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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 39/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 154/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 39/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso all'Avv. Antonella Ciocca, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di CP_1
Renzo, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente entro il termine del
08.11.2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c,, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 06.10.2023, il Tribunale di Campobasso – in composizione monocratica e in veste di giudice del lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da , Parte_1 medico specialista in malattie infettive presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, il quale aveva agito per ottenere l'attribuzione, nel provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali, definizione e affidamento degli incarichi di natura professionale di cui al co.1, lett.
C) e D) art. 27 CCNL 08.06.2000, adottato con delibera D.G. n. 168 del 14.02.2018, di un punteggio pari a 13 punti invece dei 6 punti attribuitigli e la condanna della al CP_1
pagamento delle correlate differenze retributive.
1.1. Il dr. contestava la predetta valutazione, che non avrebbe tenuto conto della Pt_1
documentazione allegata alla domanda dal responsabile del Reparto di malattie infettive e della sua professionalità e anzianità. Oltretutto la non aveva indicato i criteri di valutazione CP_1
per cui non era dato comprendere il punteggio a lui assegnato.
1.2. Si costituiva la la quale evidenziava che al era stato conferito l'incarico di CP_1 Pt_1
“Attività di responsabilità relativa alle MST”, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti interni in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. In particolare, dopo avere acquisito dai direttori e dei responsabili delle strutture aziendali, le proposte di incarichi di natura professionale di cui al comma 1, lett. c) e d), dell'art. 27 CCNL 08.06.2000, si provvedeva a graduare gli stessi, in base ai criteri indicati nei regolamenti aziendali vigenti (prospetto B del citato provvedimento n. 168). Gli incarichi così individuati venivano poi affidati ai dirigenti dell'azienda, tra cui il in base alle Pt_1
proposte formulate dai direttori e responsabili delle strutture aziendali (prospetto C del citato provvedimento n. 168). La allora resistente evidenziava, inoltre, che il non aveva Pt_1 avanzato alcuna riserva in merito all'incarico affidatogli e che era la tipologia di detto incarico a qualificarlo come di bassa complessità (C3), precisandosi che il punteggio era specifico dell'incarico e non del dirigente cui lo stesso era affidato.
1.3. Il Tribunale rigettava il ricorso evidenziando che, da un lato, il non aveva allegato alcun Pt_1 elemento per il quale il punteggio avrebbe dovuto essere non 6 ma 13, dall'altro, che il punteggio assegnato era proprio dell'incarico professionale a lui conferito, avente ad oggetto l'attività di responsabilità relativa alle malattie sessualmente trasmissibili, rispetto al quale nessuna contestazione era stata mossa. La qualificazione dell'incarico in questione in termini di bassa complessità era coerente con i regolamenti in tema di graduazione delle funzioni
2 (provvedimenti DG n. 81 del 2016 e n. 559 del 2017) e, comunque, il punteggio era legato alla tipologia di incarico assegnato, non costituendo una valutazione di professionalità del medico.
L'assegnazione di un punteggio diverso non avrebbe, inoltre, comportato per l'allora ricorrente alcuna diversa assegnazione, essendo essa conseguenza della graduazione degli incarichi in ordine alla quale il non aveva mosso alcuna contestazione. Il Tribunale richiamava, Pt_1 infine, la giurisprudenza secondo la quale nella dirigenza pubblica non sussiste alcun diritto soggettivo all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
2. Avverso la sentenza propone appello il il quale, con unico e articolato motivo, denuncia Pt_1 violazione e /o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'erronea motivazione della decisione. Il
Tribunale non avrebbe considerato che la aveva fondato la sua difesa su CP_1 argomentazioni non coerenti con la domanda avanzata dall'allora ricorrente. Si duole, inoltre, del fatto che la sentenza non avrebbe trascritto le conclusioni della parte ricorrente, a tanto conseguendo la nullità della stessa, avendo tale omissione determinato l'omessa pronuncia su alcune domande e d eccezioni.
Si ribadisce che il si era doluto del comportamento della contrario ai principi Pt_1 CP_1
di buona fede, ragionevolezza e correttezza, cui devono ispirarsi i rapporti tra i consociati e a cui anche la P.A. dovrebbe conformarsi, oltre che ai canoni specifici di imparzialità e trasparenza cui devono attenersi gli enti pubblici nei rapporti con i propri dipendenti. La datrice di lavoro, infatti, nel caso di specie avrebbe attribuito al dipendente un punteggio significativamente inferiore a quello allo stesso spettante, senza indicarne i motivi.
Richiama, quindi, i principi affermati dalla giurisprudenza, anche amministrativa, in tema di concorsi pubblici, affermando che la avrebbe omesso consapevolmente di applicare le CP_1
previsioni contenute nel bando, senza tenere in considerazione gli interessi e le aspirazioni del dr. riguardo al prestigio professionale e al diritto a godere di una retribuzione più elevata. Pt_1
Richiama la giurisprudenza che riconosce il diritto del dirigente medico al risarcimento del danno da perdita di chance nel caso in cui la P.A. ometta di adottare il provvedimento di graduazione delle funzioni.
Si ribadisce che la , assegnandogli solo sei punti, avrebbe omesso di tenere conto del CP_1
bagaglio formativo e professionale del maturato nel reparto di malattie infettive Pt_1 dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, ricordando come la datrice di lavoro abbia altresì ignorato la richiesta del responsabile della struttura, dr. , il quale aveva espressamente Per_1 chiesto ai vertici dell'azienda di tenere conto degli incarichi ricoperti dall'odierno appellante, indicando come punteggio congruo quello di 13 punti. Richiama, quindi, i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in tema di valorizzazione della professionalità del lavoratore,
3 la quale andrebbe valutata in occasione dell'assegnazione degli incarichi in particolare del dirigente medico.
Deduce, quindi, che il comportamento della , contrario ai principi di correttezza e CP_1
buona fede, avrebbe leso il suo onore inteso in senso oggettivo e soggettivo, dovendosi ritenere il danno cagionato, conseguenza del comportamento illecito della , che avrebbe CP_1
impedito al dr di collocarsi in una posizione in graduatoria superiore a quella attuale, Pt_1
peraltro senza alcuna motivazione, in re ipsa.
Reiterata la richiesta di prova orale già formulata in primo grado, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'originario ricorso.
3. Si è costituita l'appellata che contesta la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, evidenziando la correttezza della decisione del primo giudice e deducendo l'infondatezza delle doglianze relative alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. e all'asserito vizio di motivazione della pronuncia. La giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno delle sue domande sarebbe del tutto inconferente rispetto al caso di specie. Si ribadisce che anche nel presente grado di appello la difesa del avrebbe omesso di specificare le modalità di calcolo delle Pt_1
differenze retributive, difettando al riguardo ogni conteggio, né sarebbero state indicate le ragioni fondanti la richiesta di un punteggio maggiore. Altrettanto generica sarebbe la richiesta di risarcimento del danno, in relazione al quale nessuna prova sarebbe stata fornita dal Pt_1
Nel merito della pretesa, l'appellata si riporta alle difese e agli argomenti spesi davanti al
Tribunale di Campobasso.
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale di
Campobasso.
Va, innanzitutto, escluso che sussista la denunciata nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della omessa trascrizione delle conclusioni dell'allora ricorrente. Premesso che il giudice di primo grado, nella parte relativa allo svolgimento del processo, riporta espressamente le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, vi è che, per consolidata giurisprudenza, “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle
4 domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti”(Cass. sez. 3, ordinanza n. 2033 del 28.01.2025).
Ebbene nel caso di specie il giudice ha valutato il ricorso del nella sua interezza, Pt_1 cosicché non sussiste il vizio di cui all'art. 112 c.p.c., cui pure accenna genericamente l'appellante, né quello di difetto di motivazione.
6. Nel merito si osserva che il dr. ha sostanzialmente agito per ottenere l'assegnazione, Pt_1
nella graduatoria finale della procedura di taratura, di cui al provvedimento D.G. n. 168 del
14.02.2018, di un punteggio pari a 13, al posto dei 6 punti attribuiti, al fine di vedersi corrispondere il trattamento economico previsto per tale punteggio. Ha, infatti, chiesto la condanna della a corrispondergli le differenze retributive maturate dalla data di CP_1
adozione del richiamato provvedimento.
La , a dire dell'appellante, avrebbe violato i principi di buona fede e correttezza, CP_1
assegnando al un punteggio pari a sei (anziché quello di 13 preteso), omettendo, Pt_1 peraltro, di indicare i criteri cui si era attenuta per la pesatura dell'incarico che qui viene in rilievo.
7. È noto che la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari si compone di una parte fissa della quota tabellare stabilita in sede contrattuale, di una parte variabile della quota tabellare stabilita in sede contrattuale e, infine, di una parte ugualmente variabile definita in sede aziendale dipendente dalla graduazione delle funzioni1.
E si è affermato (Cass. Sez. L, ordinanza 3513 del 11.01.2024), sulla base delle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva di riferimento, “che il provvedimento di graduazione delle funzioni è atto riservato all'organo di vertice delle amministrazioni, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsioni dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, quale atto di macro-organizzazione, e che dalla sua adozione dipende la determinazione della retribuzione di posizione.
5 L' provvederà ad effettuare la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi Pt_2
e, quindi, a determinare la componente variabile della retribuzione di posizione distinta dalla quota tabellare stabilita in sede contrattuale utilizzando le risorse di cui al fondo menzionato dall'art. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 50 CCNL 8 giugno 2000.
Sempre dalle disposizioni legislative e contrattuali citate si evince che, a carico della P.A., vi
è un obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi, discendente dalla necessità di quantificare una quota della retribuzione spettante ai medici per l'attività da loro svolta e dal dovere di attivare la contrattazione collettiva che la concerne alle scadenze previste.
Per giungere a questo esito, però, occorre seguire uno specifico iter, in quanto la concreta individuazione della voce retributiva in esame richiede un'attività finale esclusivamente riservata all'amministrazione datrice di lavoro e una fase preparatoria negoziale che coinvolge i sindacati.
In seguito all'espletamento di detta fase preparatoria la P.A. provvederà ad attingere dalle risorse dei fondi menzionati e a predisporre il provvedimento conclusivo.
Si evince da ciò che prima della graduazione delle funzioni e della pesatura degli incarichi vi
è una obbligatoria fase procedimentale che non coinvolge il lavoratore e rispetto alla quale quest'ultimo è indifferente. Tale fase procedimentale è governata da termini il cui mancato rispetto, però, non esonera l' dall'obbligo di porre in essere l'attività necessaria per Pt_2
giungere alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi. Allo stesso modo, eventuali problematiche concernenti il fondo ex artt. 60 CCNL 5 dicembre 1996 e 50 CCNL 8 giugno 2000 non comporteranno di per sé il venire meno dell'obbligo de quo. L'attività negoziale preliminare che coinvolge i sindacati e la stessa formazione e gestione del fondo citato rientrano fra gli atti esecutivi dell'obbligazione e di adempimento della stessa, che devono essere realizzati dalla P.A. nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Una volta scaduti i termini fissati dalla contrattazione collettiva per coinvolgere le parti sociali
e costituitasi la provvista nel fondo, l'Azienda ha l'obbligo di attivare il procedimento che condurrà alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi.
Se non lo fa è inadempiente”.
Il provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi è, dunque, come ribadito dalla Suprema Corte, atto riservato alla P.A., al cui procedimento è estraneo il lavoratore.
8. Nel caso che ci occupa al è stato conferito, su proposta del responsabile del reparto di Pt_1 malattie infettive, dr. , l'incarico di natura professionale, di cui al co.1, lett. c) CCNLL Per_1
6 08.06.2000, di “attività di responsabilità relativa alle MST”, cui erano stati attribuiti in totale sei punti. Detto incarico, come si evince dalla deliberazione di D.G. n. 168/2018, era stato individuato dalla direzione della nell'ambito della nuova mappatura degli incarichi CP_1
cui si è proceduto sulla base delle proposte dei direttori e dei responsabili delle strutture, in base ai criteri indicati nei regolamenti aziendali in materia di graduazione delle funzioni.
È evidente che, non avendo il contestato l'attribuzione dell'incarico in parola da parte Pt_1
della direzione aziendale, su proposta del responsabile del reparto di malattie infettive, non può dolersi del provvedimento di graduazione delle funzioni, atto, come si è detto, di spettanza esclusiva della P.A. Tale provvedimento, peraltro, come osservato dal primo giudice e come si evince dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia, ha ad oggetto non il dirigente che ricopra l'incarico in un determinato momento, ma l'incarico stesso, sulla base dei criteri indicati nei regolamenti (se ne ha conferma nel fatto che la graduazione è avvenuta anche per incarichi non assegnati;
si veda pag. 23 della deliberazione 168/2018, con riferimento all'incarico di “attività gestione percorso IMA- Emodinamica” per cui è annotata l'assenza di un titolare).
L'incarico avente ad oggetto “attività di responsabilità relativa alle MST”, poi assegnato al era stato, all'esito della graduazione, ricondotto in quelli di fascia C, livello C3 (incarico Pt_1 professionale, diverso da quelli di “alta professionalità”, livello C1, e di “media professionalità”, livello C2). I sei punti assegnati nella richiamata deliberazione del direttore generale, e di cui si duole il rispecchiano il grado di complessità dell'incarico in sé (si Pt_1
vedano i criteri enucleati nel regolamento di affidamento e graduazione delle funzioni dirigenziali;
all. 4 della produzione di primo grado della ) e non sottendono alcuna CP_1 valutazione del bagaglio professionale e di esperienza del che a quell'incarico, come Pt_1
graduato dalla , è stato poi assegnato, evidentemente previa sua domanda o, CP_1
comunque, sua adesione, su proposta del dr. . Per_1
9. Del tutto inconferente è, dunque, la giurisprudenza richiamata dall'appellante in ordine ai vincoli derivanti alla P.A. dal bando di gara o all'obbligo per la P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, la cui violazione, pur non legittimando il dirigente medico interessato a chiederne l'adempimento, lo pone nella condizione di domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Né rileva, come accennato, il percorso professionale e di esperienza maturato dal nel reparto di malattie infettive, del tutto, legittimamente, pretermesso nella valutazione Pt_1
fondante la graduazione degli incarichi.
7 10. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello va, dunque, integralmente rigettato,
dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale,
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di
Giudice del Lavoro del 06.10.2023, proposto con ricorso qui depositato il 25.03.2024 da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 06.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex plurimis, Cass, sez. L, sentenza n. 22934 del 10.11.2016: “In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l'art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 dell'area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che, ai sensi dell'art. 53 del medesimo c.c.n.l., come autenticamente interpretato dall'art. 24, comma 11, del c.c.n.l. 3 novembre 2005, è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo”.