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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/07/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 24/07/2025
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RGN 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Walter Miceli ( , Fabio Ganci ( , Email_1 Email_2
Nicola Zampieri ( e Giovanni Rinaldi Email_3
( , e presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. Email_4
De Marchi, n. 4/A, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Laura
Bergonzi, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_2
e dal Dott. , con domicilio eletto presso
[...] Persona_1
nella Via Gentilini n. 3 CP_1
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 5/03/2025 il ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente di scuola superiore di II grado negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 5.529,32 a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 15.
Il si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo la Controparte_1 riunione al presente procedimento della causa avente RG n 113/2025 per connessione oggettiva e soggettiva e sollevando, preliminarmente eccezione di prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, il fondamento della domanda.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati.
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
Si respinge, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, vertendosi CP_1 pacificamente in materia d'inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria “a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (Cfr S.C. di Cassazione, Sentenza
n. 3021 del 2020).
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 22,00 nell'a.s.
2016/2017, 26,67 nell'a.s. 2017/2018 e 24,50 nell'a.s. 2018/2019.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio CP_1 esplicitati negli allegati 1, 2 e 3 ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata e va accolta nella misura richiesta in ricorso, ossia in € 5.529,32, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 5.529,32 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 per CP_1 compenso, oltre €118,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 24/07/2025 IL Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RGN 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Walter Miceli ( , Fabio Ganci ( , Email_1 Email_2
Nicola Zampieri ( e Giovanni Rinaldi Email_3
( , e presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via G. Email_4
De Marchi, n. 4/A, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa Laura
Bergonzi, Dirigente pro-tempore dell' Controparte_2
e dal Dott. , con domicilio eletto presso
[...] Persona_1
nella Via Gentilini n. 3 CP_1
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 5/03/2025 il ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente di scuola superiore di II grado negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 5.529,32 a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 15.
Il si è costituito regolarmente in giudizio chiedendo la Controparte_1 riunione al presente procedimento della causa avente RG n 113/2025 per connessione oggettiva e soggettiva e sollevando, preliminarmente eccezione di prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, il fondamento della domanda.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati.
§§§
Preliminarmente in merito alla richiesta di riunione questo giudice rileva che trattasi di contenzioso seriale e che per razionale e veloce organizzazione sia dell'udienza sia della decisione non si ritiene opportuno disporre la riunione delle cause.
Si respinge, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, vertendosi CP_1 pacificamente in materia d'inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria “a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (Cfr S.C. di Cassazione, Sentenza
n. 3021 del 2020).
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 22,00 nell'a.s.
2016/2017, 26,67 nell'a.s. 2017/2018 e 24,50 nell'a.s. 2018/2019.
Il ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio CP_1 esplicitati negli allegati 1, 2 e 3 ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata e va accolta nella misura richiesta in ricorso, ossia in € 5.529,32, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 5.529,32 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 per CP_1 compenso, oltre €118,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 24/07/2025 IL Giudice Dott.ssa Patrizia Baici