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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giammassimo Parte_1
Forlini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Andrea Melegari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I difensori delle parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle concordate condizioni di cui agli scritti depositati il 26 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024 ha premesso che questo Tribunale, con Parte_1 decreto del 24 agosto 2017, aveva, tra l'altro, posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli (nata il [...]) e MO (nato il [...]) Per_1 mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 600,00 (Euro 300,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Deducendo, quali principali circostanze sopravvenute, l'intervenuta maggiore età e l'indipendenza economica degli figli, oltre ad un peggioramento delle proprie condizioni finanziarie, ha chiesto modificarsi le vigenti condizioni in materia, con la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento pagina 1 di 2 della prole, ovvero con l'obbligo di versare direttamente ai figli un minore contributo monetario per il loro mantenimento.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, si è costituita depositando comparsa il Controparte_1
16 maggio 2025.
Contestando la sopravvenuta indipendenza economica dei figli e rimarcando la mancata espressione di volontà, da parte di questi ultimi, di beneficiare direttamente del contributo al loro mantenimento, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Il seguente 26 maggio 2025 parte ricorrente ha rappresentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione controversa producendo contestualmente conformi atti scritti e sottoscritti dagli interessati.
All'udienza celebrata il 17 giugno 2025 i difensori delle parti hanno confermato la conclusione dell'accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle concordate condizioni di cui agli scritti depositati il 26 maggio 2025.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo, e comunque avvalorato dalla documentazione versata in atti attestante la protratta esperienza lavorativa della figlia maggiorenne . Persona_2
Tenuto conto dell'esito del procedimento e della comune conclusione formulata sul punto dalle parti, vanno infine compensate integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- in parziale modifica delle determinazioni di cui al decreto di questo Tribunale emesso il 24 agosto 2017 (in proc. R.G.V.G. n. 1704/2016), provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in virtù del quale esse hanno convenuto:
“1) la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. a favore della Parte_2 sig.ra relativo alla figlia (c.f. nata a [...]_1 Persona_2 C.F._1 il 05.06.2003 ormai divenuta economicamente autosufficiente, stabilito con decreto n. 10897/2017 del 24/08/2017, RG- 1704/2016;
2) la revoca delle spese straordinarie poste a carico del sig. a favore della sig.ra Parte_2
relative alla figlia (c.f. nata a [...] il Controparte_1 Persona_2 C.F._1
05.06.2003 ormai divenuta economicamente autosufficiente, previste dai punti 5, 6 e 7 del decreto n. 10897/2017 del 24/08/2017, RG- 1704/2016, restando ferme le altre disposizioni qui non previste, con effetto a partire dalla data di deposito delle presenti conclusioni congiunte”;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 20 giugno 2025
Il Presidente est.
MO Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giammassimo Parte_1
Forlini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Andrea Melegari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I difensori delle parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle concordate condizioni di cui agli scritti depositati il 26 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024 ha premesso che questo Tribunale, con Parte_1 decreto del 24 agosto 2017, aveva, tra l'altro, posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli (nata il [...]) e MO (nato il [...]) Per_1 mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 600,00 (Euro 300,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Deducendo, quali principali circostanze sopravvenute, l'intervenuta maggiore età e l'indipendenza economica degli figli, oltre ad un peggioramento delle proprie condizioni finanziarie, ha chiesto modificarsi le vigenti condizioni in materia, con la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento pagina 1 di 2 della prole, ovvero con l'obbligo di versare direttamente ai figli un minore contributo monetario per il loro mantenimento.
Intervenuto ritualmente il Pubblico Ministero, si è costituita depositando comparsa il Controparte_1
16 maggio 2025.
Contestando la sopravvenuta indipendenza economica dei figli e rimarcando la mancata espressione di volontà, da parte di questi ultimi, di beneficiare direttamente del contributo al loro mantenimento, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
Il seguente 26 maggio 2025 parte ricorrente ha rappresentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione controversa producendo contestualmente conformi atti scritti e sottoscritti dagli interessati.
All'udienza celebrata il 17 giugno 2025 i difensori delle parti hanno confermato la conclusione dell'accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle concordate condizioni di cui agli scritti depositati il 26 maggio 2025.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo, e comunque avvalorato dalla documentazione versata in atti attestante la protratta esperienza lavorativa della figlia maggiorenne . Persona_2
Tenuto conto dell'esito del procedimento e della comune conclusione formulata sul punto dalle parti, vanno infine compensate integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- in parziale modifica delle determinazioni di cui al decreto di questo Tribunale emesso il 24 agosto 2017 (in proc. R.G.V.G. n. 1704/2016), provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in virtù del quale esse hanno convenuto:
“1) la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. a favore della Parte_2 sig.ra relativo alla figlia (c.f. nata a [...]_1 Persona_2 C.F._1 il 05.06.2003 ormai divenuta economicamente autosufficiente, stabilito con decreto n. 10897/2017 del 24/08/2017, RG- 1704/2016;
2) la revoca delle spese straordinarie poste a carico del sig. a favore della sig.ra Parte_2
relative alla figlia (c.f. nata a [...] il Controparte_1 Persona_2 C.F._1
05.06.2003 ormai divenuta economicamente autosufficiente, previste dai punti 5, 6 e 7 del decreto n. 10897/2017 del 24/08/2017, RG- 1704/2016, restando ferme le altre disposizioni qui non previste, con effetto a partire dalla data di deposito delle presenti conclusioni congiunte”;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 20 giugno 2025
Il Presidente est.
MO Medioli Devoto
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