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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1858/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CASINI PAOLO per la parte ricorrente e dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO per parte resistente;
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1858 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, corso Italia, 100, presso lo studio dell'Avv. Paolo Casini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, CP_1 via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 per atto notaio di Fiumicino, Rep. Persona_1
37590 e Racc. n. 7131. RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.12.2023 ha adito questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, voglia accertare la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per l'ottenimento del reddito di cittadinanza prot. n. dalla data della CodiceFiscale_2 domanda presentata in data 27.05.2020 fino al dovuto e per l'effetto annullare il relativo provvedimento di revoca impugnato con il presente ricorso ed ogni conseguente provvedimento, con condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza maggiorate di interessi. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Illustre Tribunale adito, contrariis reiectis, previa eventuale integrazione del contraddittorio, con onere a carico di parte ricorrente, con il Comune di residenza indicato dal richiedente al momento di presentazione della domanda, - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso tenere indenne l'Ente previdenziale dalle spese del giudizio”. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il ricorrente è stato destinatario, in data 22.5.2021, della revoca da parte dell' del reddito CP_1 di cittadinanza erogatogli in conseguenza dell'accoglimento della domanda amministrativa del 27.5.2020 e, in data 1.2.2022, della ripetizione delle somme ritenute indebitamente percepite da giungo 2020 ad aprile 2021, per un totale di € 7.693,77. La revoca e la conseguente ripetizione di indebito – in questa sede contestate - sono state disposte per le seguenti motivazioni: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. In sede di costituzione l' ha precisato che le revoca della prestazione è avvenuta per CP_1 difetto del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare
, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo..”. In merito il ricorrente ha documentato, mediante deposito autorizzato ex art. 420, comma 5, c.p.c. del certificato storico di residenza del Comune di Civitacastellana, la residenza in Italia da oltre 10 anni, nonché, mediante certificato storico di residenza del Comune di Faleria (doc. 10 ricorso), la continuatività della residenza in Italia dai 2 anni anteriori alla domanda amministrativa. In particolare il ricorrente risulta immigrato dalla Tunisia a Civita Castellana a partire dal 26.5.2010 e residente nel Comune di Faleria in via continuativa dal 21.2.2013. Alla luce di tale documentazione, può dirsi soddisfatto il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), D. L. n. 4/2019, ratione temporis vigente. Va pertanto dichiarata l'illegittimità della revoca della prestazione disposta dall' con CP_1 nota del 22.5.2021. Va inoltre dichiarata illegittima la richiesta avanzata dall' con nota CP_1 dell'1.2.2022 di ripetizione delle somme erogate da giungo 2020 ad aprile 2021, di talché il ricorrente va dichiarato non obbligato al pagamento nei confronti dell'Istituto del relativo importo. Quanto all'obiezione dell' secondo la quale competente alla valutazione dei requisiti di CP_1 residenza sarebbe solo il Comune di residenza, sicché quest'ultimo risulterebbe litisconsorte necessario nel presente giudizio e, in ogni caso, l'unico responsabile di eventuali errori nella verifica dei predetti presupposti con conseguente esonero dell' dalle spese di lite, giova CP_1 osservare quanto segue. In base alla normativa di legge di riferimento – unica vincolante per il giudice considerato che le circolari amministrative interpretative non costituiscono fonte del diritto, avendo efficacia interna e non vincolante e potendo quindi sempre essere disapplicate se ritenute non conformi alla legge (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 4859/2012; Consiglio di Stato n. 3877/2010; Tar Lombardia n. 2292/2015) – competente ad erogare il reddito di cittadinanza, a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione e a procedere alla revoca nell'ipotesi di verifica dell'inesistenza dei requisiti di legge è l' CP_1
Unico legittimato passivo del presente giudizio è pertanto l' resistente. CP_1
In ogni caso, secondo le istruzioni ministeriali richiamate dallo stesso Istituto, il Comune in cui risiede il richiedente al momento della domanda dovrebbe procedere, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica c.d. GePI, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, all'indicazione del periodo di residenza del beneficiario nel proprio territorio e, nell'impossibilità di ricostruire il requisito di residenza, a convocare entro 30 giorni l'interessato per acquisire le informazioni necessarie. Tale previsione amministrativa, se da un lato esclude la competenza dell' ad effettuare CP_1 accertamenti in proprio sui requisiti di residenza e di soggiorno, ponendo tale obbligo in capo al Comune di residenza del richiedente, dall'altro lato non obbliga l'Istituto a desumere la sussistenza del requisito in questione esclusivamente dalla piattaforma informatica. Peraltro, nel caso di specie, la deduzione della mancata indicazione della residenza in Italia da almeno 10 anni nella piattaforma informatica c.d. GePI non è stata documentata dall' CP_1
Alla luce di quanto esposto, le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' dichiara illegittima la revoca del reddito di cittadinanza disposta CP_1 dall'Istituto con nota del 22.5.2021;
- dichiara illegittima la richiesta avanzata dall' con nota dell'1.2.2022 di CP_1 ripetizione delle somme erogate da giungo 2020 ad aprile 2021 e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non obbligato al pagamento nei confronti dell'Istituto del relativo importo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL IG
Proc. R.G.L.P. n. 1858/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CASINI PAOLO per la parte ricorrente e dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO per parte resistente;
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1858 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, corso Italia, 100, presso lo studio dell'Avv. Paolo Casini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, CP_1 via Cesare Beccaria, 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 per atto notaio di Fiumicino, Rep. Persona_1
37590 e Racc. n. 7131. RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.12.2023 ha adito questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, voglia accertare la sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per l'ottenimento del reddito di cittadinanza prot. n. dalla data della CodiceFiscale_2 domanda presentata in data 27.05.2020 fino al dovuto e per l'effetto annullare il relativo provvedimento di revoca impugnato con il presente ricorso ed ogni conseguente provvedimento, con condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza maggiorate di interessi. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Illustre Tribunale adito, contrariis reiectis, previa eventuale integrazione del contraddittorio, con onere a carico di parte ricorrente, con il Comune di residenza indicato dal richiedente al momento di presentazione della domanda, - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso tenere indenne l'Ente previdenziale dalle spese del giudizio”. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Il ricorrente è stato destinatario, in data 22.5.2021, della revoca da parte dell' del reddito CP_1 di cittadinanza erogatogli in conseguenza dell'accoglimento della domanda amministrativa del 27.5.2020 e, in data 1.2.2022, della ripetizione delle somme ritenute indebitamente percepite da giungo 2020 ad aprile 2021, per un totale di € 7.693,77. La revoca e la conseguente ripetizione di indebito – in questa sede contestate - sono state disposte per le seguenti motivazioni: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. In sede di costituzione l' ha precisato che le revoca della prestazione è avvenuta per CP_1 difetto del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare
, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo..”. In merito il ricorrente ha documentato, mediante deposito autorizzato ex art. 420, comma 5, c.p.c. del certificato storico di residenza del Comune di Civitacastellana, la residenza in Italia da oltre 10 anni, nonché, mediante certificato storico di residenza del Comune di Faleria (doc. 10 ricorso), la continuatività della residenza in Italia dai 2 anni anteriori alla domanda amministrativa. In particolare il ricorrente risulta immigrato dalla Tunisia a Civita Castellana a partire dal 26.5.2010 e residente nel Comune di Faleria in via continuativa dal 21.2.2013. Alla luce di tale documentazione, può dirsi soddisfatto il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), D. L. n. 4/2019, ratione temporis vigente. Va pertanto dichiarata l'illegittimità della revoca della prestazione disposta dall' con CP_1 nota del 22.5.2021. Va inoltre dichiarata illegittima la richiesta avanzata dall' con nota CP_1 dell'1.2.2022 di ripetizione delle somme erogate da giungo 2020 ad aprile 2021, di talché il ricorrente va dichiarato non obbligato al pagamento nei confronti dell'Istituto del relativo importo. Quanto all'obiezione dell' secondo la quale competente alla valutazione dei requisiti di CP_1 residenza sarebbe solo il Comune di residenza, sicché quest'ultimo risulterebbe litisconsorte necessario nel presente giudizio e, in ogni caso, l'unico responsabile di eventuali errori nella verifica dei predetti presupposti con conseguente esonero dell' dalle spese di lite, giova CP_1 osservare quanto segue. In base alla normativa di legge di riferimento – unica vincolante per il giudice considerato che le circolari amministrative interpretative non costituiscono fonte del diritto, avendo efficacia interna e non vincolante e potendo quindi sempre essere disapplicate se ritenute non conformi alla legge (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 4859/2012; Consiglio di Stato n. 3877/2010; Tar Lombardia n. 2292/2015) – competente ad erogare il reddito di cittadinanza, a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione e a procedere alla revoca nell'ipotesi di verifica dell'inesistenza dei requisiti di legge è l' CP_1
Unico legittimato passivo del presente giudizio è pertanto l' resistente. CP_1
In ogni caso, secondo le istruzioni ministeriali richiamate dallo stesso Istituto, il Comune in cui risiede il richiedente al momento della domanda dovrebbe procedere, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica c.d. GePI, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, all'indicazione del periodo di residenza del beneficiario nel proprio territorio e, nell'impossibilità di ricostruire il requisito di residenza, a convocare entro 30 giorni l'interessato per acquisire le informazioni necessarie. Tale previsione amministrativa, se da un lato esclude la competenza dell' ad effettuare CP_1 accertamenti in proprio sui requisiti di residenza e di soggiorno, ponendo tale obbligo in capo al Comune di residenza del richiedente, dall'altro lato non obbliga l'Istituto a desumere la sussistenza del requisito in questione esclusivamente dalla piattaforma informatica. Peraltro, nel caso di specie, la deduzione della mancata indicazione della residenza in Italia da almeno 10 anni nella piattaforma informatica c.d. GePI non è stata documentata dall' CP_1
Alla luce di quanto esposto, le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' dichiara illegittima la revoca del reddito di cittadinanza disposta CP_1 dall'Istituto con nota del 22.5.2021;
- dichiara illegittima la richiesta avanzata dall' con nota dell'1.2.2022 di CP_1 ripetizione delle somme erogate da giungo 2020 ad aprile 2021 e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non obbligato al pagamento nei confronti dell'Istituto del relativo importo;
- condanna l' in persona del presidente p.t., al pagamento in favore del CP_1 procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL IG