Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 09/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6231/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv. PROFITA GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta CODIGLIONE MARIA Controparte_1
CONCETTA)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, decorsi 120 giorni continuativi di calendario dal momento della sua assegnazione al settore carburanti (01/01/2017), nell'Area Officine e Servizi Generali, al IV° livello del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.106,29, comprensiva di t.f.r. pari ad euro 425,22, nonché di interessi e rivalutazione monetaria sino al gennaio 2024, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in ragione delle mansioni superiori svolte dalla data di assegnazione al settore carburanti sino alla data di deposito del ricorso (22/06/2022), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal febbraio 2024 al soddisfo;
◊ condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge,
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e pone a carico della medesima anche le spese della CTU come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 22/06/2022 il ricorrente, dipendente della società
resistente inquadrato come “operaio di 3° livello A” del CCNL Utilitalia –
premesso di avere prestato servizio nell'“Area Logistica - Settore Carburanti -
Gestione Carburanti - Gestione degli Impianti di Erogazione Carburanti - sede
Partanna”, e, da ottobre 2021 (a seguito di un'ulteriore riorganizzazione dell'intera Area Logistica della società resistente), nell'“Area Logistica - Settore
Impianti Distribuzione Carburanti - Gestione Carburanti”, operando nel turno antimeridiano - deduceva di avere svolto, dal giorno 01/01/2017, mansioni di diversa categoria e di più alto profilo professionale rispetto a quello di appartenenza riconducibili, nell' “Area Officine e Servizi Generali”, al quinto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro livello del CCNL di riferimento, ovvero, in subordine, al quarto livello. Chiedeva,
pertanto, al Tribunale di volere accertare e dichiarare il suo diritto al superiore inquadramento contrattuale e di volere conseguentemente condannare la società
convenuta al pagamento delle somme dovutegli a titolo retributivo e previdenziale in ragione del superiore inquadramento.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 28/04/2023, la società convenuta contestava che le mansioni espletate dal ricorrente potessero essere ascritte al quinto o al quarto livello del CCNL Utilitalia e chiedeva,
pertanto, rigettarsi il ricorso.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; fissata, quindi, udienza di discussione e decisione;
le parti hanno precisato le conclusioni mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Al fine di poter correttamente valutare le prospettazioni attoree assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "… in materia di inquadramento del lavoratore,
il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
532/2013; Cass. 30580/2019).
2. Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche deve, quindi, procedersi ad una
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro disamina delle declaratorie contrattuali rilevanti nel caso di specie.
Conformemente alle previsioni del CCNL di riferimento (ma disposizioni del tutto sovrapponibili aveva anche il precedente CCNL - nell'“Area CP_3
Officine e Servizi Generali”, nell'ambito della quale opera “… il personale che svolge attività di supporto all'organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali” e che prevede sei livelli professionali e undici posizioni parametrali –
appartengono al terzo livello, riconosciuto al ricorrente, i “Lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite,
richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria “C”; secondo le previsioni della contrattazione collettiva ne sono profili esemplificativi: “- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
- guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l'idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua
ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
addetto al magazzino, che effettua,
utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle schede inventario, anche con l'imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio,
manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
ecc.”.
Appartengono, invece, secondo le previsioni del CCNL, al quinto livello invocato in questa sede dal ricorrente i “… Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”; ne sono profili esemplificativi: “- operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi,
individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature,
organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività
dei lavoratori nell'area di propria competenza;
- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l'ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla l'attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo,
carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale e amministrativa. E' responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge”.
Da ultimo va considerato che appartengono al quarto livello, richiesto dal ricorrente in via subordinata, i “Lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità
adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché
specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore”; ne sono profili esemplificativi: “- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
- elettricista;
- elettrauto;
- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico e scarico …”.
In sintesi, alla luce della disciplina dettata dal CCNL di riferimento e sopra testualmente trascritta è evidente che i principali elementi connotanti i livelli in
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro questione vadano ravvisati: - nella tipologia dell'attività espletata (da individuarsi in “attività esecutive sulla base di procedure prestabilite” per il terzo livello, in
“attività assegnate” e “di elevato contenuto professionale” per il quinto livello ed in “attività esecutive anche di manutenzione” per il quarto livello); - nella preparazione professionale e nelle conoscenze presupposte (da individuarsi in una
“preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica” per il terzo livello, in
“conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi”
per il quinto livello ed in una “professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-
pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti” per il quarto livello); - nel grado di autonomia adoperata nell'espletamento dell'attività
lavorativa (da individuarsi in un' “autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate” per il terzo livello, in
“autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività” per il quinto livello ed in “autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate” per il quarto livello).
Considerando, poi, lo specifico settore di applicazione del ricorrente, appare utile rilevare pure che – all'interno dei livelli testè esaminati – del tutto coerentemente si ascrive al terzo il profilo base del magazziniere che svolge attività
prevalentemente manuali (scarico automezzi, stoccaggio merci, posizionamento,
conteggio unità, consegna materiali) e che si limita ad un mero aggiornamento
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inventariale (manuale o informatico) evidentemente ben delimitato da precise istruzioni operative che non implicano significativi margini di autonomia,
supportando in sostanza il flusso dei materiali ma senza assumere un compito diretto di gestione né responsabilità alcuna dell'inventario delle merci stoccate;
si inserisce invece nel quarto livello la figura dell'addetto al controllo documentale e carico/scarico, il quale, avendo il preciso compito di ricevere e controllare i documenti di versamento, è evidentemente anche responsabile della correttezza delle operazioni di carico/scarico a livello documentale e deve conseguentemente possedere una competenza amministrativa/logistica ed una autonomia maggiori rispetto a quella del soggetto che è addetto al solo stoccaggio;
si colloca, infine, nel livello quinto il lavoratore cui è specificamente attribuita la gestione e supervisione operativa e documentale delle attività logistiche attraverso la verifica ordini/documenti, una diretta e personale responsabilità fiscale/amministrativa,
correlata alla predisposizione o all'emissione della documentazione contabile ufficiale, e ciò unitamente a compiti di coordinamento del personale ed ottimizzazione degli spazi e dei flussi dello stoccaggio, complesso di compiti indubbiamente implicanti un alto livello di responsabilità ed autonomia elevata.
3. A questo punto, richiamate le disposizioni convenzionali relative all'inquadramento dei lavoratori, deve procedersi alla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel periodo oggetto di causa
(01/01/2017 – 22/06/2022).
Orbene, dall'istruttoria esperita è certamente emerso che il ricorrente, nel periodo di assegnazione al settore carburanti dal giorno 01/01/2017 e sino alla data di deposito del ricorso, abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle caratterizzanti il suo livello di appartenenza.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ed invero, il teste , escusso all'udienza del giorno 13/03/2024, Testimone_1
ha riferito: “… Sono in pensione da circa 3 anni. Ho conosciuto il ricorrente perché ero capo settore del settore carburanti aziendali al cui interno lavorava anche il ricorrente. Io sono andato in pensione in particolare nel 2020 e vi lavoravo già da 3 anni, dal 2017, forse anche prima. Egli era un addetto ai carburati e in tale veste le sue funzioni erano le seguenti: si occupava di rifornire i mezzi aziendali e di consegnare poi all'autista un foglio da lui stesso compilato che riportava il quantitativo caricato nel mezzo;
si occupava poi di riportare tale dato anche nel terminale informatico ed ero io poi ad operare la contabilità del carburante fornito all'azienda sulla base di queste note inserite al terminale. Egli
inoltre riceveva il carburante dal gestore, sottoscriveva il formulario che accompagnava il materiale e controllava che vi fosse corrispondenza fra il quantitativo riportato nel formulario e quello materialmente immesso nella cisterna. Non ricordo che svolgesse altre funzioni. Ero poi io a provvedere ad una successiva attività di controllo dei livelli della cisterna conseguenti al rifornimento da parte del gestore preoccupandomi di controllare anche il contagiri contenuto nell'erogatore e i formulari consegnati perché dovevo poi certificare la corrispondenza fra le fatture di pagamento e il carburante ricevuto. Preciso che il si occupava sia del caricamento del carburante CP_4
erogato sul terminale sia della relativa annotazione sui registri vidimati dall' Tale inserimento aveva un valore di certificazione. I Controparte_5
dati inseriti al terminale interno avevano una qualche valenza contabile ed io ne operavo una verifica solo in sede di consuntivo mensile ed annuale anche in funzione della verifica di corrispondenza delle fatture. Non operavo un controllo puntuale delle singole operazioni ma solo una verifica a consuntivo periodica,
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anche per rilevare eventuali errori materiali. Tale attività veniva svolta solo dal e da altri due colleghi, dato che gli altri non sapevano usare il computer. CP_4
Quando io sono arrivato lui era già lì e mostrava già di saper utilizzare il computer. Non provvedevo dunque a fornirgli istruzioni particolarmente precise ma le linee generali entro cui doveva muoversi. La procedura seguita non aveva alcun ambito discrezionale. non operava alcuna attività di CP_4
coordinamento degli altri addetti al carburante. Egli si limitava a svolgere le attività descritte non assumeva specifiche responsabilità in merito agli aspetti fiscali o amministrativi. Se non ricordo male le sedi di e di Partanna Parte_2
avevano ciascuno un proprio registro vidimato dall'agenzia delle CP_5
Riconosco il registro di in quello allegato al numero 9 al Parte_3
ricorso”.
Ed ancora il teste escusso anch'egli all'udienza del Testimone_2
13/03/2024, ha riferito: “… Sono un capo settore ed ho conosciuto il ricorrente nel periodo in cui ho svolto il mio ruolo nell'ambito della gestione dei carburanti aziendali. La mia sede era ma coordinavo anche l'ufficio di Parte_2 Parte_3
e . Ho svolto tale ruolo nel periodo compreso tra marzo
[...] CP_6
2020 e ottobre/novembre 2022, in precedenza operavo in settore completamente diverso. Come gli altri addetti, sono in tutto circa 4, il compito del ricorrente consiste nella erogazione del carburante ai mezzi aziendali e nella ricezione del carburante dal fornitore nonché nella corrispondente sottoscrizione della modulistica che accompagna l'uscita e l'ingresso del carburante nell'impianto.
Quanto alla modulistica cui ho fatto prima riferimento l'azienda predispone delle verifiche in contraddittorio con il singolo autista o con il fornitore che asseverino la quantità di materiale ricevuto o erogato. Si firmano perciò dei
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro buoni di consegna all'autista dopo avere verificato la corrispondenza del materiale effettivamente distribuito e un modulo di ricezione al fornitore che attesta il carburante immesso nell'impianto, quest'ultimo accompagna e deve essere congruente con la documentazione fiscale che sempre accompagna il trasporto di carburante e che lo stesso fornitore registra su una piattaforma informatica. Il signor come i suoi colleghi aveva poi il compito di CP_4
imputare tutte le operazioni compiute quotidianamente nell'impianto sia in entrata che in uscita in appositi fogli di calcolo presenti sul pc, mancando in azienda un apposito gestionale. Era sempre suo compito inoltre provvedere alla compilazione del registro di carico e scarico, il quale prevede di riportare quotidianamente la lettura della colonnina a inizio e fine giornata e include anche una sezione destinata alla ricezione dei carburanti. Preciso che tutte e tre le sedi di Partanna, e sono dotate di identici registri, solo Parte_2 CP_6
uno viene timbrato con la vidimazione dell' ma Controparte_5
semplicemente perché tale vidimazione è imposta dalla legge solo per cisterne di un determinato quantitativo superiore a 9.000 litri, capacità che possiede solo l'impianto di , ma si tratta di registri che assolvono ad identica Parte_2
funzione. Quale responsabile è sempre stata mia abitudine operare periodicamente delle verifiche nei vari impianti o anche delegare ad altri capi turno tali verifiche le quali prendevano appunto in esame i dati aggregati raccolti nei fogli di calcolo con altri elementi contabili, i miei controlli peraltro ben potevano avere diverse finalità aziendali, ad esempio monitoraggi sull'andamento dei consumi. Sono comunque verifiche che vengono effettuate sui riepiloghi giornalieri e non sui singoli moduli delle varie operazioni. Ove avessi rinvenuto eventuali anomalie che magari potevano sottintendere un errore
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro materiale o refusi magari operavo a campione qualche controllo a dei buoni cartacei. Il ricorrente come i colleghi era supervisionato da superiori di quinto livello operanti nella sede di ma chiamati a coordinare tutte le sedi Parte_2
dello stesso settore”.
5. Identificate le mansioni espletate concretamente dal ricorrente - anche attraverso l'esame della documentazione versata in atti - occorre procedere alla comparazione di tali attività per verificare in quale dei profili sopra esaminati,
indicati dal CCNL di riferimento, tali attività possano sussumersi.
Ebbene - tenuto conto delle disposizioni del CCNL di categoria, nonché degli elementi emersi attraverso l'escussione dei testi - le mansioni svolte concretamente dal ricorrente non possono che ascriversi al quarto livello del
CCNL di riferimento.
Ed infatti, ambedue i testi escussi hanno confermato che il ricorrente non ha mai esercitato alcun potere direttivo e/o di controllo del personale operando piuttosto lui stesso sotto la supervisione di personale di livello superiore (il quinto), né ha mai svolto attività di pianificazione o ottimizzazione dei processi. Il ricorrente,
inoltre, non ha mai assunto compiti diretti di gestione nonché precise responsabilità in relazione ai profili amministrativo o fiscale correlata alla correttezza legale e fiscale dei documenti redatti, all'allineamento con le normative doganali, alla congruità delle registrazioni con la contabilità aziendale,
compilando sì registri e moduli ma senza alcuna competenza in ordine alla relativa verifica formale.
Se tanto esclude lo sperato inquadramento nel livello quinto, l'attribuzione del quarto riposa però sulla circostanza – ben emergente dalle deposizioni esaminate
– che il ricorrente non risulta essersi limitato ad una attività di movimentazione
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del carburante svolgendo perciò compiti puramente esecutivi, ma è stato comunque chiamato anche a compiti di verifica quantità, firma documenti,
confronto dati. Gli è stata affidata, inoltre, la compilazione di registri con valenza legale e fiscale, attribuzione quest'ultima certamente richiedente una
“professionalità adeguata” e “specifiche conoscenze teorico-pratiche” superiori a quelle esigibili dal semplice addetto al magazzino, ed implicante altreì
l'“applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti” piuttosto che semplicemente di “istruzioni dettagliate” tant'è che - anche se coordinato da figure di 5° livello – il ricorrente risulta avere sempre operato autonomamente nella registrazione dei dati, senza cioè un controllo continuo e diretto sulle singole operazioni.
6. Accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni sussumibili nel quarto livello del CCNL di settore sin dal giorno 01/01/2017 e, dispostone il corrispondente inquadramento nei termini temporali di cui all'art. 16 del CCNL
Utilitalia, circa la quantificazione delle differenze retributive conseguentemente dovutegli dalla società convenuta, si condividono pienamente i conteggi elaborati a rigor di logica dall'Ausiliario del Giudice;
pertanto, la società convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma (già comprensiva di t.f.r.
nonché di interessi e rivalutazione al 31/01/2024) di euro 7.106,29.
7. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori
(inferiori ai medi) indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 10/06/2025.
GIUDICE
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro