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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 109/2025 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 109/2025
R.G., a cui sono riunite le cause n. 228/2025 e 253/2025, vertente tra: parte appellante: Controparte_1
) P.IVA_1
parti appellate: ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
), ( ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
( ), ),
[...] C.F._4 Controparte_6 C.F._5
( ), Controparte_7 C.F._6 Controparte_8
( C.F._7
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Francesca Picierno che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per gli appellati e , l'avv. Paola CP_2 Controparte_3
Boccanfuso, per delega dell'avv. Filomena Giglio che si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente, per l'appellato e , l'avv. Raffaele Russo Controparte_4 Controparte_5
per delega degli avv.ti Balestriere e CE che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 109/2025, a cui sono riuniti i procedimenti nr. 228/2025 e
253/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del curatore, avv. Raffaele Trotta, in virtù di autorizzazione del giudice dott.
G. Di Giorgio del 18.12.2024, rapp.tato e difeso dall'avv. Francesca Picierno ( , come da procura su foglio separato, con la quale elett.te C.F._8
dom.lia in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 13.
APPELLANTE nel procedimento nr. 109/2025, APPELLATO nei procedimenti nr.
228/2025 e 253/2025
E
( ) e CP_2 C.F._1 Controparte_3
( ), quali successori a titolo particolare di C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in
[...] C.F._9
Lacco Ameno il 19.8.2023), entrambi rapp.tati e difesi dall'avv. Filomena Giglio
, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in C.F._10
appello, con la quale elett.te dom.liano in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3.
APPELLATI in tutti i procedimenti indicati
NONCHE'
( ), in proprio e quale procuratore Controparte_4 C.F._3
speciale di , , e , rapp.tato e difeso Controparte_6 CP_8 CP_7 CP_5
dall'avv. Mariano Balestriere ), come da procura in calce alla C.F._11
comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Ischia alla Via
Osservatorio n. 40.
APPELLANTE nel procedimento nr. 228/2025, APPELLATO nei procedimenti nr.
109/2025 e 253/2025
E
( ), rapp.tato e difeso dall'avv. Gioacchino Controparte_5 C.F._4
CE ( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._12
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Ischia alla Via Osservatorio n.
40.
APPELLANTE nel procedimento nr. 253/2025, APPELLATO nei procedimenti nr.
109/2025 e 228/2025
E ( ), Controparte_6 C.F._5 Controparte_7
( ) e ( C.F._6 Controparte_8 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI nel procedimento nr. 109/2025
Conclusioni
Come in atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Di convenne in giudizio la società , Persona_1 Controparte_1
, , e chiedendo: che fosse Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
accertata e dichiarata l'inefficacia dell'atto per Notaio del 18.09.2003 (rep. Per_2
56108; racc. 11909), con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della porzione di fondo in oggetto;
che, gradatamente, l'atto predetto fosse dichiarato inefficace e nullo per omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex lege 47/85 e, per l'effetto, le fosse restituita la relativa area;
che, in ogni caso, i convenuti fossero condannati a eliminare le delimitazioni e/o recinzioni apposte e a rilasciare il fondo libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità dell'attrice-proprietaria; che i convenuti fossero altresì condannati, in solido e/o per quanto di ragione e pertinenza, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, mediante il pagamento di una somma, da determinarsi in corso di causa, previa CTU, ovvero secondo equità.
1.1. A tal fine dedusse di essere proprietaria e possessore del fondo in Barano
d'Ischia alla Contrada Bosco Martino, denominato “Chianitella”, di are 2,13, in catasto al foglio 21 p.lla 150 partita 12726, in virtù di atto di donazione per Notaio
di Forio del 4.7.1983 da parte dei genitori e Per_3 Controparte_9
, a questi, a loro volta, pervenuta con atto per notar Controparte_10 Per_4
del 14.11.1911, e di essere venuta a conoscenza che , , Controparte_5 CP_6
e , a mezzo del loro procuratore speciale, , con CP_7 CP_8 Controparte_4
atto di vendita per Notaio del 18.09.2003 avevano alienato alla Per_2 [...]
nche una porzione del suddetto fondo di loro proprietà, di circa mq CP_1
100, senza averne alcun titolo e/o possesso. Dedusse la nullità/inefficacia di tale atto di trasferimento in quanto il mandatario aveva travalicato i suoi poteri, dal momento che nella procura, a lui conferita con atto per notar del 29.7.1993, non si faceva menzione di quella porzione di Per_2
terreno; che quel suolo, fin dall'impianto in catasto, era riportato alla partita 12726 ed era intestato a e ai suoi danti causa e, in seguito, trasferito Controparte_9
all'attrice che lo aveva posseduto pacificamente e pubblicamente fino al 2003, anno di illegittima occupazione da parte dei prima e dell' CP_4 Controparte_1
poi, che avevano provveduto anche a recintarlo e a distaccarlo dalla sua maggiore consistenza, precludendo all'attrice di accedervi e di coltivarlo.
1.2. Costituitisi, e la società Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
chiesero il rigetto della domanda, sostenendo il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice a chiedere la nullità/inefficacia dell'atto di vendita per eccesso di procura;
la decadenza dell'azione di spoglio e l'infondatezza della domanda petitoria, per non avere l'attrice fornito la probatio diabolica della proprietà del bene rivendicato.
1.3. Il Tribunale, nella contumacia di , e escussi CP_6 CP_7 Controparte_8
i testimoni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza dell'1.6.2023, dichiarò l'interruzione del giudizio, sul presupposto che, nelle note per l'udienza del
23.11.2020, i difensori costituiti avevano dichiarato il fallimento della convenuta pronunciato con sentenza nr. 60/2020 del Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo che il processo fosse interrotto.
In data 31.10/2.11.2023, il processo fu riassunto nei confronti della curatela fallimentare e degli altri convenuti e, all'udienza del 4.3.2024, stante il decesso di quest'ultima, si costituirono, con intervento adesivo volontario, e CP_2
, entrambi successori a titolo particolare di , Controparte_3 Persona_1
riportandosi alla domanda introduttiva del giudizio.
1.4. Il Tribunale, nella contumacia della curatela fallimentare, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò l'inefficacia e la nullità dell'atto per notaio del 18.9.2003, relativamente al trasferimento della porzione di circa 100 mq Per_2 in questione, e ordinò ai convenuti di restituirla, eliminando le recinzioni. Rigettò, poi, la domanda di risarcimento danni, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova sulla sua quantificazione e rigettò, infine, le domande riconvenzionali di condanna ex art. 96 c.p.c. e di regolamento dei confini, condannando i convenuti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore degli interventori e , CP_2 CP_3
liquidate in € 500,00 per spese ed € 7.050,00 per onorari, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
§.
2. La sentenza nr. 9945/2024 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, pubblicata il 19.11.2024 e notificata l'11.12.2024, è stata impugnata con appelli distinti poi riuniti dal (RG Controparte_1
109/2025), (RG 253/2025) e (RG 228/2025). Controparte_4 Controparte_5
2.1. L'appellante lamenta: Parte_1
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 299 e 305 c.p.c., nonché degli artt. 43,
52 e 95 l. fall. deducendo l'improcedibilità nei confronti del fallimento di ogni domanda a contenuto patrimoniale non azionata davanti al tribunale fallimentare secondo la speciale procedura dell'accertamento dello stato passivo.
- l'erroneità della condanna alle spese in solido con gli altri soccombenti, evidenziando che il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarla nei suoi confronti in forza dell'inammissibilità della domanda attorea.
2.2. Costituitisi, e , previa richiesta di riunione CP_2 Controparte_3
degli autonomi giudizi di appello proposti avverso la stessa sentenza, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, per aver riassunto tempestivamente il processo interrotto nei confronti del curatore fallimentare, in quanto non trovava applicazione l'art. 52
LF, e per aver adeguatamente provato l'esclusiva titolarità del fondo in questione.
2.3. Si è costituito anche e ha chiesto la riunione al presente giudizio Controparte_4
dell'autonomo giudizio di appello, da lui promosso avverso la medesima sentenza, aderendo all'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per riassunzione intempestiva formulata dal fallimento appellante. In via incidentale, con il proposto autonomo appello (RG nr. 228/2025), poi riunito, lamenta: Controparte_4
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398, 1399 e 1418 c.c., evidenziando che il contratto concluso dal rappresentante in assenza di mandato o travalicando i limiti di esso non è nullo, come affermato dal Tribunale, ma è inefficace, con l'effetto che tale situazione poteva essere eccepita esclusivamente dal rappresentato e non anche da soggetti estranei al contratto, come accaduto nel caso di specie, risultando gli attori carenti di legittimazione;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c. in relazione al proprio difetto di legittimazione per la stipula del contratto di compravendita, come dimostrato dalla circostanza di aver ceduto un bene indicato nella procura nella sua consistenza di fatto e secondo i confini reali;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 948 c.c., sull'assunto che gli attori non avevano fornito prova certa e rigorosa
(probatio diabolica) della titolarità del fondo;
- l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara la nullità del contratto per la mancata allegazione della certificazione di destinazione urbanistica di cui al d.p.r. 380/2001, rilevando, in contrario, che la stessa era presente agli atti pur non menzionando la particella 150 del foglio 21, in quanto la vendita aveva riguardato la particella 149 del medesimo foglio nella situazione di fatto in cui tale fondo si trovava e nei suoi confini reali, ma non catastali e quindi, ricomprendente i
100 mq che l'attrice assumeva fossero parte della particella Persona_1
150;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le domande proposte, non essendo proprietario del fondo in questione e non potendo essere conseguentemente condannato a rilasciarlo.
1.4. Anche si è costituito ed ha proposto altresì autonomo appello (RG Controparte_5
nr. 253/2025), affidando le proprie doglianze a cinque motivi di impugnazione (sebbene erroneamente indicati come sei), di cui i primi quattro sono identici ai primi quattro motivi di gravame articolati da Controparte_4
Con il quinto ed ultimo motivo, invece, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini.
1.5. Gli appellati , e non si sono costituiti in CP_6 CP_7 Controparte_8
giudizio, dovendo, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
§.
2. Riunite le impugnazioni e sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, la Corte di Appello, all'udienza del 2.10.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
Gli appelli proposti dal Controparte_1 CP_4
e sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono.
[...] Controparte_5
2.1. Appello del Controparte_1
2.1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata da e CP_2
di inammissibilità d'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in Controparte_3
quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla vertenza, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
2.1.2. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dall'appellato di estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione. Controparte_4
Questi sostiene che il difensore costituito dell' , Controparte_1
avv. Maria Rosaria La Rosa, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
23.11.2020, depositate in data 18.11.2020, aveva dichiarato il fallimento della propria assistita, sicché da tale data decorreva, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine perentorio fissato dall'art. 307 c.p.c. in sei mesi per la riassunzione del processo (trovando applicazione la norma processuale nel testo antecedente la modifica introdotta dall'art. 46 comma 14 della legge 18.6.2009 n. 69, applicabile, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della medesima legge, ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009
), termine inosservato dall'attrice, che aveva depositato il ricorso in riassunzione soltanto in data 2.11.2023, dopo la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo dichiarata con ordinanza dell'1.6.2023, con conseguente estinzione del giudizio, da pronunciarsi anche d'ufficio.
L'eccezione è infondata per le considerazioni che seguono.
Invero il giudizio in primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 5.4.2007 e, dunque, anteriormente al 4.7.2009, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alle norme processuali dalla legge di riforma nr. 69/2009, tra cui anche all'art. 307, comma 4, c.p.c. che dispone la rilevabilità "ex officio" della estinzione del giudizio.
Pertanto, al presente giudizio trova applicazione la norma previgente che, al comma
4, disponeva “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”. Ne consegue che l'eccezione di estinzione doveva essere formulata ad istanza della parte che tale effetto intendeva conseguire e, se detta parte era stata posta in grado di contraddire nel grado di giudizio in cui l'evento interruttivo si era prodotto, tale eccezione avrebbe dovuto allora essere proposta in quel grado “prima di ogni altra difesa”.
Diversamente, la proposizione di detta eccezione rimaneva preclusa, tanto nel caso in cui la parte si fosse costituita in quel grado di giudizio svolgendo difese nel merito od altre eccezioni pregiudiziali, quanto nel caso in cui la parte, per libera scelta di strategia processuale, fosse rimasta contumace, in quest'ultimo caso venendo in rilievo la disciplina normativa del processo contumaciale, come chiarito dalla
Suprema Corte “l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla Corte di cassazione” (Cass.
12432/2021).
Ciò posto, nella specie, la proposizione di detta eccezione soltanto nel grado di appello è preclusa a che, nel primo grado, in seguito alla notifica del Controparte_4
ricorso in riassunzione, ha depositato comparsa conclusionale insistendo per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c., senza eccepire l'estinzione.
2.1.3. Nel merito, va dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, ex artt. 52, comma 2, e 93 l. fall., nella parte in cui pongono a proprio fondamento posizioni creditorie verso la società fallita.
In proposito, giova premettere che costituisce principio sovente affermato in giurisprudenza quello per cui “il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli artt. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio;
il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo
e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito” (Cass. 12114/2003).
Di conseguenza, nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni credito vantato nei confronti di un soggetto fallito deve essere accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (cfr. Cass. 6502/2004; Cass. 17035/2011).
Questo principio generale trova applicazione anche nella specifica ipotesi in cui, sebbene l'azione sia stata debitamente esperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis, sopravvenga la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio. In tale ipotesi, all'esito dell'interruzione, il processo dovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentare, dinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale, e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l'interruzione. La proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie dà luogo ad una inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda medesima (cfr. ex multis Cass. 6475/2003; Cass. 10414/2005; Cass.
9198/2017).
2.1.4. Dunque la domanda di declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di compravendita per notaio del 18.9.2003, limitatamente alla porzione del Per_2
fondo interessata, è improcedibile in sede ordinaria nei confronti del
[...]
Controparte_1
2.1.5. L'azione è, invece, da ritenersi procedibile nei confronti degli altri convenuti coobbligati solidali, poiché, come ha affermato la Suprema Corte, “l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può proseguire in sede ordinaria” (cfr. Cass.
2902/2016).
Irrilevante è l'eccepita sopravvenuta carenza di legittimazione passiva del fallimento, dal 27.10.2010, dovuta all'intervenuta vendita del fondo in questione, come riferito dagli appellati e a pag. 10 della CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione a terzi, in quanto di tale vicenda traslativa non v'è prova in atti.
§.
3. Quanto agli appelli proposti da e vanno Controparte_4 Controparte_5
esaminati congiuntamente il primo e il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) dell'appello proposto da e il primo motivo dell'autonomo Controparte_4
appello proposto da stante la comunanza di interessi tra i due, per Controparte_5
come desumibile dalle difese svolte.
3.1. Gli appellanti assumono, con il primo motivo di gravame, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che “chiunque potesse far valere la nullità del contratto stipulato dal Falsus procurator”, così travisando i principi di cui agli artt. 1398, 1399
e 1418 c.c..
Sostengono che “il problema del falsus procurator e del suo agire oltre mandato riguardava solo i rapporti tra rappresentato e rappresentante e non potendo i soggetti esterni richiedere la nullità o l'inefficacia dell'atto compiuto dal falso procuratore”.
Con il quinto motivo, si duole della carenza di legittimazione Controparte_4
passiva in ordine a tutte le domande proposte, per non essere proprietario di alcun fondo e per aver agito con spendita del nome altrui, circostanza che, in base alla regola fissata dall'art. 1388 c.c., impone che gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, rappresentando quest'ultimo l'unico soggetto legittimato a far valere eventuali responsabilità ed inadempienza nello svolgimento del mandato.
3.1.1. La censura è fondata in base al rilievo secondo cui la legittimazione ad eccepire il difetto di potere del falsus procurator compete solo al soggetto falsamente rappresentato e non anche al terzo estraneo al contratto.
Tale conclusione appare confortata dall'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza nr. 11377/2015, che, ha hanno dato continuità alla regola secondo cui è solo lo pseudo rappresentato che può porre la questione della effettiva ricorrenza del potere di rappresentanza (cfr. Cass. 3872/2004; Cass. 24643/2014)
3.1.2. Ne consegue che parte attrice è carente di legittimazione in ordine alla domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita sul presupposto del ritenuto abuso gestorio di Controparte_4
L'accoglimento del primo motivo dei distinti gravami comporta l'assorbimento del secondo, parimenti comune ad entrambi e relativo all'apparente motivazione circa il superamento dei limiti del mandato e all'omesso esame della documentazione contenente la procura gestoria.
3.2. Va, quindi, esaminato il terzo motivo dell'appello proposto da Controparte_5
(erroneamente indicato come quarto), con cui deduce che “la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto per Notar del 18.9.2003 per Per_2
non essere i venditori proprietari, bensì gli attori, deve essere senza alcun dubbio qualificata come domanda di rivindica di cui all'art 948 c.c.”, con l'inevitabile conseguenza del rigoroso onere probatorio (c.d. probatio diabolica), nella specie non assolto dall'attrice.
La censura appare fondata, atteso che come ha chiarito la Suprema Corte a partire dalla pronuncia a nr. 7305/2014 resa a Sezioni Unite, “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”.
Il fondamento della domanda proposta da , infatti, non era Per_1 Persona_1
fondata su un rapporto obbligatorio personale con i convenuti, ma nell'affermazione del proprio diritto di proprietà sulla porzione di 100 mq della particella, che assumeva essere stata illegittimamente trasferita alla Controparte_1
, tutelato erga omnes, che può essere dimostrato soltanto con
[...]
la probatio diabolica, con cui l'attore deve documentare l'acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Prova che la non ha fornito, atteso che gli atti di acquisto da lei prodotti, CP_3
sono entrambi a titolo derivativo, sicchè non è riuscita a risalire ad un atto a titolo originario dei propri danti causa. Né è riuscita a provare di avere ella stessa un titolo di acquisto originario, non avendo dimostrato il fondamento della proposta domanda di usucapione della porzione di 100 mq della particella 150.
In ogni caso entrambe le azioni proposte dalla di revindica e di usucapione CP_3
sono entrambe inammissibili nei confronti di , e CP_5 CP_6 CP_7 , in quanto “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà CP_8
(nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” (Cass. 17270/2015; Cass.
24260/2018). Chi rivendica un bene può chiederne l'accertamento nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio, ne deriva che parte attrice avrebbe dovuto promuovere la domanda di revindica e di usucapione della porzione di suolo appartenente alla particella 150, che assume essere di sua proprietà, esclusivamente nei confronti del possessore attuale del bene e cioè del
[...]
non anche dei suoi danti causa, neppure sul Controparte_1
presupposto che questi erano proprietari del fondo al momento in cui l'usucapione vantata dalla si era compiuta, sicché la domanda così formulata va CP_3
dichiarata inammissibile nei confronti dei mandanti danti causa CP_4
dell' , e improcedibile, per le ragioni innanzi Controparte_1
precisate, nei confronti del fallimento.
3.3 L'ulteriore quarto motivo delle distinte impugnazioni (erroneamente indicato come quinto) di e con cui lamentano l'erronea applicazione CP_4 Controparte_5
dell'art. 30 del D.P.R. nr. 380/2001, sull'assunto dell'omesso esame, da parte del tribunale, del certificato di destinazione urbanistica, resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità della domanda nei loro confronti.
In ogni caso, per completezza va detto che il certificato di destinazione urbanistica in questione, rilasciato dal Comune, risulta allegato all'atto (cfr. Allegato A).
3.4. Infine, con il quinto motivo di impugnazione (erroneamente indicato come sesto), lamenta il mancato accoglimento della domanda di Controparte_5
regolamento di confini, formulata in via riconvenzionale, avendovi il richiedente rinunciato alla domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione.
a fronte della richiesta, formulata in sede di precisazione delle Controparte_5
conclusioni, di accoglimento delle conclusioni così come proposte nella comparsa di costituzione e risposta del 4 luglio 2007, ha abbandonato la domanda di regolazione dei confini tra i fondi in questione, non essendo riproposto nella comparsa conclusionale del 24.9.2024, essendosi limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea per le ragioni ivi precisate. Tale rinuncia si desume, oltre dal non avere gli rassegnato conclusioni a riguardo, anche dal non avere egli coltivato detta domanda nel corso del giudizio, non avendo più chiesto mezzi istruttori per l'accertamento dei confini e non avendo articolato prove a riguardo.
§.
8. In definitiva gli appelli vanno accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata, e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del dm 147/22, nei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, avverso la sentenza nr. 9945/2024 del 19.11.2024, emessa dal Tribunale di Napoli
– Sezione distaccata di Ischia, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
2. Accoglie l'appello proposto dal Controparte_1
proc. 109/2025) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara
[...]
l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti;
3. Accoglie l'appello proposto da (proc. 228/2025) e, per Controparte_4
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di legittimazione passiva;
4. Accoglie l'appello proposto da (proc. 253/2025) e, per Controparte_5
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• dichiara inammissibili le domande di revindica e di usucapione proposte;
• dichiara assorbita la domanda di nullità del contratto di compravendita del
18.9.2003 per omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
5. Conferma il rigetto della domanda di regolamento dei confini proposta di
[...]
CP_5
6. Condanna e , al pagamento delle spese di lite CP_2 Controparte_3
- in favore del , che liquida, per il primo Parte_1
grado in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per il grado di appello in € 4.996,00 per compensi ed € 312,50 per spese, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
- in favore di che liquida per il primo grado in € 3.809,00 per Controparte_4
compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per il grado di appello in € 4.996,00 per compensi ed € 312,50 per spese, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito;
- in favore di che liquida per il primo grado in € 3.809,00 per Controparte_5
compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per il grado di appello in € 4.996,00 per compensi ed € 312,50 per spese, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito;
Così deciso in Napoli, il 02.10.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 2.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 109/2025
R.G., a cui sono riunite le cause n. 228/2025 e 253/2025, vertente tra: parte appellante: Controparte_1
) P.IVA_1
parti appellate: ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
), ( ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
( ), ),
[...] C.F._4 Controparte_6 C.F._5
( ), Controparte_7 C.F._6 Controparte_8
( C.F._7
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Francesca Picierno che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per gli appellati e , l'avv. Paola CP_2 Controparte_3
Boccanfuso, per delega dell'avv. Filomena Giglio che si riporta agli atti e verbali di causa. E' presente, per l'appellato e , l'avv. Raffaele Russo Controparte_4 Controparte_5
per delega degli avv.ti Balestriere e CE che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 109/2025, a cui sono riuniti i procedimenti nr. 228/2025 e
253/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del curatore, avv. Raffaele Trotta, in virtù di autorizzazione del giudice dott.
G. Di Giorgio del 18.12.2024, rapp.tato e difeso dall'avv. Francesca Picierno ( , come da procura su foglio separato, con la quale elett.te C.F._8
dom.lia in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 13.
APPELLANTE nel procedimento nr. 109/2025, APPELLATO nei procedimenti nr.
228/2025 e 253/2025
E
( ) e CP_2 C.F._1 Controparte_3
( ), quali successori a titolo particolare di C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in
[...] C.F._9
Lacco Ameno il 19.8.2023), entrambi rapp.tati e difesi dall'avv. Filomena Giglio
, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in C.F._10
appello, con la quale elett.te dom.liano in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3.
APPELLATI in tutti i procedimenti indicati
NONCHE'
( ), in proprio e quale procuratore Controparte_4 C.F._3
speciale di , , e , rapp.tato e difeso Controparte_6 CP_8 CP_7 CP_5
dall'avv. Mariano Balestriere ), come da procura in calce alla C.F._11
comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Ischia alla Via
Osservatorio n. 40.
APPELLANTE nel procedimento nr. 228/2025, APPELLATO nei procedimenti nr.
109/2025 e 253/2025
E
( ), rapp.tato e difeso dall'avv. Gioacchino Controparte_5 C.F._4
CE ( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._12
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Ischia alla Via Osservatorio n.
40.
APPELLANTE nel procedimento nr. 253/2025, APPELLATO nei procedimenti nr.
109/2025 e 228/2025
E ( ), Controparte_6 C.F._5 Controparte_7
( ) e ( C.F._6 Controparte_8 C.F._7
APPELLATI CONTUMACI nel procedimento nr. 109/2025
Conclusioni
Come in atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Di convenne in giudizio la società , Persona_1 Controparte_1
, , e chiedendo: che fosse Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
accertata e dichiarata l'inefficacia dell'atto per Notaio del 18.09.2003 (rep. Per_2
56108; racc. 11909), con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della porzione di fondo in oggetto;
che, gradatamente, l'atto predetto fosse dichiarato inefficace e nullo per omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex lege 47/85 e, per l'effetto, le fosse restituita la relativa area;
che, in ogni caso, i convenuti fossero condannati a eliminare le delimitazioni e/o recinzioni apposte e a rilasciare il fondo libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità dell'attrice-proprietaria; che i convenuti fossero altresì condannati, in solido e/o per quanto di ragione e pertinenza, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, mediante il pagamento di una somma, da determinarsi in corso di causa, previa CTU, ovvero secondo equità.
1.1. A tal fine dedusse di essere proprietaria e possessore del fondo in Barano
d'Ischia alla Contrada Bosco Martino, denominato “Chianitella”, di are 2,13, in catasto al foglio 21 p.lla 150 partita 12726, in virtù di atto di donazione per Notaio
di Forio del 4.7.1983 da parte dei genitori e Per_3 Controparte_9
, a questi, a loro volta, pervenuta con atto per notar Controparte_10 Per_4
del 14.11.1911, e di essere venuta a conoscenza che , , Controparte_5 CP_6
e , a mezzo del loro procuratore speciale, , con CP_7 CP_8 Controparte_4
atto di vendita per Notaio del 18.09.2003 avevano alienato alla Per_2 [...]
nche una porzione del suddetto fondo di loro proprietà, di circa mq CP_1
100, senza averne alcun titolo e/o possesso. Dedusse la nullità/inefficacia di tale atto di trasferimento in quanto il mandatario aveva travalicato i suoi poteri, dal momento che nella procura, a lui conferita con atto per notar del 29.7.1993, non si faceva menzione di quella porzione di Per_2
terreno; che quel suolo, fin dall'impianto in catasto, era riportato alla partita 12726 ed era intestato a e ai suoi danti causa e, in seguito, trasferito Controparte_9
all'attrice che lo aveva posseduto pacificamente e pubblicamente fino al 2003, anno di illegittima occupazione da parte dei prima e dell' CP_4 Controparte_1
poi, che avevano provveduto anche a recintarlo e a distaccarlo dalla sua maggiore consistenza, precludendo all'attrice di accedervi e di coltivarlo.
1.2. Costituitisi, e la società Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
chiesero il rigetto della domanda, sostenendo il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice a chiedere la nullità/inefficacia dell'atto di vendita per eccesso di procura;
la decadenza dell'azione di spoglio e l'infondatezza della domanda petitoria, per non avere l'attrice fornito la probatio diabolica della proprietà del bene rivendicato.
1.3. Il Tribunale, nella contumacia di , e escussi CP_6 CP_7 Controparte_8
i testimoni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza dell'1.6.2023, dichiarò l'interruzione del giudizio, sul presupposto che, nelle note per l'udienza del
23.11.2020, i difensori costituiti avevano dichiarato il fallimento della convenuta pronunciato con sentenza nr. 60/2020 del Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo che il processo fosse interrotto.
In data 31.10/2.11.2023, il processo fu riassunto nei confronti della curatela fallimentare e degli altri convenuti e, all'udienza del 4.3.2024, stante il decesso di quest'ultima, si costituirono, con intervento adesivo volontario, e CP_2
, entrambi successori a titolo particolare di , Controparte_3 Persona_1
riportandosi alla domanda introduttiva del giudizio.
1.4. Il Tribunale, nella contumacia della curatela fallimentare, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò l'inefficacia e la nullità dell'atto per notaio del 18.9.2003, relativamente al trasferimento della porzione di circa 100 mq Per_2 in questione, e ordinò ai convenuti di restituirla, eliminando le recinzioni. Rigettò, poi, la domanda di risarcimento danni, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova sulla sua quantificazione e rigettò, infine, le domande riconvenzionali di condanna ex art. 96 c.p.c. e di regolamento dei confini, condannando i convenuti, in solido, a pagare le spese del giudizio in favore degli interventori e , CP_2 CP_3
liquidate in € 500,00 per spese ed € 7.050,00 per onorari, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
§.
2. La sentenza nr. 9945/2024 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, pubblicata il 19.11.2024 e notificata l'11.12.2024, è stata impugnata con appelli distinti poi riuniti dal (RG Controparte_1
109/2025), (RG 253/2025) e (RG 228/2025). Controparte_4 Controparte_5
2.1. L'appellante lamenta: Parte_1
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 299 e 305 c.p.c., nonché degli artt. 43,
52 e 95 l. fall. deducendo l'improcedibilità nei confronti del fallimento di ogni domanda a contenuto patrimoniale non azionata davanti al tribunale fallimentare secondo la speciale procedura dell'accertamento dello stato passivo.
- l'erroneità della condanna alle spese in solido con gli altri soccombenti, evidenziando che il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarla nei suoi confronti in forza dell'inammissibilità della domanda attorea.
2.2. Costituitisi, e , previa richiesta di riunione CP_2 Controparte_3
degli autonomi giudizi di appello proposti avverso la stessa sentenza, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, per aver riassunto tempestivamente il processo interrotto nei confronti del curatore fallimentare, in quanto non trovava applicazione l'art. 52
LF, e per aver adeguatamente provato l'esclusiva titolarità del fondo in questione.
2.3. Si è costituito anche e ha chiesto la riunione al presente giudizio Controparte_4
dell'autonomo giudizio di appello, da lui promosso avverso la medesima sentenza, aderendo all'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per riassunzione intempestiva formulata dal fallimento appellante. In via incidentale, con il proposto autonomo appello (RG nr. 228/2025), poi riunito, lamenta: Controparte_4
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398, 1399 e 1418 c.c., evidenziando che il contratto concluso dal rappresentante in assenza di mandato o travalicando i limiti di esso non è nullo, come affermato dal Tribunale, ma è inefficace, con l'effetto che tale situazione poteva essere eccepita esclusivamente dal rappresentato e non anche da soggetti estranei al contratto, come accaduto nel caso di specie, risultando gli attori carenti di legittimazione;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c. in relazione al proprio difetto di legittimazione per la stipula del contratto di compravendita, come dimostrato dalla circostanza di aver ceduto un bene indicato nella procura nella sua consistenza di fatto e secondo i confini reali;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 948 c.c., sull'assunto che gli attori non avevano fornito prova certa e rigorosa
(probatio diabolica) della titolarità del fondo;
- l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara la nullità del contratto per la mancata allegazione della certificazione di destinazione urbanistica di cui al d.p.r. 380/2001, rilevando, in contrario, che la stessa era presente agli atti pur non menzionando la particella 150 del foglio 21, in quanto la vendita aveva riguardato la particella 149 del medesimo foglio nella situazione di fatto in cui tale fondo si trovava e nei suoi confini reali, ma non catastali e quindi, ricomprendente i
100 mq che l'attrice assumeva fossero parte della particella Persona_1
150;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le domande proposte, non essendo proprietario del fondo in questione e non potendo essere conseguentemente condannato a rilasciarlo.
1.4. Anche si è costituito ed ha proposto altresì autonomo appello (RG Controparte_5
nr. 253/2025), affidando le proprie doglianze a cinque motivi di impugnazione (sebbene erroneamente indicati come sei), di cui i primi quattro sono identici ai primi quattro motivi di gravame articolati da Controparte_4
Con il quinto ed ultimo motivo, invece, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale di regolamento dei confini.
1.5. Gli appellati , e non si sono costituiti in CP_6 CP_7 Controparte_8
giudizio, dovendo, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
§.
2. Riunite le impugnazioni e sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, la Corte di Appello, all'udienza del 2.10.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
Gli appelli proposti dal Controparte_1 CP_4
e sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono.
[...] Controparte_5
2.1. Appello del Controparte_1
2.1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata da e CP_2
di inammissibilità d'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in Controparte_3
quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla vertenza, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
2.1.2. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dall'appellato di estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione. Controparte_4
Questi sostiene che il difensore costituito dell' , Controparte_1
avv. Maria Rosaria La Rosa, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
23.11.2020, depositate in data 18.11.2020, aveva dichiarato il fallimento della propria assistita, sicché da tale data decorreva, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine perentorio fissato dall'art. 307 c.p.c. in sei mesi per la riassunzione del processo (trovando applicazione la norma processuale nel testo antecedente la modifica introdotta dall'art. 46 comma 14 della legge 18.6.2009 n. 69, applicabile, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della medesima legge, ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009
), termine inosservato dall'attrice, che aveva depositato il ricorso in riassunzione soltanto in data 2.11.2023, dopo la dichiarazione giudiziale di interruzione del processo dichiarata con ordinanza dell'1.6.2023, con conseguente estinzione del giudizio, da pronunciarsi anche d'ufficio.
L'eccezione è infondata per le considerazioni che seguono.
Invero il giudizio in primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 5.4.2007 e, dunque, anteriormente al 4.7.2009, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alle norme processuali dalla legge di riforma nr. 69/2009, tra cui anche all'art. 307, comma 4, c.p.c. che dispone la rilevabilità "ex officio" della estinzione del giudizio.
Pertanto, al presente giudizio trova applicazione la norma previgente che, al comma
4, disponeva “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”. Ne consegue che l'eccezione di estinzione doveva essere formulata ad istanza della parte che tale effetto intendeva conseguire e, se detta parte era stata posta in grado di contraddire nel grado di giudizio in cui l'evento interruttivo si era prodotto, tale eccezione avrebbe dovuto allora essere proposta in quel grado “prima di ogni altra difesa”.
Diversamente, la proposizione di detta eccezione rimaneva preclusa, tanto nel caso in cui la parte si fosse costituita in quel grado di giudizio svolgendo difese nel merito od altre eccezioni pregiudiziali, quanto nel caso in cui la parte, per libera scelta di strategia processuale, fosse rimasta contumace, in quest'ultimo caso venendo in rilievo la disciplina normativa del processo contumaciale, come chiarito dalla
Suprema Corte “l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla Corte di cassazione” (Cass.
12432/2021).
Ciò posto, nella specie, la proposizione di detta eccezione soltanto nel grado di appello è preclusa a che, nel primo grado, in seguito alla notifica del Controparte_4
ricorso in riassunzione, ha depositato comparsa conclusionale insistendo per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della riconvenzionale di condanna ex art. 96 c.p.c., senza eccepire l'estinzione.
2.1.3. Nel merito, va dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree, ex artt. 52, comma 2, e 93 l. fall., nella parte in cui pongono a proprio fondamento posizioni creditorie verso la società fallita.
In proposito, giova premettere che costituisce principio sovente affermato in giurisprudenza quello per cui “il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante dall'art. 42 della legge fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli artt. 51 e 52 della stessa legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio;
il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo
e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito” (Cass. 12114/2003).
Di conseguenza, nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni credito vantato nei confronti di un soggetto fallito deve essere accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (cfr. Cass. 6502/2004; Cass. 17035/2011).
Questo principio generale trova applicazione anche nella specifica ipotesi in cui, sebbene l'azione sia stata debitamente esperita con rito ordinario nei confronti della parte in bonis, sopravvenga la dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio. In tale ipotesi, all'esito dell'interruzione, il processo dovrà quindi essere riassunto nei confronti del curatore fallimentare, dinanzi al giudice delegato, secondo il rito previsto dalla legge speciale, e non già dinanzi al giudice che aveva dichiarato l'interruzione. La proposizione o continuazione della domanda secondo le forme ordinarie dà luogo ad una inammissibilità, improcedibilità o improponibilità della domanda medesima (cfr. ex multis Cass. 6475/2003; Cass. 10414/2005; Cass.
9198/2017).
2.1.4. Dunque la domanda di declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di compravendita per notaio del 18.9.2003, limitatamente alla porzione del Per_2
fondo interessata, è improcedibile in sede ordinaria nei confronti del
[...]
Controparte_1
2.1.5. L'azione è, invece, da ritenersi procedibile nei confronti degli altri convenuti coobbligati solidali, poiché, come ha affermato la Suprema Corte, “l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può proseguire in sede ordinaria” (cfr. Cass.
2902/2016).
Irrilevante è l'eccepita sopravvenuta carenza di legittimazione passiva del fallimento, dal 27.10.2010, dovuta all'intervenuta vendita del fondo in questione, come riferito dagli appellati e a pag. 10 della CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione a terzi, in quanto di tale vicenda traslativa non v'è prova in atti.
§.
3. Quanto agli appelli proposti da e vanno Controparte_4 Controparte_5
esaminati congiuntamente il primo e il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) dell'appello proposto da e il primo motivo dell'autonomo Controparte_4
appello proposto da stante la comunanza di interessi tra i due, per Controparte_5
come desumibile dalle difese svolte.
3.1. Gli appellanti assumono, con il primo motivo di gravame, che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che “chiunque potesse far valere la nullità del contratto stipulato dal Falsus procurator”, così travisando i principi di cui agli artt. 1398, 1399
e 1418 c.c..
Sostengono che “il problema del falsus procurator e del suo agire oltre mandato riguardava solo i rapporti tra rappresentato e rappresentante e non potendo i soggetti esterni richiedere la nullità o l'inefficacia dell'atto compiuto dal falso procuratore”.
Con il quinto motivo, si duole della carenza di legittimazione Controparte_4
passiva in ordine a tutte le domande proposte, per non essere proprietario di alcun fondo e per aver agito con spendita del nome altrui, circostanza che, in base alla regola fissata dall'art. 1388 c.c., impone che gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, rappresentando quest'ultimo l'unico soggetto legittimato a far valere eventuali responsabilità ed inadempienza nello svolgimento del mandato.
3.1.1. La censura è fondata in base al rilievo secondo cui la legittimazione ad eccepire il difetto di potere del falsus procurator compete solo al soggetto falsamente rappresentato e non anche al terzo estraneo al contratto.
Tale conclusione appare confortata dall'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza nr. 11377/2015, che, ha hanno dato continuità alla regola secondo cui è solo lo pseudo rappresentato che può porre la questione della effettiva ricorrenza del potere di rappresentanza (cfr. Cass. 3872/2004; Cass. 24643/2014)
3.1.2. Ne consegue che parte attrice è carente di legittimazione in ordine alla domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita sul presupposto del ritenuto abuso gestorio di Controparte_4
L'accoglimento del primo motivo dei distinti gravami comporta l'assorbimento del secondo, parimenti comune ad entrambi e relativo all'apparente motivazione circa il superamento dei limiti del mandato e all'omesso esame della documentazione contenente la procura gestoria.
3.2. Va, quindi, esaminato il terzo motivo dell'appello proposto da Controparte_5
(erroneamente indicato come quarto), con cui deduce che “la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto per Notar del 18.9.2003 per Per_2
non essere i venditori proprietari, bensì gli attori, deve essere senza alcun dubbio qualificata come domanda di rivindica di cui all'art 948 c.c.”, con l'inevitabile conseguenza del rigoroso onere probatorio (c.d. probatio diabolica), nella specie non assolto dall'attrice.
La censura appare fondata, atteso che come ha chiarito la Suprema Corte a partire dalla pronuncia a nr. 7305/2014 resa a Sezioni Unite, “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”.
Il fondamento della domanda proposta da , infatti, non era Per_1 Persona_1
fondata su un rapporto obbligatorio personale con i convenuti, ma nell'affermazione del proprio diritto di proprietà sulla porzione di 100 mq della particella, che assumeva essere stata illegittimamente trasferita alla Controparte_1
, tutelato erga omnes, che può essere dimostrato soltanto con
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la probatio diabolica, con cui l'attore deve documentare l'acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Prova che la non ha fornito, atteso che gli atti di acquisto da lei prodotti, CP_3
sono entrambi a titolo derivativo, sicchè non è riuscita a risalire ad un atto a titolo originario dei propri danti causa. Né è riuscita a provare di avere ella stessa un titolo di acquisto originario, non avendo dimostrato il fondamento della proposta domanda di usucapione della porzione di 100 mq della particella 150.
In ogni caso entrambe le azioni proposte dalla di revindica e di usucapione CP_3
sono entrambe inammissibili nei confronti di , e CP_5 CP_6 CP_7 , in quanto “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà CP_8
(nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” (Cass. 17270/2015; Cass.
24260/2018). Chi rivendica un bene può chiederne l'accertamento nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio, ne deriva che parte attrice avrebbe dovuto promuovere la domanda di revindica e di usucapione della porzione di suolo appartenente alla particella 150, che assume essere di sua proprietà, esclusivamente nei confronti del possessore attuale del bene e cioè del
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non anche dei suoi danti causa, neppure sul Controparte_1
presupposto che questi erano proprietari del fondo al momento in cui l'usucapione vantata dalla si era compiuta, sicché la domanda così formulata va CP_3
dichiarata inammissibile nei confronti dei mandanti danti causa CP_4
dell' , e improcedibile, per le ragioni innanzi Controparte_1
precisate, nei confronti del fallimento.
3.3 L'ulteriore quarto motivo delle distinte impugnazioni (erroneamente indicato come quinto) di e con cui lamentano l'erronea applicazione CP_4 Controparte_5
dell'art. 30 del D.P.R. nr. 380/2001, sull'assunto dell'omesso esame, da parte del tribunale, del certificato di destinazione urbanistica, resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità della domanda nei loro confronti.
In ogni caso, per completezza va detto che il certificato di destinazione urbanistica in questione, rilasciato dal Comune, risulta allegato all'atto (cfr. Allegato A).
3.4. Infine, con il quinto motivo di impugnazione (erroneamente indicato come sesto), lamenta il mancato accoglimento della domanda di Controparte_5
regolamento di confini, formulata in via riconvenzionale, avendovi il richiedente rinunciato alla domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione.
a fronte della richiesta, formulata in sede di precisazione delle Controparte_5
conclusioni, di accoglimento delle conclusioni così come proposte nella comparsa di costituzione e risposta del 4 luglio 2007, ha abbandonato la domanda di regolazione dei confini tra i fondi in questione, non essendo riproposto nella comparsa conclusionale del 24.9.2024, essendosi limitato a chiedere il rigetto della domanda attorea per le ragioni ivi precisate. Tale rinuncia si desume, oltre dal non avere gli rassegnato conclusioni a riguardo, anche dal non avere egli coltivato detta domanda nel corso del giudizio, non avendo più chiesto mezzi istruttori per l'accertamento dei confini e non avendo articolato prove a riguardo.
§.
8. In definitiva gli appelli vanno accolti, con conseguente riforma della sentenza impugnata, e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del dm 147/22, nei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, avverso la sentenza nr. 9945/2024 del 19.11.2024, emessa dal Tribunale di Napoli
– Sezione distaccata di Ischia, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
2. Accoglie l'appello proposto dal Controparte_1
proc. 109/2025) e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara
[...]
l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti;
3. Accoglie l'appello proposto da (proc. 228/2025) e, per Controparte_4
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto di legittimazione passiva;
4. Accoglie l'appello proposto da (proc. 253/2025) e, per Controparte_5
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• dichiara inammissibili le domande di revindica e di usucapione proposte;
• dichiara assorbita la domanda di nullità del contratto di compravendita del
18.9.2003 per omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
5. Conferma il rigetto della domanda di regolamento dei confini proposta di
[...]
CP_5
6. Condanna e , al pagamento delle spese di lite CP_2 Controparte_3
- in favore del , che liquida, per il primo Parte_1
grado in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per il grado di appello in € 4.996,00 per compensi ed € 312,50 per spese, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
- in favore di che liquida per il primo grado in € 3.809,00 per Controparte_4
compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per il grado di appello in € 4.996,00 per compensi ed € 312,50 per spese, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito;
- in favore di che liquida per il primo grado in € 3.809,00 per Controparte_5
compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; per il grado di appello in € 4.996,00 per compensi ed € 312,50 per spese, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito;
Così deciso in Napoli, il 02.10.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore