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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a Praia a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via C. Colombo n. 4 presso lo studio dell'avv. Scorza Norina, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 27/11/2024; attrice
E
(cod. fisc. , nato a Praia a [...] il [...] ed _1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato alla via M. La Cava n. 123 presso lo studio dell'avv. De Paola
Piernicola, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.01.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 17.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 27/11/2024, ha proposto domanda Parte_1 di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Praia a Mare il _1
25/10/2003 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno
1 Per_ 2003), in costanza del quale sono nate due figlie, il 13.04.2004 e il 17.08.2011. Per_1
A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 3621/2019 emesso in data 27.06.2019. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Parte_1 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Pt_1
e il sig. alle stesse condizioni della separazione consensuale ordinando
[...] _1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Vinte le spese di giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 27.11.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il _1
31.01.2025. Lo stesso, associandosi alla domanda attorea, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con con “la modifica delle condizioni Parte_1 di separazione unicamente in relazione alla sopraggiunta maggiore età della figlia , Per_1 Per lasciando invariato l'affidamento congiunto della figlia minore , la sua collocazione prevalente, nonché le modalità di visita e i periodi di vacanza già stabiliti in sede di separazione”.
Fissata l'udienza del 17.02.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, in data 10.02.2025, hanno depositato un accordo con cui hanno definito tutte le questioni oggetto del contendere;
quindi, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la sostituzione della suddetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Sostituita l'udienza del 17.02.2025 con il deposito di note, le parti, provvedendo a tale incombente, hanno ribadito la comune volontà di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'omologa delle condizioni trasfuse nell'accordo già depositato in atti. Il Giudice relatore, pertanto, con ordinanza del 17.02.2025, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 10.02.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. 3621/2019 emesso in data 27.06.2019 il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 2 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (oggetto dell'accordo depositato il 10.02.2025) che di seguito si riportano testualmente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo
e reciproco rispetto. 2. La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e sarà prevalentemente collocata presso la residenza materna, sita in Praia a Mare (CS) alla Via
G. Carducci, n. 46. Il padre, , potrà esercitare il proprio diritto di visita senza _1 vincoli di orario e/o giorni prestabiliti, concordando le visite, di volta in volta, con la stessa figlia;
e ciò compatibilmente con le reciproche esigenze, scolastiche, di salute e di lavoro. 3. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle _1 figlie, un assegno mensile pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese scolastiche (ivi compreso autobus, libri, visite mediche, ecc.). Entrambi i genitori saranno tenuti al pagamento delle spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse delle figlie, nella misura del 50% secondo quanto stabilito nelle linee guida in uso dal Tribunale di Paola. 4. Entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di contributo al mantenimento. 5. Le parti si danno ampio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 6. Per il resto i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 7. Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che il presente accordo non è contrario a norme imperative di legge e all'ordine pubblico e che non vi sono condizioni che ledano diritti indisponibili”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi della figlia minore delle clausole relative alla stessa. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della stessa ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1217/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Praia a Mare il 25/10/2003 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 _1 medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2003);
3 - omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Praia a Mare perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 19/02/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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