TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1218/2022 pendente tra:
), residente in [...] Adria, Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Sandra Passadore presso cui è elettivamente domiciliata;
ATTORE contro
Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1
legale in Via Voltascirocco, 3 Adria, con il patrocinio dell'Avv. Federico Bardelle, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 1, Milano – 20145, con il patrocinio dell'Avv. Mirko Arena, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali, depositate telematicamente.
RZ AT
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. citava in giudizio Parte_1 [...]
, deducendo in fatto: Controparte_1
a) di essersi rivolta, nell'ottobre del 2018, all Controparte_1
, al fine di ricevere delle lezioni di equitazione, volendosi per la prima volta
[...]
cimentare in tale attività sportiva;
b) di aver a tal fine corrisposto la quota di iscrizione all'Associazione Italiana Cultura Sport
(IC), nonché quanto richiesto per la prima lezione ad Dilettantistica Parte_2
“Circolo CO SC;
c) che in occasione delle prime quattro lezioni individuali, non veniva dotata né di caschetto né di corpetto di protezione;
d) che alla quinta lezione, anch'essa svolta senza la dotazione di alcuno strumento di protezione, in data 26.11.2018, mentre era in sella al cavallo di proprietà del Per_1
, intenta a seguire le indicazioni dell'istruttrice, il cavallo, all'improvviso CP_1
cominciava ad imbizzarrirsi, scattando a forte velocità e disarcionandola e facendola cadere rovinosamente a terra;
e) che veniva quindi condotta al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Adria, Parte_3
ove le veniva diagnosticata una “frattura tipo A3 AO/ASIF di L3 con associata frattura del peduncolo sinistro e rima di frattura sul processo articolare superiore destro di L4” e sottoposta ad un intervento chirurgico;
f) che, in seguito all'evento dannoso, pativa un danno biologico permanente del 20%, con personalizzazione di un ulteriore 30% per la proiezione dinamico-relazionale sulla sfera familiare, intima e personale, proiettata anche alla sfera delle attività ricreative, sportive ed occupazionali in genere, vista nel caso in esame l'entità delle sofferenze e dei riflessi esistenziali, nonché un danno biologico temporaneo di complessivi giorni 110, di cui 20 al
100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, specificando altresì la necessità di cure fisioterapiche annuali sine die;
g) che l' è responsabile ex Controparte_1
art. 2050 cod. civ. per i danni subiti, attesa l'inesperienza della propria iscritta nell'attività esercitata, e data l'assenza dei dispositivi di protezione (cappello e bustino protettivo), necessari ad evitare gravi conseguenze al cavaliere, in caso di problemi durante la cavalcata;
h) che, anche a voler qualificare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., la prova liberatoria in capo all' Controparte_1
deve consistere nella dimostrazione del caso fortuito interruttivo del
[...]
nesso causale, che può sì derivare anche dal comportamento del terzo o dello stesso danneggiato, ma solo se solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa delle inidoneità delle misure preventive adottate;
i) che, in punto di quantum debeatur, è dovuta la somma di euro 115.037,76= in applicazione delle Tabelle di Venezia, ovvero, in subordine, di euro 94.905,30 applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Per i motivi esposti, l'attrice ha concluso domandando di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2050 c.c. dell' Controparte_1
per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, con la conseguente
[...]
condannare della convenuta al pagamento di euro 115.037,76, ovvero, in subordine di euro
94.905,30=. In via subordinata, accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., condannarla al pagamento di euro 115.037,76, ovvero, in subordine di euro
94.905,30=. Con vittoria delle spese di giudizio e compensi professionali.
⁕ ⁕ ⁕
Si costituiva in giudizio (nel Controparte_1
prosieguo, solo , o ), con comparsa di risposta ritualmente CP_1 CP_1
depositata, deducendo in fatto: a) che, quando nel mese di ottobre 2018 l'attrice si era rivolta al al fine di ricevere CP_1
delle lezioni di equitazione, aveva dichiarato di avere già esperienza in tale attività e, infatti, già nel 2008 figurava tra gli iscritti;
b) che già prima del novembre 2018 aveva seguito lezioni di equitazione, sostenendo le andature del passo, del trotto e del galoppo, anche per cavallerizze non principianti e, peraltro, aveva montato il cavallo ben prima del novembre 2018; Per_1
c) che i dispositivi di protezione venivano offerti all'iscritta, la quale tuttavia decideva scientemente di non indossarli e i medesimi rimanevano in ogni caso a disposizione della
; Parte_1
d) che tale obbligo riguarda unicamente i soggetti minorenni e ha ad oggetto solo il caschetto;
e) che in data 26.11.2018, all'interno dell'area di maneggio di propria pertinenza, l'attrice stava seguendo la lezione di equitazione in sella al cavallo , ed in particolare stava Per_1
eseguendo un lavoro in piano di trotto lento, che non presentava alcuna difficoltà, già svolto in passato - anche in sella al medesimo cavallo-. All'improvviso, nel parcheggio antistante il maneggio, non di pertinenza/controllo del , sopraggiungeva CP_1
un'automobile, il cui rumore spaventava l'animale, il quale faceva tre passi al galoppo, nel corso dei quali la ricorrente perdeva l'equilibrio, cadendo a terra;
f) che, dunque, non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'attrice, ovvero che il cavallo, anziano e non adatto ai principianti, si era improvvisamente imbizzarrito causando la caduta della cavallerizza, atteso che la medesima lo aveva già precedentemente cavalcato e nell'episodio in esame non si era affatto imbizzarrito;
g) che la fattispecie non può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2050 cod. civ., dal momento che l'attrice non era principiante, era supervisionata e seguita dall'istruttrice e il cavallo era addestrato e idoneo all'insegnamento, e infine la Controparte_3 Per_1
lezione si svolgeva in ambiente protetto all'interno di un recinto del maneggio ed in una zona conosciuta dal cavallo ed alla cavallerizza;
h) che in ogni caso, anche a voler inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 cod. civ., le conseguenze non mutano, dal momento che venivano adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, che è conseguito per un caso fortuito, ossia per la reazione del cavallo al rumore dell'automobile sopraggiunta nel parcheggio antistante il maneggio, non di pertinenza del , evento imprevedibile ed inevitabile;
CP_1
i) che, laddove le fosse attribuita una responsabilità per i danni occorsi, sarebbe in ogni caso da ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2 cod. civ. in presenza del concorso di colpa della danneggiata, la quale aveva dichiarato di aver già montato cavalli in precedenza, aveva deliberatamente scelto di non indossare i dispositivi di protezione, e non prestava la giusta attenzione al momento del sinistro.
Allegava infine che, nell'anno del sinistro, risultava affiliata all'Associazione Italiana
Cultura e Sport (A.I.C.S.), ed era in possesso della copertura assicurativa prevista per la responsabilità civile verso terzi attraverso la polizza n. 77691558, nonché CP_2
per gli infortuni, attraverso la polizza 77691556. Chiedeva pertanto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, al fine di essere manlevata o comunque tenuta indenne da tutte le somme che sarebbe tenuta a pagare in caso di accoglimento della domanda attorea, nonché delle spese di soccombenza, delle spese di resistenza, e di chiamata in causa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Per le già indicate ragioni concludeva domandando, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, la riduzione del risarcimento per concorso colposo della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con rifusione delle spese di lite o comunque con compensazione delle stesse.
In caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, chiedeva, nei confronti della terza chiamata, la manleva per tutte le somme dovessero risultare dovute all'attrice Parte_1
a titolo di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, ivi comprese le cd.
[...]
spese di soccombenza, entro i limiti del massimale, al netto della franchigia, con pagamento diretto al terzo danneggiato ex art. 1917 comma 2 c.c. ovvero mediante rimborso ex art. 1917 comma 1 c.c.; in ogni caso e quindi tanto in ipotesi di accoglimento anche parziale quanto in ipotesi di rigetto delle domande attoree, condannare la compagnia di assicurazione a pagare in favore dell' CP_2 Controparte_1
le cd. spese di resistenza, anche oltre i limiti del massimale, ma
[...]
entro i limiti e con la proporzione di cui all'art. 1917 comma 3 c.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
nonché condannare la compagnia di assicurazione CP_2
a pagare in favore dell'
[...] Controparte_1
le cd. spese di chiamata in causa ex artt. 91-92 c.p.c.
⁕ ⁕ ⁕
Si costituiva in giudizio allegando che la polizza assicurativa n. 77691805 CP_2
(in seguito allo storno della polizza 77691558), prestata a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro a favore di IC, dei circoli affiliati e dei tesserati, non poteva offrire alcuna copertura nel caso in esame, atteso che tra le esclusioni espressamente previste nel capitolato (con riferimento ai IC), figuravano CP_1
proprio i danni “subiti dalle persone che cavalcano gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste e governa gli stessi”. Per quanto concerne, invece, l'operatività della polizza infortuni, eccepiva la prescrizione ex art. 2952, comma 2 c.c., nonché la tardività della domanda di manleva, spiegata solo nell'ambito della prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Chiedeva l'integrale rigetto della domanda di manleva proposta dalla convenuta. In ogni caso, in punto di fatto, aderiva alle allegazioni del convenuto, contestando CP_1
tutte le deduzioni attoree in punto sia di an sia di quantum debeatur.
Concludeva domandando il rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta associazione;
in via subordinata, in caso di accertamento di operatività della polizza 77691805, di limitare il risarcimento al grado di responsabilità della stessa, il tutto nel limite del massimale garantito e secondo le franchigie e gli scoperti contrattuali ivi previsti e tenendo conto della previsione di cui all'art. 1227, 1° e 2° comma c.c., ovvero in caso di accertamento di operatività della polizza infortuni 77691556, di determinare l'indennizzo sulla base di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del contratto e dalla tabella prodotta sub doc.
4. In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi.
⁕ ⁕ ⁕
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
l'assunzione di prova testimoniale, nonché attraverso l'espletamento di CTU medico- legale. Il Giudice istruttore, all'esito del deposito della perizia, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., accettata sia dall'attrice che dalla convenuta, e tuttavia rifiutata dalla terza chiamata CP_2
La causa veniva pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025, con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.
e successivamente riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§ § §
1. Sulla responsabilità civile della convenuta per le lesioni patite dall'attrice.
Parte attrice ha allegato che il Circolo ippico convenuto risulta responsabile, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., per i danni lei occorsi in seguito al sinistro del 26.11.2018, poiché allieva principiante, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., qualora diversamente ritenuta esperta, con la conseguenza che la convenuta, per liberarsi da responsabilità, è tenuta a dimostrare, nella prima ipotesi, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, nella seconda, il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla propria sfera di controllo.
Appare necessario, a tal proposito, richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità, per quanto concerne la responsabilità attribuita al gestore del maneggio. In sintesi, la
Suprema Corte distingue l'ipotesi dell'allievo esperto, fattispecie ricadente nel disposto dell'art. 2052 cod. civ., da quella dell'allievo principiante, cui applicare l'art. 2050 cod. civ.
“L'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione;
spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell'istruttore, stava procedendo in fila indiana) (v. in tal senso Cass. 6737/2019,
Cass. 24211/2015 e Cass. 16637/08). Nel caso di specie risulta controverso se all'attrice sia da attribuire la qualità di allieva principiante, o esperta, atteso che l'Associazione convenuta affermava, nei propri scritti, come la fosse stata già iscritta, in passato, al , esercitandosi anche Parte_1 CP_1
in sella al cavallo Dal canto suo, l'attrice ha confermato di aver frequentato una Per_1
lezione di equitazione presso il centro ippico convenuto nel 2008, negando tuttavia di essere una cavallerizza esperta (“mi sono iscritta solo nel 2008 e poi nel 2018, durante questo periodo non risultavo iscritta presso il Centro ippico;
ho fatto solo una lezione in passato e poi nel 2018 ho fatto due o tre lezioni”. Si veda il verbale d'udienza 7 marzo 2024).
Sulla circostanza è stata esperita prova per interpello, nei confronti di , Parte_4
legale rappresentante del , nonché prova testimoniale. Costui, sentito sulla CP_1
specifica circostanza, ha risposto: “la sig.ra risultava essere già stata iscritta presso il Parte_1
centro ippico di Adria nel 2008, per cui non so se fosse principiante, però le lezioni che noi inizialmente facciamo sono sempre basiche e non sono impegnative, iniziamo sempre con il passo, il trotto; adr: risulta dai registri fise che la era iscritta nel 2008, e so che la nel 2008 aveva fatto un ciclo Parte_1 Parte_1
di lezioni, ma non so quante ne abbia fatte; adr: di tale circostanza, ossia delle lezioni della Parte_1
nel 2008 me lo hanno riferito in famiglia, non ci sono più le ricevute essendo fatti ormai del 2008”. V. verbale udienza 7 marzo 2024.
La testimonianza resa da non apportava elementi utili, relativamente a Testimone_1
tale circostanza, atteso che si è limitata a riferire fatti appresi indirettamente dalla stessa parte attrice (“così mi ha riferito che mi ha detto che non era mai andata a cavallo” Parte_1
v. verbale udienza 7 marzo 2024). La teste cognata dell'attrice, ha riferito Testimone_2
“sì è vero per quanto è di mia conoscenza non aveva fatto lezioni di equitazione prima di allora” Pt_1
v. verbale udienza 7 marzo 2024, mentre la teste figlia del l.r. Tes_3
dell'associazione convenuta, nulla ha aggiunto rispetto a quanto emergente dal quadro probatorio sin lì acquisito, ribadendo l'iscrizione nel 2008 della . Parte_1
, insegnante presso il Centro ippico fino al 2019, che stava Controparte_3 CP_1
dirigendo la lezione di equitazione del 26.11.2018, nell'ambito della quale i fatti si sono verificati, ha affermato che al momento dell'iscrizione l'attrice aveva riferito di aver già praticato l'equitazione, presso un centro ippico vicino, non presentandosi come principiante e anzi affermando che: “aveva fatto l'esperienza delle tre andature: passo, trotto e galoppo” (v. verbale udienza del 6 giugno 2024), circostanza che aveva potuto verificare direttamente durante le lezioni (v. risposta al cap. 4) verbale udienza 6 giugno 2024: “Sì è vero, così mi è stato riferito dalla e poi ho potuto verificarlo durante le lezioni che ha svolto con Parte_1
me”.
Sul punto, benché le testimonianze non siano state univoche, può osservarsi quanto segue.
Può definirsi esperto nella pratica dell'equitazione il soggetto dotato di lunga esperienza, sia pratica che teorica, nella gestione del cavallo, in grado di montare l'animale con sicurezza, di eseguire manovre avanzate, di affrontare diversi tipi di terreno o discipline equestri (salto ostacoli, dressage, cross-country, ecc.) e di gestire il cavallo anche da terra in modo corretto e sicuro. In particolare, il cavaliere esperto conosce – e pratica correttamente- tutte e tre le andature (passo, trotto, galoppo) ed è in grado di gestire il cavallo in tutte le situazioni (anche in quelle più impegnative).
Risulta pacifico e confermato dalla stessa parte attrice, che la medesima abbia svolto una
(o più) lezioni presso il centro ippico scirocco nell'anno 2008, dunque ben dieci anni prima rispetto ai fatti oggetto della presente controversia. Ebbene, la semplice circostanza che avesse già in precedenza partecipato a lezioni di equitazione, peraltro Parte_1
svolte ben dieci anni prima dei fatti di causa, non vale affatto a dimostrare che la medesima possa essere qualificata come cavallerizza esperta. Rappresenta infatti un dato di comune esperienza che attività sportive dotate di elevato tecnicismo (qual è l'equitazione) richiedono una pratica e un allenamento costante e, pertanto, non può certamente affermarsi che sporadiche lezioni di equitazione, svoltesi oltre un decennio prima, siano in grado di fornire all'allievo un'esperienza di base in grado di fornirgli l'esperienza necessaria per cavalcare in sicurezza.
Rappresenta infatti un'allegazione priva di un riscontro certo, quella in base a cui la medesima sarebbe stata iscritta presso un altro centro ippico tra il 2008 e il 2018, così come non appare irrilevante, ai fini della qualificazione di un allievo come principiante o esperto, il fatto che il medesimo semplicemente conosca (a livello teorico) o sappia mettere in pratica le tre andature. In definitiva, le testimonianze raccolte sul punto non consentono, in assenza di ulteriori precisi elementi, di trarre la prova certa e rassicurante che fosse una cavallerizza esperta, trovando così applicazione l'art. 2050 Parte_1
cod. civ.
Tale disposizione, che pone una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività pericolosa, presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato (v. Cass. 19872/2014), e nel caso in esame non può dubitarsi circa il fatto che l'attrice abbia pienamente assolto tale onere, non essendo in contestazione l'accadimento in sé della caduta da cavallo durante la lezione tenuta dall' il 26.11.2018 a mezzo dell'istruttice , ed essendo CP_1 Controparte_3
state confermate dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio (parimenti incontestata, v. infra) la sussistenza del danno biologico subito dall'attrice e del nesso causale tra tale danno e la suddetta caduta.
Spetta quindi all' convenuta l'onere di vincere la presunzione di colpa posta CP_1
a suo carico dall'art. 2050 c.c., dimostrando che il danno non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (v. Cass. 4590/2020).
Il Circolo ippico ha allegato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare danni, tra cui: la messa a disposizione di dispositivi di protezione (casco e busto), la supervisione da parte di un'istruttrice, l'assegnazione di un cavallo già cavalcato dall'attrice, l'esecuzione delle lezioni in ambiente recintato e protetto. Ha altresì dedotto come il cavallo abbia istintivamente reagito ad un rumore improvviso proveniente da un'area parcheggio limitrofa, al di fuori del proprio raggio di controllo.
Ebbene, ai fini di causa è poco rilevante la modalità della condotta del cavallo che comunque ha determinato la caduta proprio a causa della totale inesperienza dell'attrice
(incapace di governarlo in situazioni più complesse): ciò determina l'applicabilità della responsabilità nei confronti della convenuta per l'esercizio di attività pericolose.
Per quanto concerne la dotazione dei dispositivi di sicurezza, le testimonianze sul punto sono state ondivaghe. L'attrice, così come la teste hanno prontamente Testimone_1
negato che il li mettesse a disposizione degli allievi. In particolare, la CP_1
testimonianza resa da quest'ultima si ritiene attendibile e genuina, attesa l'assenza di rapporti di parentela con le parti, o interessi nella causa (“non ricordo se ero presente a tutte le lezioni di , ma posso dire che quando c'ero non le è mai stato proposto di indossare le protezioni ed Pt_1
anche a me personalmente l'istruttore non mi ha mai proposto di mettere il caschetto ed il corpetto per la protezione; io non ho mai viste queste protezioni; Adr: anch'io non ho mai indossato queste protezioni;
No non è vero , l'istruttrice non ha mai offerto le protezioni ad e non li ho mai visti; (verbale Pt_1
udienza 7 marzo 2024).
Il Tribunale ritiene invece scarsamente attendibili le dichiarazioni rese , Parte_4
legale rappresentante, e , figlia del legale rappresentante dell'associazione, Tes_3
atteso l'evidente interesse del primo, nonché della seconda, essendo la medesima all'epoca della deposizione, istruttrice ed associata. Per le medesime ragioni, si reputano non pienamente attendibili le dichiarazioni rese da , istruttrice della Controparte_3 Parte_1
nel momento di verificazione del sinistro.
Risulta verosimile la ricostruzione fornita dall'attrice, che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della teste la quale ha confermato che il cavallo non fosse Testimone_1
tenuto “alla longia” dall'istruttrice e ha inoltre riferito come il cavallo “era un cavallo Per_1
difficile che non seguiva i comandi e si infastidiva tirando le redini e abbassando la testa… la Parte_1
ha montato per la prima volta il cavallo il giorno dell'incidente, almeno così ricordo, mentre io l'avevo Per_1
montato la scorsa volta”. (Verbale udienza 7 marzo 2024).
Grave pertanto è stata l'imprudenza e la negligenza del , che non Controparte_1
ha dunque dimostrato di aver assunto tutte le cautele idonee a evitare il danno ad una utente inesperta tra cui, l'aver fornito protezioni, quali il casco o la pettorina rigida protettiva, ovvero di aver tenuto la lezione con modalità adatte allo specifico livello di principiante della propria allieva.
In ogni caso, non avrebbe condotto ad un esonero di responsabilità dell' CP_1
neanche l'applicazione della responsabilità ex art. 2052 c.c., dal momento che l'orientamento stabile di dottrina e giurisprudenza inquadra la responsabilità del proprietario dell'animale tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta.
La differenza consiste nel fatto che la presunzione di responsabilità comporta, per il convenuto che voglia andare esente da responsabilità, l'onere di dimostrare non la mera condotta diligente, come sufficiente nelle ipotesi di presunzione di colpa (ad es. l'art. 1218 c.c.) bensì che il danno è dovuto a causa oggettiva a questi estranea (cfr. Cass. Civ. n.
7093/2015).
In questo senso l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, così come la condotta imprudente ovvero inesperta del fantino, non può costituire un caso fortuito.
L'associazione convenuta deve quindi ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attrice in conseguenza della caduta, danni per la cui quantificazione deve tenersi conto delle conclusioni raggiunte dalla consulente tecnico d'ufficio, supportate da motivazioni adeguate e coerenti.
In particolare, il nominato CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro del
26.11.2018, l'attrice subiva la seguente menomazione: “frattura della terza vertebra lombare con coinvolgimento del muro posteriore e con la presenza di frammenti ossei nei tessuti molli paravertebrali…patologia a genesi sicuramente traumatica e come tale compatibile con la dinamica descritta nell'atto di citazione (caduta da cavallo)”, che ha determinato nella Parte_1
“insufficienza vertebrale lombare, con attendibili dolori anche di tipo trafittivo irradiati anche
[...]
alla regione posteriore della coscia sinistra, in assenza di lesività, di tipo neuroradicolitico e con ben apprezzabile limitazione dei movimenti del troco”, con:
-danno biologico temporaneo 100%: 9 giorni;
- danno biologico temporaneo 75%: 35 giorni;
- danno biologico temporaneo 50%: 20 giorni;
- danno biologico temporaneo 25%: 40 giorni;
-danno biologico permanente: 16%
Non sussistono, a parere del Consulente, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione, atteso che l'attrice non dimostrava il particolare pregiudizio patito in conseguenza dell'incidente.
Il CTU riscontrava inoltre che gli esiti permanenti determinano una maggiore usura e fatica
(c.d. cenestesi lavorativa) nell'espletamento delle attività tipiche di casalinga.
Le spese mediche si giustificano sino alla stabilizzazione dei postumi, sino dunque al mese di maggio 2019, per l'importo totale di euro 1758,40=. La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (le quali tengono conto di tutte le componenti non patrimoniali del danno, e garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass.
9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della decisione (v. Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015
e Cass. 5254/2014), il che conduce, in assenza di particolari motivi per una personalizzazione e per la componente relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore
(comunque non adeguatamente allegato, né provato) alla determinazione dei seguenti importi.
Invalidità permanente:
-età del danneggiato al momento del sinistro: 57 anni
-percentuale IP: 16%
-punto danno biologico: 3.300,81=
Si ritiene che il punto così individuato in relazione all'età (57 anni) e al grado di invalidità
(16%) vada aumentato in via equitativa del 25%, somma comprensiva di tutti gli accessori maturati fino ad oggi, in ragione della comprovata maggior affaticabilità e usura derivata in seguito al sinistro.
-punto danno biologico incrementato del 25% per cenestesi: 4.126,01
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%): non riconosciuto
Punto base I.T.T.: euro 115,00=
-danno biologico temporaneo 100%: 9 giorni;
- danno biologico temporaneo 75%: 35 giorni;
- danno biologico temporaneo 50%: 20 giorni;
- danno biologico temporaneo 25%: 40 giorni;
Dalla moltiplicazione del punto di danno biologico (4.126,01) per 16 e per il coefficiente relativo all'età (0,720), si ottiene la somma di euro 47.531,63=, quale somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
Invalidità temporanea:
Invalidità temporanea totale € 1.035,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.353,75
TOTALE GENERALE: euro 53.885,39=
L'associazione convenuta e la compagnia assicurativa, nei limiti che si analizzeranno infra, devono essere quindi condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
53.885,39= oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 26.11.2018
(trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass.
5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016,
Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Rifusione delle spese:
ha chiesto altresì il rimborso delle spese mediche riabilitative, Parte_1
riconosciute dal nominato CTU solo sino alla data di stabilizzazione dei postumi (maggio
2019), in quanto quelle successive sono state ritenute comprese nell'invalidità permanente, di importo pari ad euro 1758,40=.
Vanno altresì rimborsate le spese di CTP di importo pari ad euro 1220,00= (doc. 11 e doc.
12).
2. manleva dell'assicurazione
Parte convenuta ha documentato la propria qualità di circolo affiliato IC per l'anno
2018 (doc. 02) e l'estensione della polizza assicurativa per la responsabilità civile e infortuni da questa stipulata, in qualità di assicurata o contraente, con la compagnia assicurativa chiamata in causa nel presente giudizio. CP_2
Verranno di seguito analizzati entrambi i contratti assicurativi, parte di un'unica convenzione:
2.1 l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi
Il Circolo ippico convenuto, per quanto concerne l'anno di interesse (2018), risultava soggetto affiliato IC (v. attestato di polizza assicurativa: “Si attesta che il CP_1 [...]
con sede a ADRIA (RO), via Voltascirocco 3 è in possesso delle Parte_5
coperture assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi, che viene erogata a tutti i Circoli all'atto dell'affiliazione A.I.C.S., attraverso la polizza n. 77691558. All'interno dell'attestato di copertura assicurativa si rende noto che la garanzia si estende a “tutte le attività, indicate nel modulo di affiliazione, che il Circolo promuove ed organizza sotto l'egida dell'A.I.C.S.”).
La compagnia assicurativa terza chiamata ha dedotto che il contratto sopra menzionato risultava stornato e la copertura assicurativa nei confronti di IC e del Circolo CO affiliato era invece garantita dalla polizza n. 77691805.
Tale circostanza risulta irrilevante in quanto entrambe le polizze recano, tra le esclusioni
(art. 59.2), i danni subiti dalle persone che cavalcano animali, nonché da qualsiasi persona che governa assiste o gli stessi.
Tale norma è chiara nell'escludere l'operatività della garanzia al caso in esame.
Non è possibile, invero, giungere a diversa conclusione, per quanto previsto dall'attestato di polizza (doc. 2A ), che si riporta in calce: CP_1
Da tale previsione non è possibile trarre la conclusione sostenuta dal CP_1
convenuto, in base a cui essa supererebbe quanto previsto dall'art. 59.2 del contratto assicurativo, per due ragioni. Anzitutto, come correttamente argomentato dalla compagnia assicurativa, l'attestato di polizza è un documento che certifica l'esistenza e le caratteristiche principali di una polizza assicurativa (dati dell'assicurato, numero della polizza, tipo di copertura, massimali e garanzie, data di inizio e di scadenza, stato dei pagamenti), e che non può derogare quanto disciplinato in modo particolare dal regolamento contrattuale. In secondo luogo, la previsione dell'attestato integra e non supera l'art. 59.2 del contratto assicurativo: diverse sono l'ipotesi del danno subito cavalcando l'animale (o nel governo/assistenza del medesimo) -escluso dalla clausola particolare del contratto- e del danno patito durante le attività prevedono l'impiego di animali - oggetto della garanzia.
Ciò consente di confutare la tesi della convenuta, secondo cui il contratto per la RC stipulato sarebbe privo di causa concreta (attesa l'attività principale svolta -equitazione-), nel senso che la garanzia opera per i danni causati nell'esercizio della specifica attività svolta (ovvero copre anche le attività che prevedono l'impiego di animali, tra cui l'equitazione), ad esclusione di quelli subiti da chi cavalca/assiste o governa l'animale.
Trattasi, nello specifico, di un aggravamento del rischio, assicurabile tramite idonea estensione (v. art. 69 dello schema di convenzione tra IC e ). CP_2
In conclusione, il danno subito dalla sig.ra , nell'atto di cavalcare l'animale Parte_1
durante l'attività ippica, non può essere oggetto di copertura in forza della polizza della responsabilità civile stipulata tra e IC (doc. 2 ), per espressa e specifica CP_2 CP_2
esclusione di tale garanzia (art. 59.2).
2.2 La polizza infortuni
IC e AN hanno stipulato, in forza della medesima convenzione, anche la polizza infortuni cumulativa n. 77691556.
L'art. 23 disciplina l'oggetto della copertura assicurativa, che si riporta in calce. L'attrice, nell'anno del sinistro, risultava iscritta all'IC (come risulta dalla tessera associativa prodotta con il doc. 4 ) e l'infortunio ricade nel novero di quanto CP_1
previsto dall'art. 23 citato, trattandosi di evento accaduto durante la pratica di attività sportiva organizzata dal (doc. 2 A) e risultante dalla tessera Controparte_4
associativa.
L'infortunio occorso nella pratica dell'equitazione non appare invero menzionato tra le esclusioni della polizza (art. 25), e pertanto deve ritenersi indennizzabile nei limiti previsti dalla copertura assicurativa (art. 38).
A dimostrazione che la garanzia copre gli infortuni occorsi nella pratica dell'equitazione, si veda l'art. 48 dello schema di convenzione (doc. 2 , in particolare l'art. 48.3, che CP_2
prevede una polizza integrativa “Equitazione infortuni h24” a copertura degli infortuni h24 anche al di fuori dell'egida IC, dunque occorsi nella pratica dell'equitazione svolta privatamente). Non colgono poi nel segno le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa:
-per quanto concerne l'eccezione di prescrizione ex art. 2952, 2° comma, c.c., va sottolineato che l'infortunio è stato denunciato con mail del 9.12.2018 e dunque tempestivamente;
la terza chiamata si è infatti limitata a postulare la tardività della denuncia di sinistro in modo generico, senza tuttavia contestare il documento prodotto dal CP_1
CO convenuto (doc. 8) dal quale si evince chiaramente la denuncia dell'infortunio occorso alla in data 26.11.2026. Appare priva di fondamento l'argomentazione Parte_1
secondo cui la denuncia riguarderebbe l'attivazione della polizza RC e non della polizza infortuni, atteso che, come sopra già sottolineato, le due polizze sono parti dell'unico
“Schema di convenzione multirischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, in favore della IC, dei suoi organi centrali e periferici, delle società e circoli affiliati e dei suoi tesserati”, nel cui preambolo è espressamente indicata la stipula della convenzione “per le garanzie
contro
Infortuni e Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro, in favore della IC, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati” e nel cui prosieguo sono disciplinate la sezione infortuni (artt. 22 e ss.) e R.C.T. (artt. 50 e ss.); tanto che in calce a ciascuna pagina del citato “Schema” è riportata una stringa con i numeri 77691556 della polizza infortuni e 77691558 della polizza r.c.t. (doc. 2 I memoria terza chiamata;
cfr. anche doc. 5 I memoria convenuta), disciplinate rispettivamente agli artt. 22 ss. e 50 ss. Si ritiene pertanto sufficiente, ai fini dell'operatività delle garanzie, la denuncia tempestiva dell'evento, documentata dal . CP_1
-Non risulta fondata neppure l'eccezione di tardività della relativa domanda, atteso che sin dall'atto di costituzione in giudizio, e di chiamata in causa della compagnia assicurativa, il ha spiegato domanda di manleva nei confronti di , chiedendo di “di CP_1 CP_2
essere in toto garantita, manlevata o comunque tenuta indenne dalla compagnia di assicurazione CP_2
per tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice a titolo di capitale, interessi,
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria e spese, ivi comprese le cd. spese di soccombenza (ossia le spese che, in caso di condanna dell'assicurata convenuta soccombente andranno rifuse alla danneggiata attrice vittoriosa), entro
i limiti del massimale, al netto della franchigia, con pagamento diretto al terzo danneggiato ex art. 1917 comma 2 c.c. ovvero mediante rimborso ex art. 1917 comma 1 c.c.”. Si ritiene, infatti, che la successiva indicazione, contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che il titolo della garanzia era costituito dalla “polizza R.C.T. ovvero in subordine polizza infortuni”, costituisca una precisazione della domanda e non una nuova domanda e sia da ritenersi, pertanto ammissibile.
Per queste ragioni, va condannata a tenere indenne il , nei limiti della CP_2 CP_1
polizza assicurativa stipulata (polizza infortuni n. 77691556) di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per i danni patiti dall'attrice e sopra enucleati.
In particolare, la polizza infortuni n. 77691556 eroga le seguenti prestazioni: morte, morte presunta e invalidità permanente e, in relazione a quest'ultima, qualora si attesti sopra il
6%, l'indennizzo è commisurato alla sola parte eccedente. Non è riconosciuto indennizzo dell'inabilità temporanea, né indennità giornaliera per ricovero, o rimborso spese mediche
(oggetto di una specifica estensione artt. 46 e 47 schema convenzione che non risulta essere stata attivata dal ). CP_1
L'indennizzo va determinato in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, che si riportano di seguito: Il massimale assicurato per l'invalidità permanente è di euro 80.000,00=; la tabella allegata al DM 3.11.2010 prevede, per la menomazione in esame “frattura di vertebra lombare”, un'invalidità dell'8%, che andrà rapportata al massimale assicurato (euro 80.000,00=) tenuto conto della franchigia del 6%. In definitiva, considerato il grado di invalidità emergente dalle tabelle di riferimento per il tipo di menomazione (8%), la franchigia (6%), il massimale dovrà essere rapportato alla % risultante dalla differenza, ossia il 2% ottenendo così la somma di euro 1.600,00= per lo specifico danno patito dall'attrice
(frattura scomposta della vertebra lombare).
Tale somma va maggiorata del 20%, considerato che, per specifica previsione contrattuale
(che si è riportata supra), la frattura scomposta determina una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione. Nel caso di specie, la frattura patita dalla è pacificamente scomposta, dal momento che, come si legge nel referto di Parte_1
pronto soccorso e dalla relazione medico-legale, erano presenti “frammenti ossei nei tessuti molli paravertebrali”.
Per tali ragioni, il Circolo ippico dovrà essere tenuto indenne della somma di euro
1.920,00= dall'assicurazione terza chiamata, in forza della polizza infortuni n. 77691556. La copertura non si estende alle spese legali, e alle altre spese allegate dal CP_1
convenuto, rimanendo pertanto a suo carico, per la quota di spettanza.
3.Le spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e della causalità, considerato il totale accoglimento delle domande attoree, e il parziale accoglimento delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al decisum sulla domanda di condanna: v. Cass., SS.UU.,
19014/07, nonché Cass. 26297/2019), alla natura e alla complessità della controversia.
Per queste ragioni, la società convenuta e la compagnia assicurativa terza chiamata dovranno rimborsare, nei confronti dell'attrice, le spese di lite in solido tra loro, atteso che entrambe hanno domandato il rigetto delle domande attoree. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese tra convenuta e terza chiamata, considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate.
Per il medesimo motivo (soccombenza), le spese di c.t.u. vanno poste (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013
e Cass. 28094/09) a carico della conventa e dell'assicurazione terza chiamata. CP_1
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA la responsabilità ex art. 2050 cod. civ., di
[...]
per il danno patito da Controparte_1
in conseguenza all'evento del 26.11.2018 e per l'effetto Parte_1
CONDANNA Controparte_1
a pagare nei confronti di , a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 56.863,79= come sopra determinata, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 26.11.2018 e progressivamente rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
-DICHIARA tenuta a manlevare Controparte_2
Controparte_1
, nei limiti di operatività della polizza infortuni n. 77691556, e per l'effetto
[...]
CONDANNA a pagare, nei confronti di Controparte_2
Controparte_1
la somma di euro 1.920,00=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-CONDANNA Controparte_1
e al pagamento, nei confronti
[...] Controparte_2
di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro Parte_1
14.103,00= per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
-COMPENSA le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata;
-spese di CTU a definitivo carico di
[...]
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Rovigo, il 2.10.2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
OS AD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1218/2022 pendente tra:
), residente in [...] Adria, Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Sandra Passadore presso cui è elettivamente domiciliata;
ATTORE contro
Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1
legale in Via Voltascirocco, 3 Adria, con il patrocinio dell'Avv. Federico Bardelle, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 1, Milano – 20145, con il patrocinio dell'Avv. Mirko Arena, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali, depositate telematicamente.
RZ AT
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. citava in giudizio Parte_1 [...]
, deducendo in fatto: Controparte_1
a) di essersi rivolta, nell'ottobre del 2018, all Controparte_1
, al fine di ricevere delle lezioni di equitazione, volendosi per la prima volta
[...]
cimentare in tale attività sportiva;
b) di aver a tal fine corrisposto la quota di iscrizione all'Associazione Italiana Cultura Sport
(IC), nonché quanto richiesto per la prima lezione ad Dilettantistica Parte_2
“Circolo CO SC;
c) che in occasione delle prime quattro lezioni individuali, non veniva dotata né di caschetto né di corpetto di protezione;
d) che alla quinta lezione, anch'essa svolta senza la dotazione di alcuno strumento di protezione, in data 26.11.2018, mentre era in sella al cavallo di proprietà del Per_1
, intenta a seguire le indicazioni dell'istruttrice, il cavallo, all'improvviso CP_1
cominciava ad imbizzarrirsi, scattando a forte velocità e disarcionandola e facendola cadere rovinosamente a terra;
e) che veniva quindi condotta al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Adria, Parte_3
ove le veniva diagnosticata una “frattura tipo A3 AO/ASIF di L3 con associata frattura del peduncolo sinistro e rima di frattura sul processo articolare superiore destro di L4” e sottoposta ad un intervento chirurgico;
f) che, in seguito all'evento dannoso, pativa un danno biologico permanente del 20%, con personalizzazione di un ulteriore 30% per la proiezione dinamico-relazionale sulla sfera familiare, intima e personale, proiettata anche alla sfera delle attività ricreative, sportive ed occupazionali in genere, vista nel caso in esame l'entità delle sofferenze e dei riflessi esistenziali, nonché un danno biologico temporaneo di complessivi giorni 110, di cui 20 al
100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, specificando altresì la necessità di cure fisioterapiche annuali sine die;
g) che l' è responsabile ex Controparte_1
art. 2050 cod. civ. per i danni subiti, attesa l'inesperienza della propria iscritta nell'attività esercitata, e data l'assenza dei dispositivi di protezione (cappello e bustino protettivo), necessari ad evitare gravi conseguenze al cavaliere, in caso di problemi durante la cavalcata;
h) che, anche a voler qualificare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., la prova liberatoria in capo all' Controparte_1
deve consistere nella dimostrazione del caso fortuito interruttivo del
[...]
nesso causale, che può sì derivare anche dal comportamento del terzo o dello stesso danneggiato, ma solo se solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa delle inidoneità delle misure preventive adottate;
i) che, in punto di quantum debeatur, è dovuta la somma di euro 115.037,76= in applicazione delle Tabelle di Venezia, ovvero, in subordine, di euro 94.905,30 applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Per i motivi esposti, l'attrice ha concluso domandando di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2050 c.c. dell' Controparte_1
per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, con la conseguente
[...]
condannare della convenuta al pagamento di euro 115.037,76, ovvero, in subordine di euro
94.905,30=. In via subordinata, accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., condannarla al pagamento di euro 115.037,76, ovvero, in subordine di euro
94.905,30=. Con vittoria delle spese di giudizio e compensi professionali.
⁕ ⁕ ⁕
Si costituiva in giudizio (nel Controparte_1
prosieguo, solo , o ), con comparsa di risposta ritualmente CP_1 CP_1
depositata, deducendo in fatto: a) che, quando nel mese di ottobre 2018 l'attrice si era rivolta al al fine di ricevere CP_1
delle lezioni di equitazione, aveva dichiarato di avere già esperienza in tale attività e, infatti, già nel 2008 figurava tra gli iscritti;
b) che già prima del novembre 2018 aveva seguito lezioni di equitazione, sostenendo le andature del passo, del trotto e del galoppo, anche per cavallerizze non principianti e, peraltro, aveva montato il cavallo ben prima del novembre 2018; Per_1
c) che i dispositivi di protezione venivano offerti all'iscritta, la quale tuttavia decideva scientemente di non indossarli e i medesimi rimanevano in ogni caso a disposizione della
; Parte_1
d) che tale obbligo riguarda unicamente i soggetti minorenni e ha ad oggetto solo il caschetto;
e) che in data 26.11.2018, all'interno dell'area di maneggio di propria pertinenza, l'attrice stava seguendo la lezione di equitazione in sella al cavallo , ed in particolare stava Per_1
eseguendo un lavoro in piano di trotto lento, che non presentava alcuna difficoltà, già svolto in passato - anche in sella al medesimo cavallo-. All'improvviso, nel parcheggio antistante il maneggio, non di pertinenza/controllo del , sopraggiungeva CP_1
un'automobile, il cui rumore spaventava l'animale, il quale faceva tre passi al galoppo, nel corso dei quali la ricorrente perdeva l'equilibrio, cadendo a terra;
f) che, dunque, non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'attrice, ovvero che il cavallo, anziano e non adatto ai principianti, si era improvvisamente imbizzarrito causando la caduta della cavallerizza, atteso che la medesima lo aveva già precedentemente cavalcato e nell'episodio in esame non si era affatto imbizzarrito;
g) che la fattispecie non può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2050 cod. civ., dal momento che l'attrice non era principiante, era supervisionata e seguita dall'istruttrice e il cavallo era addestrato e idoneo all'insegnamento, e infine la Controparte_3 Per_1
lezione si svolgeva in ambiente protetto all'interno di un recinto del maneggio ed in una zona conosciuta dal cavallo ed alla cavallerizza;
h) che in ogni caso, anche a voler inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 cod. civ., le conseguenze non mutano, dal momento che venivano adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, che è conseguito per un caso fortuito, ossia per la reazione del cavallo al rumore dell'automobile sopraggiunta nel parcheggio antistante il maneggio, non di pertinenza del , evento imprevedibile ed inevitabile;
CP_1
i) che, laddove le fosse attribuita una responsabilità per i danni occorsi, sarebbe in ogni caso da ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2 cod. civ. in presenza del concorso di colpa della danneggiata, la quale aveva dichiarato di aver già montato cavalli in precedenza, aveva deliberatamente scelto di non indossare i dispositivi di protezione, e non prestava la giusta attenzione al momento del sinistro.
Allegava infine che, nell'anno del sinistro, risultava affiliata all'Associazione Italiana
Cultura e Sport (A.I.C.S.), ed era in possesso della copertura assicurativa prevista per la responsabilità civile verso terzi attraverso la polizza n. 77691558, nonché CP_2
per gli infortuni, attraverso la polizza 77691556. Chiedeva pertanto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, al fine di essere manlevata o comunque tenuta indenne da tutte le somme che sarebbe tenuta a pagare in caso di accoglimento della domanda attorea, nonché delle spese di soccombenza, delle spese di resistenza, e di chiamata in causa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Per le già indicate ragioni concludeva domandando, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, la riduzione del risarcimento per concorso colposo della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con rifusione delle spese di lite o comunque con compensazione delle stesse.
In caso di accoglimento, anche parziale, della domanda, chiedeva, nei confronti della terza chiamata, la manleva per tutte le somme dovessero risultare dovute all'attrice Parte_1
a titolo di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, ivi comprese le cd.
[...]
spese di soccombenza, entro i limiti del massimale, al netto della franchigia, con pagamento diretto al terzo danneggiato ex art. 1917 comma 2 c.c. ovvero mediante rimborso ex art. 1917 comma 1 c.c.; in ogni caso e quindi tanto in ipotesi di accoglimento anche parziale quanto in ipotesi di rigetto delle domande attoree, condannare la compagnia di assicurazione a pagare in favore dell' CP_2 Controparte_1
le cd. spese di resistenza, anche oltre i limiti del massimale, ma
[...]
entro i limiti e con la proporzione di cui all'art. 1917 comma 3 c.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
nonché condannare la compagnia di assicurazione CP_2
a pagare in favore dell'
[...] Controparte_1
le cd. spese di chiamata in causa ex artt. 91-92 c.p.c.
⁕ ⁕ ⁕
Si costituiva in giudizio allegando che la polizza assicurativa n. 77691805 CP_2
(in seguito allo storno della polizza 77691558), prestata a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro a favore di IC, dei circoli affiliati e dei tesserati, non poteva offrire alcuna copertura nel caso in esame, atteso che tra le esclusioni espressamente previste nel capitolato (con riferimento ai IC), figuravano CP_1
proprio i danni “subiti dalle persone che cavalcano gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste e governa gli stessi”. Per quanto concerne, invece, l'operatività della polizza infortuni, eccepiva la prescrizione ex art. 2952, comma 2 c.c., nonché la tardività della domanda di manleva, spiegata solo nell'ambito della prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Chiedeva l'integrale rigetto della domanda di manleva proposta dalla convenuta. In ogni caso, in punto di fatto, aderiva alle allegazioni del convenuto, contestando CP_1
tutte le deduzioni attoree in punto sia di an sia di quantum debeatur.
Concludeva domandando il rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta associazione;
in via subordinata, in caso di accertamento di operatività della polizza 77691805, di limitare il risarcimento al grado di responsabilità della stessa, il tutto nel limite del massimale garantito e secondo le franchigie e gli scoperti contrattuali ivi previsti e tenendo conto della previsione di cui all'art. 1227, 1° e 2° comma c.c., ovvero in caso di accertamento di operatività della polizza infortuni 77691556, di determinare l'indennizzo sulla base di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del contratto e dalla tabella prodotta sub doc.
4. In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi.
⁕ ⁕ ⁕
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
l'assunzione di prova testimoniale, nonché attraverso l'espletamento di CTU medico- legale. Il Giudice istruttore, all'esito del deposito della perizia, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., accettata sia dall'attrice che dalla convenuta, e tuttavia rifiutata dalla terza chiamata CP_2
La causa veniva pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025, con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.
e successivamente riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§ § §
1. Sulla responsabilità civile della convenuta per le lesioni patite dall'attrice.
Parte attrice ha allegato che il Circolo ippico convenuto risulta responsabile, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., per i danni lei occorsi in seguito al sinistro del 26.11.2018, poiché allieva principiante, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., qualora diversamente ritenuta esperta, con la conseguenza che la convenuta, per liberarsi da responsabilità, è tenuta a dimostrare, nella prima ipotesi, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, nella seconda, il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla propria sfera di controllo.
Appare necessario, a tal proposito, richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità, per quanto concerne la responsabilità attribuita al gestore del maneggio. In sintesi, la
Suprema Corte distingue l'ipotesi dell'allievo esperto, fattispecie ricadente nel disposto dell'art. 2052 cod. civ., da quella dell'allievo principiante, cui applicare l'art. 2050 cod. civ.
“L'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione;
spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell'istruttore, stava procedendo in fila indiana) (v. in tal senso Cass. 6737/2019,
Cass. 24211/2015 e Cass. 16637/08). Nel caso di specie risulta controverso se all'attrice sia da attribuire la qualità di allieva principiante, o esperta, atteso che l'Associazione convenuta affermava, nei propri scritti, come la fosse stata già iscritta, in passato, al , esercitandosi anche Parte_1 CP_1
in sella al cavallo Dal canto suo, l'attrice ha confermato di aver frequentato una Per_1
lezione di equitazione presso il centro ippico convenuto nel 2008, negando tuttavia di essere una cavallerizza esperta (“mi sono iscritta solo nel 2008 e poi nel 2018, durante questo periodo non risultavo iscritta presso il Centro ippico;
ho fatto solo una lezione in passato e poi nel 2018 ho fatto due o tre lezioni”. Si veda il verbale d'udienza 7 marzo 2024).
Sulla circostanza è stata esperita prova per interpello, nei confronti di , Parte_4
legale rappresentante del , nonché prova testimoniale. Costui, sentito sulla CP_1
specifica circostanza, ha risposto: “la sig.ra risultava essere già stata iscritta presso il Parte_1
centro ippico di Adria nel 2008, per cui non so se fosse principiante, però le lezioni che noi inizialmente facciamo sono sempre basiche e non sono impegnative, iniziamo sempre con il passo, il trotto; adr: risulta dai registri fise che la era iscritta nel 2008, e so che la nel 2008 aveva fatto un ciclo Parte_1 Parte_1
di lezioni, ma non so quante ne abbia fatte; adr: di tale circostanza, ossia delle lezioni della Parte_1
nel 2008 me lo hanno riferito in famiglia, non ci sono più le ricevute essendo fatti ormai del 2008”. V. verbale udienza 7 marzo 2024.
La testimonianza resa da non apportava elementi utili, relativamente a Testimone_1
tale circostanza, atteso che si è limitata a riferire fatti appresi indirettamente dalla stessa parte attrice (“così mi ha riferito che mi ha detto che non era mai andata a cavallo” Parte_1
v. verbale udienza 7 marzo 2024). La teste cognata dell'attrice, ha riferito Testimone_2
“sì è vero per quanto è di mia conoscenza non aveva fatto lezioni di equitazione prima di allora” Pt_1
v. verbale udienza 7 marzo 2024, mentre la teste figlia del l.r. Tes_3
dell'associazione convenuta, nulla ha aggiunto rispetto a quanto emergente dal quadro probatorio sin lì acquisito, ribadendo l'iscrizione nel 2008 della . Parte_1
, insegnante presso il Centro ippico fino al 2019, che stava Controparte_3 CP_1
dirigendo la lezione di equitazione del 26.11.2018, nell'ambito della quale i fatti si sono verificati, ha affermato che al momento dell'iscrizione l'attrice aveva riferito di aver già praticato l'equitazione, presso un centro ippico vicino, non presentandosi come principiante e anzi affermando che: “aveva fatto l'esperienza delle tre andature: passo, trotto e galoppo” (v. verbale udienza del 6 giugno 2024), circostanza che aveva potuto verificare direttamente durante le lezioni (v. risposta al cap. 4) verbale udienza 6 giugno 2024: “Sì è vero, così mi è stato riferito dalla e poi ho potuto verificarlo durante le lezioni che ha svolto con Parte_1
me”.
Sul punto, benché le testimonianze non siano state univoche, può osservarsi quanto segue.
Può definirsi esperto nella pratica dell'equitazione il soggetto dotato di lunga esperienza, sia pratica che teorica, nella gestione del cavallo, in grado di montare l'animale con sicurezza, di eseguire manovre avanzate, di affrontare diversi tipi di terreno o discipline equestri (salto ostacoli, dressage, cross-country, ecc.) e di gestire il cavallo anche da terra in modo corretto e sicuro. In particolare, il cavaliere esperto conosce – e pratica correttamente- tutte e tre le andature (passo, trotto, galoppo) ed è in grado di gestire il cavallo in tutte le situazioni (anche in quelle più impegnative).
Risulta pacifico e confermato dalla stessa parte attrice, che la medesima abbia svolto una
(o più) lezioni presso il centro ippico scirocco nell'anno 2008, dunque ben dieci anni prima rispetto ai fatti oggetto della presente controversia. Ebbene, la semplice circostanza che avesse già in precedenza partecipato a lezioni di equitazione, peraltro Parte_1
svolte ben dieci anni prima dei fatti di causa, non vale affatto a dimostrare che la medesima possa essere qualificata come cavallerizza esperta. Rappresenta infatti un dato di comune esperienza che attività sportive dotate di elevato tecnicismo (qual è l'equitazione) richiedono una pratica e un allenamento costante e, pertanto, non può certamente affermarsi che sporadiche lezioni di equitazione, svoltesi oltre un decennio prima, siano in grado di fornire all'allievo un'esperienza di base in grado di fornirgli l'esperienza necessaria per cavalcare in sicurezza.
Rappresenta infatti un'allegazione priva di un riscontro certo, quella in base a cui la medesima sarebbe stata iscritta presso un altro centro ippico tra il 2008 e il 2018, così come non appare irrilevante, ai fini della qualificazione di un allievo come principiante o esperto, il fatto che il medesimo semplicemente conosca (a livello teorico) o sappia mettere in pratica le tre andature. In definitiva, le testimonianze raccolte sul punto non consentono, in assenza di ulteriori precisi elementi, di trarre la prova certa e rassicurante che fosse una cavallerizza esperta, trovando così applicazione l'art. 2050 Parte_1
cod. civ.
Tale disposizione, che pone una presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività pericolosa, presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato (v. Cass. 19872/2014), e nel caso in esame non può dubitarsi circa il fatto che l'attrice abbia pienamente assolto tale onere, non essendo in contestazione l'accadimento in sé della caduta da cavallo durante la lezione tenuta dall' il 26.11.2018 a mezzo dell'istruttice , ed essendo CP_1 Controparte_3
state confermate dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio (parimenti incontestata, v. infra) la sussistenza del danno biologico subito dall'attrice e del nesso causale tra tale danno e la suddetta caduta.
Spetta quindi all' convenuta l'onere di vincere la presunzione di colpa posta CP_1
a suo carico dall'art. 2050 c.c., dimostrando che il danno non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano (v. Cass. 4590/2020).
Il Circolo ippico ha allegato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare danni, tra cui: la messa a disposizione di dispositivi di protezione (casco e busto), la supervisione da parte di un'istruttrice, l'assegnazione di un cavallo già cavalcato dall'attrice, l'esecuzione delle lezioni in ambiente recintato e protetto. Ha altresì dedotto come il cavallo abbia istintivamente reagito ad un rumore improvviso proveniente da un'area parcheggio limitrofa, al di fuori del proprio raggio di controllo.
Ebbene, ai fini di causa è poco rilevante la modalità della condotta del cavallo che comunque ha determinato la caduta proprio a causa della totale inesperienza dell'attrice
(incapace di governarlo in situazioni più complesse): ciò determina l'applicabilità della responsabilità nei confronti della convenuta per l'esercizio di attività pericolose.
Per quanto concerne la dotazione dei dispositivi di sicurezza, le testimonianze sul punto sono state ondivaghe. L'attrice, così come la teste hanno prontamente Testimone_1
negato che il li mettesse a disposizione degli allievi. In particolare, la CP_1
testimonianza resa da quest'ultima si ritiene attendibile e genuina, attesa l'assenza di rapporti di parentela con le parti, o interessi nella causa (“non ricordo se ero presente a tutte le lezioni di , ma posso dire che quando c'ero non le è mai stato proposto di indossare le protezioni ed Pt_1
anche a me personalmente l'istruttore non mi ha mai proposto di mettere il caschetto ed il corpetto per la protezione; io non ho mai viste queste protezioni; Adr: anch'io non ho mai indossato queste protezioni;
No non è vero , l'istruttrice non ha mai offerto le protezioni ad e non li ho mai visti; (verbale Pt_1
udienza 7 marzo 2024).
Il Tribunale ritiene invece scarsamente attendibili le dichiarazioni rese , Parte_4
legale rappresentante, e , figlia del legale rappresentante dell'associazione, Tes_3
atteso l'evidente interesse del primo, nonché della seconda, essendo la medesima all'epoca della deposizione, istruttrice ed associata. Per le medesime ragioni, si reputano non pienamente attendibili le dichiarazioni rese da , istruttrice della Controparte_3 Parte_1
nel momento di verificazione del sinistro.
Risulta verosimile la ricostruzione fornita dall'attrice, che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della teste la quale ha confermato che il cavallo non fosse Testimone_1
tenuto “alla longia” dall'istruttrice e ha inoltre riferito come il cavallo “era un cavallo Per_1
difficile che non seguiva i comandi e si infastidiva tirando le redini e abbassando la testa… la Parte_1
ha montato per la prima volta il cavallo il giorno dell'incidente, almeno così ricordo, mentre io l'avevo Per_1
montato la scorsa volta”. (Verbale udienza 7 marzo 2024).
Grave pertanto è stata l'imprudenza e la negligenza del , che non Controparte_1
ha dunque dimostrato di aver assunto tutte le cautele idonee a evitare il danno ad una utente inesperta tra cui, l'aver fornito protezioni, quali il casco o la pettorina rigida protettiva, ovvero di aver tenuto la lezione con modalità adatte allo specifico livello di principiante della propria allieva.
In ogni caso, non avrebbe condotto ad un esonero di responsabilità dell' CP_1
neanche l'applicazione della responsabilità ex art. 2052 c.c., dal momento che l'orientamento stabile di dottrina e giurisprudenza inquadra la responsabilità del proprietario dell'animale tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta.
La differenza consiste nel fatto che la presunzione di responsabilità comporta, per il convenuto che voglia andare esente da responsabilità, l'onere di dimostrare non la mera condotta diligente, come sufficiente nelle ipotesi di presunzione di colpa (ad es. l'art. 1218 c.c.) bensì che il danno è dovuto a causa oggettiva a questi estranea (cfr. Cass. Civ. n.
7093/2015).
In questo senso l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, così come la condotta imprudente ovvero inesperta del fantino, non può costituire un caso fortuito.
L'associazione convenuta deve quindi ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attrice in conseguenza della caduta, danni per la cui quantificazione deve tenersi conto delle conclusioni raggiunte dalla consulente tecnico d'ufficio, supportate da motivazioni adeguate e coerenti.
In particolare, il nominato CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro del
26.11.2018, l'attrice subiva la seguente menomazione: “frattura della terza vertebra lombare con coinvolgimento del muro posteriore e con la presenza di frammenti ossei nei tessuti molli paravertebrali…patologia a genesi sicuramente traumatica e come tale compatibile con la dinamica descritta nell'atto di citazione (caduta da cavallo)”, che ha determinato nella Parte_1
“insufficienza vertebrale lombare, con attendibili dolori anche di tipo trafittivo irradiati anche
[...]
alla regione posteriore della coscia sinistra, in assenza di lesività, di tipo neuroradicolitico e con ben apprezzabile limitazione dei movimenti del troco”, con:
-danno biologico temporaneo 100%: 9 giorni;
- danno biologico temporaneo 75%: 35 giorni;
- danno biologico temporaneo 50%: 20 giorni;
- danno biologico temporaneo 25%: 40 giorni;
-danno biologico permanente: 16%
Non sussistono, a parere del Consulente, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione, atteso che l'attrice non dimostrava il particolare pregiudizio patito in conseguenza dell'incidente.
Il CTU riscontrava inoltre che gli esiti permanenti determinano una maggiore usura e fatica
(c.d. cenestesi lavorativa) nell'espletamento delle attività tipiche di casalinga.
Le spese mediche si giustificano sino alla stabilizzazione dei postumi, sino dunque al mese di maggio 2019, per l'importo totale di euro 1758,40=. La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (le quali tengono conto di tutte le componenti non patrimoniali del danno, e garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass.
9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della decisione (v. Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015
e Cass. 5254/2014), il che conduce, in assenza di particolari motivi per una personalizzazione e per la componente relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore
(comunque non adeguatamente allegato, né provato) alla determinazione dei seguenti importi.
Invalidità permanente:
-età del danneggiato al momento del sinistro: 57 anni
-percentuale IP: 16%
-punto danno biologico: 3.300,81=
Si ritiene che il punto così individuato in relazione all'età (57 anni) e al grado di invalidità
(16%) vada aumentato in via equitativa del 25%, somma comprensiva di tutti gli accessori maturati fino ad oggi, in ragione della comprovata maggior affaticabilità e usura derivata in seguito al sinistro.
-punto danno biologico incrementato del 25% per cenestesi: 4.126,01
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%): non riconosciuto
Punto base I.T.T.: euro 115,00=
-danno biologico temporaneo 100%: 9 giorni;
- danno biologico temporaneo 75%: 35 giorni;
- danno biologico temporaneo 50%: 20 giorni;
- danno biologico temporaneo 25%: 40 giorni;
Dalla moltiplicazione del punto di danno biologico (4.126,01) per 16 e per il coefficiente relativo all'età (0,720), si ottiene la somma di euro 47.531,63=, quale somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
Invalidità temporanea:
Invalidità temporanea totale € 1.035,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.353,75
TOTALE GENERALE: euro 53.885,39=
L'associazione convenuta e la compagnia assicurativa, nei limiti che si analizzeranno infra, devono essere quindi condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
53.885,39= oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 26.11.2018
(trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass.
5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016,
Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Rifusione delle spese:
ha chiesto altresì il rimborso delle spese mediche riabilitative, Parte_1
riconosciute dal nominato CTU solo sino alla data di stabilizzazione dei postumi (maggio
2019), in quanto quelle successive sono state ritenute comprese nell'invalidità permanente, di importo pari ad euro 1758,40=.
Vanno altresì rimborsate le spese di CTP di importo pari ad euro 1220,00= (doc. 11 e doc.
12).
2. manleva dell'assicurazione
Parte convenuta ha documentato la propria qualità di circolo affiliato IC per l'anno
2018 (doc. 02) e l'estensione della polizza assicurativa per la responsabilità civile e infortuni da questa stipulata, in qualità di assicurata o contraente, con la compagnia assicurativa chiamata in causa nel presente giudizio. CP_2
Verranno di seguito analizzati entrambi i contratti assicurativi, parte di un'unica convenzione:
2.1 l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi
Il Circolo ippico convenuto, per quanto concerne l'anno di interesse (2018), risultava soggetto affiliato IC (v. attestato di polizza assicurativa: “Si attesta che il CP_1 [...]
con sede a ADRIA (RO), via Voltascirocco 3 è in possesso delle Parte_5
coperture assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi, che viene erogata a tutti i Circoli all'atto dell'affiliazione A.I.C.S., attraverso la polizza n. 77691558. All'interno dell'attestato di copertura assicurativa si rende noto che la garanzia si estende a “tutte le attività, indicate nel modulo di affiliazione, che il Circolo promuove ed organizza sotto l'egida dell'A.I.C.S.”).
La compagnia assicurativa terza chiamata ha dedotto che il contratto sopra menzionato risultava stornato e la copertura assicurativa nei confronti di IC e del Circolo CO affiliato era invece garantita dalla polizza n. 77691805.
Tale circostanza risulta irrilevante in quanto entrambe le polizze recano, tra le esclusioni
(art. 59.2), i danni subiti dalle persone che cavalcano animali, nonché da qualsiasi persona che governa assiste o gli stessi.
Tale norma è chiara nell'escludere l'operatività della garanzia al caso in esame.
Non è possibile, invero, giungere a diversa conclusione, per quanto previsto dall'attestato di polizza (doc. 2A ), che si riporta in calce: CP_1
Da tale previsione non è possibile trarre la conclusione sostenuta dal CP_1
convenuto, in base a cui essa supererebbe quanto previsto dall'art. 59.2 del contratto assicurativo, per due ragioni. Anzitutto, come correttamente argomentato dalla compagnia assicurativa, l'attestato di polizza è un documento che certifica l'esistenza e le caratteristiche principali di una polizza assicurativa (dati dell'assicurato, numero della polizza, tipo di copertura, massimali e garanzie, data di inizio e di scadenza, stato dei pagamenti), e che non può derogare quanto disciplinato in modo particolare dal regolamento contrattuale. In secondo luogo, la previsione dell'attestato integra e non supera l'art. 59.2 del contratto assicurativo: diverse sono l'ipotesi del danno subito cavalcando l'animale (o nel governo/assistenza del medesimo) -escluso dalla clausola particolare del contratto- e del danno patito durante le attività prevedono l'impiego di animali - oggetto della garanzia.
Ciò consente di confutare la tesi della convenuta, secondo cui il contratto per la RC stipulato sarebbe privo di causa concreta (attesa l'attività principale svolta -equitazione-), nel senso che la garanzia opera per i danni causati nell'esercizio della specifica attività svolta (ovvero copre anche le attività che prevedono l'impiego di animali, tra cui l'equitazione), ad esclusione di quelli subiti da chi cavalca/assiste o governa l'animale.
Trattasi, nello specifico, di un aggravamento del rischio, assicurabile tramite idonea estensione (v. art. 69 dello schema di convenzione tra IC e ). CP_2
In conclusione, il danno subito dalla sig.ra , nell'atto di cavalcare l'animale Parte_1
durante l'attività ippica, non può essere oggetto di copertura in forza della polizza della responsabilità civile stipulata tra e IC (doc. 2 ), per espressa e specifica CP_2 CP_2
esclusione di tale garanzia (art. 59.2).
2.2 La polizza infortuni
IC e AN hanno stipulato, in forza della medesima convenzione, anche la polizza infortuni cumulativa n. 77691556.
L'art. 23 disciplina l'oggetto della copertura assicurativa, che si riporta in calce. L'attrice, nell'anno del sinistro, risultava iscritta all'IC (come risulta dalla tessera associativa prodotta con il doc. 4 ) e l'infortunio ricade nel novero di quanto CP_1
previsto dall'art. 23 citato, trattandosi di evento accaduto durante la pratica di attività sportiva organizzata dal (doc. 2 A) e risultante dalla tessera Controparte_4
associativa.
L'infortunio occorso nella pratica dell'equitazione non appare invero menzionato tra le esclusioni della polizza (art. 25), e pertanto deve ritenersi indennizzabile nei limiti previsti dalla copertura assicurativa (art. 38).
A dimostrazione che la garanzia copre gli infortuni occorsi nella pratica dell'equitazione, si veda l'art. 48 dello schema di convenzione (doc. 2 , in particolare l'art. 48.3, che CP_2
prevede una polizza integrativa “Equitazione infortuni h24” a copertura degli infortuni h24 anche al di fuori dell'egida IC, dunque occorsi nella pratica dell'equitazione svolta privatamente). Non colgono poi nel segno le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa:
-per quanto concerne l'eccezione di prescrizione ex art. 2952, 2° comma, c.c., va sottolineato che l'infortunio è stato denunciato con mail del 9.12.2018 e dunque tempestivamente;
la terza chiamata si è infatti limitata a postulare la tardività della denuncia di sinistro in modo generico, senza tuttavia contestare il documento prodotto dal CP_1
CO convenuto (doc. 8) dal quale si evince chiaramente la denuncia dell'infortunio occorso alla in data 26.11.2026. Appare priva di fondamento l'argomentazione Parte_1
secondo cui la denuncia riguarderebbe l'attivazione della polizza RC e non della polizza infortuni, atteso che, come sopra già sottolineato, le due polizze sono parti dell'unico
“Schema di convenzione multirischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, in favore della IC, dei suoi organi centrali e periferici, delle società e circoli affiliati e dei suoi tesserati”, nel cui preambolo è espressamente indicata la stipula della convenzione “per le garanzie
contro
Infortuni e Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro, in favore della IC, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati” e nel cui prosieguo sono disciplinate la sezione infortuni (artt. 22 e ss.) e R.C.T. (artt. 50 e ss.); tanto che in calce a ciascuna pagina del citato “Schema” è riportata una stringa con i numeri 77691556 della polizza infortuni e 77691558 della polizza r.c.t. (doc. 2 I memoria terza chiamata;
cfr. anche doc. 5 I memoria convenuta), disciplinate rispettivamente agli artt. 22 ss. e 50 ss. Si ritiene pertanto sufficiente, ai fini dell'operatività delle garanzie, la denuncia tempestiva dell'evento, documentata dal . CP_1
-Non risulta fondata neppure l'eccezione di tardività della relativa domanda, atteso che sin dall'atto di costituzione in giudizio, e di chiamata in causa della compagnia assicurativa, il ha spiegato domanda di manleva nei confronti di , chiedendo di “di CP_1 CP_2
essere in toto garantita, manlevata o comunque tenuta indenne dalla compagnia di assicurazione CP_2
per tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice a titolo di capitale, interessi,
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria e spese, ivi comprese le cd. spese di soccombenza (ossia le spese che, in caso di condanna dell'assicurata convenuta soccombente andranno rifuse alla danneggiata attrice vittoriosa), entro
i limiti del massimale, al netto della franchigia, con pagamento diretto al terzo danneggiato ex art. 1917 comma 2 c.c. ovvero mediante rimborso ex art. 1917 comma 1 c.c.”. Si ritiene, infatti, che la successiva indicazione, contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che il titolo della garanzia era costituito dalla “polizza R.C.T. ovvero in subordine polizza infortuni”, costituisca una precisazione della domanda e non una nuova domanda e sia da ritenersi, pertanto ammissibile.
Per queste ragioni, va condannata a tenere indenne il , nei limiti della CP_2 CP_1
polizza assicurativa stipulata (polizza infortuni n. 77691556) di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per i danni patiti dall'attrice e sopra enucleati.
In particolare, la polizza infortuni n. 77691556 eroga le seguenti prestazioni: morte, morte presunta e invalidità permanente e, in relazione a quest'ultima, qualora si attesti sopra il
6%, l'indennizzo è commisurato alla sola parte eccedente. Non è riconosciuto indennizzo dell'inabilità temporanea, né indennità giornaliera per ricovero, o rimborso spese mediche
(oggetto di una specifica estensione artt. 46 e 47 schema convenzione che non risulta essere stata attivata dal ). CP_1
L'indennizzo va determinato in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, che si riportano di seguito: Il massimale assicurato per l'invalidità permanente è di euro 80.000,00=; la tabella allegata al DM 3.11.2010 prevede, per la menomazione in esame “frattura di vertebra lombare”, un'invalidità dell'8%, che andrà rapportata al massimale assicurato (euro 80.000,00=) tenuto conto della franchigia del 6%. In definitiva, considerato il grado di invalidità emergente dalle tabelle di riferimento per il tipo di menomazione (8%), la franchigia (6%), il massimale dovrà essere rapportato alla % risultante dalla differenza, ossia il 2% ottenendo così la somma di euro 1.600,00= per lo specifico danno patito dall'attrice
(frattura scomposta della vertebra lombare).
Tale somma va maggiorata del 20%, considerato che, per specifica previsione contrattuale
(che si è riportata supra), la frattura scomposta determina una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione. Nel caso di specie, la frattura patita dalla è pacificamente scomposta, dal momento che, come si legge nel referto di Parte_1
pronto soccorso e dalla relazione medico-legale, erano presenti “frammenti ossei nei tessuti molli paravertebrali”.
Per tali ragioni, il Circolo ippico dovrà essere tenuto indenne della somma di euro
1.920,00= dall'assicurazione terza chiamata, in forza della polizza infortuni n. 77691556. La copertura non si estende alle spese legali, e alle altre spese allegate dal CP_1
convenuto, rimanendo pertanto a suo carico, per la quota di spettanza.
3.Le spese di lite.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e della causalità, considerato il totale accoglimento delle domande attoree, e il parziale accoglimento delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al decisum sulla domanda di condanna: v. Cass., SS.UU.,
19014/07, nonché Cass. 26297/2019), alla natura e alla complessità della controversia.
Per queste ragioni, la società convenuta e la compagnia assicurativa terza chiamata dovranno rimborsare, nei confronti dell'attrice, le spese di lite in solido tra loro, atteso che entrambe hanno domandato il rigetto delle domande attoree. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese tra convenuta e terza chiamata, considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate.
Per il medesimo motivo (soccombenza), le spese di c.t.u. vanno poste (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013
e Cass. 28094/09) a carico della conventa e dell'assicurazione terza chiamata. CP_1
PQM
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-DICHIARA la responsabilità ex art. 2050 cod. civ., di
[...]
per il danno patito da Controparte_1
in conseguenza all'evento del 26.11.2018 e per l'effetto Parte_1
CONDANNA Controparte_1
a pagare nei confronti di , a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 56.863,79= come sopra determinata, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 26.11.2018 e progressivamente rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
-DICHIARA tenuta a manlevare Controparte_2
Controparte_1
, nei limiti di operatività della polizza infortuni n. 77691556, e per l'effetto
[...]
CONDANNA a pagare, nei confronti di Controparte_2
Controparte_1
la somma di euro 1.920,00=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-CONDANNA Controparte_1
e al pagamento, nei confronti
[...] Controparte_2
di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro Parte_1
14.103,00= per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
-COMPENSA le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata;
-spese di CTU a definitivo carico di
[...]
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Rovigo, il 2.10.2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
OS AD