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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 632/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 632 /2022 promossa da:
Parte_1
(P.VA ), elettivamente domiciliato in FOLIGNO,
[...] P.VA_1
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N. 29, presso lo studio dell'Avv. Marco
Francesco Angeletti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(P.VA , elettivamente domiciliata in Gubbio, VIA CP_1 P.VA_2
PERUGINA
N. 63 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Baldinelli in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di costituzione
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note scritte depositate per l'udienza del 19.09.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1337/2022 il Tribunale di Perugia ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2977/14 ottenuto da , titolare dell'omonima Parte_1
ditta individuale, nei confronti della società per l'importo di €.6.940,80, CP_1
oltre interessi e spese, revocandolo e condannando l'opposto alle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il credito attivato in sede monitoria,
l'esistenza del quale era anzi contraddetta dalle prove documentali e dalle testimonianze raccolte.
In particolare, secondo il giudice di prime cure la testimonianza del Sig. S_
, titolare della a cui erano state affidate le altre lavorazioni nel
[...] Parte_2
cantiere della società ingiunta, dimostrerebbe come le ringhiere ed i tubi in rame fossero stati già montati all'epoca del suo intervento, avutosi nel marzo del 2010,
mentre la fattura attivata in sede monitoria, così come il relativo D.D.T. sono stati emessi nel dicembre del 2010. Di conseguenza, le forniture di cui il chiedeva Pt_1
il pagamento, dovendo essere anteriori a marzo 2010, dovevano necessariamente essere quelle indicate nella fattura n. 64/2009, precedenti all'intervento della ditta
Parte_2
pag. 2/11 Avverso tale decisione ha proposto appello il Sig. articolando due motivi di Pt_1
doglianza.
Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione delle prove espletate in primo grado. Il giudice di primo grado avrebbe infatti interpretato arbitrariamente le testimonianze e il materiale probatorio in atti, ritenendo provati fatti, quali la collocazione temporale degli interventi della e del Sig. che Parte_2 Pt_1
non trovano riscontro nel materiale probatorio né potrebbero da questo essere dedotti in via presuntiva secondo quanto previsto dall'art. 2729 c.c.
In particolare, la fattura n. 64 del 31.5.2009 menzionata in sentenza non avrebbe nulla a che vedere con l'oggetto di questo giudizio, perché dalla sua causale si evince trattarsi di grondaie e scossaline, e non di tubi e ringhiere;
inoltre l'odierna appellante fin dalla sua costituzione in giudizio aveva chiarito che essa era riferita a una fornitura antecedente già pagata.
Oltre a ciò il giudice avrebbe immotivatamente ignorato la deposizione del teste
, la quale riferiva in udienza che il Sig. Testimone_2 Testimone_3
legale rappresentante della società ingiunta, avrebbe riconosciuto il proprio debito assicurandole dapprima che avrebbe pagato l'importo integrale della fattura, salvo poi offrire la somma di € 3.000,00 dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Tale dichiarazione costituirebbe quindi una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Con il secondo motivo d'appello, articolato in subordine al primo, l'appellante chiede in ogni caso la riduzione delle spese liquidate a controparte, di misura troppo elevata rispetto al valore della causa e alla sua modesta complessità.
Ha concluso chiedendo nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia
n. 1337/2022 del 3 ottobre 2022, di respingere l'opposizione proposta dalla appellata avverso il decreto ingiuntivo e dunque confermare il decreto opposto in CP_1
pag. 3/11 ogni sua statuizione;
in strettissimo subordine e salvo gravame, riformare la sentenza quanto alla liquidazione delle spese di lite;
condannare parte opponente al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da maggiorarsi di rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Si è costituita la società contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
ribadendo la correttezza della decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto non dimostrata l'esistenza del credito originariamente azionato in sede monitoria per non averne fornito l'ingiungente un'adeguata prova. Ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata erroneamente ha desunto dalla deposizione di S_
, titolare della ditta che ha provveduto alla posa delle inferriate poste nella
[...]
parte inferiore dell'immobile – il quale ha dichiarato che quando era intervenuto i terrazzi erano stati già posati in opera da altri, ivi compresi i tubi discendenti e ringhiere (v.ud.11.9.2019) - e dal fatto che la fattura emessa dalla ditta del è S_
di marzo 2010, che ringhiere e tubi discendenti erano stati forniti ed installati in epoca precedente, quindi nel 2009, come dimostrato dalla fattura n.64 del 31.5.2009
emessa dal nei confronti dell'opponente e da questa regolarmente onorata. Pt_1
Nel fare ciò il Tribunale ha commesso un errore di valutazione, dal momento che ha sempre ammesso che tale fattura è stata regolarmente pagata, ma essa si Pt_1
riferiva a prestazioni di fornitura di grondaie e scossaline, mentre quella posta alla base dell'azione monitoria, la n. 154 del 31.12.2010, si riferisce a ringhiere in ferro per balconi e tubi in rame.
Concordando con il Tribunale nel senso che la fattura, documentazione di formazione unilaterale, di per sé non prova l'avvenuta esecuzione delle prestazioni,
dal complesso delle deposizioni testimoniali risulta acquisita detta prova in ordine pag. 4/11 alla partecipazione del Sig. al cantiere sito in Borgata Magione gestito dalla Pt_1
società nonché il fatto che egli abbia fornito il materiale necessario al CP_1
montaggio delle ringhiere per la realizzazione dei balconi al primo piano dell'immobile ivi in costruzione, nonché provveduto al relativo montaggio.
Depongono in tal senso, innanzitutto, la testimonianza del GE. , Testimone_4
direttore dei lavori nel cantiere, il quale chiaramente afferma che “la ditta ha Pt_1
fornito e realizzato le ringhiere alla per la realizzazione dei balconi al primo CP_1
piano del cantiere in Borgata Magione dinanzi all'ex Sicap” e di ricordare la ditta che “montava nel cantiere le ringhiere”, pur non essendo stato in grado di Pt_1
ricordare l'epoca precisa di tale intervento.
La testimonianza del direttore dei lavori converge con le testimonianze di P_
, titolare dell'impresa che si è occupata degli impianti elettrici, e
[...] Tes_5
, (ud. 30.10.2017), il quale dichiara di aver visto personalmente “la
[...] [...]
montare i balconi dei piani più alti”. Pt_1
Le dichiarazioni dei testi precedentemente citati, tutti soggetti terzi ed indifferenti alla vicenda de qua, convergono a loro volta con quelle dei testi e Testimone_6
dipendenti del (ud. 20.03.17), che hanno prestato la loro opera Tes_7 Pt_1
nel cantiere. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, il solo fatto che questi ultimi lavorassero alle dipendenze del non li rende perciò solo testi Pt_1
compiacenti, dal momento che eventuali rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa non escludono l'attendibilità dei testi, che va valutata secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate (Cass. 25663/2014). Poiché i testi in questione hanno dimostrato conoscenza diretta dei fatti di causa e le loro dichiarazioni appaiono concordi con quelle di tutti gli altri testi, non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità e della veridicità dei loro assunti.
pag. 5/11 Per quanto riguarda poi il valore probatorio del D.D.T. n. 233 del 02/12/2020, il disconoscimento della scrittura privata ha quale effetto unicamente quello di escludere il valore di prova legale della sottoscrizione circa la riferibilità soggettiva della dichiarazione a colui che la disconosce, ma in ogni caso il disconoscimento non priva il documento della sua efficacia probatoria circa i fatti in esso rappresentati,
che rimangono valutabili dal giudice in piena libertà, secondo le ordinarie regole in materia di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In altri termini, il disconoscimento della firma vale a negare l'attribuzione della paternità del documento al legale rappresentante di ai sensi dell'art. 214 CP_1
c.p.c, ma non esclude che il documento di trasporto sia utilizzato al fine di provare che i materiali necessari sono stati effettivamente consegnati al cantiere di Borgata
Magione.
È infatti plausibile, alla luce di quanto dichiarato dai testi, che la firma apposta sul
D.D.T. sia riferibile a persona presente nei luoghi di costruzione e a ciò autorizzata dall'appaltatrice.
In generale, non è certo necessario che il D.D.T. venga vistato personalmente dal legale rappresentante della società appaltatrice o da individuo ad essa legato da un formale rapporto di lavoro, la cui presenza non è necessaria in cantiere. Non è
escluso, anzi, nella prassi che il direttore dei lavori o lo stesso appaltatore individuino uno o anche più soggetti che, senza particolari qualifiche, vengono autorizzati alla firma dei documenti di trasporto per conto del cessionario.
Nel caso di specie, le dichiarazioni del teste Direttore dei Lavori, danno Tes_4
conto della presenza di un “collaboratore della che “era spesso presente in CP_1
cantiere”, che ben avrebbe potuto firmare il documento. I testi e Tes_6 Tes_7
d'altronde, confermano la circostanza per la quale il D.D.T. è stato firmato una volta che i materiali sono arrivati in cantiere.
pag. 6/11 Sul punto, è poi ininfluente la dichiarazione, prodotta dall'odierno appellato nella propria memoria ex art 183, comma 6, n. 2, del GE. Dott. Persona_1
secondo il quale la alla data del 12/11/2015 non avrebbe avuto alcun CP_1
dipendente, non essendo richiesto, come sopra già chiarito, un formale rapporto di lavoro subordinato tra il firmatario del documento di trasporto e il destinatario dei materiali trasportati.
A ben vedere anche la deposizione di collima con quella degli altri Testimone_1
testi. Egli infatti ha dichiarato di aver provveduto alla posa delle inferriate poste nella parte inferiore dell'immobile ed ha, invece, espressamente negato di aver realizzato le ringhiere situate al primo piano dell'edificio, precisando che all'epoca del suo intervento “i terrazzi erano già stati posati in opera da altri, ivi compresi i tubi discendenti e ringhiere”.
La prestazione cui si riferisce la testimonianza pare quella di cui alla fattura n. 9 del
31/03/2010 emessa dalla ditta Carpenter, allegata dall'odierna appellata, da cui si evincerebbe che il ha prestato la propria opera in epoca sicuramente S_
posteriore al 17/03/2010, data in cui sarebbe avvenuta la consegna del materiale necessario al montaggio.
Secondo il giudice di prime cure questi sono elementi sufficienti per presumere che il abbia prestato la propria opera nel cantiere nel marzo del 2010, e che quindi S_
l'installazione delle ringhiere della parte superiore dell'edificio sia avvenuta nel
2009.
Tuttavia, tale assunto deve considerarsi erroneo per vari ordini di ragioni.
Innanzitutto, come già rilevato in precedenza, le lavorazioni oggetto della domanda dell'odierno appellante non possono essere riferite alla fattura n. 64/2009 emessa dal in quanto in essa sono indicate quale oggetto della fornitura grondaie e Pt_1
scossaline, e dunque materiali per lavorazioni da eseguire sul tetto dell'edificio.
pag. 7/11 Inoltre, né dal tenore della domanda posta al teste né tantomeno dalla sua S_
risposta è possibile dedurre quando egli abbia eseguito le opere di sua competenza,
non avendo egli collocato nel tempo la propria presenza nel cantiere.
Tale circostanza non può essere desunta dalla fattura n. 9 del 31/03/2010 emessa dalla posto che la fattura commerciale, se può costituire prova circa Parte_2
l'esistenza della prestazione d'opera del nei confronti dell' nulla dice a S_ CP_1
proposito delle tempistiche con cui tale prestazione è stata concretamente eseguita,
ben potendo la fattura essere stata emessa in anticipo rispetto al montaggio delle ringhiere da parte della Parte_2
È utile considerare, in primis, la disciplina generale in materia di operazioni imponibili ai fini I.V.A., la quale prescrive, ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R.
633/1972 che la cessione di beni accompagnati da documenti di trasporto deve essere fatturata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. L'emissione della fattura può dunque essere stata emessa in ragione della sola cessione del materiale edile necessario all'intervento, e da essa non è possibile invece dedurre con sicurezza, come fa il giudice di primo grado, anche l'avvenuta esecuzione del montaggio, che può essere stato incluso nella fattura per mera opportunità.
Tale considerazione è poi avvalorata da quanto emerge dall'estratto autentico del registro I.V.A. di (All. 4 del fascicolo di parte appellata), dal quale è CP_1
possibile evincere che la ha emesso un'altra Parte_3
fattura, la n. 58/2010, datata 30/11/2010, avente ad oggetto l'acquisto da parte della società appaltatrice di “materiale edile cantiere Loc. Borgata”.
Considerando le risultanze dell'istruttoria e le allegazioni delle parti, la
[...]
non si è occupata di altre lavorazioni oltre alla fornitura e al montaggio Parte_2
delle ringhiere del piano inferiore dell'immobile, dunque tale fornitura deve riferirsi necessariamente a tali opere.
pag. 8/11 In tale quadro diviene perciò perfettamente plausibile che egli abbia montato le parti di ringhiere di sua competenza dopo tale seconda fornitura, in epoca posteriore al dicembre 2010, e quindi successivamente all'intervento del oggetto della Pt_1
fattura 154/2010.
In secondo luogo, le risposte rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società appellata non hanno alcun rilievo probatorio, poiché egli si è limitato a negare fatti a sé sfavorevoli (non provocando la confessione giudiziale cui l'interrogatorio è finalizzato), ma è evidente che le dichiarazioni a sé favorevoli non formano prova in suo favore e non risultano idonee a smentire i molteplici elementi di segno contrario appena esposti.
In merito poi allo specifico motivo di appello secondo cui lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia del tutto pretermesso di considerare la testimonianza di S_
, teste che, rispondendo al capitolo l (Vero che ha richiesto
[...] Parte_1
per le vie brevi il pagamento della fattura 154/10 alla in persona di CP_1 Tes_3
ma questi dapprima ha assicurato che avrebbe provveduto quando
[...]
possibile, e poi, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto il pagamento della somma di € 3.000 a stralcio), ha risposto “è vera la circostanza. Tes_3
ha esplicitamente assicurato che avrebbe pagato ma poi, notificato il d.i.,
[...]
ha proposto un pagamento di soli € 3.000” , il Tribunale ha effettivamente omesso ogni valutazione sul punto, ma si ritiene che le affermazioni del teste non siano di per sé dirimenti ed idonee a dimostrare l'esistenza di un riconoscimento di debito da
Con parte della considerato che è la moglie di e Testimone_2 Parte_1
non ha precisato di svolgere attività di collaborazione all'impresa del marito ed in quali circostanze avrebbe appreso delle rassicurazioni di in Testimone_3
merito al futuro pagamento. Di conseguenza, non vi è alcuna certezza che ella ne sia venuta a conoscenza per scienza diretta anziché de relato.
pag. 9/11 In ogni caso, gli ulteriori elementi sopra riportati consentono di ritenere pienamente provata la pretesa del Le testimonianze, nient'affatto generiche e di segno Pt_1
concorde, valutate anche insieme al corredo documentale attestano l'avvenuta esecuzione da parte del delle prestazioni oggetto della fattura azionata in via Pt_1
Con monitoria. Perfettamente plausibile, nell'ambito di tale ricostruzione, il fatto che abbia dovuto rivolgersi successivamente alla posto che non Parte_2 Pt_1
era disponibile a rendere la propria opera senza prima essere saldato del pregresso.
In accoglimento dell'appello va dunque riformata la sentenza, rigettando l'opposizione e confermando il decreto opposto.
Quanto al secondo motivo di appello, esso deve ritenersi assorbito in quanto formulato in subordine rispetto al rigetto del primo, ma in ogni caso il regime delle spese processuali viene ad essere modificato per effetto dell'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono infatti la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
applicando per il giudizio di primo grado le tariffe DM 55/14 all'epoca vigenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2977/14 del CP_1
Tribunale di Perugia, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
condanna al rimborso in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali, che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 3.545,00 per compenso professionale ex DM 55/14, oltre VA, CAP e rimborso forfetario pari al
15% come per legge, per il secondo grado di giudizio in euro 382,50 per spese, euro
3.000,00 per compenso professionale ex DM 147/22, oltre VA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
pag. 10/11 Perugia, 20.12.2024
Il Consigliere Relatore
Arianna De Martino
Il Presidente
Claudia Matteini
pag. 11/11