Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 128
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Deducibilità passività fideiussione

    La Corte ritiene che la menzione della fideiussione in un atto pubblico successivo conferisca data certa alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2704 c.c. Inoltre, la produzione documentale in sede contenziosa è ammissibile per dimostrare l'esistenza del debito con data certa anteriore all'apertura della successione.

  • Rigettato
    Annullamento integrale avviso di liquidazione

    La Corte ritiene che il riconoscimento della deducibilità della passività elida o riduca significativamente il valore netto dell'asse ereditario, rendendo necessario l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione, poiché la base imponibile oggetto di rettifica è inevitabilmente incisa dal riconoscimento della passività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 128
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo