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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/12/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 786/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 29/06/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 18 Dicembre 2025 TRA
c.f.: , Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to/a alla VIA MONTE DI DIO, 66 - NAPOLI presso lo studio dell'Avv. VERGARA FRANCESCO, c.f.: , dal quale C.F._2 è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Via Controparte_1 P.IVA_1 Vincenzo Verrastro 4 85100 Potenza, presso lo studio dell'Avv. DEMURO FAUSTINA, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO E
CP_2 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 29.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. - a seguito di declaratoria di difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice amministrativo (sentenza del n. CP_3 CP_1 526 del 31/7/2014, confermata da sentenza del Consiglio di Stato n. 2022 del 21/4/2015) sulle sue domande di accertamento di illegittimità ed annullamento della determina dirigenziale della del Controparte_1
21/11/2013, di decadenza totale di contributi all'agricoltura – ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice ordinario.
In particolare, con atto di citazione notificato il 22-25/2/2016 alla
[...]
e all' il sig. ha chiesto di CP_1 CP_2 Parte_1
“accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti perla “decadenza totale ed il recupero delle somme percepite per le annualità dal 1994 al 2010, per un ammontare di euro 575.729,80, per la ditta , in Parte_2 relazione alla domanda n. n. 74710180527 –misura F ritiro ventennale dei seminativi”, disposti con determinazione dirigenziale della Controparte_1 n. 77AQ.2013/D.00858 del 21/11/2013, e comunque l'inesistenza dei diritti di credito azionati dalla con la stessa determinazione Controparte_1 dirigenziale”.
In particolare parte attrice ha contestato il provvedimento impugnato rilevando:
-che la “decadenza totale” è stata erroneamente dichiarata dalla nel CP_1 2013 sul pedissequo richiamo alle risultanze del verbale di controllo del 24/6/2008 del perito agrario incaricato dall' che Persona_1 CP_2 però è affetto da vizi radicali per difformità dallo schema legale, incompletezza, intellegibilità e contraddittorietà, da cui consegue la nullità ed inattendibilità del verbale stesso e la conseguente inesistenza della pretesa creditoria che su di esso si fonda;
- che la “decadenza totale” è stata erroneamente dichiarata dalla per CP_1 preteso ma insussistente presupposto dello scostamento superiore al 20% tra le superfici dichiarate in domanda e superfici eleggibili a contributo (come accertato dalla perizia giurata di parte del geom. Persona_2 depositata in giudizio), con conseguente infondatezza della pretesa della di recupero di tutti gli importi percepiti dall'attore dal 1994 al 2010, CP_1 oltre interessi.
Il giudizio è stato incardinato con il n. R.G. 786/2016 innanzi alla Sezione civile I, ed il giudice allora procedente – ritenuta la causa documentale e vertente su aspetti tecnici, e quindi dichiarate inammissibili e/o irrilevanti le prove testimoniali articolate dalle parti costituite (attore e mentre CP_1 con ordinanza del 23/6/20217 è stata dichiarata la contumacia dell' - ha CP_2 disposto C.T.U.(ordinanza del 29/1/2019) con l'incarico di: “esaminare il verbale relativo al controllo effettuato in data 24/6/2008, illustrando le modalità di controllo ed il metodo di calcolo utilizzati in sede di verifica, nonché gli esiti del sopralluogo;
esaminare la perizia giurata del geom. e confrontarne gli esiti con quelli del verbale del Persona_2
24/6/2008; accertare all'esito, sotto il profilo strettamente tecnico, se le
- 2 -
contestazioni formulate da parte attrice a mezzo della consulenza tecnica di parte appaiono fondate.”
In data 12/5/2022 è stata depositata la Relazione peritale del C.T.U. dott. forestale , nominato in sostituzione del precedente perito. Persona_3
Il giudizio è stato quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii imposti dal criterio di previa definizione delle cause più risalenti come da Programma di Gestione, all'esito dell'udienza del 26/9/2025 è stato riservato in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
1. Sulla insussistenza dei presupposti per la decadenza del contributo.
Gli accertamenti compiuti e le conseguenti conclusioni raggiunte dal C.T.U. circa le effettive superfici dei terreni seminativi ritirati dalla produzione ed eleggibili a contributi sono nettamente discordanti da quelli del verbale di controllo del 24/6/2008.
Il C.T.U. ha infatti accertato, con motivazione congrua ed esaustiva che si ritiene in questa sede di potere integralmente condividere:
“Per quanto attiene a questo specifico procedimento R.G. 786/2016, risulta:
una superficie complessivamente dichiarata con le due domande pari a 98.25.00 ha (30.94.00 ha + 67.31.00 ha);
una superficie complessivamente eleggibile a contributo per ritiro di ex seminativi pari a 83.86.67 ha (somma delle superfici eleggibili delle due domande);
una superficie eleggibile ritirata dalla produzione (riferita alle sole particelle riportate in domanda del procedimento R.G. 786/2016), pari a 57.76.38 ha contro 67.31.00 ha dichiarati in domanda.
A tanto fanno corrispondenza i seguenti scostamenti, nessuno dei quali supera il 20%, oltre il quale sarebbe giustificato il provvedimento di revoca dei contributi.
Infatti: 1) con riferimento ad ambedue le domande:
[(98.25.00 – 83.86.67) / 98.25.00] X 100 = 14,6395%; 2) con riferimento alla domanda di cui a questo procedimento R.G. 786/2016:
[(67.31.00 – 57.76.38) / 67.31.00] X 100 = 14,1824%.”
È risultata quindi provata in giudizio l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per dichiarare la decadenza totale ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.M.
- 3 -
n. 159 del 1998 (recante: «Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze»), a mente del quale «la decadenza totale viene pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato».
Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 LAC, il provvedimento di decadenza adottato deve essere disapplicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del contributo, come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate come in apposito decreto che precede, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , così provvede: CP_1 CP_2
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplica il provvedimento di decadenza totale di contributi agricoli determina dirigenziale della
[...]
del 21/11/2013. CP_1
3) Condanna le convenute soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.604,00 per compensi ed euro 1713,00 per spese di lite ( CU euro 1686,00 + Marca da Bollo euro 27,00), oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
4) Pone le spese di CTU come liquidate in apposito decreto che precede definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Potenza, il 24/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 29/06/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 18 Dicembre 2025 TRA
c.f.: , Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to/a alla VIA MONTE DI DIO, 66 - NAPOLI presso lo studio dell'Avv. VERGARA FRANCESCO, c.f.: , dal quale C.F._2 è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Via Controparte_1 P.IVA_1 Vincenzo Verrastro 4 85100 Potenza, presso lo studio dell'Avv. DEMURO FAUSTINA, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO E
CP_2 CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 29.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. - a seguito di declaratoria di difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice amministrativo (sentenza del n. CP_3 CP_1 526 del 31/7/2014, confermata da sentenza del Consiglio di Stato n. 2022 del 21/4/2015) sulle sue domande di accertamento di illegittimità ed annullamento della determina dirigenziale della del Controparte_1
21/11/2013, di decadenza totale di contributi all'agricoltura – ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice ordinario.
In particolare, con atto di citazione notificato il 22-25/2/2016 alla
[...]
e all' il sig. ha chiesto di CP_1 CP_2 Parte_1
“accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti perla “decadenza totale ed il recupero delle somme percepite per le annualità dal 1994 al 2010, per un ammontare di euro 575.729,80, per la ditta , in Parte_2 relazione alla domanda n. n. 74710180527 –misura F ritiro ventennale dei seminativi”, disposti con determinazione dirigenziale della Controparte_1 n. 77AQ.2013/D.00858 del 21/11/2013, e comunque l'inesistenza dei diritti di credito azionati dalla con la stessa determinazione Controparte_1 dirigenziale”.
In particolare parte attrice ha contestato il provvedimento impugnato rilevando:
-che la “decadenza totale” è stata erroneamente dichiarata dalla nel CP_1 2013 sul pedissequo richiamo alle risultanze del verbale di controllo del 24/6/2008 del perito agrario incaricato dall' che Persona_1 CP_2 però è affetto da vizi radicali per difformità dallo schema legale, incompletezza, intellegibilità e contraddittorietà, da cui consegue la nullità ed inattendibilità del verbale stesso e la conseguente inesistenza della pretesa creditoria che su di esso si fonda;
- che la “decadenza totale” è stata erroneamente dichiarata dalla per CP_1 preteso ma insussistente presupposto dello scostamento superiore al 20% tra le superfici dichiarate in domanda e superfici eleggibili a contributo (come accertato dalla perizia giurata di parte del geom. Persona_2 depositata in giudizio), con conseguente infondatezza della pretesa della di recupero di tutti gli importi percepiti dall'attore dal 1994 al 2010, CP_1 oltre interessi.
Il giudizio è stato incardinato con il n. R.G. 786/2016 innanzi alla Sezione civile I, ed il giudice allora procedente – ritenuta la causa documentale e vertente su aspetti tecnici, e quindi dichiarate inammissibili e/o irrilevanti le prove testimoniali articolate dalle parti costituite (attore e mentre CP_1 con ordinanza del 23/6/20217 è stata dichiarata la contumacia dell' - ha CP_2 disposto C.T.U.(ordinanza del 29/1/2019) con l'incarico di: “esaminare il verbale relativo al controllo effettuato in data 24/6/2008, illustrando le modalità di controllo ed il metodo di calcolo utilizzati in sede di verifica, nonché gli esiti del sopralluogo;
esaminare la perizia giurata del geom. e confrontarne gli esiti con quelli del verbale del Persona_2
24/6/2008; accertare all'esito, sotto il profilo strettamente tecnico, se le
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contestazioni formulate da parte attrice a mezzo della consulenza tecnica di parte appaiono fondate.”
In data 12/5/2022 è stata depositata la Relazione peritale del C.T.U. dott. forestale , nominato in sostituzione del precedente perito. Persona_3
Il giudizio è stato quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii imposti dal criterio di previa definizione delle cause più risalenti come da Programma di Gestione, all'esito dell'udienza del 26/9/2025 è stato riservato in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
1. Sulla insussistenza dei presupposti per la decadenza del contributo.
Gli accertamenti compiuti e le conseguenti conclusioni raggiunte dal C.T.U. circa le effettive superfici dei terreni seminativi ritirati dalla produzione ed eleggibili a contributi sono nettamente discordanti da quelli del verbale di controllo del 24/6/2008.
Il C.T.U. ha infatti accertato, con motivazione congrua ed esaustiva che si ritiene in questa sede di potere integralmente condividere:
“Per quanto attiene a questo specifico procedimento R.G. 786/2016, risulta:
una superficie complessivamente dichiarata con le due domande pari a 98.25.00 ha (30.94.00 ha + 67.31.00 ha);
una superficie complessivamente eleggibile a contributo per ritiro di ex seminativi pari a 83.86.67 ha (somma delle superfici eleggibili delle due domande);
una superficie eleggibile ritirata dalla produzione (riferita alle sole particelle riportate in domanda del procedimento R.G. 786/2016), pari a 57.76.38 ha contro 67.31.00 ha dichiarati in domanda.
A tanto fanno corrispondenza i seguenti scostamenti, nessuno dei quali supera il 20%, oltre il quale sarebbe giustificato il provvedimento di revoca dei contributi.
Infatti: 1) con riferimento ad ambedue le domande:
[(98.25.00 – 83.86.67) / 98.25.00] X 100 = 14,6395%; 2) con riferimento alla domanda di cui a questo procedimento R.G. 786/2016:
[(67.31.00 – 57.76.38) / 67.31.00] X 100 = 14,1824%.”
È risultata quindi provata in giudizio l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per dichiarare la decadenza totale ai sensi dell'art. 15, comma 2 D.M.
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n. 159 del 1998 (recante: «Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze»), a mente del quale «la decadenza totale viene pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato».
Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 LAC, il provvedimento di decadenza adottato deve essere disapplicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del contributo, come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate come in apposito decreto che precede, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , così provvede: CP_1 CP_2
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplica il provvedimento di decadenza totale di contributi agricoli determina dirigenziale della
[...]
del 21/11/2013. CP_1
3) Condanna le convenute soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.604,00 per compensi ed euro 1713,00 per spese di lite ( CU euro 1686,00 + Marca da Bollo euro 27,00), oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
4) Pone le spese di CTU come liquidate in apposito decreto che precede definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Potenza, il 24/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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