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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO TO IN, Presidente
DI SS, OR
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 438/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1036/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLR01160621379 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova impugna la sentenza n. 1036/03/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 25 novembre 2024, che ha accolto i ricorsi proposti dai sigg. Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativo alla dichiarazione n. 73923, volume 88888, presentata il 16 febbraio 2023.
L'avviso di liquidazione impugnato disconosce una passività pari a euro 3.250.000 indicata nella dichiarazione di successione, passività riferita a una fideiussione omnibus prestata dalla de cuius Nominativo_1 insieme ai fratelli in favore di Banca Banca_1 S.p.A., a garanzia dell'esposizione della società Società_1 s.r.l. L'Ufficio rileva l'assenza di data certa del contratto di fideiussione e, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n.
346/1990, esclude la deducibilità del debito. Con ulteriore rilievo, riscontrata la non analiticità dell'inventario allegato alla denuncia di successione, applica la maggiorazione del 10% del valore netto imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto.
I contribuenti, con ricorsi separati poi riuniti, hanno impugnato l'avviso contestando esclusivamente il disconoscimento della passività derivante dalla fideiussione, sostenendo che la certezza della data del contratto si ricava dalla sua menzione in un atto pubblico di concessione di ipoteca volontaria redatto il 12 luglio 2012.
La Corte di primo grado, sulla base dell'art. 2704 c.c., ha ritenuto che la menzione della fideiussione in un atto pubblico sia idonea a conferire data certa alla scrittura privata e osserva che nessuna disposizione impedisce di valorizzare tale elemento anche se non allegato alla dichiarazione di successione. I giudicanti non hanno preso in considerazione ulteriori profili difensivi dell'Ufficio, ritenendoli “nuovi” rispetto alla motivazione contenuta nell'avviso, accogliendo integralmente i ricorsi, compensando le spese.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo due motivi di censura.
Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che la sentenza di primo grado considera deducibile una passività priva di data certa e, soprattutto, consente la produzione documentale non contestuale alla dichiarazione di successione, in contrasto con il sistema di prova legale previsto dalla normativa che disciplina le condizioni per la deducibilità dei debiti ereditari.
Con il secondo motivo l'Ufficio censura l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione. I contribuenti non impugnano il rilievo relativo alla maggiorazione del 10% applicata per l'inventario non analitico;
nondimeno la Corte di primo grado annulla anche tale parte dell'atto, senza motivazione e in assenza di domanda, incorrendo – secondo l'Ufficio – in vizio di ultrapetizione.
L'Agenzia conclude chiedendo la riforma della sentenza e la conferma integrale dell'avviso di liquidazione.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento.
Con il primo motivo l'Ufficio censura la decisione di primo grado per violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs.
n. 346/1990, sostenendo che la fideiussione oggetto di deduzione non risulta assistita da data certa e che la produzione dell'atto notarile contenente la relativa menzione, avvenuta solo in sede contenziosa, non potrebbe integrare il requisito imposto dal legislatore.
L'assunto non è condivisibile.
La Corte di primo grado ha correttamente richiamato l'art. 2704 c.c., secondo il quale la data della scrittura privata non autenticata acquista certezza anche dal giorno in cui il suo contenuto è riprodotto in un atto pubblico. Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di concessione di ipoteca volontaria del 12 luglio 2012 richiama espressamente la fideiussione prestata il giorno precedente, così rendendone certa la data, indipendentemente dalla mancanza di un'autonoma attestazione di data certa sul documento originario.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizza la funzione probatoria dell'art. 2704 c.c. e riconosce al giudice di merito la possibilità di individuare, caso per caso, fatti idonei a dimostrare l'anteriorità della formazione della scrittura privata rispetto al fatto successivo che la richiama. Tale interpretazione estensiva non contrasta con l'art. 21 del d.lgs. n. 346/1990, giacché la stessa norma richiede la “data certa”, concetto civilistico che non può essere ristretto oltre quanto previsto dall'art. 2704 c.c.
Non coglie nel segno neppure la doglianza secondo cui la documentazione non allegata alla dichiarazione di successione non potrebbe essere valutata in sede contenziosa. L'art. 23 del d.lgs. n. 346/1990 disciplina la tipologia di documenti necessari a dimostrare la sussistenza del debito, ma non contiene una previsione che ne limiti la valutazione al solo momento della presentazione della denuncia. La Corte di primo grado rileva correttamente che nessuna disposizione impedisce l'esame di elementi probatori successivamente prodotti, e tale conclusione è compatibile con il carattere di prova legale richiesto dalla norma, poiché ciò che assume rilevanza non è il momento della produzione, bensì la capacità del documento di attestare, con data certa anteriore all'apertura della successione, l'esistenza del debito.
Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che l'Ufficio, nell'atto di accertamento, fonda l'indeducibilità esclusivamente sulla mancanza del requisito della data certa, e solo in sede contenziosa formula ulteriori rilievi;
la Corte di primo grado esclude legittimamente la possibilità di integrare la motivazione dell'avviso in giudizio, in quanto ciò pregiudicherebbe il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dei motivi posti a base dell'atto impositivo.
Con il secondo motivo l'Agenzia lamenta che la Corte di primo grado abbia annullato integralmente l'avviso di liquidazione pur in assenza di impugnazione, da parte dei contribuenti, del rilievo inerente all'applicazione della maggiorazione del 10% del valore imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990.
La censura non può essere accolta.
La sentenza impugnata fonda il proprio convincimento integralmente sulla ritenuta fondatezza dell'unico motivo di opposizione prospettato dai contribuenti, relativo alla deducibilità della passività derivante dalla fideiussione. Una volta accertata l'illegittimità del disconoscimento del debito, la conseguente determinazione dell'imponibile non può che rifluire sull'intero avviso di liquidazione, posto che la base imponibile oggetto di rettifica è inevitabilmente incisa dal riconoscimento della passività di importo prevalente rispetto all'attivo dichiarato. La maggiorazione del 10% prevista dall'art. 9 cit. si applica sul valore netto imponibile dell'asse ereditario.
Il riconoscimento della passività elide, o comunque riduce in misura rilevante, il valore netto dell'asse: di conseguenza, la disposizione non trova più applicazione ovvero richiederebbe una nuova valutazione amministrativa dell'imponibile rideterminato. È quindi coerente che la Corte di primo grado annulli integralmente l'avviso, poiché l'illegittimità del disconoscimento della passività travolge l'intera determinazione dell'imposta operata dall'Ufficio.
Il provvedimento di primo grado risulta dunque immune dai vizi denunciati e conforme ai principi evocati.
L'appello va conseguentemente rigettato.
Non vanno liquidate spese in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Nulla sulle spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO TO IN, Presidente
DI SS, OR
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 438/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1036/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TLR01160621379 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova impugna la sentenza n. 1036/03/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 25 novembre 2024, che ha accolto i ricorsi proposti dai sigg. Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativo alla dichiarazione n. 73923, volume 88888, presentata il 16 febbraio 2023.
L'avviso di liquidazione impugnato disconosce una passività pari a euro 3.250.000 indicata nella dichiarazione di successione, passività riferita a una fideiussione omnibus prestata dalla de cuius Nominativo_1 insieme ai fratelli in favore di Banca Banca_1 S.p.A., a garanzia dell'esposizione della società Società_1 s.r.l. L'Ufficio rileva l'assenza di data certa del contratto di fideiussione e, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n.
346/1990, esclude la deducibilità del debito. Con ulteriore rilievo, riscontrata la non analiticità dell'inventario allegato alla denuncia di successione, applica la maggiorazione del 10% del valore netto imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto.
I contribuenti, con ricorsi separati poi riuniti, hanno impugnato l'avviso contestando esclusivamente il disconoscimento della passività derivante dalla fideiussione, sostenendo che la certezza della data del contratto si ricava dalla sua menzione in un atto pubblico di concessione di ipoteca volontaria redatto il 12 luglio 2012.
La Corte di primo grado, sulla base dell'art. 2704 c.c., ha ritenuto che la menzione della fideiussione in un atto pubblico sia idonea a conferire data certa alla scrittura privata e osserva che nessuna disposizione impedisce di valorizzare tale elemento anche se non allegato alla dichiarazione di successione. I giudicanti non hanno preso in considerazione ulteriori profili difensivi dell'Ufficio, ritenendoli “nuovi” rispetto alla motivazione contenuta nell'avviso, accogliendo integralmente i ricorsi, compensando le spese.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone appello deducendo due motivi di censura.
Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che la sentenza di primo grado considera deducibile una passività priva di data certa e, soprattutto, consente la produzione documentale non contestuale alla dichiarazione di successione, in contrasto con il sistema di prova legale previsto dalla normativa che disciplina le condizioni per la deducibilità dei debiti ereditari.
Con il secondo motivo l'Ufficio censura l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione. I contribuenti non impugnano il rilievo relativo alla maggiorazione del 10% applicata per l'inventario non analitico;
nondimeno la Corte di primo grado annulla anche tale parte dell'atto, senza motivazione e in assenza di domanda, incorrendo – secondo l'Ufficio – in vizio di ultrapetizione.
L'Agenzia conclude chiedendo la riforma della sentenza e la conferma integrale dell'avviso di liquidazione.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento.
Con il primo motivo l'Ufficio censura la decisione di primo grado per violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs.
n. 346/1990, sostenendo che la fideiussione oggetto di deduzione non risulta assistita da data certa e che la produzione dell'atto notarile contenente la relativa menzione, avvenuta solo in sede contenziosa, non potrebbe integrare il requisito imposto dal legislatore.
L'assunto non è condivisibile.
La Corte di primo grado ha correttamente richiamato l'art. 2704 c.c., secondo il quale la data della scrittura privata non autenticata acquista certezza anche dal giorno in cui il suo contenuto è riprodotto in un atto pubblico. Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di concessione di ipoteca volontaria del 12 luglio 2012 richiama espressamente la fideiussione prestata il giorno precedente, così rendendone certa la data, indipendentemente dalla mancanza di un'autonoma attestazione di data certa sul documento originario.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizza la funzione probatoria dell'art. 2704 c.c. e riconosce al giudice di merito la possibilità di individuare, caso per caso, fatti idonei a dimostrare l'anteriorità della formazione della scrittura privata rispetto al fatto successivo che la richiama. Tale interpretazione estensiva non contrasta con l'art. 21 del d.lgs. n. 346/1990, giacché la stessa norma richiede la “data certa”, concetto civilistico che non può essere ristretto oltre quanto previsto dall'art. 2704 c.c.
Non coglie nel segno neppure la doglianza secondo cui la documentazione non allegata alla dichiarazione di successione non potrebbe essere valutata in sede contenziosa. L'art. 23 del d.lgs. n. 346/1990 disciplina la tipologia di documenti necessari a dimostrare la sussistenza del debito, ma non contiene una previsione che ne limiti la valutazione al solo momento della presentazione della denuncia. La Corte di primo grado rileva correttamente che nessuna disposizione impedisce l'esame di elementi probatori successivamente prodotti, e tale conclusione è compatibile con il carattere di prova legale richiesto dalla norma, poiché ciò che assume rilevanza non è il momento della produzione, bensì la capacità del documento di attestare, con data certa anteriore all'apertura della successione, l'esistenza del debito.
Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che l'Ufficio, nell'atto di accertamento, fonda l'indeducibilità esclusivamente sulla mancanza del requisito della data certa, e solo in sede contenziosa formula ulteriori rilievi;
la Corte di primo grado esclude legittimamente la possibilità di integrare la motivazione dell'avviso in giudizio, in quanto ciò pregiudicherebbe il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dei motivi posti a base dell'atto impositivo.
Con il secondo motivo l'Agenzia lamenta che la Corte di primo grado abbia annullato integralmente l'avviso di liquidazione pur in assenza di impugnazione, da parte dei contribuenti, del rilievo inerente all'applicazione della maggiorazione del 10% del valore imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990.
La censura non può essere accolta.
La sentenza impugnata fonda il proprio convincimento integralmente sulla ritenuta fondatezza dell'unico motivo di opposizione prospettato dai contribuenti, relativo alla deducibilità della passività derivante dalla fideiussione. Una volta accertata l'illegittimità del disconoscimento del debito, la conseguente determinazione dell'imponibile non può che rifluire sull'intero avviso di liquidazione, posto che la base imponibile oggetto di rettifica è inevitabilmente incisa dal riconoscimento della passività di importo prevalente rispetto all'attivo dichiarato. La maggiorazione del 10% prevista dall'art. 9 cit. si applica sul valore netto imponibile dell'asse ereditario.
Il riconoscimento della passività elide, o comunque riduce in misura rilevante, il valore netto dell'asse: di conseguenza, la disposizione non trova più applicazione ovvero richiederebbe una nuova valutazione amministrativa dell'imponibile rideterminato. È quindi coerente che la Corte di primo grado annulli integralmente l'avviso, poiché l'illegittimità del disconoscimento della passività travolge l'intera determinazione dell'imposta operata dall'Ufficio.
Il provvedimento di primo grado risulta dunque immune dai vizi denunciati e conforme ai principi evocati.
L'appello va conseguentemente rigettato.
Non vanno liquidate spese in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Nulla sulle spese.