Sentenza 23 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2019, n. 23551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23551 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2019 |
Testo completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13352-2017 proposto da: U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO
11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE PISANELLI
2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende;
F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA
58, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LETIZIA MAZZARELLI;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI PRISCILLA
4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BEVERE, che la rappresenta e difende;
- controrícorrenti - nonchè
contro
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4910/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 23/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Luigi Medugno, Raffaella De Vico per delega dell'avvocato Massimo Bevere ed Alberto Angeletti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/11/2016 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, dichiarato inammissibile quello in via incidentale condizionata spiegato dal Coni, ha rigettato il gravame in via principale interposto dalla società U.S. Città di Palermo s.p.a. in relazione alla pronunzia Tar Lazio n. 6899/2016, declinatoria della Ric. 2017 n. 13352 sez. SU - ud. 04-12-2018 -2- giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda da quest'ultima originariamente proposta di «annullamento della decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Comitato olimpico nazionale del 29 dicembre 2015 n. 71, con la quale era stata dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta la sua impugnazione contro la richiesta della Lega nazionale professionisti Serie B di pagamento della somma di euro 1.500.000, a titolo di "contributo di solidarietà promozione"». Il giudice amministrativo d'appello ha al riguardo argomentato dal rilievo «che la decisione del Collegio di garanzia ha natura di lodo arbitrale reso su una controversia riguardante "diritti soggettivi disponibili e questioni meramente patrimoniali"», sicché le relative impugnazioni ex artt. 133, comma 1 lett. z), c.p.a. e 3 D.L. n. 220 del 2003 ( recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" ), conv. nella L. n. 280 del 2003, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, laddove al giudice amministrativo spetta la giurisdizione ( solo ) in ordine all'«attività provvedimentale delle federazioni». Avverso la suindicata pronunzia del Consiglio di Stato la società U.S. Città di Palermo s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con separati controricorsi il C.O.N.I., la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti Serie B ( "L.N.P.B." ). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione sollevata dalla controricorrente Lega Nazionale Professionisti Serie B ( "L.N.P.B." ) di inammissibilità del ricorso per asserita tardività della relativa notifica «nei confronti dell'(unica) parte resistente dei precedenti gradi di giudizio» presso il «domicilio dichiarato», deponente per l'«inesistenza» della stessa. Ric. 2017 n. 13352 sez. SU - ud. 04-12-2018 -3- Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza cioè superare (salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa) il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 15/7/2016, n. 14594; e, conformemente, Cass., 9/8/20700). Orbene, all'esito della prima notifica del ricorso a mezzo posta effettuata in data 3/5/2017 al domicilio eletto, non andata a buon fine per essersi il difensore domiciliatario avv. Berruti trasferito da via Flanninia 135 - Roma in via Guido d'Arezzo n. 18 della medesima città, l'odierna ricorrente si è spontaneamente e tempestivamente attivata provvedendo ad effettuare positivamente una nuova notifica del ricorso a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore. A tale stregua la notificazione del ricorso deve considerarsi tempestivamente effettuata. Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 3 D.L. n. 220 del 2003 ( conv. nella L. n. 280 del 2003 ) e 133, comma 1 lett. c, c.p.a. Si duole dell'erroneità della suindicata pronunzia di declinatoria della giurisdizione, in ragione della circostanza che <