Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1989, n. 429
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 gennaio 1990
Art. 2. 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' finalizzato all'adempimento delle obbligazioni residue ed in essere dell'IBI che non abbiano potuto trovare soddisfacimento sulle disponibilita' di bilancio dell'Istituto o sulle somme provenienti da altre fonti.
2. A tal fine sono prese in considerazione unicamente le obbligazioni contratte dall'IBI in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1988.
3. Il contributo e' destinato a permettere il soddisfacimento, in via prioritaria, dei crediti vantati dal personale dipendente, anche se gia' cessato dal servizio, a titolo di remunerazioni non corrisposte, di indennita' di licenziamento e di altri contributi ed indennita' spettanti.
4. Il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato in piu' soluzioni dopo verifica dell'effettiva destinazione delle somme via via corrisposte al soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori secondo le priorita' indicate al comma 3 del presente articolo.
5. La verifica di cui al comma 4 e' compiuta dalle competenti autorita' italiane che a tal fine tengono periodiche consultazioni con i rappresentanti dell'IBI.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1990