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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 2980/2022
VERBALE D'UDIENZA del 19/12/2025
nella causa promossa da
Parte_1
[...]
Controparte_1
All'udienza del 19/12/2025, alle ore 12.22, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa AR TT, per parte attrice, l'avv. Giusepe
Arduino, per la convenuta, l'avv. Francesco Riggio in sostituzione dell'avv. Andrea Zarbo e per l'avv. Diego Ferraro. Controparte_2
L'avv. Arduino insiste nella revoca dell'ordinanza che ha rinviato per discussione e decisione, chiede dunque disporsi ctu e insiste nelle domande proposte riportandosi da ultimo alle note conclusive.
L'avv. Riggio insiste in comparsa e negli ulteriori atti depositati.
L'avv. Ferraro conclude come da comparsa e note conclusive, opponendosi alle richieste avversarie.
I difensori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.00, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa AR TT, all'udienza del 19.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2980/2022 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Villabate, Piazza della Regione n. 42, presso lo studio dall' avv. Giuseppe
Arduino che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo
ATTRICE
E
(p. iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zarbo, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Palermo in piazza Papa Giovanni Paolo II n. 28, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Ferraro, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Palermo in via Ludovico
Ariosto n. 34, è elettivamente domiciliata
TE HI
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere a in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attrice a rifondere a in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla Controparte_5 condannare al risarcimento del danno subito in seguito al sinistro occorso il 21.7.2021 quando, trovandosi all'interno dei locali del Castello di San Nicola l'Arena durante i festeggiamenti per un matrimonio, mentre era lungo le scale che portano al terrazzo dove si teneva l'aperitivo, “ed in particolare era impegnata a scendere dalle dette scale in quanto in alto, sulla torre, era stato allestito un aperitivo, scivolava a causa della presenza di liquido viscido sulle scale alla presenza degli ospiti e del personale del catering”, rovinando a terra.
Deduceva che la presenza del liquido a causa del quale si era verificato l'episodio era riconducibile alla disattenzione del personale del catering, gestito dalla società convenuta,
“in quanto una cameriera aveva versato per errore del cocktail che non provvedeva ad asciugare
[…] né ad avvertire gli ospiti della presenza dell'insidia”.
Affermava dunque la responsabilità della società convenuta sia in considerazione dell'omessa pulizia della scala sia, a monte, in ragione della condotta colposa consistente l'aver versato il liquido sulla stessa.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, rilevava, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva affermando che la responsabilità per i danni subiti dall'attrice fosse ascrivibile al conduttore della struttura (lo sposo che festeggiava le nozze al Castello di
San Nicola l'Arena), o in alternativa al proprietario ( ). Controparte_6
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice rilevandone la genericità, dovendosi – secondo la sua prospettazione – l'evento dannoso addebitare alla condotta di e alla sua “noncuranza, sbadataggine o poca attenzione prestata nello Parte_1 scendere una scala facente parte di una struttura antica come il Castello di San Nicola l'Arena, durante una serata conviviale e di festeggiamenti”. Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria, rilevando, in ogni caso,
l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata, non suffragata da prove adeguate, chiedendo al contempo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice Controparte_4
al fine di essere manlevata in forza della polizza con la medesima sottoscritta.
[...]
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.5.2023, , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, contestava la fondatezza della domanda attorea spiegando difese analoghe a quelle della convenuta, alle quali si associava.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali e all'udienza del 19.12.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*********
Come emerge dalla sintetica ricostruzione delle posizioni delle parti, l'attrice imputa alla la responsabilità dell'evento dannoso occorsole, da porre, a Controparte_5 suo avviso, in relazione causale con la presenza di liquido sulle scale – dovuta alla condotta colposa della cameriera (del personale del catering) che ne ha determinato il versamento senza provvedere a rimuoverlo e ad asciugare la relativa superficie –, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 cc, sul presupposto che alla società convenuta sia demandata la custodia e la manutenzione dei locali nei quali è avvenuto il sinistro, o nell'art. 2049 cc, sul presupposto che la l'insidia da cui è derivata la caduta sia stata causata da una dipendente della medesima.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, entrambe le previsioni normative appena richiamate sono in astratto applicabili all'ipotesi prospettata da atteso che, da un lato, Parte_1 durante il ricevimento cui ha partecipato l'attrice aveva la Controparte_5 disponibilità materiale della struttura, il potere di controllo su di essa e quello di eliminare le eventuali situazioni di pericolo connesse al suo utilizzo da parte del personale e/o degli ospiti, assurgendo dunque a “custode” responsabile ex art. 2051, in aderenza al consolidato orientamento dalla Corte di Cassazione “ il rapporto di “custodia”, dunque,
“postula l'effettivo potere sulla cosa” e quindi non solo la disponibilità giuridica, ma, insieme ad essa, la disponibilità materiale (Cass. n. 15096/2013, cit.), alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del “custode”, rilevante ai sensi 2051 c.c., ossia di colui che – come detto – ha “il potere di governo” della cosa, “da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. n. 15779/2006, cit.)” (cfr., Cass., n. 22839/2017).
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia ii potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Inoltre, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., n. 3651/2006).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, Cass., n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 1765/2016).
Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Invero, “in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte” (cfr. Cass., n. 13260/2016).
In forza dei principi appena passati in rassegna, non coglie nel segno il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta.
È noto, infatti, che la legittimazione processuale, attiene al diritto di azione e si fonda sulla prospettazione fatta nella domanda (vedi Cass., S.U. n. 2951/2016), e mancherà pertanto tutte le volte in cui dalla stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (o al convenuto qualora si tratti di legittimazione passiva), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Per altro verso, pur non potendo escludersi a priori un'eventuale responsabilità
(concorrente) del conduttore del castello – sulla cui concreta possibilità di controllo dell'integrità e adeguatezza degli spazi nel corso del proprio ricevimento di nozze può quanto meno dubitarsi –, la riconducibilità della fattispecie sub iudice nella cornice dell'art. 2051 cc non preclude l'applicabilità dell'art. 2049 cc. per il fatto posto in essere dal preposto.
Le argomentazioni fin qui svolte cedono tuttavia il passo all'inadeguatezza del compendio probatorio acquisito, che non consente di ritenere raggiunta la prova con riguardo alla riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasta coinvolta l'attrice alla presenza di un liquido sulle scale e, dunque, alla società convenuta.
Sul punto deve osservarsi che ha affidato la prova della dinamica del sinistro Parte_1 riferita nell'atto introduttivo alla testimonianza resa da , madre Testimone_1 dell'attrice, la quale ha confermato i capitoli di prova affermando, su domanda del Giudice:, io ero giù sotto le scale, con il passeggino di mio nipote;
un po' stavo seduta, un po' all'in piedi, è stata una questione di istanti, mia figlia è salita per guardare il panorama ed è riscesa;
non mi ricordo precisamente se sulle scale prima di mia figlia o dopo di lei c'erano altre persone;
io ero in una posizione laterale rispetto alle scale, non so dire a che distanza;
dalla mia posizione si vedeva solo la parte iniziale/finale delle scale, la prima rampa;
quando è caduta stava scendendo;
mentre scendevano lei e il marito (che l'ha accompagnata), per fortuna ha dato il bambino che aveva in braccio a lui, altrimenti sarebbero caduti entrambi;
io non mi sono sentita di fare quella scala. Lui era proprio dietro mia figlia e l'ha vista cadere”. Ha poi aggiunto: “io non ho visto il bicchiere col cocktail cadere sulle scale, è stata una cameriera a dircelo e a scusarsi con noi per l'accaduto, anche altre persone sono cadute sul liquido quella sera;
non lo so, saranno stati cinque minuti che il pavimento è rimasto bagnato”. Ebbene, tali dichiarazioni, ad avviso di chi giudica, non consentendo di capire l'esatta posizione della testimone rispetto alle scale su cui la figlia è scivolata né tanto meno la specifica visuale che la stessa aveva rispetto al luogo nel quale è avvenuta la caduta nel momento in cui la stessa si è verificata, non costituiscono un adeguato supporto probatorio della dinamica prospettata.
Peraltro, si tratta di deposizione per certi versi contraddittoria nella parte in cui la testimone afferma dapprima di non aver visto il bicchiere cadere sulle scale per poi riferire sull'esatto arco temporale durante il quale il pavimento è rimasto bagnato “cinque minuti”, senza considerare che le dichiarazioni in questione – nella parte in cui si dice “io non mi sono sentita di fare quella scala” – danno conto della ripidità ovvero della non agevole percorrenza della scalinata, richiamando il profilo dell'attenzione tenuta dall'attrice nel percorrerla.
La non integrale attendibilità delle dichiarazioni rese da emerge ancora di più mettendole in raffronto con quelle rese dai testimoni di parte convenuta che, per quanto non hanno assistito alla caduta, hanno dichiarato di essersi avvicinati subito dopo avendo appreso dai presenti che l'attrice era inciampata sul vestito, tenendo con una mano il bicchiere e con l'altro il vestito medesimo, contrariamente a quanto dichiarato da in sede di Parte_1 interrogatorio formale “con una mano tenevo il vestito e con l'altra il passamano” – circostanze non dedotte peraltro negli atti difensivi –.
Ebbene, indipendentemente dalla valenza e dalla pregnanza di siffatte dichiarazioni – di cui va considerata la natura de relato (non parte) –, le stesse accrescono le le incertezze emergenti dalle risultanze istruttorie che, lette unitamente alla genericità delle allegazioni attoree – sia in ordine alle precise modalità dell'evento che allo specifico punto della scala in cui lo stesso è avvenuto –, oltre che alla indimostrata presenza di liquido sul pavimento, non consentono di ritenere raggiunta la prova dell' an debeatur, né in termini di presenza dell'insidia sulle scale né tanto meno in punto di nesso eziologico tra la l'insidia rappresentata dal liquido presente sulle scale e la caduta dell'attrice.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, le domande proposte da non sono Parte_1 meritevoli di accoglimento e vanno dunque rigettate.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori prossimi ai minimi, avuto riguardo al quantum azionato.
Termini Imerese, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR TT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 2980/2022
VERBALE D'UDIENZA del 19/12/2025
nella causa promossa da
Parte_1
[...]
Controparte_1
All'udienza del 19/12/2025, alle ore 12.22, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa AR TT, per parte attrice, l'avv. Giusepe
Arduino, per la convenuta, l'avv. Francesco Riggio in sostituzione dell'avv. Andrea Zarbo e per l'avv. Diego Ferraro. Controparte_2
L'avv. Arduino insiste nella revoca dell'ordinanza che ha rinviato per discussione e decisione, chiede dunque disporsi ctu e insiste nelle domande proposte riportandosi da ultimo alle note conclusive.
L'avv. Riggio insiste in comparsa e negli ulteriori atti depositati.
L'avv. Ferraro conclude come da comparsa e note conclusive, opponendosi alle richieste avversarie.
I difensori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.00, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa AR TT, all'udienza del 19.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2980/2022 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Villabate, Piazza della Regione n. 42, presso lo studio dall' avv. Giuseppe
Arduino che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo
ATTRICE
E
(p. iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zarbo, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Palermo in piazza Papa Giovanni Paolo II n. 28, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Ferraro, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Palermo in via Ludovico
Ariosto n. 34, è elettivamente domiciliata
TE HI
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere a in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attrice a rifondere a in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirla Controparte_5 condannare al risarcimento del danno subito in seguito al sinistro occorso il 21.7.2021 quando, trovandosi all'interno dei locali del Castello di San Nicola l'Arena durante i festeggiamenti per un matrimonio, mentre era lungo le scale che portano al terrazzo dove si teneva l'aperitivo, “ed in particolare era impegnata a scendere dalle dette scale in quanto in alto, sulla torre, era stato allestito un aperitivo, scivolava a causa della presenza di liquido viscido sulle scale alla presenza degli ospiti e del personale del catering”, rovinando a terra.
Deduceva che la presenza del liquido a causa del quale si era verificato l'episodio era riconducibile alla disattenzione del personale del catering, gestito dalla società convenuta,
“in quanto una cameriera aveva versato per errore del cocktail che non provvedeva ad asciugare
[…] né ad avvertire gli ospiti della presenza dell'insidia”.
Affermava dunque la responsabilità della società convenuta sia in considerazione dell'omessa pulizia della scala sia, a monte, in ragione della condotta colposa consistente l'aver versato il liquido sulla stessa.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio, in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, rilevava, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva affermando che la responsabilità per i danni subiti dall'attrice fosse ascrivibile al conduttore della struttura (lo sposo che festeggiava le nozze al Castello di
San Nicola l'Arena), o in alternativa al proprietario ( ). Controparte_6
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice rilevandone la genericità, dovendosi – secondo la sua prospettazione – l'evento dannoso addebitare alla condotta di e alla sua “noncuranza, sbadataggine o poca attenzione prestata nello Parte_1 scendere una scala facente parte di una struttura antica come il Castello di San Nicola l'Arena, durante una serata conviviale e di festeggiamenti”. Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria, rilevando, in ogni caso,
l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata, non suffragata da prove adeguate, chiedendo al contempo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice Controparte_4
al fine di essere manlevata in forza della polizza con la medesima sottoscritta.
[...]
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.5.2023, , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, contestava la fondatezza della domanda attorea spiegando difese analoghe a quelle della convenuta, alle quali si associava.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali e all'udienza del 19.12.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*********
Come emerge dalla sintetica ricostruzione delle posizioni delle parti, l'attrice imputa alla la responsabilità dell'evento dannoso occorsole, da porre, a Controparte_5 suo avviso, in relazione causale con la presenza di liquido sulle scale – dovuta alla condotta colposa della cameriera (del personale del catering) che ne ha determinato il versamento senza provvedere a rimuoverlo e ad asciugare la relativa superficie –, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 cc, sul presupposto che alla società convenuta sia demandata la custodia e la manutenzione dei locali nei quali è avvenuto il sinistro, o nell'art. 2049 cc, sul presupposto che la l'insidia da cui è derivata la caduta sia stata causata da una dipendente della medesima.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, entrambe le previsioni normative appena richiamate sono in astratto applicabili all'ipotesi prospettata da atteso che, da un lato, Parte_1 durante il ricevimento cui ha partecipato l'attrice aveva la Controparte_5 disponibilità materiale della struttura, il potere di controllo su di essa e quello di eliminare le eventuali situazioni di pericolo connesse al suo utilizzo da parte del personale e/o degli ospiti, assurgendo dunque a “custode” responsabile ex art. 2051, in aderenza al consolidato orientamento dalla Corte di Cassazione “ il rapporto di “custodia”, dunque,
“postula l'effettivo potere sulla cosa” e quindi non solo la disponibilità giuridica, ma, insieme ad essa, la disponibilità materiale (Cass. n. 15096/2013, cit.), alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del “custode”, rilevante ai sensi 2051 c.c., ossia di colui che – come detto – ha “il potere di governo” della cosa, “da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. n. 15779/2006, cit.)” (cfr., Cass., n. 22839/2017).
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia ii potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Inoltre, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., n. 3651/2006).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, Cass., n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 1765/2016).
Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Invero, “in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte” (cfr. Cass., n. 13260/2016).
In forza dei principi appena passati in rassegna, non coglie nel segno il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla convenuta.
È noto, infatti, che la legittimazione processuale, attiene al diritto di azione e si fonda sulla prospettazione fatta nella domanda (vedi Cass., S.U. n. 2951/2016), e mancherà pertanto tutte le volte in cui dalla stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (o al convenuto qualora si tratti di legittimazione passiva), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Per altro verso, pur non potendo escludersi a priori un'eventuale responsabilità
(concorrente) del conduttore del castello – sulla cui concreta possibilità di controllo dell'integrità e adeguatezza degli spazi nel corso del proprio ricevimento di nozze può quanto meno dubitarsi –, la riconducibilità della fattispecie sub iudice nella cornice dell'art. 2051 cc non preclude l'applicabilità dell'art. 2049 cc. per il fatto posto in essere dal preposto.
Le argomentazioni fin qui svolte cedono tuttavia il passo all'inadeguatezza del compendio probatorio acquisito, che non consente di ritenere raggiunta la prova con riguardo alla riferibilità eziologica del sinistro in cui è rimasta coinvolta l'attrice alla presenza di un liquido sulle scale e, dunque, alla società convenuta.
Sul punto deve osservarsi che ha affidato la prova della dinamica del sinistro Parte_1 riferita nell'atto introduttivo alla testimonianza resa da , madre Testimone_1 dell'attrice, la quale ha confermato i capitoli di prova affermando, su domanda del Giudice:, io ero giù sotto le scale, con il passeggino di mio nipote;
un po' stavo seduta, un po' all'in piedi, è stata una questione di istanti, mia figlia è salita per guardare il panorama ed è riscesa;
non mi ricordo precisamente se sulle scale prima di mia figlia o dopo di lei c'erano altre persone;
io ero in una posizione laterale rispetto alle scale, non so dire a che distanza;
dalla mia posizione si vedeva solo la parte iniziale/finale delle scale, la prima rampa;
quando è caduta stava scendendo;
mentre scendevano lei e il marito (che l'ha accompagnata), per fortuna ha dato il bambino che aveva in braccio a lui, altrimenti sarebbero caduti entrambi;
io non mi sono sentita di fare quella scala. Lui era proprio dietro mia figlia e l'ha vista cadere”. Ha poi aggiunto: “io non ho visto il bicchiere col cocktail cadere sulle scale, è stata una cameriera a dircelo e a scusarsi con noi per l'accaduto, anche altre persone sono cadute sul liquido quella sera;
non lo so, saranno stati cinque minuti che il pavimento è rimasto bagnato”. Ebbene, tali dichiarazioni, ad avviso di chi giudica, non consentendo di capire l'esatta posizione della testimone rispetto alle scale su cui la figlia è scivolata né tanto meno la specifica visuale che la stessa aveva rispetto al luogo nel quale è avvenuta la caduta nel momento in cui la stessa si è verificata, non costituiscono un adeguato supporto probatorio della dinamica prospettata.
Peraltro, si tratta di deposizione per certi versi contraddittoria nella parte in cui la testimone afferma dapprima di non aver visto il bicchiere cadere sulle scale per poi riferire sull'esatto arco temporale durante il quale il pavimento è rimasto bagnato “cinque minuti”, senza considerare che le dichiarazioni in questione – nella parte in cui si dice “io non mi sono sentita di fare quella scala” – danno conto della ripidità ovvero della non agevole percorrenza della scalinata, richiamando il profilo dell'attenzione tenuta dall'attrice nel percorrerla.
La non integrale attendibilità delle dichiarazioni rese da emerge ancora di più mettendole in raffronto con quelle rese dai testimoni di parte convenuta che, per quanto non hanno assistito alla caduta, hanno dichiarato di essersi avvicinati subito dopo avendo appreso dai presenti che l'attrice era inciampata sul vestito, tenendo con una mano il bicchiere e con l'altro il vestito medesimo, contrariamente a quanto dichiarato da in sede di Parte_1 interrogatorio formale “con una mano tenevo il vestito e con l'altra il passamano” – circostanze non dedotte peraltro negli atti difensivi –.
Ebbene, indipendentemente dalla valenza e dalla pregnanza di siffatte dichiarazioni – di cui va considerata la natura de relato (non parte) –, le stesse accrescono le le incertezze emergenti dalle risultanze istruttorie che, lette unitamente alla genericità delle allegazioni attoree – sia in ordine alle precise modalità dell'evento che allo specifico punto della scala in cui lo stesso è avvenuto –, oltre che alla indimostrata presenza di liquido sul pavimento, non consentono di ritenere raggiunta la prova dell' an debeatur, né in termini di presenza dell'insidia sulle scale né tanto meno in punto di nesso eziologico tra la l'insidia rappresentata dal liquido presente sulle scale e la caduta dell'attrice.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, le domande proposte da non sono Parte_1 meritevoli di accoglimento e vanno dunque rigettate.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori prossimi ai minimi, avuto riguardo al quantum azionato.
Termini Imerese, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR TT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.