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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3300/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7523/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090023472628 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090023472628 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090023472628 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
1 Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 7523/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all´atto dell'agente della riscossione n. 29328202200002084, notificato il 2.12.2022, avente per oggetto la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973, impugnato unitamente alla cartella di pagamento n. 29320090023472628, asseritamente notificata il 17.12.2009, opposta in compensazione al rimborso spettante, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 50.712,11 dovuta dal contribuente a titolo di irpef, irap ed iva in relazione all'anno di imposta 2005 oltre accessori, della quale il ricorrente era venuto a conoscenza solo con la notificazione del summenzionato atto di compensazione. L'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, devesi osservare che, contrariamente a quanto affermato in seno alla sentenza impugnata, la notificazione della presupposta cartella di pagamento n. 29320090023472628 non è stata validamente eseguita dall'agente della riscossione. Al riguardo va notato che dalle risultanze processuali emerge che la detta notificazione è stata effettuata dal messo notificatore presso il luogo di residenza Indirizzo_1dell'appellante sito in San Gregorio di Catania ai sensi dell'art. 140 cpc in data 30.11.2009 sul presupposto della irreperibilità relativa del destinatario. In particolare dalla relata di notifica si deduce testualmente che il messo ha proceduto alla notificazione della suindicata cartella di pagamento “depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc” ed, inoltre, a completamento delle formalità previste dalla norma citata, è stata poi inviata all'appellante la raccomandata AR n. 607685121162 spedita da Poste Italiane il 17.12.2009 e ricevuta il 24.12.2009. Ciò premesso, va fatta applicazione dei principi ermeneutici enunciati sul punto nella giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5522/2019 è stato affermato che “il motivo, si rivela infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. 6, ord. 19.4.2018, n. 9782) secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (alle cui sentenze di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità è attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc) va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione da
2 parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa
. comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” E' noto poi il principio ermeneutico ribadito nella giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 31395/2025) per cui "la notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Nè la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che a lui sono commesse”. Sulla base di tali principi nella specie deve ritenersi che la notificazione della cartella di pagamento n. 29320090023472628 effettuata il 30.11.2009 ex art. 140 cpc è affetta da nullità, non risultando dalla relata di notifica versata in atti l'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando, per cui la detta cartella di pagamento non è divenuta definitiva e, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la summenzionata cartella di pagamento unitamente all'atto di comunicazione della proposta di compensazione. Ciò posto, deve rilevarsi che è maturata la eccepita prescrizione decennale dei tributi erariali inerenti all'anno di imposta 2005 fatti valere con la suindicata cartella di pagamento, dal momento che il detto termine decennale era chiaramente decorso alla data di notificazione in data 2.12.2022 dell'impugnato atto relativo alla proposta di compensazione, a nulla valendo ai fini interruttivi della prescrizione la notificazione in data 16.09.2019 della intimazione di pagamento n. 29320199001125546 fatta valere da Agenzia Entrate Riscossione, già tardiva e comunque nulla in quanto eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc - sul presupposto della irreperibilità relativa del contribuente presso il luogo di residenza summenzionato - in dipendenza del fatto che la raccomandata AR inviata all'appellante a completamento delle formalità di legge è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. unite, n. 10012/2021, Cass. n. 8895/2022, Cass. n. 29409/2023 e Cass. n. 6352/2024), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e
3 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016). Nella specie risulta solo la restituzione per compiuta giacenza della raccomandata e nessuna prova è stata fornita da Agenzia Entrate Riscossione con riferimento alla spedizione ed al ricevimento della CAD, per cui la notificazione in questione non si è perfezionata. Gli ulteriori motivi di appello restano assorbiti. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo con l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320090023472628 e, per l'effetto, dell´atto n. 29328202200002084 relativo alla comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 50.712,11.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese giudiziali di I e II grado, che liquida in Difensore_1 Difensore_2favore dei procuratori distrattari dell'appellante avv. ed
- per ciascun grado - nella somma di euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed il rimborso del cut.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
AN RA
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Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3300/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7523/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090023472628 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090023472628 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320090023472628 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
1 Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 7523/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine all´atto dell'agente della riscossione n. 29328202200002084, notificato il 2.12.2022, avente per oggetto la comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973, impugnato unitamente alla cartella di pagamento n. 29320090023472628, asseritamente notificata il 17.12.2009, opposta in compensazione al rimborso spettante, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 50.712,11 dovuta dal contribuente a titolo di irpef, irap ed iva in relazione all'anno di imposta 2005 oltre accessori, della quale il ricorrente era venuto a conoscenza solo con la notificazione del summenzionato atto di compensazione. L'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, devesi osservare che, contrariamente a quanto affermato in seno alla sentenza impugnata, la notificazione della presupposta cartella di pagamento n. 29320090023472628 non è stata validamente eseguita dall'agente della riscossione. Al riguardo va notato che dalle risultanze processuali emerge che la detta notificazione è stata effettuata dal messo notificatore presso il luogo di residenza Indirizzo_1dell'appellante sito in San Gregorio di Catania ai sensi dell'art. 140 cpc in data 30.11.2009 sul presupposto della irreperibilità relativa del destinatario. In particolare dalla relata di notifica si deduce testualmente che il messo ha proceduto alla notificazione della suindicata cartella di pagamento “depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo avere constatato la temporanea assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 cpc” ed, inoltre, a completamento delle formalità previste dalla norma citata, è stata poi inviata all'appellante la raccomandata AR n. 607685121162 spedita da Poste Italiane il 17.12.2009 e ricevuta il 24.12.2009. Ciò premesso, va fatta applicazione dei principi ermeneutici enunciati sul punto nella giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5522/2019 è stato affermato che “il motivo, si rivela infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. 6, ord. 19.4.2018, n. 9782) secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (alle cui sentenze di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità è attribuita, si ricorda, efficacia ex tunc) va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione da
2 parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa
. comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” E' noto poi il principio ermeneutico ribadito nella giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 31395/2025) per cui "la notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Nè la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che a lui sono commesse”. Sulla base di tali principi nella specie deve ritenersi che la notificazione della cartella di pagamento n. 29320090023472628 effettuata il 30.11.2009 ex art. 140 cpc è affetta da nullità, non risultando dalla relata di notifica versata in atti l'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando, per cui la detta cartella di pagamento non è divenuta definitiva e, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la summenzionata cartella di pagamento unitamente all'atto di comunicazione della proposta di compensazione. Ciò posto, deve rilevarsi che è maturata la eccepita prescrizione decennale dei tributi erariali inerenti all'anno di imposta 2005 fatti valere con la suindicata cartella di pagamento, dal momento che il detto termine decennale era chiaramente decorso alla data di notificazione in data 2.12.2022 dell'impugnato atto relativo alla proposta di compensazione, a nulla valendo ai fini interruttivi della prescrizione la notificazione in data 16.09.2019 della intimazione di pagamento n. 29320199001125546 fatta valere da Agenzia Entrate Riscossione, già tardiva e comunque nulla in quanto eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc - sul presupposto della irreperibilità relativa del contribuente presso il luogo di residenza summenzionato - in dipendenza del fatto che la raccomandata AR inviata all'appellante a completamento delle formalità di legge è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. unite, n. 10012/2021, Cass. n. 8895/2022, Cass. n. 29409/2023 e Cass. n. 6352/2024), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e
3 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" in quanto "solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario" (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016). Nella specie risulta solo la restituzione per compiuta giacenza della raccomandata e nessuna prova è stata fornita da Agenzia Entrate Riscossione con riferimento alla spedizione ed al ricevimento della CAD, per cui la notificazione in questione non si è perfezionata. Gli ulteriori motivi di appello restano assorbiti. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo con l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320090023472628 e, per l'effetto, dell´atto n. 29328202200002084 relativo alla comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 50.712,11.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese giudiziali di I e II grado, che liquida in Difensore_1 Difensore_2favore dei procuratori distrattari dell'appellante avv. ed
- per ciascun grado - nella somma di euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed il rimborso del cut.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
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