciuto in capo al padre il diritto di andare a prendere la bambina all'uscita della scuola alcuni dei venerdì con cui passerà il week end con la madre, di tenerla con sé fino al tardo pomeriggio e comunque prima di cena, orario nel quale la accompagnerà a casa della madre e con previsione che detto diritto venga esercitato di comune accordo tra i genitori. Il tutto previa informativa alla madre. pagina 3 di 6 3) Durante le ferie relative al periodo estivo (da intendersi come quello libero da impegni di natura scolastica) potrà Per_1 trascorrere con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni consecutivi o non consecutivi. I genitori si impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo di villeggiatura e a concordare il periodo in cui trascorreranno le ferie estive con la bambina, entro i primi 10 giorni di maggio, avendo cura altresì di non sovrapporre le ferie estive con la bambina e di non sovrapporre i periodi di ferie di ciascun genitore per conto proprio. In merito alle ferie relative al periodo Natalizio, da intendersi quelle intercorrente tra il termine della scuola fino al 6 gennaio compreso di ogni anno, le parti concordano che la bambina starà con ciascun genitore una settimana a testa che comprenda ad anni alterni Natale e Santo EF con il babbo o con la mamma e l'altra, sempre ad anni alterni, che comprenda il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la mamma o con il babbo e viceversa. Il tutto in modo che se trascorrerà con il babbo Per_1 la settimana con Natale e Santo EF e trascorrerà con la madre Capodanno e la FA e viceversa;
Le ferie relative al periodo di Pasqua (da intendersi quelle intercorrenti tra il termine della scuola fino alla ripresa), saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Per_ Oltre a quanto sopra disciplinato, laddove la signora e il signor avessero anche durante l'anno disponibilità Parte_1 di un'altra settimana di ferie oltre a quelle estive, gli stessi si prestano fin da ora e reciprocamente, il consenso a portare da sola la figlia in Meridione presso i rispettivi paesi di provenienza in modo da permettere alla minore una frequentazione Per_1 con le rispettive famiglie di appartenenza. Per_
4) A partire dall'uscita del signor dalla casa familiare, il medesimo verserà alla sig.ra la somma di € Parte_1
200,00 (euro duecento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Tale importo sarà Per_1 rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi per famiglie di operai e impiegati, prendendo come parametro di riferimento l'indice ISTAT relativo al mese di giugno di ogni anno a far data dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Tale importo verrà versato sul conto corrente che la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. Parte_1 Per_ stesso. 5) I signori e provvederanno a suddividere le spese straordinarie in ragione del 50% Parte_2 Parte_1 ciascuno, applicando e osservando, per quanto non disciplinato nel presente ricorso, quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015 riportandosi al medesimo Protocollo per ciò che attiene alla individuazione delle spese di tipo straordinario da concordarsi preventivamente e quelle per le quali non sia necessario il preventivo accordo. Il tutto, con impegno di ciascuno di essi a rifondere al genitore che le abbia anticipate il 50%, nel termine di 10 giorni dall'invio di comunicazione via mail contenente la richiesta del pagamento e l'esibizione della relativa documentazione di spesa, nonché le coordinate IBAN alle quali il genitore dovrà provvedere al versamento della propria quota di competenza. Con la sottoscrizione del presente ricorso il sig. dichiara che l'indirizzo mail cui inviare le predette Parte_2 comunicazioni è il seguente: e la sig.ra dichiara che l'indirizzo mail cui inviare le Email_1 Parte_1 predette comunicazioni è il seguente: Email_2
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali modifiche dei predetti indirizzi mail che nel proseguio dovessero verificarsi. Con riferimento alle “Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori” i ricorrenti si impegnano reciprocamente ad acquisire ed esibire all'altro genitore il preventivo di spesa (evitando pertanto di sostenerla immediatamente) e ricercare il preventivo accordo con l'altro genitore. Il tutto precisando che il genitore proponente il sostenimento della spesa dovrà comunicarlo all'altro tramite e-mail agli indirizzi sopra evidenziati e, decorsi 7 giorni dalla comunicazione di cui sopra, senza che nel frattempo sia pervenuta al genitore proponente l'acquisto alcuna risposta, la spesa si intenderà approvata.
pagina 4 di 6 Il genitore che avrà sostenuto l'esborso economico relativo a tutte le spese straordinarie (sia quelle per cui non è necessario il preventivo accordo, sia quelle per le quali è necessario raggiungere il preventivo accordo) provvederà a trasmettere la documentazione di spesa, all'altro genitore a mezzo mail contenente altresì le coordinate IBAN alle quali effettuare l'accredito, con obbligo per il genitore tenuto a rifondere la metà a provvedere nel termine di 10 giorni dalla richiesta di rimborso. 6) L'assegno unico per la figlia verrà percepito dalla sig.ra al 100%. Per_1 Parte_1
7) Le detrazioni per la minore saranno al 50% in capo a ciascuno dei genitori. Al fine di rendere il più possibile egualitaria dal punto di vista fiscale, la gestione delle spese straordinarie inerenti la figlia, fermo restando l'applicazione del Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna e fermo restando il diritto di ciascun genitore di percepire dall'altro quanto dovuto a titolo di contribuzione per le spese straordinarie obbligatorie o per le spese straordinarie non obbligatorie, ma concordate, l'importo delle fatture per le spese straordinarie detraibili (mediche, scolastiche, sportive) sarà suddiviso in ragione di ½ ciascuno e sarà corrisposto direttamente, ove possibile, ai vari professionisti. Il tutto in modo tale che sia il padre che la madre possano portarsi in detrazione, ove possibile, la stessa somma in dichiarazione dei redditi.
8) Le spese legali relative alla fase di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale relativa al presente ricorso verranno compensate tra le parti, con obbligo di ciascuna delle stesse di provvedere al pagamento del proprio difensore.” Con decreto emesso in data 11.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 19.02.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.11.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
I difensori delle parti provvedevano a depositare telematicamente in data 22.11.2024 e 11.02.2025 dichiarazioni sottoscritte personalmente dai sigg.ri e , ove gli stessi Parte_1 Parte_2 rinunciavano a comparire personalmente in udienza, affermavano di non volersi riconciliare e chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in Per_1 quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 27.03.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice estensore dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6